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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 6680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6680 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10768/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Mario Cozza, dell'avv. Carlo Carta e dell'avv. Marco Maria P.IVA_1
Lo Curto, elettivamente domiciliata in Milano, via A. Saffi n. 25, presso lo studio dei suoi difensori
ATTRICE
contro
(C.F./P.IVA n. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Moruzzi e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Stefano Mechelli, elettivamente domiciliata in Milano, via Dante n. 15, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, accertata e confermata la propria giurisdizione e competenza territoriale e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO, accertare e dichiarare che ha violato la clausola di esclusiva di cui agli accordi sub docc.03 e 04 dell'Attore Pt_2
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento della Convenuta e, di conseguenza, condannare la prenominata al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno subito, della Pt_2 Pt_3 pagina 1 di 7 somma di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) o di quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito, riterrà congruo e/o equo determinare, oltre interessi legali, oltre alle spese relative al presente giudizio, con tutti gli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA, chiede di: 1) ammettere la seguente Pt_3
prova testimoniale: a) Vero che EN, nel periodo 8 aprile 2021-31 maggio 2022, ha venduto circa un milione di test "mö-screen Corona Antigen Test", codice prodotto e dichiarazione di conformità CE
023005, realizzando un volume d'affari di circa 4 milioni di euro;
b) Vero che EN ha acquistato i suddetti test dalla società “AB BH”, società di diritto tedesco avente sede in Dietrich-
Bonhoeffer-StraBe 9, 40764-Langenfeld (Germania). Si indica come teste il signor , Testimone_1
attuale Amministratore e Legale Rappresentante di domiciliato per la carica presso la CP_2
sede della prenominata società, sita in 20124 Milano, Via F. Sassetti n. 16 ed altresì domiciliato in
24129 Bergamo, Via V. Bellini n. 39. 2) Non ammettere le richieste istruttorie formulate dalla
Convenuta, per le motivazioni ampiamente espresse nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. IN
OGNI CASO, condannare alla rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre Pt_2
c.p.a., i.v.a. e spese forfettarie nella misura del 15%.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione e previo qualsivoglia accertamento: Nel merito: - respingere tutte le domande dell'attrice, in quanto inammissibili e infondate in fatto e diritto per le ragioni svolte in atti;
In via istruttoria: - accogliere le istanze di prova per testi formulate da AB BH con la memoria ex art. 183, sesto comma, numero 2) c.p.c. in data 2 gennaio 2024, con i testi ivi indicati, nonché a prova contraria con la memoria ex art. 183, sesto comma, numero 3) c.p.c. in data 22 gennaio 2024 con i testi ivi indicati, in caso di ammissione dei capitoli avversari. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il pagina 2 di 7 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
) conveniva in giudizio avanti questo Tribunale AB BH (d'ora in avanti, per brevità, Pt_3
), chiedendo, nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare che aveva violato CP_3 CP_3
la clausola di esclusiva di cui agli accordi sub docc. 3 e 4 dell'attrice e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e, di conseguenza, di condannare quest'ultima al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno subito, della somma di euro Pt_3
1.000.000,00 o di quella diversa somma ritenuta congrua e/o equa dal Giudice, oltre interessi legali, oltre alle spese relative al presente giudizio, con tutti gli accessori di legge;
in ogni caso, chiedeva di condannare alla rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre c.p.a., i.v.a. e CP_3
spese forfettarie nella misura del 15%.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- in data 27.10.2020 le parti sottoscrivevano un accordo di esclusiva per la distribuzione in Italia di alcuni test per la diagnosi del Covid-19 prodotti da che “in nessun caso avrebbe CP_3 sollecitato, venduto ad altri soggetti terzi (diversi da , o promosso sul mercato italiano” i Pt_3 prodotti “Cat no.: 0230005: möscreen Corona Antigen Test” e il prodotto “Cat no. 0280002: möscreen Covid 19 IgG/IgM Test”;
- in data 1.03.2021 l'accordo veniva integrato con l'aggiunta del prodotto “Cat no.: 02400007: möscreen Sars- CoV” Neutralizing Antibody Test”;
- nell'aprile 2021 sottoscriveva con altro operatore, EN, un accordo, sulla base del CP_3 quale quest'ultimo diveniva distributore per la Germania e per altri paesi europei, compresa l'Italia, di prodotti per la diagnosi del Covid-19, incluso il prodotto “Cat no.: 0230005: möscreen Corona Antigen Test”, già oggetto dell'accordo di esclusiva sottoscritto in data
27.10.2020 e integrato in data 1.03.2021;
- violava così gli accordi di esclusiva stipulati tra le parti, restando inadempiente ai divieti CP_3
ivi prescritti;
- in conseguenza di tale inadempimento subiva un pregiudizio economico di circa euro Pt_3
1.000.000,00, di cui chiedeva il risarcimento.
