TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/12/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
TR TT Presidente
BA Licitra Giudice
ES AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2002/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso, i sottoscritti
c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti
pagina 1 di 4 conclusioni relative alla separazione
dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di SONDRIO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli e rimarranno a risiedere presso la casa familiare di proprietà del Per_1 Persona_2 signor . Controparte_1
2) La casa familiare sita in Sondrio Via DEL GESU, 7 di proprietà del signor rimane assegnata allo stesso CP_1 con facoltà per la signora di asportare i propri beni ed effetti personali entro 15 gg dalla data di Parte_1 omologa della separazione;
3) il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli maggiorenni ma non Controparte_1 indipendenti economicamente e;
Per_1 Persona_2
4) saranno ad esclusivo carico del signor anche le spese straordinarie e scolastiche per i Controparte_1 predetti figli minori;
5) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere indipendenti economicamente e di non avanzare pretese economiche l'uno verso l'altro;
- PRENDERE ATTO3 DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 07/09/2002 in
MONTAGNA IN VALTELLINA Atto di Matrimonio Anno 2002 Parte 2 Serie B N. 25 del Comune di Sondrio
ordinare al Comune di Sondrio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli e rimarranno a risiedere presso la casa familiare di proprietà del Per_1 Persona_2 signor . Controparte_1
pagina 2 di 4 2) La casa familiare sita in Sondrio Via DEL GESU, 7 di proprietà del signor rimane assegnata allo stesso CP_1 con facoltà per la signora di asportare i propri beni ed effetti personali entro 15 gg dalla data di Parte_1 omologa della separazione;
3) il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli maggiorenni ma non Controparte_1 indipendenti economicamente e;
Per_1 Persona_2
4) saranno ad esclusivo carico del signor anche le spese straordinarie e scolastiche per i Controparte_1 predetti figli minori;
5) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere indipendenti economicamente e di non avanzare pretese economiche l'uno verso l'altro;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.11.2024 e proponevano Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montagna in Valtellina (SO) il 07.09.2002, da cui erano nati i figli il 01/06/2003 e Per_1
nato il [...], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Persona_2
Con sentenza n. 72/2025, pubblicata il 21/03/2025, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi e , omologando le condizioni di separazione Parte_1 Controparte_1 inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 07.11.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 14.10.2025 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 13.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 CP_1
celebrato in Montagna in Valtellina (SO) il 07.09.2002, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Sondrio dell'anno 2002 Parte 2 Serie B N. 25;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
ES AR TR TT
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
TR TT Presidente
BA Licitra Giudice
ES AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2002/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso, i sottoscritti
c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti
pagina 1 di 4 conclusioni relative alla separazione
dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di SONDRIO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli e rimarranno a risiedere presso la casa familiare di proprietà del Per_1 Persona_2 signor . Controparte_1
2) La casa familiare sita in Sondrio Via DEL GESU, 7 di proprietà del signor rimane assegnata allo stesso CP_1 con facoltà per la signora di asportare i propri beni ed effetti personali entro 15 gg dalla data di Parte_1 omologa della separazione;
3) il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli maggiorenni ma non Controparte_1 indipendenti economicamente e;
Per_1 Persona_2
4) saranno ad esclusivo carico del signor anche le spese straordinarie e scolastiche per i Controparte_1 predetti figli minori;
5) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere indipendenti economicamente e di non avanzare pretese economiche l'uno verso l'altro;
- PRENDERE ATTO3 DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 07/09/2002 in
MONTAGNA IN VALTELLINA Atto di Matrimonio Anno 2002 Parte 2 Serie B N. 25 del Comune di Sondrio
ordinare al Comune di Sondrio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli e rimarranno a risiedere presso la casa familiare di proprietà del Per_1 Persona_2 signor . Controparte_1
pagina 2 di 4 2) La casa familiare sita in Sondrio Via DEL GESU, 7 di proprietà del signor rimane assegnata allo stesso CP_1 con facoltà per la signora di asportare i propri beni ed effetti personali entro 15 gg dalla data di Parte_1 omologa della separazione;
3) il signor provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli maggiorenni ma non Controparte_1 indipendenti economicamente e;
Per_1 Persona_2
4) saranno ad esclusivo carico del signor anche le spese straordinarie e scolastiche per i Controparte_1 predetti figli minori;
5) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere indipendenti economicamente e di non avanzare pretese economiche l'uno verso l'altro;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.11.2024 e proponevano Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montagna in Valtellina (SO) il 07.09.2002, da cui erano nati i figli il 01/06/2003 e Per_1
nato il [...], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Persona_2
Con sentenza n. 72/2025, pubblicata il 21/03/2025, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi e , omologando le condizioni di separazione Parte_1 Controparte_1 inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 07.11.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 14.10.2025 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 13.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 CP_1
celebrato in Montagna in Valtellina (SO) il 07.09.2002, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Sondrio dell'anno 2002 Parte 2 Serie B N. 25;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
ES AR TR TT
pagina 4 di 4