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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1087/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
OL IO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1346/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239017521483000 IVA-ALTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 14.03.2024, contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 impugnava:
l'intimazione di pagamento n. 26620239017521483000, primo atto in assenza di atti presupposti precedenti, recapitata in busta bianca non recante alcun riferimento temporale di notifica, avente ad oggetto imposta
IVA e correlati, per l'annualità d'imposta 1999.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1) — l'intimazione in parola , che riportava il riferimento sostanziale all'annualità d'imposta 1999, citava come notificata nel 2003, una cartella di pagamento che il contribuente non riteneva validamente ed efficacemente notificata , addirittura mai ricevuta nelle forme legali;
la citata cartella, che se fosse stata validamente notificata avrebbe dovuto costituire l'atto presupposto dell'attuale intimazione oggetto di ricorso, a sua volta mancava della citazione di un altro atto accertativo fiscale, atteso che gli atti dell'ente impositore, in particolare, erano caratterizzate dalla formazione progressiva che nel caso di specie subiva interruzioni ultradecennali non consentite;
2) — la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 del DPR 600/73 :l'intimazione di pagamento de qua pativa, altresì, del vizio di omissione di allegazione della citata cartella;
3) il vizio di prescrizione della possibilità recuperatoria dell'iva dell'anno d'imposta 1999 atteso che detta imposta abbisognava di un preventivo avviso di rettifica o avviso di accertamento che nel caso di specie l'intimazione neanche citava, anche e principalmente perchè esso interveniva dopo 25 anni quando il termine accertativo per detto anno sarebbe scaduto nel massimo col volgere nel 2003 e non poteva intervenire direttamente con una cartella esattoriale proprio nel 2003 in luogo di una rettifica della dichiarazione dello stesso anno 1999 e di un avviso di accertamento;
4) il vizio di motivazione: la citata cartella non indicava neanche la data di iscrizione a ruolo per cui colpevolmente sottraeva alla possibilità di controllo da parte del contribuente;
5) - vizio di motivazione : il difetto di cui al punto precedente impediva gravemente di comprendere di che atto si trattasse, il motivo della sua emissione, il motivo della sua eventuale impugnazione ed il motivo della sua divenuta definitività.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava preliminarmente:
1. l'inammissibilità del ricorso in quanto redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC;
2. l'inammissibilità dell'odierno giudizio per tardività;
3. l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che sia pacifico in atti che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
è un ricorso redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC.
L'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92 stabilisce che "3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.
In casi eccezionali, il Presidente della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche".
L'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1a
o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 4.8.2015).
Va poi ricordato l'art. 10, comma 1, D.M. Finanze 04 agosto 2015 precisa che: "Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF/A-1a
o PDF/A-1b; b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
e) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero
-.pdf.p7m"
L'art. 2, comma 1, del D.M. n. 163/2013, prevede che, per acquisire la natura di "documento informatico" processualmente rilevante, questo debba esser sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
Tale qualità (ossia che l'atto processuale, in quanto sottoscritto con firma digitale, si possa ritenere
"documento informatico") va valutata alla luce dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD secondo il quale "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AglD ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore".
Non si tratta di norme tecniche la cui violazione può determinare soltanto una mera irregolarità, perché non risulterebbe violata la norma primaria. E' proprio l'art. 16 bis del d.lgs. 546/92 a rinviare alle disposizioni regolamentari di carattere tecnico, il cui rispetto è essenziale per verificare se il precetto in tale norma primaria espresso è stato rispettato.
Ne deriva che, come ha sostanzialmente affermato la Suprema Corte nell'ambito del processo penale
(Cass.25 gennaio 2022, n. 2874/22), la violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta come conseguenza che per l'assenza della firma digitale l'atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c.. e quindi comporta che l'atto non è riferibile al soggetto che l'ha apparentemente sottoscritto. Né può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso, ma l'inesistenza.