pagina 3 di 7 ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, nel merito, di respingere tutte le Pt_3 domande formulate dall'attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- le domande avanzate da parte attrice erano inammissibili, in quanto violavano il divieto di venire contra factum proprium, non avendo la stessa mai svolto alcuna formale contestazione nei confronti di anche dopo essere venuta a conoscenza dell'entrata nel mercato in CP_3
Italia di EN;
- non aveva mai violato l'accordo di esclusiva concluso tra le parti, avendo venduto a CP_3
EN prodotti diversi da quelli oggetto del suddetto accordo di esclusiva.
All'udienza del 3.10.2023 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 10.06.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
L'eccezione formulata da parte convenuta circa un'asserita violazione del divieto di “venire contra factum proprium” fa riferimento a un concetto non espressamente previsto dal linguaggio e dalle norme giuridiche, sebbene il diritto non scritto lo abbia conosciuto e applicato in alcune particolari fattispecie, presupponendone la vigenza.
In alcune sentenze il così detto “divieto di contraddizione” è stato ricondotto alla più ricca e ricorrente tra le clausole del vocabolario normativo, cioè la regola della “buona fede”, con la conseguenza che comportamenti contraddittori sono giudicati a volte leciti e altre volte contrari a buona fede.
Nella fattispecie di cui è causa non appare che l'assunto comportamento della società attrice nel corso del rapporto possa essere qualificato contrario alla buona fede a seguito delle domande svolte nel presente giudizio, non potendo dunque ritenersi rinunciate le rivendicazioni formulate dall'attrice.
Infatti, l'omessa contestazione da parte della società attrice in relazione alla violazione dell'esclusiva concessa contrattualmente non può essere interpretata al pari di una rinuncia al diritto azionato nel presente giudizio.
Passando all'esame della lamentata violazione da parte della società convenuta del diritto di esclusiva per la vendita dei prodotti di cui è causa, si osserva che risulta documentato, nonché pacifico tra le parti, che, con contratto in data 27.10.2020, la riconobbe l'esclusiva all'odierna società attrice CP_3
per la vendita nel territorio italiano dei prodotti Cat No: 0230005: mo - screen Corona Antigen Test e
Cat No: 0280002: mo - screen Covid 19 Igc/IgM Test (cfr. doc. 3 di parte attrice) e che l'esclusiva fu pagina 4 di 7 poi estesa con successivo contratto in data 1.03.2021 al prodotto: Cat No: 0240007: mo . screen Sars
Covid 2 Neutrolog Antibody Test (cfr. doc. 4 di parte attrice).
È inoltre pacifico tra le parti che la società convenuta ebbe a vendere ad altra società EN i test denominati: 0230005 SP Corona Antigen Test e 0230005 B2 Corona Antigen Test.
Parte attrice deriva da detta circostanza la prova della violazione dell'esclusiva riconosciuta alla stessa nei suddetti contratti, mentre la convenuta nega l'avvenuta violazione di detta esclusiva, CP_3 assumendo che i prodotti venduti a EN non fossero gli stessi per cui era stata concessa l'esclusiva per l'Italia.
È emerso in corso di causa che i test 0230005 SP venivano venduti in venti buste di plastica, ciascuna contenente dieci test e quindi, a parere della convenuta, i suddetti test costituirebbero un prodotto distinto da quello individuato nei due contratti stipulati con l'attrice e oggetto di esclusiva.
La società convenuta ha inoltre sostenuto che i test contraddistinti dal codice 0230005 B2 costituirebbero parimenti un prodotto diverso dal 0230005 – oggetto di esclusiva – in quanto la provetta di plastica in cui inserire il tampone non necessitava di essere riempita manualmente dalla soluzione essendo già pre-riempita.
Le argomentazioni difensive di parte convenuta non appaiono meritevoli di accoglimento: infatti i test
0230005 SP e 0230005 B2 sono con tutta evidenza lo stesso prodotto, essendo nel primo diversa esclusivamente la confezione e nel secondo la predisposizione della provetta, ma invero sempre relativi al genere test 0230005, di cui ai citati contratti di esclusiva.
Ne costituisce conferma il certificato di commerciabilità (cfr. doc. 24 di parte attrice), che fa riferimento al prodotto 0230005, di cui i modelli SP e B2 costituiscono una sottospecie e non certo un
“alterum genus”.
Si deve pertanto concludere per l'accertamento della violazione da parte di all'esclusiva CP_3
accordata alla società attrice con i contratti in data 27.10.2020 e 1.03.2021.
L'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di alla concessa esclusiva non CP_3
determina, ipso facto, una condanna della convenuta al risarcimento del danno, essendo onere di parte attrice dimostrare la reale causazione di danni derivati dall'accertato inadempimento.
Sul punto, si deve osservare che la prova degli stessi non è stata offerta dalla Pt_3
Infatti, parte attrice quantifica i presunti danni subiti, di cui chiede il ristoro nel presente giudizio, relazionandoli alle quantità di test venduti da EN in violazione dell'esclusiva, senza peraltro offrire idonea prova delle suddette vendite da parte della terza società.
Non vi è in causa un idoneo documento che consenta di determinare esattamente quanti test moLab
0230005 siano stati venduti da EN in Italia negli anni 2021 – 2022 (perché solo i test 023000SP e pagina 5 di 7 0230005B2 furono venduti da a EN, come risulta da dichiarazione di detta società, cfr. doc. CP_3
4 di parte convenuta); manca altresì idonea prova, in ogni caso, che avrebbe in ogni caso venduto Pt_3
i pezzi in ipotesi smerciati da EN, cioè che sarebbe stata in grado di effettuare le vendite che la stessa sostiene siano state effettuate da EN.
E quanto sopra è sostenuto da parte attrice in aperto contrasto con il volume di vendite che la stessa ha effettuato e cioè un fatturato, nel periodo 1.06.2020 – 31.05.2021, di euro 230.000,00 relativo ai test e di euro 700.000,00, nel periodo 1.06.2021 – 31.05.2022: trattandosi di fatturato, il mancato CP_3
guadagno corrisponde sicuramente a importi di gran lunga inferiori al fatturato dichiarato.
La stessa società attrice, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato che nell'anno 2021 ha venduto 92.315 test acquistati da mentre altri 90.000 li avrebbe acquistati da EN e altri CP_3
10.000 dalla società irlandese Mybio, per un totale così di 192.315 test (cfr. atto di citazione, pag. 7): di fronte a queste cifre l'attrice non spiega né offre idonee prove di come sarebbe arrivata, negli anni successivi, a vendere oltre un milione di test.
Anche sotto questo profilo le produzioni di parte attrice appaiono insufficienti, quando del tutto irrilevanti al fine di una quantificazione dell'assunto danno azionato nel presente giudizio. In definitiva non è stata offerta nemmeno una prova presuntiva del danno sofferto. La prova per testi offerta da parte attrice, costituita da capitoli di prova, ritrascritti nelle conclusioni, non è ammissibile perché i capitoli hanno un contenuto generico, non vi è un riferimento temporale, e questo proprio tenuto conto del fatto che si tratta di prova che deve essere fornita in via documentale.
