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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6-1/25 R.G.A.
CORTE di APPELLO di MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6-1/2025 R.G.A, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfonsina De Rosa ( ) ed CodiceFiscale_2
Antonio Costa (C.F ) ed elettivamente domiciliato presso il loro CodiceFiscale_3 studio in Roma, Via Pinerolo, 2, giusta procura ad litem in atti, i quali indicano di seguito gli indirizzi pec ai fini delle comunicazioni e notifiche di legge: ; Email_1
APPELLANTE contro nato a [...]-Lipari (ME) il 22/06/1958, C.F. Controparte_1
, residente in [...] domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Terme Vigliatore, Via Maceo n°254, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, C.F.
casella di Posta Elettronica Certificata CodiceFiscale_5
e numero di fax 090/9410476, dal quale è rappresentato Email_2
e difeso giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: istanza di sospensione esecutorietà sentenza appellata n. 1116/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata il 30/11/2024.
****
1 Letti gli atti di causa, sentito il Consigliere Istruttore/relatore, sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza ex art. 351 c.p.c., svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 03 aprile 2025; rilevato: che, ai fini della concessione della sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza ex art. 283 c.p.c., nella nuova formulazione (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 22, lett. a) del D. Lvo 10.10.2022, n. 149), applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, la Corte di Appello è tenuta a verificare “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”. che, ai sensi dell'art. 351 c.p.c. (nuova formulazione) davanti alla Corte di Appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale e che “se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio”; che, nel giudizio di impugnazione, le istanze di concessione, revoca o sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado danno luogo ad un autonomo e distinto procedimento, strutturalmente differenziato rispetto al processo di impugnazione, sebbene l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., abbia sempre carattere provvisorio e cautelare, tale da non pregiudicare in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali. Con la conseguenza che, pure se di accoglimento, quel provvedimento conserva natura ordinatoria e cautelare, ed è destinato ad essere assorbito dalla sentenza conclusiva del giudizio, rimanendo inidoneo ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato (Cass. Civ. 21 febbraio 2007, n. 4024; Cass. Civ. 1 marzo 2005, n. 4299); che la sussistenza del fumus boni iuris postula la delibazione dell'evidente fondatezza dei motivi di appello in rapporto alle emergenze in atti e, quindi, la prognosi di alta probabilità di riforma della sentenza di prime cure, mentre la ponderazione dei pregiudizi gravi e irreparabili a cui le parti andrebbero incontro, rispettivamente, nel caso in cui la sospensiva sia concessa ovvero negata (periculum in mora), va effettuata anche tenendo conto anche delle difficoltà che potrebbero sorgere nell'ottenere la restituzione di quanto elargito in esecuzione della sentenza in caso di successiva riforma della stessa;
che, dall'interpretazione letterale della suddetta norma, per l'adozione del provvedimento di inibitoria i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora possono ricorrere anche solo alternativamente e non necessariamente in via cumulativa;
che nel caso in esame, con la sentenza impugnata il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha rigettato l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 ha confermato il D.I. n. 20/12 del 30.07.2012 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 54.611,24 a titolo di pagamento della fattura a saldo n. 2/2012 del 21.02.2012, oltre interessi fino al soddisfo, oltre spese legali liquidate in sentenza in €. 7.052,00;
2 che l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante poggia unicamente sull'asserita sussistenza del primo dei suddetti presupposti, ossia del fumus boni iuris, quale desumibile dai motivi di appello proposti, con i quali segnatamente viene censurata la statuizione impugnata:
