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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 18996/2024; promossa da: , nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e useppe Galgano;
Contro
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.09.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 20.03.2024 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il ripristino dell'indennità di accompagnamento, sospesa alla visita di revisione del 5.9.2023, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
l' si CP_1 costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda deve essere accolta.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ,ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Essi determinano necessità di assistenza continua sin dalla data della revisione del 5.9.2023, con rivedibilità a dicembre 2025. Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultano valutabili come più gravi, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va quindi accolta e il convenuto condannato CP_1 all'erogazione del' indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti a far data dalla revisione del 05.09.2023.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- Dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell , CP_1 all'erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dalla revisione del 5.9.2023. ( con eventuale rivedibilità al 31 dicembre 2025)
- Condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1 oltre il paga degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_1
2695,00, oltr CPA e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in data 27/6/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 18996/2024; promossa da: , nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e useppe Galgano;
Contro
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.09.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 20.03.2024 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il ripristino dell'indennità di accompagnamento, sospesa alla visita di revisione del 5.9.2023, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
l' si CP_1 costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda deve essere accolta.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ,ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Essi determinano necessità di assistenza continua sin dalla data della revisione del 5.9.2023, con rivedibilità a dicembre 2025. Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni del periziando risultano valutabili come più gravi, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va quindi accolta e il convenuto condannato CP_1 all'erogazione del' indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti a far data dalla revisione del 05.09.2023.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a carico dell . CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
- Dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell , CP_1 all'erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dalla revisione del 5.9.2023. ( con eventuale rivedibilità al 31 dicembre 2025)
- Condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1 oltre il paga degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_1
2695,00, oltr CPA e spese generali, con attribuzione.
Così deciso in data 27/6/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio