CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5246 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente tra
TRA
c.f. e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, per procura in atti, dall' avv. Manlio Giuseppe Possenti
APPELLANTI
E
Controparte_1
contumace
APPELLATA
Nonché codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Controparte_2
Brianza Lodi, n. e per essa, quale mandataria, codice fiscale P.IVA_1 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia;
P.IVA_2
INTERVENUTA FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva innanzi questo Tribunale le signore e Controparte_4 Parte_2
per l'udienza dell'8.04.2019, deducendo di essere creditrice della società Immobiliare Parte_1
Le Terrazze s.r.l., debitore principale dell'istituto di credito, in virtù di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 7946/2019 e del contratto di mutuo ipotecario n.01026734/86 del 19.11.2009 per atto a rogito Notaio Dott.ssa per un importo totale di 2.225.201,07, oltre interessi Persona_1 convenzionali e di mora, rimasto insoluto. Deduceva, altresì, che la tra gli altri, in virtù di Pt_2 fideiussione rilasciata in data 19.11.2009, si era costituita garante della restituzione delle somme dovute dalla suddetta società debitrice principale, fino a concorrenza dell'importo di € 1.800.000,00, e che la prestata garanzia risultava pregiudicata, con suo conseguente danno, dall'atto di rinuncia all'eredità effettuato in data 9.02.2018 in forza del quale la aveva rinunciato all'eredità della Pt_2 defunta madre, , il cui asse ereditario, costituito da una serie di beni immobili Controparte_5
e diritti reali immobiliari analiticamente indicati, si era devoluto alla di lei figlia, Parte_1 accettante per diritto di rappresentazione. Chiedeva dunque, in accoglimento della spiegata domanda ex art. 524 c.c., di pronunciare i provvedimenti di cui alle conclusioni, il tutto sulla scorta dell'atto introduttivo del giudizio. Alla prima udienza dell'8.05.2019, veniva dichiarata la contumacia di entrambe le parti convenute;
concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nelle more dell'assunzione delle prove orali articolate ed ammesse, si costituivano le convenute, le quali sollevavano eccezioni di rito e di merito e chiedevano accogliersi le conclusioni sopra riportate;
assunto in data 25.09.2020 l'interrogatorio formale della convenuta, nei limiti ammessi con ordinanza in pari data, il Giudice si riservava sulle eccezioni ed istanze preliminari formulate dalle convenute, respinte le quali, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2021 ed a tale udienza trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 25.01.2022. Pendenti detti termini, interveniva nel giudizio la società di mandataria di Controparte_6
, ai sensi dell'art.111 c.p.c., deducendo di essere cessionaria, tra gli Controparte_2 altri, del credito della banca attrice oggetto di causa in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” e relativi diritti accessori stipulato in data 13 dicembre 2021. Si riportava, pertanto, all'attività difensiva ed alle richieste della banca attrice, chiedendo, altresì, di essere tenuta indenne nella denegata ipotesi di condanna, a qualunque titolo della medesima.
Le conclusioni delle parti venivano così formulate. Per parte attrice: “in accoglimento della spiegata azione ex art.524 c.c., per i motivi esposti nella parte narrativa, accertare e dichiarare nei confronti di entrambe le convenute che la rinuncia effettuata dalla
Sig.ra con dichiarazione resa in data 9.2.2018 dinanzi alla competente cancelleria Parte_2 del Tribunale di Roma- è pregiudizievole e in ogni caso inefficace nei confronti della
[...]
per l'effetto autorizzare la predetta banca ad accettare, in nome e luogo della Controparte_4 rinunciante, Sig.ra l'eredità della di lei madre, Sig.ra allo Parte_2 Controparte_5 scopo di soddisfarsi fino a concorrenza del proprio credito comprensivo di capitale, interessi convenzionali, spese e comunque nel rispetto dell'importo massimo di €.1.800.000,00 previsto nella fideiussione rilasciata dalla sig.ra in data 19.11.2009 anche in pregiudizio delle Parte_2 ragioni vantate dalla sig.ra e/o dei suoi aventi causa sui beni Parte_1 ereditari,……omissis……Con ordine al competente Conservatore di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri Immobiliari;
con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per parte convenuta: “In via preliminare:- Preso atto della pendenza di un giudizio pregiudiziale, instaurato presso il Tribunale di Roma RG n. 4910/2020, ostativo al proseguimento della presente causa, circa la nullità dell'atto di fideiussione, documento su cui si basa tutta la pretesa della CA nei confronti della dott.ssa si chiede in via preliminare di sospendere il giudizio di Pt_2 opposizione in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale o di rimettere il giudizio nelle mani del Presidente del Tribunale affinché venga disposta la riunione con il procedimento di nullità, di competenza esclusiva del Tribunale delle imprese di Roma;
- In ogni caso e in ulteriore subordine, ove non accolta l'istanza di riunione con il giudizio pregiudizievole, trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio, in quanto contrarie a norme imperative, accertare la nullità degli atti di fideiussione, essendo stati posti in contrasto con la normativa anti trust e in particolar modo in violazione della deroga ex art. 1957 c.c.- Dichiarare il procedimento improcedibile in quanto non esperito il tentativo di mediazione obbligatoria e D.lgs 28/2010. Dichiarare l'assenza di legittimazione passiva della sig.ra e per l'effetto, previa ogni statuizione del caso, estrometterla dal presente Parte_1 procedimento, con condanna dell'attrice alla refusione delle spese legali sostenute per la presente difesa. Nel merito:- Accertata la contestazione, l'incertezza e/o l'inesistenza del credito vantato dalla
CA, nonché l'assenza della prova circa il pregiudizio patrimoniale subito dalla banca in conseguenza della rinuncia, tenuto conto che il credito è in ogni caso garantito dal patrimonio della società debitrice e dal patrimonio dei 4 fideiussori principali, dichiarare l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avversa formulata ex art. 524 c.c. e per l'effetto rigettare la domanda avversa.- In ogni caso con condanna della controparte alla refusione delle spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Per l'interventore: “…richiamando e facendo propria tutta l'attività difensiva/processuale sin qui svolta da quest'ultima CA, insiste nelle relative deduzioni, eccezioni ed istanze. Chiede infine che in caso di condanna risarcitoria e/o restitutoria per fatti o condotte poste in essere dalla CA cedente ante cessione, venga rilevata e dichiarata la carenza di legittimazione della cessionaria/surrogante ed ogni conseguente statuizione si diriga nei soli confronti della cedente. Con ogni riserva e salvezza.”
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ • previa declaratoria della natura pregiudizievole alla banca attrice dell'atto di rinuncia della convenuta del Parte_2
9.12.2018, accoglie la domanda della in persona del legale rapp. Controparte_4
p.t. ai sensi dell'art. 524 c.c. e, per l'effetto, • autorizza detta attrice ad accettare, in nome e luogo della convenuta rinunciante l'eredità della defunta madre , Parte_2 Persona_2 allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito e, comunque, nel rispetto dell'importo massimo di € 1.800.000,00 previsto nella fideiussione rilasciata dalla sig.ra in data 19.11.2009, anche in pregiudizio delle ragioni vantate dalla sig.ra Parte_2 Parte_1
• ordina alla competente Conservatoria / Agenzia del Territorio, la trascrizione e/o
[...]
l'annotazione della presente sentenza ai sensi di legge;
• condanna le convenute, e Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_4 attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.750,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 1.713,00 per rimborso spese;
• dichiara inammissibile l'intervento della CP_3 quale mandataria della • compensa le spese di lite nei confronti
[...] Controparte_2 dell'intervenuta”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinta l'eccezione di improcedibilità e dichiarato inammissibile l'atto di intervento ex art. 111 CPC perché depositato dopo la precisazione delle conclusioni - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Se pacifiche, infatti, possono ritenersi la legittimazione attiva in capo alla Controparte_4
, che ha ritualmente prodotto in giudizio le prove documentali relative ai rapporti di conto
[...] corrente e mutuo fondiario intercorsi con la società debitrice principale, Immobiliare Le Terrazze
s.r.l., nonché, e soprattutto, l'assunzione di garanzia in suo favore prestata dalla convenuta Pt_2
e, consequenzialmente, quella passiva di quest'ultima, peraltro mai contestata, qualche considerazione va svolta con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta
Parte_1
Sul punto si evidenzia che l'azione intrapresa è quella disciplinata dall'art. 524 c.c., in forza del quale
“se taluno rinuncia, benché senza frode, a un'eredità in danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti”.
La domanda giudiziale ex art. 524 c.c. è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art.2652 n.1 c.c. e tale norma dispone che “le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.” La domanda ex art. 524 deve essere rivolta e trascritta sia nei confronti del chiamato che abbia rinunziato all'eredità, sia nei confronti di quello a cui essa è stata devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio.
Pur non trattandosi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982 “La legittimazione passiva nell'Azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. - che ha caratteri propri rispetto all'Azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito - spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è “utiliter data” nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore”; ed ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3548 del 25/03/1995 “L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata), tale chiamata in causa costituisce un onere per il creditore affinché la pronuncia spieghi l'effetto voluto. Infatti, perché possa conseguirsi l'effetto di cui all'art. 2652 n. 1 c.c., è necessario che la domanda sia proposta e trascritta anche nei confronti del successivo chiamato accettante. (in questo senso cfr. Cass. Sez. 3 sent. N. 15468 del 15.10.2003 in base alla quale “In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunziare all'eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 cod. civ., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 cod. civ. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art. 524 cod. civ. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 cod. civ. proposta nei confronti del rinunciante”.
Pertanto, alla luce del richiamato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, va affermata la legittimazione passiva della convenuta e la legittimità dell'opzione della banca Parte_1 attrice di citarla in giudizio, provvedendo alla trascrizione della domanda (v. nota di trascrizione versata in atti) onde conseguire i sopra descritti effetti utili, risultando provato documentalmente (v. stralcio denuncia di successione) e, comunque, non contestato, che la medesima è il soggetto cui si è devoluta l'eredità della nonna materna per effetto della rinuncia della madre, prima chiamata in linea retta.
Va a questo punto affrontata la questione sollevata da parte convenuta con riguardo alla prospettata mancanza dei presupposti dell'azione ex art. 524 c.c., per essere contestata la qualità stessa di
“creditore” in capo alla banca attrice. Tanto sarebbe conseguenza dell'eccepita nullità del contratto di fideiussione stipulato dalla per contrarietà a norma imperativa, in quanto il contratto su Pt_2 cui si fonda l'obbligazione della garante, predisposto dalla banca su un proprio modello di fideiussione seriale, riprodurrebbe la deroga all'art. 1957 c.c., corrispondente alla clausola n. 6 dello schema di fideiussione ABI, il cui uso era stato dichiarato illegittimo e vietato, perché contrario alla legge cd. “antitrust”, in forza del provvedimento della CA d'TA (ratione temporis garante per la concorrenza), n. 55/2005.
Tale contrasto, rilevato dalla convenuta anche in sede di altro giudizio ordinario pendente Pt_2 dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Imprese, NRG 4910/2020, nonché nel giudizio di opposizione alla procedura monitoria azionata dalla anch'esso pendente innanzi ad altra Sezione di questo CP_4
Tribunale, determinerebbe – secondo la prospettazione delle convenute – la nullità totale della fideiussione, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e, pertanto, l'infondatezza della domanda attorea spiegata, per il venir meno in capo alla banca di qualsivoglia pretesa creditoria verso la convenuta. Sul punto, nel confermare l'ordinanza del 25.09.2020, a scioglimento della riserva assunta, tra l'altro, sulle istanze di riunione e sospensione ex art. 295 c.p.c., ritiene questo Giudice che la questione in esame può essere valutata e decisa incidenter tantum nel presente giudizio, non essendo ravvisabile il necessario rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, ma solo logica, con l'oggetto del giudizio pendente innanzi al Tribunale delle Imprese.
Non si incorre, infatti, nel rischio che l'istituto della sospensione tende a scongiurare, del conflitto di giudicati, in quanto nel caso di pregiudizialità in senso logico soccorre la previsione dell'art. 336 comma 2 c.p.c., circa il c.d. effetto espansivo del giudicato esterno e cioè il propagarsi degli effetti della riforma o della cassazione della sentenza al di là della sentenza agli atti ed ai provvedimenti (anche sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata anche se adottati in diversi procedimenti. (Cass. I sez. civile n. 12999 del 15/05/2019; conforme sez. L. n. 10185 del 3/05/2007). Per completezza espositiva e coerenza di motivazione sul punto in esame è opportuno un breve cenno al fatto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione in parola, pur avendo natura autonoma e differendo nei presupposti dall'azione surrogatoria e da quella revocatoria, nella sostanza produce gli effetti di quest'ultima, perché consente ai creditori del chiamato all'eredità che non abbia accettato di soddisfare le proprie pretese sui beni confluiti nel patrimonio del successivo chiamato, rendendo, così, inefficace, nei confronti dei creditori del primo, l'effetto della rinuncia, effetto che si concreta nella diminuzione della garanzia patrimoniale che, altrimenti, i beni acquisiti al patrimonio del debitore avrebbero loro offerto ex art. 2740 c.c.. L'azione revocatoria è, infatti, sovente invocata quando si tratta di esaminare aspetti e questioni derivanti dall'esercizio di quella ex art. 524 c.c. per le evidenti affinità in ragione del fatto che entrambe le tipologie appartengono al novero degli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, e perché sul piano funzionale si atteggiano quali rimedi attraverso i quali reagire a condotte del debitore capaci di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Sulla scorta di tale premessa sistematica, e passando, più specificamente, al profilo della sussistenza di pregiudizialità logica tra i rapporti pregiudicante/pregiudicato dedotti nei separati giudizi, si ritiene di richiamare ed aderire, in quanto applicabile per la testé cennata ed evidente analogia con l'actio pauliana, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, chiamata a pronunciarsi in tema di necessità di sospensione per pregiudizialità tra l'azione revocatoria ed il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito contestato, ha precisato che per l'esercizio della prima è sufficiente l'esistenza e la titolarità di una ragione di credito, anche se non certo, liquido ed esigibile o comunque non accertato preventivamente in sede giudiziaria ed anche se sub judice, ovvero ancora oggetto di accertamento giudiziale (cfr. cfr., tra le tante, Cass. n. 3369 del 5/02/2019; n. 2673 del 10/02/2016 e n. 11573 del 14/05/2013; da ultimo, n. 4212 del 19/02/2020; SSUU n. 9440 del 18/05/2004). Da ultimo, occorre precisare che l'invocata nullità del contratto di fideiussione (da valutare in questa sede, come detto, senza efficacia di giudicato), formulata in via di eccezione nella comparsa di risposta delle convenute, pur costituitesi tardivamente, è ammissibile, trattandosi di eccezione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Tutto ciò premesso, non si ritiene valida e fondata la prospettazione delle convenute in forza della quale il contratto di fideiussione sarebbe inficiato da nullità totale e, quindi, travolto, per effetto della corrispondenza tra alcune delle clausole in esso inserite (nella specie quella che contiene la deroga all'art. 1957 c.c.) e quelle contenute nello schema ABI censurato dal provvedimento della CA
d'TA per il contrasto con la cd. disciplina antitrust, L. 287/90. Innanzi tutto, si rileva come le parti convenute non hanno allegato il citato provvedimento della CA
d'TA (e non avrebbero potuto farlo, atteso che si sono costituite quando erano ormai decorsi i termini per le istanze istruttorie e le produzioni documentali); poiché si tratta di un provvedimento amministrativo e non di un atto normativo, lo stesso non è soggetto al principio iura novit curia e non può quindi essere conosciuto dal Giudice, se non ritualmente e tempestivamente prodotto in giudizio
(così Cass., n.31926 del 6.12.2019), il che impedirebbe di valutare, anche solo in astratto, l'eccezione, richiedendo tale valutazione la verifica, in fatto, della effettiva riproduzione delle clausole frutto dell'illecito accordo anticoncorrenziale, nel singolo contratto.
C'è peraltro da osservare che la parte convenuta ha riportato, nel proprio atto difensivo, ampli stralci del provvedimento, che non sono stati di fatto contestati dalla controparte e possono, quindi, ritenersi acquisiti in giudizio come non contestati. L'eccezione è tuttavia palesemente infondata in diritto, alla luce della recente sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione, n. 41994 del 30.12.2021, che ha – a nostro avviso in maniera assolutamente condivisibile – accolto l'interpretazione secondo cui, nel caso di fideiussione che contenga clausole riproduttive dello schema ABI, dichiarato nullo con delibera della CA d'TA n. 55/2005 in quanto costituente una intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/90, non si verifica la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma solo la nullità parziale ex art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole stesse. Ne consegue che, in applicazione della citata norma codicistica, può dichiararsi la nullità dell'intero contratto, soltanto ove risulti che le parti “non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Sul punto non convincono le motivazioni addotte dalla difesa della parte convenuta a sostegno della tesi della nullità totale della fideiussione per la dedotta essenzialità delle stesse, non avendo dimostrato in modo esaustivo che le parti non lo avrebbero voluto in mancanza delle clausole viziate.
Premesso, infatti, il principio basilare che l'onere di provare il fondamento dell'eccezione formulata grava sulla parte che l'ha sollevata, nella specie non è la banca che deve provare che avrebbe concluso ugualmente il contratto anche senza le clausole nulle (come paventato dalle convenute), ma tale onere grava sulla convenuta medesima. Nella specie, le convenute hanno richiamato la giurisprudenza pronunciatasi sulla questione, ma si deve rilevare come non risulti alcun valido argomento per giungere alla conclusione della nullità totale.
Ed invero, le clausole oggetto della delibera KI (e che risultano, in effetti, incluse nella fideiussione rilasciata dalla convenuta) erano quelle n. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale che qui si riportano:
• la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
• la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
• la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8). Orbene, è evidente come si tratti, innanzi tutto, di clausole non essenziali e che non riguardano l'oggetto principale del contratto;
in secondo luogo, sono clausole molto più favorevoli al creditore, che determinano, per il garante, una disciplina deteriore rispetto a quella che risulta dalle norme codicistiche sulla fideiussione e che tendono, soprattutto, a rendere l'obbligazione del garante maggiormente autonoma rispetto a quella principale, attenuando l'elemento di accessorietà tipico della fideiussione.
Da tale rilievo discende la conclusione per cui i garanti stessi avrebbero sicuramente rilasciato la fideiussione anche in assenza di tali clausole, visto che la disciplina che ne derivava sarebbe stata a loro più favorevole;
dall'altro lato, anche la banca concedente avrebbe verosimilmente accettato lo stesso le fideiussioni, dal momento che, come detto, non si tratta di clausole essenziali e che, comunque, il creditore certamente preferisce avere una garanzia – sia pure potenzialmente meno efficace – piuttosto che non averne alcuna (cfr. Cass., sez. 1, 26.9.2019, n. 24044). Conclusione ancor più valida nel caso di specie, ove la clausola riproduttiva dello schema ABI sarebbe una soltanto.
