Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG 7376/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7376 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via Principe Parte_1
di Piemonte n. 55, presso lo studio dell'avvocato Rosa Di Caprio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia Controparte_1
n. 50, presso lo studio dell'avvocato Stefano d'Ambrosio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra
in ordine alla produzione del danno biologico del sig. ; 2) condannare CP_1 Parte_1
la sig.ra , al pagamento della somma che sarà precisata nel corso del giudizio a CP_1
titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante conseguenti alla violazione del dovere di fedeltà coniugale, nonché ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
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3) condannare il convenuto, come sopra citato, al pagamento delle spese, diritti e onorario del giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15 % delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della propria domanda, l'attore ha addotto di aver subito gravi conseguenze psicologiche con sintomi depressivi ed ansiosi che configurano un “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”, a causa della scoperta del tradimento operato dalla moglie, oltre che della non paternità della minore Per_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta, la quale, contestando gli assunti della controparte, ha eccepito la nullità della citazione, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, per poi così concludere: “Perché sia dichiarata la nullità della citazione, in virtù di quanto sopra esposto, o in subordine sia pronunciata
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione. In subordine e nel merito, sia integralmente rigettata la domanda dell'attore, con condanna di quest'ultimo per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni patrimoniali secondo liquidazione del Tribunale ed
a quelli di natura psicologica in via equitativa e nel limite del relativo giudizio. Solo in via estremamente gradata, nella mai creduta ipotesi di accoglimento della citazione, sia ridotto
l'accordato risarcimento in ragione dell'altrui concorso nella causazione del danno. Vittoria di spese di giudizio.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni ammessi. Quindi il giudice ha disposto Ctu sulla persona dell'attore. A seguito di plurimi rinvii dovuti alla mancata accettazione dell'incarico da parte dei consulenti di volta in volta nominati, soltanto con provvedimento del 23.6.2024 il precedente giudicante ha conferito incarico al Ctu.
Acquisita la relazione di consulenza con deposito de 6.10.2024, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 24.1.2025, previa assegnazione di termini ridotti per gli scritti conclusionali, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Vanno disattese le eccezioni preliminari svolte da parte convenuta, atteso che risultano sufficientemente esplicitati in citazione la causa petendi e il petitum della domanda, che con deposito del 6.6.2019 l'attore ha documentato di aver esperito la procedura di negoziazione assistita, e che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale deve essere fatto decorrere dall'effettiva produzione del danno (tra le altre
Pag. 2 di 7 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26020 del 05/12/2011), danno che nel caso di specie, trattandosi di danno psichico in base alla prospettazione attorea, la cui maturazione presuppone la piena coscienza dei fatti accaduti, non può essersi manifestato in corrispondenza della scoperta del concepimento.
3. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'attore ha lamentato di aver subito gravi conseguenze psicologiche, con sintomi depressivi ed ansiosi che configurerebbero un “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso”, a causa della scoperta del tradimento operato dalla moglie, oltre che di non essere il padre della minore come accertato anche con sentenza del Tribunale di Napoli Nord (allegata Per_1 all'atto di citazione). La compromissione dell'integrità della persona dell'attore sarebbe inoltre da quantificare nella misura del 30 % di danno biologico (danno psichico e da pregiudizio esistenziale), come risultante dalla consulenza di parte allegata all'atto di citazione.
Tuttavia, va in primo luogo evidenziato che dall'espletata Ctu – sulle cui conclusioni può farsi pieno affidamento, stante il rigore dell'analisi svolta dal consulente secondo metodo scientifico e valutata la logicità dei relativi assunti – non ha trovato riscontro il danno allegato dall'attore.