- nella parte in cui ha < 18.1.2010 e della relativa scontistica richiamando un insussistente “disconoscimento della sigla apposta sui preventivi da parte del ”, anziché l'effettiva eccezione Controparte_1 di falso materiale degli stessi formulata dall'appellato “nelle parti relative alle aggiunte numeriche ed alle parti preventivate tagliate” deviando, di conseguenza, dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte per la quale "per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso" (cfr., di recente, Cass. civ., Sez. III, ord., 8.1.2024, n. 635); querela di falso non proposta dalla parte che ne aveva interesse, con conseguenza piena efficacia probatoria dei due documenti anche in relazione alla scontistica contemplata>>;
- nonché nella parte in cui ha “rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale richiamando acriticamente le conclusioni della ctu, senza confrontarsi con le circostanziate osservazioni critiche del ctp rimaste senza risposta”;
che, di contro, parte appellata, oltre all'inammissibilità dell'interposto gravame e all'insussistenza del periculum in mora (per il vero neanche paventato dall'appellante), ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame anche in considerazione del fatto che “i due preventivi originari sono stati comunque superati nei fatti da accordi successivi, tant'è che rispetto ai lavori indicati nei suddetti documenti solo alcuni sono stati realizzati, altri no ed altri ancora se ne sono aggiunti, il tutto per come è dato evincersi dalla relazione predisposta dal C.T.P. Arch. ed in Persona_1 particolare dalla tabella 1 inserita a pagina 16 e 17 dell'elaborato peritale a firma del C.T.U. nominato dal Tribunale”, dovendosi quindi escludere la possibilità di attribuire alle scritture prodotte da controparte il valore probatorio invocato dall'appellante avuto riguardo ai lavori concretamente eseguiti dal CP_1
ciò premesso, va ritenuto:
che nel caso di specie, l'esame – allo stato degli atti e nei limiti dell'approfondimento qui richiesto - dei motivi di impugnazione (letti in rapporto all'impianto argomentativo della sentenza di primo grado ed avuto riguardo alle contrapposte difese dell'appellato) e la valutazione sommaria del compendio istruttorio acquisito agli atti, tra cui si annoverano, al di là dei contestati preventivi (di cui alla produzione dell'opponente-appellante, contraddistinti dalle lettere A e B), il verbale di consistenza con computo metrico ed allegati del 19.01.2012 (depositati dalla stessa parte appellante, già opponente in primo grado) nonché la relazione di CTU redatta dall'Arch. (compresa quella integrativa), Per_2 esaminati alla luce della complessiva disciplina giuridica applicabile alla materia, non consente di ritenere la sussistenza del “fumus boni iuris”, inteso, come detto, come evidente (o manifesta) fondatezza del gravame, tale da giustificare la sospensione invocata, dovendosi l'indicato presupposto essere valutato con particolare rigore allo scopo di non vanificare la regola normativa della generalizzata esecutività delle sentenze di condanna di primo grado;
che, pertanto, l'invocata sospensiva va rigettata, ferma ed impregiudicata ogni valutazione della Corte all'esito dell'approfondimento nel merito del gravame proposto;
3
P. Q. M.
Visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
Rigetta l'istanza di sospensiva.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), in data 18 aprile 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
4
CORTE di APPELLO di MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6-1/2025 R.G.A, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfonsina De Rosa ( ) ed CodiceFiscale_2
Antonio Costa (C.F ) ed elettivamente domiciliato presso il loro CodiceFiscale_3 studio in Roma, Via Pinerolo, 2, giusta procura ad litem in atti, i quali indicano di seguito gli indirizzi pec ai fini delle comunicazioni e notifiche di legge: ; Email_1
APPELLANTE contro nato a [...]-Lipari (ME) il 22/06/1958, C.F. Controparte_1
, residente in [...] domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Terme Vigliatore, Via Maceo n°254, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, C.F.
casella di Posta Elettronica Certificata CodiceFiscale_5
e numero di fax 090/9410476, dal quale è rappresentato Email_2
e difeso giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: istanza di sospensione esecutorietà sentenza appellata n. 1116/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata il 30/11/2024.
