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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/08/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13496/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13496/2023, promosso da:
1. , nato a [...] – Brasile), il 07.10.1976 e residente in [...]P_
Vieira, 800, appartamento 13, Vila Macote, SA AO, Stato del SA AO;
2. , nata a [...] – Brasile), il 25.12.1952 Controparte_2
e e residente in [...]350, IOne SAta Tereza, Aurora, Stato di SAta Caterina, Brasile;
3. , nata a [...] - Brasile), il 30.09.1994 e residente in Parte_1
Alameda DO Jurupis 900, appartamento 82 Torre 4, Moema, SA AO, Stato del SA AO, Brasile;
4. , nato a [...] - Brasile), il 02.09.1974 e residente in [...]
Feliciana DO SAtos, 235, appartamento 907, IOne Itacorubi, Florianópolis. Stato di SAta Catarina, Brasile;
5. , nato a [...] - Brasile), il 10.12.1980 e e residente in [...]P_
Orlando Odilio Koerich, 308, appartamento 304, IOne Estreito, Florianópolis, Stato di SAta Catarina, Brasile;
6. , nata a [...] - Brasile), 12.04.1971 e residente in [...], Controparte_4
Stato della Florida, Stati Uniti di America;
7. nato a [...], (FL - Stati Uniti di America), il 16.01.2007 Controparte_5
e residente in [...], Stato della Florida, Stati Uniti di America, rappresentato dai genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale, e Controparte_4 Persona_1 nato a [...], il [...] e residente in [...], Stato della Florida, Stati Uniti di America;
8. nata a [...], (FL - Stati Uniti di America), Parte_3 il 15.01.2004 e residente in [...], Stato della Florida, Stati Uniti di America;
9. , nata a [...] - Brasile), il 18.05.1951 e residente in [...], CP_6
Stato della Florida, Stati Uniti di America;
tutti rappresentati e difesi, in forza di procure speciali alle liti conferite dai primi cinque ricorrenti a mezzo di notaio giusta procura con apostille e traduzione asseverata, gli altri quattro ricorrenti, il Per_2 minore tramite la rappresentanza dei genitori, a mezzo di public notary americano con traduzione asseverata e apostille, dall'avv. MA Stella La Malfa del Foro di Palermo, con domicilio eletto presso lo studio del
Pag. 1 di 6 legale in Palermo, via del segugio n. 24,; RICORRENTI contro
; Controparte_7 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 07.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 06/11/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da nato a Persona_3
OR al IO (BG) il 22.05.1843 (doc. 3), e hanno esposto e documentato quanto segue.
è emigrato in Brasile e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3, certificato Persona_3 negativo di naturalizzazione). ha sposato a Soncino (CR) il 09.04.1876 (doc. 5) e dalla loro unione è Persona_3 Persona_4 nato il [...] nel distretto de Nova Trento (Brasile); Persona_5
l'11.11.1916 a Nova Trento ha contratto matrimonio con Persona_5 Persona_6
(doc.7) e dalla loro unione è nata il [...] in [...]. 8); Persona_7 ha sposato il 25.06.1942 in Brasile ED FR e dalla loro unione sono nati in Persona_7
Brasile: il 05.09.1949 (doc. 10), (ricorrente n. 9), il 18.05.1951 (doc. Persona_8 CP_6
21), il 25.12.1952 - che, in data 22.01.1972, si sposava con Controparte_2 Persona_9
(doc.32), assumendo il nome di (ricorrente n. 2)- , e infine Controparte_2 CP_8
il 18.05.1957 (doc.33).
