Art. 3. Contributi alle societa' promotrici
di centri commerciali all'ingrosso 1. Il Fondo di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e' ulteriormente incrementato di lire 62,3 miliardi per l'anno 1990 per la concessione, alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 6 della legge n. 517/1975 si veda la precedente nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 11, commi 15 e 16, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"15. Le autorizzazioni di spesa di cui all' art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali, pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale".
di centri commerciali all'ingrosso 1. Il Fondo di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e' ulteriormente incrementato di lire 62,3 miliardi per l'anno 1990 per la concessione, alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 6 della legge n. 517/1975 si veda la precedente nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 11, commi 15 e 16, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"15. Le autorizzazioni di spesa di cui all' art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali, pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale".