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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Santo De Parte_1
Blasi, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 11.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “ernia discale lombare, lesione del legamento crociato del ginocchio, tendinite capolungo del bicipite, tendinopatia del sovraspinato spalla sinistra”, patologie assertivamente contratte in conseguenza dell'attività lavorativa di operaio/autista disimpegnate a far data dal 1983, con le cadenze temporali e secondo le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2
1 A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che l'esposizione lavorativa, correlata all'attività di autista di camion e di addetto alla consegna di materiale edile (sia su strada asfaltata, che non), svolta dal con l'utilizzo di apposito muletto, “non ha determinato Parte_1 manifestazioni degenerative diverse da quelle che comunemente si osservano in soggetti di pari età” e dopo aver altresì puntualizzato, a seguito delle osservazioni promananti dalla parte ricorrente, che “per quanto riguarda la rottura del capo lungo del bicipite brachiale, dall'esame della documentazione presente in atti, si rileva che tale lesione si è verificata nel 2014 ed è di origine traumatica acuta (l'esame ecografico metteva in evidenza i segni di una rottura acuta); per quanto riguarda invece la lesione di tipo fibrillare della cuffia dei rotatori, così come rilevato dall'esame RMN del 23-7-22, si precisa che l'entità di tale sofferenza tendinea è così trascurabile da non essere evidenziata successivamente con gli esami ecografici eseguiti (tale rilievo dimostra pertanto l'aspecificità e l'entità di tale processo); la molteplicità e non ubiquitarietà delle patologie da cui risulta essere affetto il Sig. dimostrano che Parte_1 tali patologie sono di origine degenerativa”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “in definitiva non è ravvisabile nel lavoro svolto una causa o/e concausa efficiente e determinante tale da causare l'insorgenza delle malattie degenerative accertate e/o una maggiore gravità delle stesse”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 11.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 5 febbraio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
2
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Santo De Parte_1
Blasi, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 11.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “ernia discale lombare, lesione del legamento crociato del ginocchio, tendinite capolungo del bicipite, tendinopatia del sovraspinato spalla sinistra”, patologie assertivamente contratte in conseguenza dell'attività lavorativa di operaio/autista disimpegnate a far data dal 1983, con le cadenze temporali e secondo le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2
1 A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che l'esposizione lavorativa, correlata all'attività di autista di camion e di addetto alla consegna di materiale edile (sia su strada asfaltata, che non), svolta dal con l'utilizzo di apposito muletto, “non ha determinato Parte_1 manifestazioni degenerative diverse da quelle che comunemente si osservano in soggetti di pari età” e dopo aver altresì puntualizzato, a seguito delle osservazioni promananti dalla parte ricorrente, che “per quanto riguarda la rottura del capo lungo del bicipite brachiale, dall'esame della documentazione presente in atti, si rileva che tale lesione si è verificata nel 2014 ed è di origine traumatica acuta (l'esame ecografico metteva in evidenza i segni di una rottura acuta); per quanto riguarda invece la lesione di tipo fibrillare della cuffia dei rotatori, così come rilevato dall'esame RMN del 23-7-22, si precisa che l'entità di tale sofferenza tendinea è così trascurabile da non essere evidenziata successivamente con gli esami ecografici eseguiti (tale rilievo dimostra pertanto l'aspecificità e l'entità di tale processo); la molteplicità e non ubiquitarietà delle patologie da cui risulta essere affetto il Sig. dimostrano che Parte_1 tali patologie sono di origine degenerativa”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “in definitiva non è ravvisabile nel lavoro svolto una causa o/e concausa efficiente e determinante tale da causare l'insorgenza delle malattie degenerative accertate e/o una maggiore gravità delle stesse”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 11.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 5 febbraio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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