[...] ha contratto matrimonio il 29.07.1972 (doc. 11) con Persona_8 Persona_10
e ha quindi assunto il nome di;
dalla unione sono nati in Brasile Parte_4 Parte_2 il 02.09.1974 (doc. 12, ricorrente n. 4) , il 07.10.1976 (doc. 14, ricorrente n. 1) e P_
, il 10.12.1980 (doc. 18, ricorrente n. 5); P_
, in data 13.08.1970, ha contratto matrimonio in Brasile con CP_6 Controparte_9 assumendo il nome di (doc.22); dalla loro unione è nata il [...] in [...] CP_6 P_0
(doc.23 – ricorrente n. 6). Controparte_4
Pag. 2 di 6 Quest'ultima ha spostato in data 16.09.1996 negli Stati Uniti NK LE (doc.24) per poi divorziare (doc.25); ha quindi sposato negli Stati Uniti il 16.09.1999 (doc.26), per poi Persona_11 divorziare (doc.27); in terze nozze ha quindi sposato il 29 settembre 2003 negli Stati Uniti
[...]
(doc.28); dall'unione con quest'ultimo sono nati: il 15.01.2004 negli Stati Uniti Persona_1
Isabel ET DO SAtos, odierna ricorrente n. 8 (doc.29); il 16.01.2007 negli Stati Uniti Daniel ET DO SAtos, odierno ricorrente n. 7 (doc.30). Infine, il 23.04.1983 ha spostato in Brasile (doc.34); dalla CP_8 Persona_12 loro unione è nata il [...] in [...] , ricorrente n. 3 (doc.35). Parte_1
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_7
30.05.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 09.11.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 07.07.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 04.07.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_5 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana,
Pag. 3 di 6 abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica , a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la Per_2 volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Pag. 4 di 6 Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
2.3 In merito ai ricorrenti nati negli Stati Uniti d'America, invece, si osserva quanto segue.
La cittadinanza americana può essere ottenuta in diversi modi, e tra questi la nascita negli Stati Uniti (ius soli), la naturalizzazione (per chi risiede legalmente per un certo periodo), la discendenza da genitori americani. In particolare, con l'entrata in vigore del quattordicesimo Emendamento della Costituzione in data 9 luglio 1868, è riconosciuta la cittadinanza americana a chi nasce negli Stati Uniti. Secondo la Costituzione americana quindi “[t]utte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti, e soggette alla loro giurisdizione, sono cittadini americani e dello Stato in cui risiedono”. La cittadinanza americana viene dunque riconosciuta secondo il principio dello “ius soli”, in base al quale la cittadinanza di una persona viene determinata dal luogo di nascita, e non è influenzata dallo status dei genitori (fanno eccezione solo i figli dei membri dei corpi diplomatici e delle forze militari di occupazione).
La legge americana non menziona il concetto di doppia cittadinanza e neppure richiede di scegliere la cittadinanza americana sopra di un'altra ma ammette la possibilità che sia riconosciuta la doppia cittadinanza, anche se questa è regolata attraverso accordi di reciproco riconoscimento. La legge americana impone unicamente ai cittadini americani (o a coloro in possesso di doppia cittadinanza) di entrare e uscire dagli Stati Uniti esclusivamente con il passaporto americano.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo nato a [...] al IO (BG) il 22.05.1843, cittadino italiano, e, Persona_3 con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie estintive Controparte_7 del diritto, senza nemmeno allegarle.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo al ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pag. 5 di 6 5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta il diritto alla cittadinanza italiana di
, nato a [...] – Brasile), il 07.10.1976; P_
, nata a [...] – Brasile), il 25.12.1952; Controparte_2
, nata a [...] - Brasile), il 30.09.1994; Parte_1
, nato a [...] - Brasile), il 02.09.1974; Parte_2
, nato a [...] - Brasile), il 10.12.1980; P_
, nata a [...] - Brasile), 12.04.1971; Controparte_4
nato a [...], (FL - Stati Uniti di America), il 16.01.2007, rappresentato Controparte_5 dai genitori e in qualità di esercenti la responsabilità Controparte_4 Persona_1 genitoriale;
nata a [...], (FL - Stati Uniti di America), il 15.01.2004; Parte_3
, nata a [...] - Brasile), il 18.05.1951; CP_6 meglio generalizzati nel ricorso;
il e, per esso, il competente Ufficiale dello stato civile procederanno agli Controparte_7 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 21 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Perilli
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