CASS
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2024, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
sui ricorsi proposti da: [[...] a [...] !T omissis omissis I M . A. M . B . Ji SENTENZA avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 1160 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a I M.A. patrimoniale in concorso (capo B) e al solo' indebita. e a M.B. per il delitto di infedeltà M.A. anche per il delitto di appropriazione 2. Con i rispettivi ricorsi per cassazione gli imputati hanno sviluppato i seguenti motivi. 2.1. M.B. ha articolato tre motivi: - il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 2634 cod. civ. nonché il vizio di motivazione e deduce che la Corte di appello avrebbe travisato il senso della testimonianza di C.A. , che aveva escluso qualsiasi coinvolgimento della ricorrente nell'operazione negoziale che aveva portato all'estromissione di fatto di M.G. I socio al 50% dell'Hotel Sorriso Srl., dalla società stessa, cui era stato cagionato un danno patrimoniale, ed avrebbe omesso di indicare specificamente gli elementi fattuali dai quali aveva tratto la prova del concorso della ricorrente nella condotta ascritta al padre, M.A. , e del dolo intenzionale che l'avrebbe caratterizzata;
- il secondo e il terzo motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e censurano l'eccessività della pena applicata alla ricorrente, la quale sarebbe stata meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio se non altro per il ruolo marginale avuto nella vicenda;
2.2. M.A. ha articolato quattro motivi: - il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 2634 cod. civ. nonché il vizio di motivazione e deduce che la Corte di appello, travisando il senso reso palese dalle dichiarazioni di C.A. non avrebbe tenuto conto di due circostanze decisive, ossia che l'operazione posta in essere dal ricorrente tramite la 'Coco Sri.' non era stata ispirata dalla volontà di cagionare un danno alla 'Hotel Sorriso' Srl., quanto piuttosto dall'intento di sottrarla alla gestione del fratello M.G. I, il quale aveva sempre tenuto all'oscuro il ricorrente - che pure partecipava nella misura del 50% alla compagine - della redditività effettiva della relativa azienda, costituita da un hotel;
di modo che la Corte medesima avrebbe reso una motivazione carente o, comunque, contraddittoria rispetto ai risultati della prova in punto di intenzionalità del danno patrimoniale patito dalla società; - il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita di cui al capo C), la cui esistenza in capo al ricorrente sarebbe stata giustificata sulla base di asserzioni apodittiche, prive di confronto sia con le risultanze della prova sia con le deduzioni difensive sviluppate nel gravame;
1 - - il terzo e il quarto motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e censurano l'eccessività della pena applicata al ricorrente, che sarebbe stato meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio se non altro per l'occasionalità delle condotte criminose tenute. 3. Con requisitoria scritta in data 3 novembre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Aldo Ceniccola, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. Con memoria in data 16 novembre 2023 il difensore della parte civile EL AN ha depositato memoria e nota spese. 5. Con memoria depositata in data 21 novembre 2023, il difensore dei ricorrenti ha concluso per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. La Corte territoriale, riesaminata la regiudicanda al lume dei rilievi di gravame, ha convalidato il convincimento cui era pervenuto il Tribunale, valorizzando i seguenti elementi di fatto: I.) che M.A. I, socio di una quota del 50% della 'Hotel Sorriso Srl.' e amministratore della stessa, aveva stipulato con la 'Coco' Srl., società a lui riconducibile, un contratto di fitto di azienda, senza interpellare il fratello M.G. , detentore di una quota paritaria della stessa società, ed aveva fissato unilateralmente un canone (pari ad Euro 30.000,00 annui) non assistito da nessuna garanzia per l'esatto adempimento e palesemente incongruo nell'ammontare, posto che non era idoneo a coprire i costi minimi fissi per gli adempimenti civilistici e fiscali (Euro 27.441,81), nonché a recuperare i costi già sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria per l'attività preparatoria e di gestione della stagione 2016 già iniziata;