Ne consegue che possa configurarsi, tutt'al più, la nullità parziale della clausola n. 5 del contratto, di deroga all'art. 1957 c.c..
Orbene, in conseguenza di tale nullità, la medesima convenuta invoca, di risulta ed in via subordinata, l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., illegittimamente derogato, ed eccepisce la decadenza dell'istituto di credito attore dal potere di agire contro il garante per non aver azionato e coltivato azioni giurisdizionali nei termini ivi previsti.
Tale eccezione è però inammissibile: si tratta, infatti, di una eccezione in senso proprio – costituendo un fatto estintivo o impeditivo dell'altrui diritto – che avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini ex art. 167 c.p.c. – laddove le odierne convenute, come già detto, si sono costituite ben oltre i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c., e, pertanto, risultano decadute dal potere di sollevare eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio; peraltro, la questione sollevata involge non solo aspetti di diritto, ma anche di fatto (l'avere o meno la banca creditrice agito contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) e che, ove tempestivamente dedotta, avrebbe potuto essere oggetto di repliche ed anche di prova contraria da parte dell'attrice. Ne consegue che la sua tardiva deduzione è inammissibile, non essendo tale questione soggetta ad alcun rilievo d'ufficio.
A ciò va aggiunto, per completezza, che, l'accertata nullità parziale del contratto di fideiussione, lasciando pienamente valide le ulteriori previsioni contrattuali da essa non colpite, determina la piena vincolatività, tra le altre, di quella di cui all'art. 7, in virtù della quale il garante è tenuto a pagare il dovuto a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, il che consente di dedurre che le parti abbiano inteso svincolare l'obbligazione del garante dalle vicende dell'obbligazione principale, accentuandone il carattere autonomo, e tanto più dall'onere di intraprendere e coltivare preventivamente azioni giudiziarie verso il debitore ai sensi dell'art. 1957
c.c., essendo sufficiente alla banca anche una mera richiesta scritta stragiudiziale, nella specie regolarmente formulata già con lettera del 9.11.2016 (cfr. Cass. 26 settembre 2017, n. 22346). Merito.
Respinte, dunque, le questioni preliminari di rito e di merito prospettate da parte convenuta e ritenuta, incidenter tantum, la validità del contratto di fideiussione, va esaminata la fondatezza della domanda attorea con specifico riferimento alla sussistenza ed alla prova raggiunta con riguardo ai presupposti dell'azione intrapresa ai sensi dell'art. 524 c.c. È da ritenersi – come già sopra accennato – senz'altro provata la qualifica di creditore in capo alla banca attrice, indefettibile requisito soggettivo per l'esperimento dell'azione de qua, avendo la medesima provato la titolarità del rapporto principale e, per quanto qui maggiormente rileva, di quello accessorio, dal lato attivo con idonea documentazione (ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto, contratti di conto corrente, mutuo ipotecario e, segnatamente, fideiussione della
. Pt_2
Non osta certamente al riconoscimento della qualifica di “creditore” in capo all'attrice la circostanza che il credito sia contestato. Infatti, nel richiamare le pronunce sopra indicate con specifica attenzione all'aspetto del rapporto causa pregiudicante/causa pregiudicata, si sottolinea come la giurisprudenza di legittimità abbia pacificamente ritenuto che in caso di credito litigioso è sufficiente, per considerare soddisfatto il requisito previsto dalla norma azionata, in analogia con quella ex art. 2901 c.c., una lata concezione di credito, dovendo il giudicante accertare unicamente la sua non manifesta pretestuosità
o implausibilità (Cass. Sez. 6 ord. n.4212 del 19.02.2020 e n. 3369/2019 cit.).
Quanto al presupposto oggettivo, a parte la fondamentale circostanza che vi sia stato un atto di rinuncia, ritualmente prodotto e non contestato, la norma prima e la giurisprudenza poi chiariscono che: “per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni […] facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori” (così Cass., Sez. VI-2, ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016).
È costante, invero (sin da Cass. n. 2394 del 10/08/1974) l'orientamento in forza del quale per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto il solo presupposto di carattere oggettivo, sopra richiamato, non essendo invece necessario anche un profilo soggettivo, ovvero che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato (tanto è vero che la norma specifica che la rinuncia possa essere revocata anche se fatta
“senza frode”); né, tanto meno, che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata.
Nel caso di specie risulta di tutta evidenza che il patrimonio della convenuta a fronte Pt_2 dell'ingente credito della banca, di oltre due milioni di euro (compresi accessori), sia insufficiente a garantire la soddisfazione del credito. In atti vi è prova documentale (vedi ispezione catastale su
, contratto di compravendita immobiliare) che ella non è titolare di beni immobili, e Parte_2 tale circostanza è stata confermata anche dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale all'udienza del 25.09.2020. Consta, dunque, che la rinunzia all'eredità della madre, costituita da cespiti immobiliari e diritti reali sui medesimi, e quindi avente un attivo ereditario, è atto idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, di fatto traducendosi in un mancato incremento del patrimonio su cui il creditore possa soddisfare le proprie pretese.
Va precisato, ancora, che il concetto di danno oggettivo per il creditore è ravvisabile anche solo come prevedibile pregiudizio nel compimento di un atto che renda anche soltanto più difficile la realizzazione del credito (Cass. sez. 3, n. 20813 del 27/10/2004; n. 5105 del 9/03/2006 e n. 26310 del 29/09/2021, tutte pronunciate in materia di revocatoria ordinaria). D'altra parte, ove dimostrata dal creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, come nel caso di specie, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore (Cass. sez. 6-2, n. 5994 del 4/03/2020; conforme sez. 2, n. 1902 del 3/02/2015).
Nella fattispecie la convenuta si è limitata ad affermare, senza tuttavia addurre alcuna prova, che la banca ha intrapreso azioni esecutive in danno del debitore principale e dei confideiussori, menzionando gli estremi di dette procedure, e vagamente alludendo ai beni di pregio del fideiussore
, che sarebbero sul punto di essere aggrediti, aggiungendo che la non era Per_3 Parte_1 consapevole delle vicende creditorie della madre. Non si ritiene che tali allegazioni valgano ad escludere la sussistenza del pregiudizio e la fondatezza della domanda. In primis, si rileva che la convenuta, in virtù della garanzia prestata, risponde solidalmente e per l'intero, fino alla concorrenza della somma di € 1.800.000,00, dell'adempimento dell'obbligazione e che, in forza dell'espressa clausola di cui all'art. 11 della fideiussione: “Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare, ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito”. Tale previsione comporta l'assoluta irrilevanza, ai fini della persistenza dell'obbligo di garanzia, delle vicende relative agli altri confideiussori e, ancor più, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in questo specifico giudizio. Parte convenuta avrebbe dovuto unicamente provare, per opporsi utilmente alla domanda, che il proprio patrimonio è idoneo alla soddisfazione del credito, non valendo l'esposizione degli altri garanti ad influire sulla sua responsabilità. Il danno va infatti apprezzato con esclusivo riferimento al patrimonio del debitore senza che rilevino l'eventuale presenza di altre garanzie e la solvibilità dei coobbligati e la possibilità di conseguire aliunde la prestazione dovuta (Cass. sez. 1, n. 31654 del
4/12/2019). Tale prova, come già accennato, non è stata fornita nel corso del giudizio.
La infatti, in sede di interrogatorio formale, dopo aver dichiarato di non possedere beni Pt_2 immobili, ha genericamente affermato di essere titolare dei redditi di cui alle dichiarazioni fiscali, senza, tuttavia, né quantificarli né documentarli in alcun modo. In mancanza, dunque, di qualsivoglia principio di prova sull'entità del patrimonio della garante ed a fronte invece del fondato pregiudizio al creditore, da intendersi nell'accezione dinanzi meglio chiarita, vanno totalmente disattese le ragioni della parte convenuta ed accolta la domanda attorea, ribadendo, da ultimo, la totale irrilevanza, ai sensi della norma azionata, e della consapevolezza della natura pregiudizievole della rinuncia da parte del debitore e della conoscenza o meno dei potenziali effetti dannosi da parte dell'erede che abbia accettato.]»
§ 2 — Hanno proposto appello le originarie convenute, come in epigrafe indicate, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE,
1) sospendere e/o revocare ex artt. 283 E 351 C.P.C, per entrambe le attrici o anche per solo per la parte per cui si ravvisano gli estremi di legge, la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 12732/2022 pubbl. il 30/08/2022, RG n. 74993/2018 emessa dal Tribunale di Roma, impugnata nel presente procedimento per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) Preso atto della pendenza di un giudizio pregiudiziale, instaurato presso il Tribunale di Roma RG
n. 4910/2020, la cui pronuncia si rende necessaria per il proseguimento della presente causa, si chiede, in via preliminare e in prima udienza, di sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di impugnazione in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale instaurato presso il Tribunale d Roma sez. spec. RG
n. 4910-2020, avente ad oggetto la declaratoria di nullità totale e parziale dell'atto di fideiussione e la conseguente declaratoria di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la
Sentenza n. 12732/2022 pubbl. il 30/08/2022, emessa dal Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio RG n. 74993/2018, depositata in cancelleria in data 30-08-2022, accogliendo tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado:
- Per la sola sig.ra , dichiarare l'assenza di legittimazione passiva della sig.ra Parte_3 Parte_1
e per l'effetto, previa ogni statuizione del caso, estrometterla dal presente procedimento, con
[...] condanna dell'attrice alla refusione delle spese legali sostenute per la presente difesa.
- Per la sig.ra accertata la contestazione, l'incertezza e/o l'inesistenza del credito Parte_2 vantato dalla CA nei suoi confronti, dichiarare l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avversa formulata ex art. 524 c.c. e per l'effetto riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda avversa.
- In ogni caso rideterminare la condanna alle spese di giudizio del procedimento di primo grado, rideterminando il corretto valore di causa e in particolar modo nei confronti della sig.ra Parte_1
che aveva chiesto la sola estromissione della giudizio per assenza di legittimazione passiva.
[...]
- In ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. E' rimasta contumace l'appellata Controparte_1
[...]
Si è costituita, anche ex art. 111 CPC, – e per essa quale mandataria Controparte_2
– in qualità di cessionaria del credito vantato dalla appellata banca, chiedendo il CP_3 rigetto sia della domanda cautelare, sia del gravame, eccependo inoltre il difetto di legittimazione passiva per le azioni risarcitorie e restitutorie.
Alla prima udienza di trattazione in data 7.2.23 – sostituita dalla trattazione cartolare – la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed ha subiti rinvii.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 44 pagine, è articolato in quattro motivi. § 3.1 — Dopo aver ricostruito i fatti anche processuali (fino a pag. 23) e dopo aver richiamato i procedimenti nn. 4910/20 e 355/18 dinanzi al Tribunale di Roma – auspicandone l'esito favorevole
– con il primo motivo (fino a pag. 26) viene chiesta dalle appellanti la estromissione della Parte_1 in ragione della assenza di legittimazione passiva, deducendo che il litisconsorzio necessario sussiste esclusivamente nei confronti del debitore rinunciante all'eredità.
Aggiungono, poi, le appellanti che per la il valore della causa deve essere limitato al valore Parte_1 dei beni ereditati, non superiore ad euro 70.000,00, con conseguente necessità di riformare la statuizione sulle spese nei suoi confronti.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 26) le appellanti si dolgono della mancata sospensione ex art. 295 Cont
del presente procedimento rispetto agli altri due giudizi (quello sulla nullità della fideiussione e quello sul credito), deducendo che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita e violato la competenza speciale della Sezione Imprese del Tribunale.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 30) le parti appellanti devolvono le questioni relative al modello ABI, all'art. 1957 C.C. e alle preclusioni, invocando la formulazione di eccezioni in senso ampio.
Aggiungono poi le appellanti che il Tribunale avrebbe errato sulla natura della garanzia, definendola autonoma e invocano la decadenza ex art. 1957 C.C.
§3.4 – Con il quarto motivo (pag. 34) viene impugnata la statuizione di condanna alle spese: la evidenzia che il valore della causa non può superare il limite di Euro 1.800.000,00 della Pt_2 fideiussione e comunque andrebbe ricondotto al valore dell'eredità, pari ad Euro 70.000,00; la
[...]
dichiarandosi estranea al rapporto debito/credito, invoca il valore suddetto del patrimonio Pt_1 ereditato.
4 — Rileva preliminarmente la Corte che l'istanza ex art. 283 CPC – implicitamente respinta con il rinvio per la precisazione delle conclusioni assunto dal collegio alla prima udienza – non è stata in seguito reiterata, quanto meno dal 15 febbraio 2023.
Va poi respinta anche l'eccezione relativa alla legittimazione attiva, non risulta formulato dalle parti appellanti un motivo di gravame avverso l'accertamento del Tribunale in ordine al presupposto della cessione del credito, atteso che il giudice si è limitato ad una pronuncia di carattere processuale relativa alla tardività dell'atto di intervento, così ritenuto inammissibile.
In sostanza, il presupposto della cessione è stato già accertato e doveva essere oggetto di specifica impugnazione e non di una mera eccezione negli atti finali di questo giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. Va premesso che sui presupposti di cui all'art. 524 C.C. e sulla natura dell'istituto non vi è alcun motivo di gravame: ne consegue che sia la riconducibilità ai principi di cui alla revocatoria ex art. 2901 C.C. sia i requisiti oggettivi e soggettivi della originaria azione della banca sono ormai accertati in via definitiva. Viene, invece, devoluta la questione della nullità della garanzia, totale e parziale, con riferimento anche alla sua natura autonoma. A tale proposito, è evidente che il Tribunale – nell'esaminare solo ed esclusivamente in via incidentale il profilo di nullità così da non creare alcun contrasto di giudicati rispetto al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma n. 4910/20 (peraltro definito con sentenza n. 14425/23 che riconosce la sola nullità di alcune clausole della fideiussione, escludendo quella totale) – ha ritenuto assorbente il fatto che ripristinando l'operatività dell'art. 1957 C.C. (per via della nullità parziale) gravava sulla parte convenuta eccepire tempestivamente la decadenza dal termine ivi previsto per la banca. Il che non poteva avvenire visto che la e la si erano costituite tardivamente, Pt_2 Parte_1 incorrendo nelle preclusioni relative ad eccezioni in senso stretto;
e tale è qualificata l'eccezione di decadenza ad opera del Tribunale, senza che vi sia sul punto una specifica doglianza.
Quindi, la questione di nullità è rilevabile d'ufficio ma anche a volerla accogliere non è possibile pervenire ad una declaratoria di decadenza, in quanto quest'ultima non è affatto rilevabile d'ufficio.
Del tutto ultronea, poi, la questione della natura della garanzia atteso che, anche a voler ribadire la sua natura, appunto, autonoma, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale che ammette il riferimento all'art. 1957 C.C. anche in tale fattispecie, sicchè la conseguenza è la medesima già evidenziata. Quanto al credito, la giurisprudenza – proprio assimilando l'azione ex art. 524 C.C. alla revocatoria ex art. 2901 C.C. – ha ammesso la sufficienza del c.d. credito litigioso (v. Cass. N. 7557/22), sicchè la motivazione del Tribunale sul punto è del tutto condivisibile;
non vi era alcuna pregiudizialità con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto avverso il credito azionato dalla banca contro la creditrice principale e contro i garanti (n. 355/18 R.G.) per la diversa finalità. Peraltro, il giudizio risulta concluso in primo grado con la reiezione dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, titolo esecutivo per il credito derivante dal saldo negativo di conto corrente e dall'insoluto del mutuo ipotecario (v. Tribunale Roma n. 15688/23).
Posto, allora, che va confermata la sentenza relativa all'azione ex art. 524 C.C. residua la questione inerente alla legittimazione passiva della oltre quella sulle spese di lite. Parte_1
Per il primo profilo, il gravame non coglie affatto che il Tribunale ha spiegato come la presenza della è giustificata dall'azione di trascrizione della domanda, in modo che gli effetti della stessa Parte_1 si cristallizzino anche nel titolo esecutivo scaturente dall'esito del giudizio ex art. 524 C.C.; nulla viene attaccato né
contro
-argomentato sul punto, ribadendo esclusivamente che non vi è bisogno di litisconsorzio nella detta azione ex art. 524 C.C., con conseguente omessa
contro
-argomentazione rispetto al ragionamento del primo giudice. Diversamente opinando, si dovrebbe arrivare ad affermare che la banca originaria attrice avrebbe, in sostanza, abusato del diritto di chiamare in casa la il che oltre a non essere puntualmente Parte_1 allegato dall'appellante (che ne aveva l'onere ex art. 342 CPC), non è ravvisabile proprio in ragione del rilievo del Tribunale circa il nesso tra tale presenza processuale e la trascrizione della domanda.
Quanto, poi, alle spese di primo grado si deve osservare quanto segue. Una volta ribadito che la del tutto legittimamente è stata coinvolta nel giudizio, la reiezione Parte_1 della sua tesi nonché di tutte le richieste formulate unitamente (senza alcuna separazione e/o distinzione) alla non può che integrare la soccombenza e secondo il principio di causalità la Pt_2 responsabilità per le spese di lite insieme a quest'ultima. In ordine al “quantum”, poi, la non può allegare che la sua posizione fosse nettamente Parte_1 distinta rispetto alla proprio perché non si è limitata a far valere l'eccezione di difetto di Pt_2 legittimazione passiva, ma ha condiviso tutte le conclusioni della sicchè dell'eventuale loro Pt_2 accoglimento avrebbe beneficiato. Di qui la necessità di una valutazione unitaria delle due posizioni, anche per quanto attiene la individuazione del valore della controversia che non può essere limitato al patrimonio ereditato dalla
– neppure per la posizione della – atteso che, come insegna la Corte di legittimità Parte_1 Pt_2 in materia di art. 2901 CC., è il valore del credito a vincolare per le spese (v. Cass. N. 8818/24).
Ciò posto, è evidente – alla luce delle tariffe e della motivazione formulata dal Tribunale – che quanto liquidato in sentenza a titolo di spese di lite è individuato correttamente nella fascia di valore indicata dalla stessa (il limite della fideiussione pari a euro 1.800.000,00), tra il minimo e il medio Pt_2 parametro, tenuto conto dei vari elementi che pure la sentenza indica.
La doglianza, pertanto, è infondata.
§ 5 — Quanto alle spese del grado , queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 4.313,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 9.937,00 Fase decisionale, valore medio: € 12.333,00
Compenso tabellare (valori medi) € 34.001,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12732/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata – delle spese del grado liquidate in Euro 34.001,00 oltre Iva e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5246 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente tra
TRA
c.f. e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, per procura in atti, dall' avv. Manlio Giuseppe Possenti
APPELLANTI
E
Controparte_1
contumace
APPELLATA
Nonché codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Controparte_2
Brianza Lodi, n. e per essa, quale mandataria, codice fiscale P.IVA_1 CP_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia;
P.IVA_2
INTERVENUTA FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva innanzi questo Tribunale le signore e Controparte_4 Parte_2
per l'udienza dell'8.04.2019, deducendo di essere creditrice della società Immobiliare Parte_1
Le Terrazze s.r.l., debitore principale dell'istituto di credito, in virtù di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 7946/2019 e del contratto di mutuo ipotecario n.01026734/86 del 19.11.2009 per atto a rogito Notaio Dott.ssa per un importo totale di 2.225.201,07, oltre interessi Persona_1 convenzionali e di mora, rimasto insoluto. Deduceva, altresì, che la tra gli altri, in virtù di Pt_2 fideiussione rilasciata in data 19.11.2009, si era costituita garante della restituzione delle somme dovute dalla suddetta società debitrice principale, fino a concorrenza dell'importo di € 1.800.000,00, e che la prestata garanzia risultava pregiudicata, con suo conseguente danno, dall'atto di rinuncia all'eredità effettuato in data 9.02.2018 in forza del quale la aveva rinunciato all'eredità della Pt_2 defunta madre, , il cui asse ereditario, costituito da una serie di beni immobili Controparte_5
e diritti reali immobiliari analiticamente indicati, si era devoluto alla di lei figlia, Parte_1 accettante per diritto di rappresentazione. Chiedeva dunque, in accoglimento della spiegata domanda ex art. 524 c.c., di pronunciare i provvedimenti di cui alle conclusioni, il tutto sulla scorta dell'atto introduttivo del giudizio. Alla prima udienza dell'8.05.2019, veniva dichiarata la contumacia di entrambe le parti convenute;
concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nelle more dell'assunzione delle prove orali articolate ed ammesse, si costituivano le convenute, le quali sollevavano eccezioni di rito e di merito e chiedevano accogliersi le conclusioni sopra riportate;
assunto in data 25.09.2020 l'interrogatorio formale della convenuta, nei limiti ammessi con ordinanza in pari data, il Giudice si riservava sulle eccezioni ed istanze preliminari formulate dalle convenute, respinte le quali, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2021 ed a tale udienza trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 25.01.2022. Pendenti detti termini, interveniva nel giudizio la società di mandataria di Controparte_6
, ai sensi dell'art.111 c.p.c., deducendo di essere cessionaria, tra gli Controparte_2 altri, del credito della banca attrice oggetto di causa in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” e relativi diritti accessori stipulato in data 13 dicembre 2021. Si riportava, pertanto, all'attività difensiva ed alle richieste della banca attrice, chiedendo, altresì, di essere tenuta indenne nella denegata ipotesi di condanna, a qualunque titolo della medesima.
Le conclusioni delle parti venivano così formulate. Per parte attrice: “in accoglimento della spiegata azione ex art.524 c.c., per i motivi esposti nella parte narrativa, accertare e dichiarare nei confronti di entrambe le convenute che la rinuncia effettuata dalla
Sig.ra con dichiarazione resa in data 9.2.2018 dinanzi alla competente cancelleria Parte_2 del Tribunale di Roma- è pregiudizievole e in ogni caso inefficace nei confronti della
[...]
per l'effetto autorizzare la predetta banca ad accettare, in nome e luogo della Controparte_4 rinunciante, Sig.ra l'eredità della di lei madre, Sig.ra allo Parte_2 Controparte_5 scopo di soddisfarsi fino a concorrenza del proprio credito comprensivo di capitale, interessi convenzionali, spese e comunque nel rispetto dell'importo massimo di €.1.800.000,00 previsto nella fideiussione rilasciata dalla sig.ra in data 19.11.2009 anche in pregiudizio delle Parte_2 ragioni vantate dalla sig.ra e/o dei suoi aventi causa sui beni Parte_1 ereditari,……omissis……Con ordine al competente Conservatore di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri Immobiliari;
con ogni altra conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Per parte convenuta: “In via preliminare:- Preso atto della pendenza di un giudizio pregiudiziale, instaurato presso il Tribunale di Roma RG n. 4910/2020, ostativo al proseguimento della presente causa, circa la nullità dell'atto di fideiussione, documento su cui si basa tutta la pretesa della CA nei confronti della dott.ssa si chiede in via preliminare di sospendere il giudizio di Pt_2 opposizione in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale o di rimettere il giudizio nelle mani del Presidente del Tribunale affinché venga disposta la riunione con il procedimento di nullità, di competenza esclusiva del Tribunale delle imprese di Roma;
- In ogni caso e in ulteriore subordine, ove non accolta l'istanza di riunione con il giudizio pregiudizievole, trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio, in quanto contrarie a norme imperative, accertare la nullità degli atti di fideiussione, essendo stati posti in contrasto con la normativa anti trust e in particolar modo in violazione della deroga ex art. 1957 c.c.- Dichiarare il procedimento improcedibile in quanto non esperito il tentativo di mediazione obbligatoria e D.lgs 28/2010. Dichiarare l'assenza di legittimazione passiva della sig.ra e per l'effetto, previa ogni statuizione del caso, estrometterla dal presente Parte_1 procedimento, con condanna dell'attrice alla refusione delle spese legali sostenute per la presente difesa. Nel merito:- Accertata la contestazione, l'incertezza e/o l'inesistenza del credito vantato dalla
CA, nonché l'assenza della prova circa il pregiudizio patrimoniale subito dalla banca in conseguenza della rinuncia, tenuto conto che il credito è in ogni caso garantito dal patrimonio della società debitrice e dal patrimonio dei 4 fideiussori principali, dichiarare l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avversa formulata ex art. 524 c.c. e per l'effetto rigettare la domanda avversa.- In ogni caso con condanna della controparte alla refusione delle spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Per l'interventore: “…richiamando e facendo propria tutta l'attività difensiva/processuale sin qui svolta da quest'ultima CA, insiste nelle relative deduzioni, eccezioni ed istanze. Chiede infine che in caso di condanna risarcitoria e/o restitutoria per fatti o condotte poste in essere dalla CA cedente ante cessione, venga rilevata e dichiarata la carenza di legittimazione della cessionaria/surrogante ed ogni conseguente statuizione si diriga nei soli confronti della cedente. Con ogni riserva e salvezza.”
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ • previa declaratoria della natura pregiudizievole alla banca attrice dell'atto di rinuncia della convenuta del Parte_2
9.12.2018, accoglie la domanda della in persona del legale rapp. Controparte_4
p.t. ai sensi dell'art. 524 c.c. e, per l'effetto, • autorizza detta attrice ad accettare, in nome e luogo della convenuta rinunciante l'eredità della defunta madre , Parte_2 Persona_2 allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito e, comunque, nel rispetto dell'importo massimo di € 1.800.000,00 previsto nella fideiussione rilasciata dalla sig.ra in data 19.11.2009, anche in pregiudizio delle ragioni vantate dalla sig.ra Parte_2 Parte_1
• ordina alla competente Conservatoria / Agenzia del Territorio, la trascrizione e/o
[...]
l'annotazione della presente sentenza ai sensi di legge;
• condanna le convenute, e Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_4 attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.750,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 1.713,00 per rimborso spese;
• dichiara inammissibile l'intervento della CP_3 quale mandataria della • compensa le spese di lite nei confronti
[...] Controparte_2 dell'intervenuta”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – respinta l'eccezione di improcedibilità e dichiarato inammissibile l'atto di intervento ex art. 111 CPC perché depositato dopo la precisazione delle conclusioni - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Se pacifiche, infatti, possono ritenersi la legittimazione attiva in capo alla Controparte_4
, che ha ritualmente prodotto in giudizio le prove documentali relative ai rapporti di conto
[...] corrente e mutuo fondiario intercorsi con la società debitrice principale, Immobiliare Le Terrazze
s.r.l., nonché, e soprattutto, l'assunzione di garanzia in suo favore prestata dalla convenuta Pt_2
e, consequenzialmente, quella passiva di quest'ultima, peraltro mai contestata, qualche considerazione va svolta con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva della convenuta
Parte_1
Sul punto si evidenzia che l'azione intrapresa è quella disciplinata dall'art. 524 c.c., in forza del quale
“se taluno rinuncia, benché senza frode, a un'eredità in danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti”.
La domanda giudiziale ex art. 524 c.c. è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art.2652 n.1 c.c. e tale norma dispone che “le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.” La domanda ex art. 524 deve essere rivolta e trascritta sia nei confronti del chiamato che abbia rinunziato all'eredità, sia nei confronti di quello a cui essa è stata devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio.
Pur non trattandosi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 310 del 18/01/1982 “La legittimazione passiva nell'Azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. - che ha caratteri propri rispetto all'Azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito - spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è “utiliter data” nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore”; ed ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3548 del 25/03/1995 “L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata), tale chiamata in causa costituisce un onere per il creditore affinché la pronuncia spieghi l'effetto voluto. Infatti, perché possa conseguirsi l'effetto di cui all'art. 2652 n. 1 c.c., è necessario che la domanda sia proposta e trascritta anche nei confronti del successivo chiamato accettante. (in questo senso cfr. Cass. Sez. 3 sent. N. 15468 del 15.10.2003 in base alla quale “In caso di conflitto tra i creditori dell'erede che abbia deciso di rinunziare all'eredità (i quali, come noto, hanno diritto di agire, ex art. 524 cod. civ., onde sentirsi autorizzare ad accettare in nome e in luogo del debitore rinunziante) e gli aventi causa di colui che, a sua volta in qualità di erede, abbia accettato l'eredità in luogo del rinunziante, perché possa conseguirsi l'effetto previsto dall'art. 2652 n. 1 cod. civ. è necessario che la domanda con la quale si eserciti l'impugnazione ex art. 524 cod. civ. sia trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che deve essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunciante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra creditori del rinunciante ed aventi causa dell'accettante si risolve in favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 524 cod. civ. proposta nei confronti del rinunciante”.
