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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/08/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2653/2025 promosso da:
c.f. ) e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CUOGHI GIOVANNI C.F._2
BATTISTA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 1449/2003, depositata nella Cancelleria civile del
Tribunale di Modena in data 18/9/2003, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, al punto n. 2 è stabilito che “il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento della LI un assegno mensile di € 309,87 da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice ISTAT” e al punto 4) che “la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della moglie,
in dipendenza dell'affidamento alla stessa della LI minore, ogni diritto di godimento
sull'immobile stesso da parte della sig.ra verrà a cessare qualora la stessa Pt_1
trasferisca altrove la propria residenza o domicilio e, comunque, alla cessazione dell'obbligo
di mantenimento per la LI da parte del sig. . Per_1 Pt_2
Con ricorso del 1/07/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio, stante il raggiungimento della maggiore età e l'indipendenza economica della LI , nonché la circostanza per Per_1
cui la sig.ra ha trasferito ad Assisi la propria residenza e la ex casa coniugale Parte_1
sita a Modena, via Meucci n. 8 è ritornata nella disponibilità del sig. Pt_2
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“- revocarsi l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_2
a favore della LI;
[...] Per_1
- revocarsi l'assegnazione, a favore della sig.ra della ex casa coniugale sita Parte_1
a Modena via Meucci n.8”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
pagina 2 di 3 §
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1449/2003 del Tribunale di
Modena ai punti nn. 2) e 4) della predetta sentenza, dispone che:
“- revocarsi l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_2
a favore della LI;
[...] Per_1
- revocarsi l'assegnazione, a favore della sig.ra della ex casa coniugale sita Parte_1
a Modena via Meucci n.8”.
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
15/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2653/2025 promosso da:
c.f. ) e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CUOGHI GIOVANNI C.F._2
BATTISTA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3 I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 1449/2003, depositata nella Cancelleria civile del
Tribunale di Modena in data 18/9/2003, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, al punto n. 2 è stabilito che “il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento della LI un assegno mensile di € 309,87 da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice ISTAT” e al punto 4) che “la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della moglie,
in dipendenza dell'affidamento alla stessa della LI minore, ogni diritto di godimento
sull'immobile stesso da parte della sig.ra verrà a cessare qualora la stessa Pt_1
trasferisca altrove la propria residenza o domicilio e, comunque, alla cessazione dell'obbligo
di mantenimento per la LI da parte del sig. . Per_1 Pt_2
Con ricorso del 1/07/2025 le parti hanno dato atto che sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio, stante il raggiungimento della maggiore età e l'indipendenza economica della LI , nonché la circostanza per Per_1
cui la sig.ra ha trasferito ad Assisi la propria residenza e la ex casa coniugale Parte_1
sita a Modena, via Meucci n. 8 è ritornata nella disponibilità del sig. Pt_2
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“- revocarsi l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_2
a favore della LI;
[...] Per_1
- revocarsi l'assegnazione, a favore della sig.ra della ex casa coniugale sita Parte_1
a Modena via Meucci n.8”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
pagina 2 di 3 §
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1449/2003 del Tribunale di
Modena ai punti nn. 2) e 4) della predetta sentenza, dispone che:
“- revocarsi l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_2
a favore della LI;
[...] Per_1
- revocarsi l'assegnazione, a favore della sig.ra della ex casa coniugale sita Parte_1
a Modena via Meucci n.8”.
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data
15/07/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3