II) che lo stesso M.A. , il 12 aprile 2016, si era recato presso la struttura alberghiera aziendale, con la figlia M.B. , il convivente di costei e C.A. amministratore della 'Coco' Srl., cambiando tutte le serrature e prendendo possesso dell'immobile; III) che presso l'abitazione di M.A. , segnataci-lente nella stanza della figlia M.B. non più convivente, era stata rinvenuta tutta la documentazione della affittuaria 'Coco' Srl.; IV) che lo stesso M.A. aveva prelevato dal conto della società la somma di Euro 12.000,00 facendola confluire sul proprio conto corrente, in cui questa si era confusa con le sue disponibilità personali. 1.1. Dai riportati elementi il giudice di appello ha desunto: I) che M.A. avesse inteso cagionare un danno patrimoniale alla società, non spiegandosi altrimenti come avesse unilateralmente fissato un canone di fitto palesemente incongruo rispetto alle esigenze della M.B. al reato di infedeltà stessa;
II.) che fosse provata la compartecipazione di 2 patrimoniale, di cui il padre era stato ideatore ed esecutore, perché il socio al 95% della 'Coco' Sri. era il suo convivente, perché C.A. , amministratore di quest'ultima, era suo «amico ultradecennale» e perché lei stessa aveva preso parte alla spedizione che in data 12 aprile 2016 aveva portato alla sostituzione delle serrature della struttura alberghiera aziendale, onde impedire al socio M.G. di potervi accedere;
III.) che fosse provato il dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di appropriazione indebita, perché, se M.A. avesse voluto porre al riparo la somma di Euro 12.000,00 di pertinenza della società dai presunti usi indebiti del fratello M.G. avrebbe trovato modo di segregarle rispetto al suo patrimonio personale, imprimendo loro quantomeno una destinazione di scopo. 2. Al cospetto delle argomentazioni passate in rassegna, le deduzioni articolate dai ricorrenti, segnatamente da M.B. , con il primo motivo di ricorso, e da M.A. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, sono contrassegnate da genericità, dal momento che ripropongono - senza alcun effettivo confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata in punto di loro responsabilità - le medesime enunciazioni assertive - protese a sostenere che M.A. fosse all'oscuro della situazione patrimoniale e reddituale della 'Hotel Sorriso' Srl e che volesse sottrarre la società al fratello per risolvere le diatribe finanziarie che li vedevano contrapposti - già formulate con i motivi di appello, disattese dal giudice censurato con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici evidenti. 2.1. In effetti, pur al netto della riproposizione della testimonianza di C.A. soggetto estraneo alle suddette diatribe, che, perciò„ nulla aveva saputo riferire in ordine alla loro natura (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso nell'interesse di M.A. I), già stimata inidonea a scardinare il tessuto motivazionale della prima decisione, nulla di specifico e decisivo è stato addotto neppure in questa sede, di modo che le deduzioni difensive finiscono per tradursi in una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte a rivalutare le prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, con particolare riferimento al tema dell'elemento soggettivo dei delitti di cui agli artt. 110 cod. perì. e 2634 cod. civ. e del delitto di cui all'art .. 646 cod. pen., al lume di una interpretazione ritenuta più convincente. 2.2. Ad ogni buon conto, la deduzione difensiva che mira a disconoscere l'esistenza nella fattispecie concreta dell'elemento soggettivo del delitto di infedeltà patrimoniale è manifestamente infondata. Nel delitto di cui all'art. 2634 cod. civ. il dolo si presenta nella duplice forma del dolo specifico, riferito alla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, e del dolo intenzionale, riferito al danno patrimoniale cagionato alla società. Per quanto riguarda il dolo specifico, questo attrae nel proprio fuoco qualsiasi profitto o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, come comprovato dal testo della "Relazione ministeriale" di accompagnamento (pag. 10); per quanto riguarda, invece, il dolo intenzionale - la cui funzione, nell'economia della 3 fattispecie, è stata individuata dalla dottrina nell'esigenza di restringerne l'ambito di operativa, escludendo la penale rilevanza del c.d. "rischio lecito" di impresa -, lo stesso si contraddistingue, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 29268 del 20/02/2007, Rv. 237599) per la rappresentazione dell'evento, come conseguenza diretta dell'azione od omissione, e per la volontà in ogni caso del medesimo. Al lume di tali indicazioni, non è, dunque, possibile dubitare della ricorrenza nel caso concreto dell'elemento soggettivo del delitto di cui al capo A). Sussiste, infatti, il dolo specifico, perché con l'estromissione di fatto di M. G. dalla gestione dell'azienda, i ricorrenti hanno certamente inteso perseguire un vantaggio personale;
sussiste, inoltre, il dolo intenzionale, perché, fittando l'azienda stessa ad un canone palesemente incongruo e non garantito nell'adempimento, gli imputati si sono rappresentati il danno patrimoniale che la società avrebbe patito per effetto del loro operato e l'hanno comunque voluto. 3. I rilievi articolati con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con il secondo e terzo motivo del ricorso nell'interesse di M . B. e con il terzo e il quarto motivo nell'interesse di M.A. non sono consentiti in questa sede. A fronte di una motivazione che ha posto in luce come la condotta particolarmente spregiudicata dei ricorrenti e l'entità del danno cagionato alla società non consentissero una diversa e più mite risposta sanzionatoria in loro favore, le deduzioni difensive non tengono conto della consolidata linea interpretativa di questa Corte in materia: ossia, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) - come nel caso di specie - e che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826), come, parimenti accaduto, nell'ipotesi al vaglio. 4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, M. G. che si liquidano in Euro 4.500,00, oltre accessori di legge. 4 In ragione dei rapporti tra le parti, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile M.G. che liquida in Euro 4.500,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli all:ri dati identificativi delle parti del processo. Così deciso il 28/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 1160 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a I M.A. patrimoniale in concorso (capo B) e al solo' indebita. e a M.B. per il delitto di infedeltà M.A. anche per il delitto di appropriazione 2. Con i rispettivi ricorsi per cassazione gli imputati hanno sviluppato i seguenti motivi. 2.1. M.B. ha articolato tre motivi: - il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 2634 cod. civ. nonché il vizio di motivazione e deduce che la Corte di appello avrebbe travisato il senso della testimonianza di C.A. , che aveva escluso qualsiasi coinvolgimento della ricorrente nell'operazione negoziale che aveva portato all'estromissione di fatto di M.G. I socio al 50% dell'Hotel Sorriso Srl., dalla società stessa, cui era stato cagionato un danno patrimoniale, ed avrebbe omesso di indicare specificamente gli elementi fattuali dai quali aveva tratto la prova del concorso della ricorrente nella condotta ascritta al padre, M.A. , e del dolo intenzionale che l'avrebbe caratterizzata;
- il secondo e il terzo motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e censurano l'eccessività della pena applicata alla ricorrente, la quale sarebbe stata meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio se non altro per il ruolo marginale avuto nella vicenda;
2.2. M.A. ha articolato quattro motivi: - il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 2634 cod. civ. nonché il vizio di motivazione e deduce che la Corte di appello, travisando il senso reso palese dalle dichiarazioni di C.A. non avrebbe tenuto conto di due circostanze decisive, ossia che l'operazione posta in essere dal ricorrente tramite la 'Coco Sri.' non era stata ispirata dalla volontà di cagionare un danno alla 'Hotel Sorriso' Srl., quanto piuttosto dall'intento di sottrarla alla gestione del fratello M.G. I, il quale aveva sempre tenuto all'oscuro il ricorrente - che pure partecipava nella misura del 50% alla compagine - della redditività effettiva della relativa azienda, costituita da un hotel;