Pertanto, alla luce del richiamato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, va affermata la legittimazione passiva della convenuta e la legittimità dell'opzione della banca Parte_1 attrice di citarla in giudizio, provvedendo alla trascrizione della domanda (v. nota di trascrizione versata in atti) onde conseguire i sopra descritti effetti utili, risultando provato documentalmente (v. stralcio denuncia di successione) e, comunque, non contestato, che la medesima è il soggetto cui si è devoluta l'eredità della nonna materna per effetto della rinuncia della madre, prima chiamata in linea retta.
Va a questo punto affrontata la questione sollevata da parte convenuta con riguardo alla prospettata mancanza dei presupposti dell'azione ex art. 524 c.c., per essere contestata la qualità stessa di
“creditore” in capo alla banca attrice. Tanto sarebbe conseguenza dell'eccepita nullità del contratto di fideiussione stipulato dalla per contrarietà a norma imperativa, in quanto il contratto su Pt_2 cui si fonda l'obbligazione della garante, predisposto dalla banca su un proprio modello di fideiussione seriale, riprodurrebbe la deroga all'art. 1957 c.c., corrispondente alla clausola n. 6 dello schema di fideiussione ABI, il cui uso era stato dichiarato illegittimo e vietato, perché contrario alla legge cd. “antitrust”, in forza del provvedimento della CA d'TA (ratione temporis garante per la concorrenza), n. 55/2005.
Tale contrasto, rilevato dalla convenuta anche in sede di altro giudizio ordinario pendente Pt_2 dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Imprese, NRG 4910/2020, nonché nel giudizio di opposizione alla procedura monitoria azionata dalla anch'esso pendente innanzi ad altra Sezione di questo CP_4
Tribunale, determinerebbe – secondo la prospettazione delle convenute – la nullità totale della fideiussione, ai sensi dell'art. 1418 c.c. e, pertanto, l'infondatezza della domanda attorea spiegata, per il venir meno in capo alla banca di qualsivoglia pretesa creditoria verso la convenuta. Sul punto, nel confermare l'ordinanza del 25.09.2020, a scioglimento della riserva assunta, tra l'altro, sulle istanze di riunione e sospensione ex art. 295 c.p.c., ritiene questo Giudice che la questione in esame può essere valutata e decisa incidenter tantum nel presente giudizio, non essendo ravvisabile il necessario rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, ma solo logica, con l'oggetto del giudizio pendente innanzi al Tribunale delle Imprese.
Non si incorre, infatti, nel rischio che l'istituto della sospensione tende a scongiurare, del conflitto di giudicati, in quanto nel caso di pregiudizialità in senso logico soccorre la previsione dell'art. 336 comma 2 c.p.c., circa il c.d. effetto espansivo del giudicato esterno e cioè il propagarsi degli effetti della riforma o della cassazione della sentenza al di là della sentenza agli atti ed ai provvedimenti (anche sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata anche se adottati in diversi procedimenti. (Cass. I sez. civile n. 12999 del 15/05/2019; conforme sez. L. n. 10185 del 3/05/2007). Per completezza espositiva e coerenza di motivazione sul punto in esame è opportuno un breve cenno al fatto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'azione in parola, pur avendo natura autonoma e differendo nei presupposti dall'azione surrogatoria e da quella revocatoria, nella sostanza produce gli effetti di quest'ultima, perché consente ai creditori del chiamato all'eredità che non abbia accettato di soddisfare le proprie pretese sui beni confluiti nel patrimonio del successivo chiamato, rendendo, così, inefficace, nei confronti dei creditori del primo, l'effetto della rinuncia, effetto che si concreta nella diminuzione della garanzia patrimoniale che, altrimenti, i beni acquisiti al patrimonio del debitore avrebbero loro offerto ex art. 2740 c.c.. L'azione revocatoria è, infatti, sovente invocata quando si tratta di esaminare aspetti e questioni derivanti dall'esercizio di quella ex art. 524 c.c. per le evidenti affinità in ragione del fatto che entrambe le tipologie appartengono al novero degli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, e perché sul piano funzionale si atteggiano quali rimedi attraverso i quali reagire a condotte del debitore capaci di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Sulla scorta di tale premessa sistematica, e passando, più specificamente, al profilo della sussistenza di pregiudizialità logica tra i rapporti pregiudicante/pregiudicato dedotti nei separati giudizi, si ritiene di richiamare ed aderire, in quanto applicabile per la testé cennata ed evidente analogia con l'actio pauliana, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, chiamata a pronunciarsi in tema di necessità di sospensione per pregiudizialità tra l'azione revocatoria ed il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito contestato, ha precisato che per l'esercizio della prima è sufficiente l'esistenza e la titolarità di una ragione di credito, anche se non certo, liquido ed esigibile o comunque non accertato preventivamente in sede giudiziaria ed anche se sub judice, ovvero ancora oggetto di accertamento giudiziale (cfr. cfr., tra le tante, Cass. n. 3369 del 5/02/2019; n. 2673 del 10/02/2016 e n. 11573 del 14/05/2013; da ultimo, n. 4212 del 19/02/2020; SSUU n. 9440 del 18/05/2004). Da ultimo, occorre precisare che l'invocata nullità del contratto di fideiussione (da valutare in questa sede, come detto, senza efficacia di giudicato), formulata in via di eccezione nella comparsa di risposta delle convenute, pur costituitesi tardivamente, è ammissibile, trattandosi di eccezione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.
Tutto ciò premesso, non si ritiene valida e fondata la prospettazione delle convenute in forza della quale il contratto di fideiussione sarebbe inficiato da nullità totale e, quindi, travolto, per effetto della corrispondenza tra alcune delle clausole in esso inserite (nella specie quella che contiene la deroga all'art. 1957 c.c.) e quelle contenute nello schema ABI censurato dal provvedimento della CA
d'TA per il contrasto con la cd. disciplina antitrust, L. 287/90. Innanzi tutto, si rileva come le parti convenute non hanno allegato il citato provvedimento della CA
d'TA (e non avrebbero potuto farlo, atteso che si sono costituite quando erano ormai decorsi i termini per le istanze istruttorie e le produzioni documentali); poiché si tratta di un provvedimento amministrativo e non di un atto normativo, lo stesso non è soggetto al principio iura novit curia e non può quindi essere conosciuto dal Giudice, se non ritualmente e tempestivamente prodotto in giudizio
(così Cass., n.31926 del 6.12.2019), il che impedirebbe di valutare, anche solo in astratto, l'eccezione, richiedendo tale valutazione la verifica, in fatto, della effettiva riproduzione delle clausole frutto dell'illecito accordo anticoncorrenziale, nel singolo contratto.
C'è peraltro da osservare che la parte convenuta ha riportato, nel proprio atto difensivo, ampli stralci del provvedimento, che non sono stati di fatto contestati dalla controparte e possono, quindi, ritenersi acquisiti in giudizio come non contestati. L'eccezione è tuttavia palesemente infondata in diritto, alla luce della recente sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione, n. 41994 del 30.12.2021, che ha – a nostro avviso in maniera assolutamente condivisibile – accolto l'interpretazione secondo cui, nel caso di fideiussione che contenga clausole riproduttive dello schema ABI, dichiarato nullo con delibera della CA d'TA n. 55/2005 in quanto costituente una intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/90, non si verifica la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma solo la nullità parziale ex art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole stesse. Ne consegue che, in applicazione della citata norma codicistica, può dichiararsi la nullità dell'intero contratto, soltanto ove risulti che le parti “non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Sul punto non convincono le motivazioni addotte dalla difesa della parte convenuta a sostegno della tesi della nullità totale della fideiussione per la dedotta essenzialità delle stesse, non avendo dimostrato in modo esaustivo che le parti non lo avrebbero voluto in mancanza delle clausole viziate.
Premesso, infatti, il principio basilare che l'onere di provare il fondamento dell'eccezione formulata grava sulla parte che l'ha sollevata, nella specie non è la banca che deve provare che avrebbe concluso ugualmente il contratto anche senza le clausole nulle (come paventato dalle convenute), ma tale onere grava sulla convenuta medesima. Nella specie, le convenute hanno richiamato la giurisprudenza pronunciatasi sulla questione, ma si deve rilevare come non risulti alcun valido argomento per giungere alla conclusione della nullità totale.
Ed invero, le clausole oggetto della delibera KI (e che risultano, in effetti, incluse nella fideiussione rilasciata dalla convenuta) erano quelle n. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale che qui si riportano:
• la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
• la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
• la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8). Orbene, è evidente come si tratti, innanzi tutto, di clausole non essenziali e che non riguardano l'oggetto principale del contratto;
in secondo luogo, sono clausole molto più favorevoli al creditore, che determinano, per il garante, una disciplina deteriore rispetto a quella che risulta dalle norme codicistiche sulla fideiussione e che tendono, soprattutto, a rendere l'obbligazione del garante maggiormente autonoma rispetto a quella principale, attenuando l'elemento di accessorietà tipico della fideiussione.
Da tale rilievo discende la conclusione per cui i garanti stessi avrebbero sicuramente rilasciato la fideiussione anche in assenza di tali clausole, visto che la disciplina che ne derivava sarebbe stata a loro più favorevole;
dall'altro lato, anche la banca concedente avrebbe verosimilmente accettato lo stesso le fideiussioni, dal momento che, come detto, non si tratta di clausole essenziali e che, comunque, il creditore certamente preferisce avere una garanzia – sia pure potenzialmente meno efficace – piuttosto che non averne alcuna (cfr. Cass., sez. 1, 26.9.2019, n. 24044). Conclusione ancor più valida nel caso di specie, ove la clausola riproduttiva dello schema ABI sarebbe una soltanto.