Le spese non seguono la soccombenza e vanno pertanto compensate in ragione delle novità legislative e giurisprudenziali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
OL IO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1346/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239017521483000 IVA-ALTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, del 14.03.2024, contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 impugnava:
l'intimazione di pagamento n. 26620239017521483000, primo atto in assenza di atti presupposti precedenti, recapitata in busta bianca non recante alcun riferimento temporale di notifica, avente ad oggetto imposta
IVA e correlati, per l'annualità d'imposta 1999.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1) — l'intimazione in parola , che riportava il riferimento sostanziale all'annualità d'imposta 1999, citava come notificata nel 2003, una cartella di pagamento che il contribuente non riteneva validamente ed efficacemente notificata , addirittura mai ricevuta nelle forme legali;
la citata cartella, che se fosse stata validamente notificata avrebbe dovuto costituire l'atto presupposto dell'attuale intimazione oggetto di ricorso, a sua volta mancava della citazione di un altro atto accertativo fiscale, atteso che gli atti dell'ente impositore, in particolare, erano caratterizzate dalla formazione progressiva che nel caso di specie subiva interruzioni ultradecennali non consentite;
2) — la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 del DPR 600/73 :l'intimazione di pagamento de qua pativa, altresì, del vizio di omissione di allegazione della citata cartella;
3) il vizio di prescrizione della possibilità recuperatoria dell'iva dell'anno d'imposta 1999 atteso che detta imposta abbisognava di un preventivo avviso di rettifica o avviso di accertamento che nel caso di specie l'intimazione neanche citava, anche e principalmente perchè esso interveniva dopo 25 anni quando il termine accertativo per detto anno sarebbe scaduto nel massimo col volgere nel 2003 e non poteva intervenire direttamente con una cartella esattoriale proprio nel 2003 in luogo di una rettifica della dichiarazione dello stesso anno 1999 e di un avviso di accertamento;
4) il vizio di motivazione: la citata cartella non indicava neanche la data di iscrizione a ruolo per cui colpevolmente sottraeva alla possibilità di controllo da parte del contribuente;
5) - vizio di motivazione : il difetto di cui al punto precedente impediva gravemente di comprendere di che atto si trattasse, il motivo della sua emissione, il motivo della sua eventuale impugnazione ed il motivo della sua divenuta definitività.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava preliminarmente:
1. l'inammissibilità del ricorso in quanto redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC;
2. l'inammissibilità dell'odierno giudizio per tardività;
3. l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che sia pacifico in atti che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
è un ricorso redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC.
L'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92 stabilisce che "3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.
In casi eccezionali, il Presidente della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche".
L'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1a
o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 4.8.2015).
Va poi ricordato l'art. 10, comma 1, D.M. Finanze 04 agosto 2015 precisa che: "Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF/A-1a
o PDF/A-1b; b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
e) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero
-.pdf.p7m"
L'art. 2, comma 1, del D.M. n. 163/2013, prevede che, per acquisire la natura di "documento informatico" processualmente rilevante, questo debba esser sottoscritto "con firma elettronica qualificata o firma digitale".
Tale qualità (ossia che l'atto processuale, in quanto sottoscritto con firma digitale, si possa ritenere
"documento informatico") va valutata alla luce dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD secondo il quale "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AglD ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore".
Non si tratta di norme tecniche la cui violazione può determinare soltanto una mera irregolarità, perché non risulterebbe violata la norma primaria. E' proprio l'art. 16 bis del d.lgs. 546/92 a rinviare alle disposizioni regolamentari di carattere tecnico, il cui rispetto è essenziale per verificare se il precetto in tale norma primaria espresso è stato rispettato.
Ne deriva che, come ha sostanzialmente affermato la Suprema Corte nell'ambito del processo penale
(Cass.25 gennaio 2022, n. 2874/22), la violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta come conseguenza che per l'assenza della firma digitale l'atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c.. e quindi comporta che l'atto non è riferibile al soggetto che l'ha apparentemente sottoscritto. Né può ritenersi che nella specie l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che pertanto la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso, ma l'inesistenza.
Le spese non seguono la soccombenza e vanno pertanto compensate in ragione delle novità legislative e giurisprudenziali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.