di modo che la Corte medesima avrebbe reso una motivazione carente o, comunque, contraddittoria rispetto ai risultati della prova in punto di intenzionalità del danno patrimoniale patito dalla società; - il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita di cui al capo C), la cui esistenza in capo al ricorrente sarebbe stata giustificata sulla base di asserzioni apodittiche, prive di confronto sia con le risultanze della prova sia con le deduzioni difensive sviluppate nel gravame;
1 - - il terzo e il quarto motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e censurano l'eccessività della pena applicata al ricorrente, che sarebbe stato meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio se non altro per l'occasionalità delle condotte criminose tenute. 3. Con requisitoria scritta in data 3 novembre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor Aldo Ceniccola, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. Con memoria in data 16 novembre 2023 il difensore della parte civile EL AN ha depositato memoria e nota spese. 5. Con memoria depositata in data 21 novembre 2023, il difensore dei ricorrenti ha concluso per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. La Corte territoriale, riesaminata la regiudicanda al lume dei rilievi di gravame, ha convalidato il convincimento cui era pervenuto il Tribunale, valorizzando i seguenti elementi di fatto: I.) che M.A. I, socio di una quota del 50% della 'Hotel Sorriso Srl.' e amministratore della stessa, aveva stipulato con la 'Coco' Srl., società a lui riconducibile, un contratto di fitto di azienda, senza interpellare il fratello M.G. , detentore di una quota paritaria della stessa società, ed aveva fissato unilateralmente un canone (pari ad Euro 30.000,00 annui) non assistito da nessuna garanzia per l'esatto adempimento e palesemente incongruo nell'ammontare, posto che non era idoneo a coprire i costi minimi fissi per gli adempimenti civilistici e fiscali (Euro 27.441,81), nonché a recuperare i costi già sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria per l'attività preparatoria e di gestione della stagione 2016 già iniziata;
II) che lo stesso M.A. , il 12 aprile 2016, si era recato presso la struttura alberghiera aziendale, con la figlia M.B. , il convivente di costei e C.A. amministratore della 'Coco' Srl., cambiando tutte le serrature e prendendo possesso dell'immobile; III) che presso l'abitazione di M.A. , segnataci-lente nella stanza della figlia M.B. non più convivente, era stata rinvenuta tutta la documentazione della affittuaria 'Coco' Srl.; IV) che lo stesso M.A. aveva prelevato dal conto della società la somma di Euro 12.000,00 facendola confluire sul proprio conto corrente, in cui questa si era confusa con le sue disponibilità personali. 1.1. Dai riportati elementi il giudice di appello ha desunto: I) che M.A. avesse inteso cagionare un danno patrimoniale alla società, non spiegandosi altrimenti come avesse unilateralmente fissato un canone di fitto palesemente incongruo rispetto alle esigenze della M.B. al reato di infedeltà stessa;
II.) che fosse provata la compartecipazione di 2 patrimoniale, di cui il padre era stato ideatore ed esecutore, perché il socio al 95% della 'Coco' Sri. era il suo convivente, perché C.A. , amministratore di quest'ultima, era suo «amico ultradecennale» e perché lei stessa aveva preso parte alla spedizione che in data 12 aprile 2016 aveva portato alla sostituzione delle serrature della struttura alberghiera aziendale, onde impedire al socio M.G. di potervi accedere;
III.) che fosse provato il dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di appropriazione indebita, perché, se M.A. avesse voluto porre al riparo la somma di Euro 12.000,00 di pertinenza della società dai presunti usi indebiti del fratello M.G. avrebbe trovato modo di segregarle rispetto al suo patrimonio personale, imprimendo loro quantomeno una destinazione di scopo. 