Ne consegue che possa configurarsi, tutt'al più, la nullità parziale della clausola n. 5 del contratto, di deroga all'art. 1957 c.c..
Orbene, in conseguenza di tale nullità, la medesima convenuta invoca, di risulta ed in via subordinata, l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., illegittimamente derogato, ed eccepisce la decadenza dell'istituto di credito attore dal potere di agire contro il garante per non aver azionato e coltivato azioni giurisdizionali nei termini ivi previsti.
Tale eccezione è però inammissibile: si tratta, infatti, di una eccezione in senso proprio – costituendo un fatto estintivo o impeditivo dell'altrui diritto – che avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini ex art. 167 c.p.c. – laddove le odierne convenute, come già detto, si sono costituite ben oltre i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c., e, pertanto, risultano decadute dal potere di sollevare eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio; peraltro, la questione sollevata involge non solo aspetti di diritto, ma anche di fatto (l'avere o meno la banca creditrice agito contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) e che, ove tempestivamente dedotta, avrebbe potuto essere oggetto di repliche ed anche di prova contraria da parte dell'attrice. Ne consegue che la sua tardiva deduzione è inammissibile, non essendo tale questione soggetta ad alcun rilievo d'ufficio.
A ciò va aggiunto, per completezza, che, l'accertata nullità parziale del contratto di fideiussione, lasciando pienamente valide le ulteriori previsioni contrattuali da essa non colpite, determina la piena vincolatività, tra le altre, di quella di cui all'art. 7, in virtù della quale il garante è tenuto a pagare il dovuto a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, il che consente di dedurre che le parti abbiano inteso svincolare l'obbligazione del garante dalle vicende dell'obbligazione principale, accentuandone il carattere autonomo, e tanto più dall'onere di intraprendere e coltivare preventivamente azioni giudiziarie verso il debitore ai sensi dell'art. 1957
c.c., essendo sufficiente alla banca anche una mera richiesta scritta stragiudiziale, nella specie regolarmente formulata già con lettera del 9.11.2016 (cfr. Cass. 26 settembre 2017, n. 22346). Merito.
Respinte, dunque, le questioni preliminari di rito e di merito prospettate da parte convenuta e ritenuta, incidenter tantum, la validità del contratto di fideiussione, va esaminata la fondatezza della domanda attorea con specifico riferimento alla sussistenza ed alla prova raggiunta con riguardo ai presupposti dell'azione intrapresa ai sensi dell'art. 524 c.c. È da ritenersi – come già sopra accennato – senz'altro provata la qualifica di creditore in capo alla banca attrice, indefettibile requisito soggettivo per l'esperimento dell'azione de qua, avendo la medesima provato la titolarità del rapporto principale e, per quanto qui maggiormente rileva, di quello accessorio, dal lato attivo con idonea documentazione (ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto, contratti di conto corrente, mutuo ipotecario e, segnatamente, fideiussione della
. Pt_2
Non osta certamente al riconoscimento della qualifica di “creditore” in capo all'attrice la circostanza che il credito sia contestato. Infatti, nel richiamare le pronunce sopra indicate con specifica attenzione all'aspetto del rapporto causa pregiudicante/causa pregiudicata, si sottolinea come la giurisprudenza di legittimità abbia pacificamente ritenuto che in caso di credito litigioso è sufficiente, per considerare soddisfatto il requisito previsto dalla norma azionata, in analogia con quella ex art. 2901 c.c., una lata concezione di credito, dovendo il giudicante accertare unicamente la sua non manifesta pretestuosità
o implausibilità (Cass. Sez. 6 ord. n.4212 del 19.02.2020 e n. 3369/2019 cit.).
Quanto al presupposto oggettivo, a parte la fondamentale circostanza che vi sia stato un atto di rinuncia, ritualmente prodotto e non contestato, la norma prima e la giurisprudenza poi chiariscono che: “per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni […] facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori” (così Cass., Sez. VI-2, ordinanza n. 8519 del 29 aprile 2016).
È costante, invero (sin da Cass. n. 2394 del 10/08/1974) l'orientamento in forza del quale per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto il solo presupposto di carattere oggettivo, sopra richiamato, non essendo invece necessario anche un profilo soggettivo, ovvero che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato (tanto è vero che la norma specifica che la rinuncia possa essere revocata anche se fatta
“senza frode”); né, tanto meno, che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata.
Nel caso di specie risulta di tutta evidenza che il patrimonio della convenuta a fronte Pt_2 dell'ingente credito della banca, di oltre due milioni di euro (compresi accessori), sia insufficiente a garantire la soddisfazione del credito. In atti vi è prova documentale (vedi ispezione catastale su
, contratto di compravendita immobiliare) che ella non è titolare di beni immobili, e Parte_2 tale circostanza è stata confermata anche dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale all'udienza del 25.09.2020. Consta, dunque, che la rinunzia all'eredità della madre, costituita da cespiti immobiliari e diritti reali sui medesimi, e quindi avente un attivo ereditario, è atto idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, di fatto traducendosi in un mancato incremento del patrimonio su cui il creditore possa soddisfare le proprie pretese.
Va precisato, ancora, che il concetto di danno oggettivo per il creditore è ravvisabile anche solo come prevedibile pregiudizio nel compimento di un atto che renda anche soltanto più difficile la realizzazione del credito (Cass. sez. 3, n. 20813 del 27/10/2004; n. 5105 del 9/03/2006 e n. 26310 del 29/09/2021, tutte pronunciate in materia di revocatoria ordinaria). D'altra parte, ove dimostrata dal creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, come nel caso di specie, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore (Cass. sez. 6-2, n. 5994 del 4/03/2020; conforme sez. 2, n. 1902 del 3/02/2015).
Nella fattispecie la convenuta si è limitata ad affermare, senza tuttavia addurre alcuna prova, che la banca ha intrapreso azioni esecutive in danno del debitore principale e dei confideiussori, menzionando gli estremi di dette procedure, e vagamente alludendo ai beni di pregio del fideiussore
, che sarebbero sul punto di essere aggrediti, aggiungendo che la non era Per_3 Parte_1 consapevole delle vicende creditorie della madre. Non si ritiene che tali allegazioni valgano ad escludere la sussistenza del pregiudizio e la fondatezza della domanda. In primis, si rileva che la convenuta, in virtù della garanzia prestata, risponde solidalmente e per l'intero, fino alla concorrenza della somma di € 1.800.000,00, dell'adempimento dell'obbligazione e che, in forza dell'espressa clausola di cui all'art. 11 della fideiussione: “Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare, ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito”. Tale previsione comporta l'assoluta irrilevanza, ai fini della persistenza dell'obbligo di garanzia, delle vicende relative agli altri confideiussori e, ancor più, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova in questo specifico giudizio. Parte convenuta avrebbe dovuto unicamente provare, per opporsi utilmente alla domanda, che il proprio patrimonio è idoneo alla soddisfazione del credito, non valendo l'esposizione degli altri garanti ad influire sulla sua responsabilità. Il danno va infatti apprezzato con esclusivo riferimento al patrimonio del debitore senza che rilevino l'eventuale presenza di altre garanzie e la solvibilità dei coobbligati e la possibilità di conseguire aliunde la prestazione dovuta (Cass. sez. 1, n. 31654 del
4/12/2019). Tale prova, come già accennato, non è stata fornita nel corso del giudizio.
La infatti, in sede di interrogatorio formale, dopo aver dichiarato di non possedere beni Pt_2 immobili, ha genericamente affermato di essere titolare dei redditi di cui alle dichiarazioni fiscali, senza, tuttavia, né quantificarli né documentarli in alcun modo. In mancanza, dunque, di qualsivoglia principio di prova sull'entità del patrimonio della garante ed a fronte invece del fondato pregiudizio al creditore, da intendersi nell'accezione dinanzi meglio chiarita, vanno totalmente disattese le ragioni della parte convenuta ed accolta la domanda attorea, ribadendo, da ultimo, la totale irrilevanza, ai sensi della norma azionata, e della consapevolezza della natura pregiudizievole della rinuncia da parte del debitore e della conoscenza o meno dei potenziali effetti dannosi da parte dell'erede che abbia accettato.]»
§ 2 — Hanno proposto appello le originarie convenute, come in epigrafe indicate, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE,
1) sospendere e/o revocare ex artt. 283 E 351 C.P.C, per entrambe le attrici o anche per solo per la parte per cui si ravvisano gli estremi di legge, la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 12732/2022 pubbl. il 30/08/2022, RG n. 74993/2018 emessa dal Tribunale di Roma, impugnata nel presente procedimento per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) Preso atto della pendenza di un giudizio pregiudiziale, instaurato presso il Tribunale di Roma RG
n. 4910/2020, la cui pronuncia si rende necessaria per il proseguimento della presente causa, si chiede, in via preliminare e in prima udienza, di sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di impugnazione in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale instaurato presso il Tribunale d Roma sez. spec. RG
n. 4910-2020, avente ad oggetto la declaratoria di nullità totale e parziale dell'atto di fideiussione e la conseguente declaratoria di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la
Sentenza n. 12732/2022 pubbl. il 30/08/2022, emessa dal Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio RG n. 74993/2018, depositata in cancelleria in data 30-08-2022, accogliendo tutte le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado:
- Per la sola sig.ra , dichiarare l'assenza di legittimazione passiva della sig.ra Parte_3 Parte_1
e per l'effetto, previa ogni statuizione del caso, estrometterla dal presente procedimento, con
[...] condanna dell'attrice alla refusione delle spese legali sostenute per la presente difesa.