Invero, il Ctu ha adeguatamente spiegato che “Il periziando non ha manifestato segni di evidente sofferenza psichica. E' ovvio e del tutto normale il risentimento per il pregresso accaduto, ma non è emerso alcun sintomo ascrivibile a stato patologico e/o comunque tale da dover far ricorso a cure mediche specifiche. A tal riguardo, l'anamnesi ha evidenziato un'assoluta mancanza di ricorso a specialisti da circa dieci anni, con saltuario ricorso ad ipnoinducenti che non può essere considerato come spia di uno stato di malattia psicologica”
(cfr. pag. 10 della relazione di consulenza), approfondendo il senso delle sue conclusioni nel modo seguente: “• il disturbo umorale con flessione dello stesso denominato tale nella documentazione esibita può essere messo in relazione al fatto illecito dedotto dal periziando in seguito alla reale paternità della piccolo , di cui era padre putativo. • Non risultano Per_1
danni psichici o fisici, in quanto il periziando ha proseguito la sua vita in assenza del coniuge senza bisogno di particolare supporto, soprattutto farmacologico. Lo stato ansioso-depressivo reattivo appare come segno piuttosto remoto, non essendo emerso, infatti, alcuna patologia evidenziabile al colloquio clinico ed al complesso della visita peritale. Inoltre, dalla documentazione clinica agli atti, per l'esattezza dalla relazione psicoterapeutica della dott.ssa
, si evince che all'inizio del percorso psicologico il tono umorale del Persona_2 periziando era solo “lievemente deflesso”, con tendenza propria all'introversione (cfr. detta relazione). La suddetta professionista conclude la propria relazione indicando un progressivo miglioramento dei LIEVI sintomi depressivi riscontrati ad inizio percorso terapeutico,
Pag. 3 di 7 rafforzamento dell'autostima, con formazione di “un'esistenza più matura, soddisfacente e piena, raggiungendo un maggior equilibrio fisico, affettivo e relazionale” (cfr. suddetta relazione del 21/12/2015). Si rileva, inoltre, che tali positivi risultati sono stati raggiunti in un periodo di circa sei mesi, a fronte di una durata di percorso psicoterapeutico che per solito è necessario condurre almeno per tre anni, per raggiungere una adeguata stabilizzazione. Per tale evidente motivazione, non è possibile concordare con quanto esposto nella relazione del dottor (04/3/2016) che, benché anch'essa presentata dall'avvocato del Persona_3
periziando come quella della dottoressa , presenta un quadro psicologico Per_2
nettamente distinto, paventando una gravità sintomatologica non ravvisata dalla precedente professionista e non in linea con la terapia farmacologica prescritta ed indicata dallo stesso dottor (gocce di un tranquillante minore, farmaco estremamente diffuso nella Per_3 popolazione). • Per quanto sopra esposto, non vi sono esiti che possano incidere, in modo permanente o temporaneo, sulle abilità del periziando, essendo egli in grado pienamente di ottemperare alle normali attività quotidiane e, per sua ammissione, non essendosi disgiunto da compagnia femminile.” (cfr. pag. 11 e ss. della relazione di consulenza).
Va poi rilevato ulteriormente che, pur valorizzando la documentazione medica prodotta dall'attore, quest'ultimo non ha in ogni caso assolto l'onere probatorio sullo stesso ricadente in relazione al nesso causale.
Sul punto, va evidenziato che la prova e l'accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra azione lesiva e menomazione psichica sono resi molto complessi dalla difficoltà di inquadrare sul piano nosografico i diversi disturbi mentali che possono affliggere l'individuo ma, soprattutto, dall'impossibilità di ricorrere nella maggior parte dei casi ad accertamenti clinico- strumentali;
per tali ragioni, essi non possono prescindere dall'ausilio della c.t.u., che assume necessariamente carattere percipiente.
Pur dovendo trovare applicazione, anche in relazione al danno psichico, i principi generali in materia di onere assertorio e probatorio in forza dei quali la consulenza tecnica non può certo costituire strumento di ricerca della prova, con specifico riferimento alla riferibilità eziologica del disturbo psichico al fatto dedotto in giudizio, tale onere può ritenersi assolto ove la parte offra una prova di verosimiglianza (il fumus) dell'esistenza di tale nesso causale, prova che nel caso di specie non risulta offerta.
Occorre infatti considerare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità aderendo ad autorevole indicazione della scienza medico legale, la distinzione tra lesione psichica e danno psichico. «La lesione psichica - secondo autorevole indicazione della scienza medico legale - è l'ingiusto turbamento, giuridicamente apprezzabile, dell'equilibrio psichico della
Pag. 4 di 7 persona, con conseguente impedimento di estrinsecare la propria personalità nel contesto familiare e nel contesto sociale di appartenenza. Il danno psichico invece, come danno conseguenza, deve essere il risultato di una condotta lesiva, e consiste in una patologia psichica che inficia l'equilibrio della personalità del soggetto leso, provocando sofferenza e dolore, che nella scienza medica non sono sinonimi ma due pregiudizi diversi per entità ed intensità». (cfr. in motivazione Cass. n.13530/2009).
Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso causale tra il danno psichico, inteso come manifestazione del danno biologico e, quindi, come danno - conseguenza, e un determinato fatto illecito occorre, dunque, accertare, in primo luogo, che a tale fatto sia conseguita una lesione dell'integrità psichica (danno - evento), da intendersi come ingiusta turbativa dell'equilibrio psichico della persona e, quindi, verificare che da essa sia derivata una menomazione psichica esprimente un peggioramento permanente del suo modo di essere a causa di un disturbo psichico.
Il danno psichico, in quanto manifestazione del danno biologico, richiede, infatti, la sussistenza di tutti i suoi presupposti, ovvero: a) una lesione psichica o un'alterazione patologica del precedente equilibrio psichico del danneggiante;
b) una menomazione o malattia psichica in senso medico legale causata dalla lesione;
c) un peggioramento della qualità della vita causato dalla menomazione.
Come evidenziato in dottrina, la lesione dell'equilibrio psichico del danneggiato non deve necessariamente essere prodotta da una lesione organica, potendo derivare anche da un trauma, e la menomazione non deve consistere in un mero turbamento soggettivo, ma deve, in ogni caso, comportare una concreta perdita delle facoltà mentali e delle funzioni psichiche dell'individuo.
In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'eziogenesi è particolarmente complesso, attesa la natura multifattoriale del nesso causale nel danno psichico, posto che alla produzione di tale pregiudizio concorrono, di norma, oltre all'evento traumatico, la personalità del soggetto, l'ambiente in cui è vissuto, le sue precedenti esperienze. Ne consegue che diviene indispensabile accertare la natura dell'evento lesivo, la sua gravità e le specifiche modalità in cui detto evento abbia determinato l'insorgenza del disturbo psichico.
Sebbene la giurisprudenza più recente, ponendosi nel solco dell'indirizzo inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 (Cass., sez. un., n.
26972/2008), ripudi, anche in relazione al danno psichico, l'idea del pregiudizio in re ipsa pur in presenza di illeciti lesivi di valori della persona, è altrettanto vero che il fatto illecito e la lesione psichica (danno evento) da esso provocata costituiscono un
Pag. 5 di 7 importante elemento da valutare al fine di verificare la riferibilità causale ad esso della patologia psichica.
Quanto più sono rilevanti l'evento traumatico e la lesione psichica che ne è derivata, tanto più risulta plausibile la derivazione causale da essa del danno psichico che insorga in relazione di continuità temporale rispetto ad essi. In altre parole, la prova di un rilevante turbamento dell'equilibrio psichico della persona conseguente al fatto illecito costituisce un momento indefettibile nella prova del danno psichico.
Tanto premesso, si rileva come nel caso di specie è mancata la dimostrazione del fatto che dalla scoperta del tradimento e della non paternità siano derivati, quali conseguenze immediate e dirette, uno stress e una lesione dell'equilibrio psicofisico dai quali sia poi scaturito il disturbo psicologico allegato dall'attore e che, in ogni caso, non ha trovato riscontro nella Ctu espletata.
In altre parole, è mancata la prova di un'alterazione dell'equilibrio psichico
(lesione psichica) causalmente riconducibile al fatto illecito imputato alla convenuta, stante anche l'assenza di ogni specifica allegazione con riferimento alla reazione psicologica dell'attore e alla modifica delle sue condizioni di vita e relazionali.
Deficit di allegazione che si riscontra anche relativamente al danno patrimoniale, solo genericamente indicato dall'attore nelle conclusioni dell'atto di citazione, e al danno alla dignità della persona, di cui non si fornisce alcuna specifica descrizione.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del soccombente.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza dell'attore, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni della convenuta relative al comportamento della controparte non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di
Pag. 6 di 7 risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.838,55, di cui € 5.077,00 per compensi professionali ed € 761,55 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva
e Cpa come per legge;
- pone le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del soccombente;
Parte_1
- rigetta la domanda di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Aversa, il 10.4.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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