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1 Letti gli atti di causa, sentito il Consigliere Istruttore/relatore, sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza ex art. 351 c.p.c., svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 03 aprile 2025; rilevato: che, ai fini della concessione della sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza ex art. 283 c.p.c., nella nuova formulazione (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 22, lett. a) del D. Lvo 10.10.2022, n. 149), applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, la Corte di Appello è tenuta a verificare “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”. che, ai sensi dell'art. 351 c.p.c. (nuova formulazione) davanti alla Corte di Appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale e che “se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio”; che, nel giudizio di impugnazione, le istanze di concessione, revoca o sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado danno luogo ad un autonomo e distinto procedimento, strutturalmente differenziato rispetto al processo di impugnazione, sebbene l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., abbia sempre carattere provvisorio e cautelare, tale da non pregiudicare in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali. Con la conseguenza che, pure se di accoglimento, quel provvedimento conserva natura ordinatoria e cautelare, ed è destinato ad essere assorbito dalla sentenza conclusiva del giudizio, rimanendo inidoneo ad incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato (Cass. Civ. 21 febbraio 2007, n. 4024; Cass. Civ. 1 marzo 2005, n. 4299); che la sussistenza del fumus boni iuris postula la delibazione dell'evidente fondatezza dei motivi di appello in rapporto alle emergenze in atti e, quindi, la prognosi di alta probabilità di riforma della sentenza di prime cure, mentre la ponderazione dei pregiudizi gravi e irreparabili a cui le parti andrebbero incontro, rispettivamente, nel caso in cui la sospensiva sia concessa ovvero negata (periculum in mora), va effettuata anche tenendo conto anche delle difficoltà che potrebbero sorgere nell'ottenere la restituzione di quanto elargito in esecuzione della sentenza in caso di successiva riforma della stessa;
che, dall'interpretazione letterale della suddetta norma, per l'adozione del provvedimento di inibitoria i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora possono ricorrere anche solo alternativamente e non necessariamente in via cumulativa;
che nel caso in esame, con la sentenza impugnata il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha rigettato l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 ha confermato il D.I. n. 20/12 del 30.07.2012 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 54.611,24 a titolo di pagamento della fattura a saldo n. 2/2012 del 21.02.2012, oltre interessi fino al soddisfo, oltre spese legali liquidate in sentenza in €. 7.052,00;
2 che l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante poggia unicamente sull'asserita sussistenza del primo dei suddetti presupposti, ossia del fumus boni iuris, quale desumibile dai motivi di appello proposti, con i quali segnatamente viene censurata la statuizione impugnata:
- nella parte in cui ha < 18.1.2010 e della relativa scontistica richiamando un insussistente “disconoscimento della sigla apposta sui preventivi da parte del ”, anziché l'effettiva eccezione Controparte_1 di falso materiale degli stessi formulata dall'appellato “nelle parti relative alle aggiunte numeriche ed alle parti preventivate tagliate” deviando, di conseguenza, dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte per la quale "per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso" (cfr., di recente, Cass. civ., Sez. III, ord., 8.1.2024, n. 635); querela di falso non proposta dalla parte che ne aveva interesse, con conseguenza piena efficacia probatoria dei due documenti anche in relazione alla scontistica contemplata>>;
- nonché nella parte in cui ha “rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale richiamando acriticamente le conclusioni della ctu, senza confrontarsi con le circostanziate osservazioni critiche del ctp rimaste senza risposta”;
che, di contro, parte appellata, oltre all'inammissibilità dell'interposto gravame e all'insussistenza del periculum in mora (per il vero neanche paventato dall'appellante), ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di gravame anche in considerazione del fatto che “i due preventivi originari sono stati comunque superati nei fatti da accordi successivi, tant'è che rispetto ai lavori indicati nei suddetti documenti solo alcuni sono stati realizzati, altri no ed altri ancora se ne sono aggiunti, il tutto per come è dato evincersi dalla relazione predisposta dal C.T.P. Arch. ed in Persona_1 particolare dalla tabella 1 inserita a pagina 16 e 17 dell'elaborato peritale a firma del C.T.U. nominato dal Tribunale”, dovendosi quindi escludere la possibilità di attribuire alle scritture prodotte da controparte il valore probatorio invocato dall'appellante avuto riguardo ai lavori concretamente eseguiti dal CP_1
ciò premesso, va ritenuto:
che nel caso di specie, l'esame – allo stato degli atti e nei limiti dell'approfondimento qui richiesto - dei motivi di impugnazione (letti in rapporto all'impianto argomentativo della sentenza di primo grado ed avuto riguardo alle contrapposte difese dell'appellato) e la valutazione sommaria del compendio istruttorio acquisito agli atti, tra cui si annoverano, al di là dei contestati preventivi (di cui alla produzione dell'opponente-appellante, contraddistinti dalle lettere A e B), il verbale di consistenza con computo metrico ed allegati del 19.01.2012 (depositati dalla stessa parte appellante, già opponente in primo grado) nonché la relazione di CTU redatta dall'Arch. (compresa quella integrativa), Per_2 esaminati alla luce della complessiva disciplina giuridica applicabile alla materia, non consente di ritenere la sussistenza del “fumus boni iuris”, inteso, come detto, come evidente (o manifesta) fondatezza del gravame, tale da giustificare la sospensione invocata, dovendosi l'indicato presupposto essere valutato con particolare rigore allo scopo di non vanificare la regola normativa della generalizzata esecutività delle sentenze di condanna di primo grado;
che, pertanto, l'invocata sospensiva va rigettata, ferma ed impregiudicata ogni valutazione della Corte all'esito dell'approfondimento nel merito del gravame proposto;
3
P. Q. M.
Visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.;
Rigetta l'istanza di sospensiva.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto), in data 18 aprile 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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