- Per la sig.ra accertata la contestazione, l'incertezza e/o l'inesistenza del credito Parte_2 vantato dalla CA nei suoi confronti, dichiarare l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avversa formulata ex art. 524 c.c. e per l'effetto riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda avversa.
- In ogni caso rideterminare la condanna alle spese di giudizio del procedimento di primo grado, rideterminando il corretto valore di causa e in particolar modo nei confronti della sig.ra Parte_1
che aveva chiesto la sola estromissione della giudizio per assenza di legittimazione passiva.
[...]
- In ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. E' rimasta contumace l'appellata Controparte_1
[...]
Si è costituita, anche ex art. 111 CPC, – e per essa quale mandataria Controparte_2
– in qualità di cessionaria del credito vantato dalla appellata banca, chiedendo il CP_3 rigetto sia della domanda cautelare, sia del gravame, eccependo inoltre il difetto di legittimazione passiva per le azioni risarcitorie e restitutorie.
Alla prima udienza di trattazione in data 7.2.23 – sostituita dalla trattazione cartolare – la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed ha subiti rinvii.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 44 pagine, è articolato in quattro motivi. § 3.1 — Dopo aver ricostruito i fatti anche processuali (fino a pag. 23) e dopo aver richiamato i procedimenti nn. 4910/20 e 355/18 dinanzi al Tribunale di Roma – auspicandone l'esito favorevole
– con il primo motivo (fino a pag. 26) viene chiesta dalle appellanti la estromissione della Parte_1 in ragione della assenza di legittimazione passiva, deducendo che il litisconsorzio necessario sussiste esclusivamente nei confronti del debitore rinunciante all'eredità.
Aggiungono, poi, le appellanti che per la il valore della causa deve essere limitato al valore Parte_1 dei beni ereditati, non superiore ad euro 70.000,00, con conseguente necessità di riformare la statuizione sulle spese nei suoi confronti.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 26) le appellanti si dolgono della mancata sospensione ex art. 295 Cont
del presente procedimento rispetto agli altri due giudizi (quello sulla nullità della fideiussione e quello sul credito), deducendo che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita e violato la competenza speciale della Sezione Imprese del Tribunale.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 30) le parti appellanti devolvono le questioni relative al modello ABI, all'art. 1957 C.C. e alle preclusioni, invocando la formulazione di eccezioni in senso ampio.
Aggiungono poi le appellanti che il Tribunale avrebbe errato sulla natura della garanzia, definendola autonoma e invocano la decadenza ex art. 1957 C.C.
§3.4 – Con il quarto motivo (pag. 34) viene impugnata la statuizione di condanna alle spese: la evidenzia che il valore della causa non può superare il limite di Euro 1.800.000,00 della Pt_2 fideiussione e comunque andrebbe ricondotto al valore dell'eredità, pari ad Euro 70.000,00; la
[...]
dichiarandosi estranea al rapporto debito/credito, invoca il valore suddetto del patrimonio Pt_1 ereditato.
4 — Rileva preliminarmente la Corte che l'istanza ex art. 283 CPC – implicitamente respinta con il rinvio per la precisazione delle conclusioni assunto dal collegio alla prima udienza – non è stata in seguito reiterata, quanto meno dal 15 febbraio 2023.
Va poi respinta anche l'eccezione relativa alla legittimazione attiva, non risulta formulato dalle parti appellanti un motivo di gravame avverso l'accertamento del Tribunale in ordine al presupposto della cessione del credito, atteso che il giudice si è limitato ad una pronuncia di carattere processuale relativa alla tardività dell'atto di intervento, così ritenuto inammissibile.
In sostanza, il presupposto della cessione è stato già accertato e doveva essere oggetto di specifica impugnazione e non di una mera eccezione negli atti finali di questo giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. Va premesso che sui presupposti di cui all'art. 524 C.C. e sulla natura dell'istituto non vi è alcun motivo di gravame: ne consegue che sia la riconducibilità ai principi di cui alla revocatoria ex art. 2901 C.C. sia i requisiti oggettivi e soggettivi della originaria azione della banca sono ormai accertati in via definitiva. Viene, invece, devoluta la questione della nullità della garanzia, totale e parziale, con riferimento anche alla sua natura autonoma. A tale proposito, è evidente che il Tribunale – nell'esaminare solo ed esclusivamente in via incidentale il profilo di nullità così da non creare alcun contrasto di giudicati rispetto al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma n. 4910/20 (peraltro definito con sentenza n. 14425/23 che riconosce la sola nullità di alcune clausole della fideiussione, escludendo quella totale) – ha ritenuto assorbente il fatto che ripristinando l'operatività dell'art. 1957 C.C. (per via della nullità parziale) gravava sulla parte convenuta eccepire tempestivamente la decadenza dal termine ivi previsto per la banca. Il che non poteva avvenire visto che la e la si erano costituite tardivamente, Pt_2 Parte_1 incorrendo nelle preclusioni relative ad eccezioni in senso stretto;
e tale è qualificata l'eccezione di decadenza ad opera del Tribunale, senza che vi sia sul punto una specifica doglianza.
Quindi, la questione di nullità è rilevabile d'ufficio ma anche a volerla accogliere non è possibile pervenire ad una declaratoria di decadenza, in quanto quest'ultima non è affatto rilevabile d'ufficio.
Del tutto ultronea, poi, la questione della natura della garanzia atteso che, anche a voler ribadire la sua natura, appunto, autonoma, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale che ammette il riferimento all'art. 1957 C.C. anche in tale fattispecie, sicchè la conseguenza è la medesima già evidenziata. Quanto al credito, la giurisprudenza – proprio assimilando l'azione ex art. 524 C.C. alla revocatoria ex art. 2901 C.C. – ha ammesso la sufficienza del c.d. credito litigioso (v. Cass. N. 7557/22), sicchè la motivazione del Tribunale sul punto è del tutto condivisibile;
non vi era alcuna pregiudizialità con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto avverso il credito azionato dalla banca contro la creditrice principale e contro i garanti (n. 355/18 R.G.) per la diversa finalità. Peraltro, il giudizio risulta concluso in primo grado con la reiezione dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, titolo esecutivo per il credito derivante dal saldo negativo di conto corrente e dall'insoluto del mutuo ipotecario (v. Tribunale Roma n. 15688/23).
Posto, allora, che va confermata la sentenza relativa all'azione ex art. 524 C.C. residua la questione inerente alla legittimazione passiva della oltre quella sulle spese di lite. Parte_1
Per il primo profilo, il gravame non coglie affatto che il Tribunale ha spiegato come la presenza della è giustificata dall'azione di trascrizione della domanda, in modo che gli effetti della stessa Parte_1 si cristallizzino anche nel titolo esecutivo scaturente dall'esito del giudizio ex art. 524 C.C.; nulla viene attaccato né
contro
-argomentato sul punto, ribadendo esclusivamente che non vi è bisogno di litisconsorzio nella detta azione ex art. 524 C.C., con conseguente omessa
contro
-argomentazione rispetto al ragionamento del primo giudice. Diversamente opinando, si dovrebbe arrivare ad affermare che la banca originaria attrice avrebbe, in sostanza, abusato del diritto di chiamare in casa la il che oltre a non essere puntualmente Parte_1 allegato dall'appellante (che ne aveva l'onere ex art. 342 CPC), non è ravvisabile proprio in ragione del rilievo del Tribunale circa il nesso tra tale presenza processuale e la trascrizione della domanda.
Quanto, poi, alle spese di primo grado si deve osservare quanto segue. Una volta ribadito che la del tutto legittimamente è stata coinvolta nel giudizio, la reiezione Parte_1 della sua tesi nonché di tutte le richieste formulate unitamente (senza alcuna separazione e/o distinzione) alla non può che integrare la soccombenza e secondo il principio di causalità la Pt_2 responsabilità per le spese di lite insieme a quest'ultima. In ordine al “quantum”, poi, la non può allegare che la sua posizione fosse nettamente Parte_1 distinta rispetto alla proprio perché non si è limitata a far valere l'eccezione di difetto di Pt_2 legittimazione passiva, ma ha condiviso tutte le conclusioni della sicchè dell'eventuale loro Pt_2 accoglimento avrebbe beneficiato. Di qui la necessità di una valutazione unitaria delle due posizioni, anche per quanto attiene la individuazione del valore della controversia che non può essere limitato al patrimonio ereditato dalla
– neppure per la posizione della – atteso che, come insegna la Corte di legittimità Parte_1 Pt_2 in materia di art. 2901 CC., è il valore del credito a vincolare per le spese (v. Cass. N. 8818/24).
Ciò posto, è evidente – alla luce delle tariffe e della motivazione formulata dal Tribunale – che quanto liquidato in sentenza a titolo di spese di lite è individuato correttamente nella fascia di valore indicata dalla stessa (il limite della fideiussione pari a euro 1.800.000,00), tra il minimo e il medio Pt_2 parametro, tenuto conto dei vari elementi che pure la sentenza indica.
La doglianza, pertanto, è infondata.
§ 5 — Quanto alle spese del grado , queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 4.313,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 9.937,00 Fase decisionale, valore medio: € 12.333,00
Compenso tabellare (valori medi) € 34.001,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12732/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata – delle spese del grado liquidate in Euro 34.001,00 oltre Iva e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE