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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in funzione di giudice unico, nella persona del dott. Luca Mercuri, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in vista dell'udienza cartolare del 25/02/25, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1524 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza su indicata, vertente
TRA
- (C.F./P.IVA ), con l'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA
- appellante -
E
- (C.F./P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. NITTI GIULIANA
- appellato –
§§§
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 295/2021 del Giudice di Pace di Cerignola
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante su indicato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, l'appellato impugnando CP_1
la sentenza su indicata e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere l'appello avverso la sentenza n. 295/2021 del Giudice di Pace di Cerignola, dott. Lucia
Fusaro, del 20.09.2021, pubblicata in pari data, (R.G. 363/2019) e non notificata e, per l'effetto, in riforma della detta sentenza annullare il verbale di contestazione n. registro verbali 36663/2018, n.
1 verbale 36663/2018. Con vittoria nelle spese di causa del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Si è costituito in giudizio l'appellato rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Rigettare l'appello proposto dal Sig. . Con la condanna della controparte al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio.”
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e le produzioni documentali delle parti.
All'udienza su indicata, sostituita ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate e la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa è quindi ora decisa.
§§§
L'appello va respinto per le ragioni che seguono.
1. Appaiono dirimenti, nella ricostruizione accolta dal giudice di prime cure del sinistro stradale verificatosi in data 15.11.2018, alle ore 14,30 circa, in , tra , attuale CP_1 Parte_1
appellante, alla guida della propria bicicletta, e , alla guida dall'autovettura Opel Parte_2
Astra, tg. EP119VD, i seguenti elementi accertati con sicurezza:
a) l'assenza di danni nella parte posteriore della bicicletta condotta dall'appellante;
b) la presenza di danni sul lato destro dello stesso mezzo, così come dell'autoveicolo guidato dall . Pt_2
Tali circostanze non sono contestate tra le parti, in quanto l'odierno appellante non constesta l'assenza di danni alla parte posteriore della bicicletta, che assume al contempo essere stata tamponata, ma ne fornisce una spiegazione alternativa, come si vedrà.
Ugualmente l'appellante non nega mai la presenza dei danni sul lato destro della bicicletta del né possono discitersi quelli sul lato destro del veicolo antagonista. Parte_1
I detti elementi, inoltre, risultano con certezza dai rilevi effettuati dagli agenti di polizia municipale intervenuti in occasione del sinistro, benché solo dopo che lo stesso si era già verificato.
In base a tali elementi oggettivi, gli agenti accertatori, unitamente alle dichiarazioni dell' , Pt_2
hanno potuto ricostruire la dinamica del sinistro e quindi emettere il verbale di contestazione di violazione del C.d.S. (n. registro verbali 36663/2018) con cui è stata irrogata all'odierno appellante la sanzione di € 163,00, per violazione dell'art. 145, comma 5 e 10 C.d.S., con anche la decurtazione di 6 punti sulla patente di guida.
2 2. Se è pur vero, come d'altronde puntualmente ricordato dal giudice di prime cure in motivazione, che la pubblica fede che i pubblici ufficiali sono abilitati ad attribuire a ciò che viene dichiarato o che accade in loro presenza necessita della percezione diretta da parte del verbalizzante e che gli agenti di P.M. sono intervenuti in questo caso solo dopo il sinistro, è altrettanto vero che può senz'altro attribuirsi la detta valenza ai rilievi effettuati e ai danni rilevati sui mezzi convolti.
Pertanto, dalla non contestabilità dei detti oggettivi rilievi (infatti non negati dall'opponente), deriva che tutto si incentra sulla plausibilità della spiegazione alternativa degli stessi forniti dall'appellante e, cioè, la compatibilità degli stessi con la dinamica alternativa proposta dal . Parte_1
Questi afferma di essere stato tamponato, quindi non toccato lateralmente o sbilanciato, mentre percorreva la medesima direzione di marcia del veicolo antagonista, a causa dell'eccesso di velocità di cui il conducente imprudentemente si sarebbe reso colpevole, impedendo allo stesso di evitare lo schianto.
In definitiva quindi tutto dipende dal fatto se sia possibile che il tamponamento non abbia provocato alcun danno alla parte posteriore della bicicletta e invece i danni sulla parte destra della stessa e ciò, in definitiva, non appare possibile.
Stante l'entità dell'impatto, ben desumibile dai danni ai mezzi risultanti dai rilievi fotografici della
P.M., non appare verosimile, innanzitutto, che l'appellante sia stato sbalzato all'indietro, ma soprattutto, in tal caso, che la parte posteriore del mezzo non sia risultata minimamente danneggiata per il sol fatto di avere, la ruota posteriore della bicicletta, un copertone tipo montain bike che avrebbe assorbito integralmente l'urto, talmente violento da catapultare il conducente all'indietro a cozzare e rompere il parabrezza dell'auto.
Molto più credibile è la dinamica offerta dagli agenti di P.M. e, quindi, la conseguente violazione rilevata a carico del conducente della bicicletta, secondo la quale quest'ultimo si sarebbe immesso nella circolazione lungo Viale Russia, provenendo da Via Falcone, tagliando la strada all'autoveicolo sopraggiungente ed essendo investito dalla parte anteriore destra dello stesso, a seguito di un estremo tentativo di evitare l'impatto, sul proprio lato destro mentre ancora doveva completarsi la manovra di immissione lungo Viale Russia.
3. A fronte dei suddetti dati oggettivi e dell'impossibilità materiale della diversa dinamica proposta dall'appellante, correttamente il giudice di prime cure non ha ritenuto credibili i due testi sentiti in primo grado.
Al di là del fatto che gli stessi non risultano dal verbale degli accertatori della P.M. del CP_1
3 appellato (che risultano intervenuti comunque entro 15 min. circa dall'accaduto) e della scarsa verosimiglianza della spiegazione fornita per tale assenza (“l'assenza dei testimoni sul luogo dell'incidente è giustificata dal fatto che dopo l'incidente si recarono al Pronto Soccorso per sapere come il ciclista stesse. In quella circostanza, lasciarono i loro numeri di telefono ai parenti che erano presenti, dando la loro disponibilità a testimoniare”), ciò che rileva definitivamente è la difformità delle loro dichiarazioni rispetto a elementi, come la vista distribuzione dei danni sui mezzi coinvolti, che non possono essere discussi.
Peraltro, non occorre postulare testimonianze necessariamente false, essendo sufficiente anche solo una errata/parziale percezione della dinamica dovuta all'ovvia imprevedibilità del sinistro per gli osservatori.
In definitiva, quindi, non può affermarsi la fondatezza delle ragioni di critica proposte dall'appellante alla decisione del Giudice di prime cure.
§§§
La soccombenza integrale in capo all'appellante implica la sua condanna anche alle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della sanzione (primo scaglione), al punto minimo per il grado di appello (non risulta invece essere stata richiesta la riforma della statuizione sulle spese del giudizio di I grado), data la non complessità del giudizio e l'assenza di nuova istruttoria.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, co. 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto,
- conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere in favore del appellato le spese del presente giudizio di CP_1
appello che si liquidano in complessivi € 332,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge;
- l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione per come specificato in parte motiva.
Si comunichi alle parti.
Così deciso lì 26/03/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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