Sentenza breve 8 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 08/09/2023, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2023
N. 01245/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2023, proposto da
-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Tessier e Margherita Tessier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del Provvedimento implicito di rigetto del ricorso gerarchico proposto al Prefetto di -OMISSIS- -formatosi il 30 maggio 2023 - -OMISSIS- -OMISSIS- avverso il provvedimento dell’1 febbraio 2023 del Questore della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS-;
- del provvedimento presupposto dell’1 febbraio 2023 -OMISSIS-. con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha ordinato al ricorrente il rimpatrio al luogo di residenza nel Comune di -OMISSIS-mediante foglio di via obbligatorio, vietando al medesimo di fare ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS- della durata di anni 3, avvertendolo che, in caso di trasgressione sarà denunciato all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.76 comma 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che con provvedimento dell’1 febbraio 2023 il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha ordinato al ricorrente di tornare nel Comune di residenza, vietando al medesimo di fare ritorno nel territorio del Comune di -OMISSIS- per la durata di tre anni a seguito del deferimento dello stesso all’Autorità giudiziaria in quanto in data 4 gennaio 2023 “ -OMISSIS- ”, e “ -OMISSIS- ”;
- che il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso tale provvedimento, senza ottenere riscontro;
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il foglio di via dell’1 febbraio 2023 e il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico, sulla base di due motivi con cui ha lamentato il difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’adozione del provvedimento nonché la mancata considerazione della intervenuta proroga del contratto di lavoro a tempo determinato lavoro presso un’impresa con sede a -OMISSIS-nonché la presentazione di una proposta di acquisto di un immobile in tale Comune;
- che il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio e hanno depositato il provvedimento con cui è stata revocata la misura impugnata in quanto il ricorrente risulta “ prestare attività lavorativa, anche se a tempo determinato, nel Comune di -OMISSIS- ”;
Ritenuto:
- che, alla luce del provvedimento di revoca, integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente dev’essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- che in ragione della peculiarità della fattispecie e del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese, ferma la refusione del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.