2. Al cospetto delle argomentazioni passate in rassegna, le deduzioni articolate dai ricorrenti, segnatamente da M.B. , con il primo motivo di ricorso, e da M.A. con il primo ed il secondo motivo di ricorso, sono contrassegnate da genericità, dal momento che ripropongono - senza alcun effettivo confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata in punto di loro responsabilità - le medesime enunciazioni assertive - protese a sostenere che M.A. fosse all'oscuro della situazione patrimoniale e reddituale della 'Hotel Sorriso' Srl e che volesse sottrarre la società al fratello per risolvere le diatribe finanziarie che li vedevano contrapposti - già formulate con i motivi di appello, disattese dal giudice censurato con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici evidenti. 2.1. In effetti, pur al netto della riproposizione della testimonianza di C.A. soggetto estraneo alle suddette diatribe, che, perciò„ nulla aveva saputo riferire in ordine alla loro natura (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso nell'interesse di M.A. I), già stimata inidonea a scardinare il tessuto motivazionale della prima decisione, nulla di specifico e decisivo è stato addotto neppure in questa sede, di modo che le deduzioni difensive finiscono per tradursi in una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte a rivalutare le prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, con particolare riferimento al tema dell'elemento soggettivo dei delitti di cui agli artt. 110 cod. perì. e 2634 cod. civ. e del delitto di cui all'art .. 646 cod. pen., al lume di una interpretazione ritenuta più convincente. 2.2. Ad ogni buon conto, la deduzione difensiva che mira a disconoscere l'esistenza nella fattispecie concreta dell'elemento soggettivo del delitto di infedeltà patrimoniale è manifestamente infondata. Nel delitto di cui all'art. 2634 cod. civ. il dolo si presenta nella duplice forma del dolo specifico, riferito alla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, e del dolo intenzionale, riferito al danno patrimoniale cagionato alla società. Per quanto riguarda il dolo specifico, questo attrae nel proprio fuoco qualsiasi profitto o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, come comprovato dal testo della "Relazione ministeriale" di accompagnamento (pag. 10); per quanto riguarda, invece, il dolo intenzionale - la cui funzione, nell'economia della 3 fattispecie, è stata individuata dalla dottrina nell'esigenza di restringerne l'ambito di operativa, escludendo la penale rilevanza del c.d. "rischio lecito" di impresa -, lo stesso si contraddistingue, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 29268 del 20/02/2007, Rv. 237599) per la rappresentazione dell'evento, come conseguenza diretta dell'azione od omissione, e per la volontà in ogni caso del medesimo. Al lume di tali indicazioni, non è, dunque, possibile dubitare della ricorrenza nel caso concreto dell'elemento soggettivo del delitto di cui al capo A). Sussiste, infatti, il dolo specifico, perché con l'estromissione di fatto di M. G. dalla gestione dell'azienda, i ricorrenti hanno certamente inteso perseguire un vantaggio personale;
sussiste, inoltre, il dolo intenzionale, perché, fittando l'azienda stessa ad un canone palesemente incongruo e non garantito nell'adempimento, gli imputati si sono rappresentati il danno patrimoniale che la società avrebbe patito per effetto del loro operato e l'hanno comunque voluto. 3. I rilievi articolati con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con il secondo e terzo motivo del ricorso nell'interesse di M . B. e con il terzo e il quarto motivo nell'interesse di M.A. non sono consentiti in questa sede. A fronte di una motivazione che ha posto in luce come la condotta particolarmente spregiudicata dei ricorrenti e l'entità del danno cagionato alla società non consentissero una diversa e più mite risposta sanzionatoria in loro favore, le deduzioni difensive non tengono conto della consolidata linea interpretativa di questa Corte in materia: ossia, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) - come nel caso di specie - e che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826), come, parimenti accaduto, nell'ipotesi al vaglio. 4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, M. G. che si liquidano in Euro 4.500,00, oltre accessori di legge. 4 In ragione dei rapporti tra le parti, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile M.G. che liquida in Euro 4.500,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli all:ri dati identificativi delle parti del processo. Così deciso il 28/11/2023.