In mancanza di prova la relativa domanda di risarcimento dovrà essere respinta.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che la convenuta AB BH ha violato la clausola di esclusiva di cui ai contratti in data 27.10.2020 e 1.03.2021 tra le parti;
2) rigetta la domanda formulata da parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni che assume subiti a seguito della pretesa violazione di esclusiva;
3) compensa tra le parti le spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Milano, il giorno 4 settembre 2025
pagina 6 di 7 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10768/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Mario Cozza, dell'avv. Carlo Carta e dell'avv. Marco Maria P.IVA_1
Lo Curto, elettivamente domiciliata in Milano, via A. Saffi n. 25, presso lo studio dei suoi difensori
ATTRICE
contro
(C.F./P.IVA n. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Moruzzi e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Stefano Mechelli, elettivamente domiciliata in Milano, via Dante n. 15, presso lo studio dei suoi difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, accertata e confermata la propria giurisdizione e competenza territoriale e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: NEL MERITO, accertare e dichiarare che ha violato la clausola di esclusiva di cui agli accordi sub docc.03 e 04 dell'Attore Pt_2
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento della Convenuta e, di conseguenza, condannare la prenominata al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno subito, della Pt_2 Pt_3 pagina 1 di 7 somma di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) o di quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito, riterrà congruo e/o equo determinare, oltre interessi legali, oltre alle spese relative al presente giudizio, con tutti gli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA, chiede di: 1) ammettere la seguente Pt_3
prova testimoniale: a) Vero che EN, nel periodo 8 aprile 2021-31 maggio 2022, ha venduto circa un milione di test "mö-screen Corona Antigen Test", codice prodotto e dichiarazione di conformità CE
023005, realizzando un volume d'affari di circa 4 milioni di euro;
b) Vero che EN ha acquistato i suddetti test dalla società “AB BH”, società di diritto tedesco avente sede in Dietrich-
Bonhoeffer-StraBe 9, 40764-Langenfeld (Germania). Si indica come teste il signor , Testimone_1
attuale Amministratore e Legale Rappresentante di domiciliato per la carica presso la CP_2
sede della prenominata società, sita in 20124 Milano, Via F. Sassetti n. 16 ed altresì domiciliato in
24129 Bergamo, Via V. Bellini n. 39. 2) Non ammettere le richieste istruttorie formulate dalla
Convenuta, per le motivazioni ampiamente espresse nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. IN
OGNI CASO, condannare alla rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre Pt_2
c.p.a., i.v.a. e spese forfettarie nella misura del 15%.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione e previo qualsivoglia accertamento: Nel merito: - respingere tutte le domande dell'attrice, in quanto inammissibili e infondate in fatto e diritto per le ragioni svolte in atti;
In via istruttoria: - accogliere le istanze di prova per testi formulate da AB BH con la memoria ex art. 183, sesto comma, numero 2) c.p.c. in data 2 gennaio 2024, con i testi ivi indicati, nonché a prova contraria con la memoria ex art. 183, sesto comma, numero 3) c.p.c. in data 22 gennaio 2024 con i testi ivi indicati, in caso di ammissione dei capitoli avversari. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il pagina 2 di 7 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione (d'ora in avanti, per brevità, Parte_1
) conveniva in giudizio avanti questo Tribunale AB BH (d'ora in avanti, per brevità, Pt_3
), chiedendo, nel merito, in via principale, di accertare e dichiarare che aveva violato CP_3 CP_3
la clausola di esclusiva di cui agli accordi sub docc. 3 e 4 dell'attrice e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e, di conseguenza, di condannare quest'ultima al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno subito, della somma di euro Pt_3
1.000.000,00 o di quella diversa somma ritenuta congrua e/o equa dal Giudice, oltre interessi legali, oltre alle spese relative al presente giudizio, con tutti gli accessori di legge;
in ogni caso, chiedeva di condannare alla rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre c.p.a., i.v.a. e CP_3
spese forfettarie nella misura del 15%.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- in data 27.10.2020 le parti sottoscrivevano un accordo di esclusiva per la distribuzione in Italia di alcuni test per la diagnosi del Covid-19 prodotti da che “in nessun caso avrebbe CP_3 sollecitato, venduto ad altri soggetti terzi (diversi da , o promosso sul mercato italiano” i Pt_3 prodotti “Cat no.: 0230005: möscreen Corona Antigen Test” e il prodotto “Cat no. 0280002: möscreen Covid 19 IgG/IgM Test”;
- in data 1.03.2021 l'accordo veniva integrato con l'aggiunta del prodotto “Cat no.: 02400007: möscreen Sars- CoV” Neutralizing Antibody Test”;
- nell'aprile 2021 sottoscriveva con altro operatore, EN, un accordo, sulla base del CP_3 quale quest'ultimo diveniva distributore per la Germania e per altri paesi europei, compresa l'Italia, di prodotti per la diagnosi del Covid-19, incluso il prodotto “Cat no.: 0230005: möscreen Corona Antigen Test”, già oggetto dell'accordo di esclusiva sottoscritto in data
27.10.2020 e integrato in data 1.03.2021;
- violava così gli accordi di esclusiva stipulati tra le parti, restando inadempiente ai divieti CP_3
ivi prescritti;
- in conseguenza di tale inadempimento subiva un pregiudizio economico di circa euro Pt_3
1.000.000,00, di cui chiedeva il risarcimento.
pagina 3 di 7 ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, nel merito, di respingere tutte le Pt_3 domande formulate dall'attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- le domande avanzate da parte attrice erano inammissibili, in quanto violavano il divieto di venire contra factum proprium, non avendo la stessa mai svolto alcuna formale contestazione nei confronti di anche dopo essere venuta a conoscenza dell'entrata nel mercato in CP_3
Italia di EN;
- non aveva mai violato l'accordo di esclusiva concluso tra le parti, avendo venduto a CP_3
EN prodotti diversi da quelli oggetto del suddetto accordo di esclusiva.
All'udienza del 3.10.2023 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 10.06.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
L'eccezione formulata da parte convenuta circa un'asserita violazione del divieto di “venire contra factum proprium” fa riferimento a un concetto non espressamente previsto dal linguaggio e dalle norme giuridiche, sebbene il diritto non scritto lo abbia conosciuto e applicato in alcune particolari fattispecie, presupponendone la vigenza.
In alcune sentenze il così detto “divieto di contraddizione” è stato ricondotto alla più ricca e ricorrente tra le clausole del vocabolario normativo, cioè la regola della “buona fede”, con la conseguenza che comportamenti contraddittori sono giudicati a volte leciti e altre volte contrari a buona fede.
Nella fattispecie di cui è causa non appare che l'assunto comportamento della società attrice nel corso del rapporto possa essere qualificato contrario alla buona fede a seguito delle domande svolte nel presente giudizio, non potendo dunque ritenersi rinunciate le rivendicazioni formulate dall'attrice.
Infatti, l'omessa contestazione da parte della società attrice in relazione alla violazione dell'esclusiva concessa contrattualmente non può essere interpretata al pari di una rinuncia al diritto azionato nel presente giudizio.
Passando all'esame della lamentata violazione da parte della società convenuta del diritto di esclusiva per la vendita dei prodotti di cui è causa, si osserva che risulta documentato, nonché pacifico tra le parti, che, con contratto in data 27.10.2020, la riconobbe l'esclusiva all'odierna società attrice CP_3
per la vendita nel territorio italiano dei prodotti Cat No: 0230005: mo - screen Corona Antigen Test e
Cat No: 0280002: mo - screen Covid 19 Igc/IgM Test (cfr. doc. 3 di parte attrice) e che l'esclusiva fu pagina 4 di 7 poi estesa con successivo contratto in data 1.03.2021 al prodotto: Cat No: 0240007: mo . screen Sars
Covid 2 Neutrolog Antibody Test (cfr. doc. 4 di parte attrice).
È inoltre pacifico tra le parti che la società convenuta ebbe a vendere ad altra società EN i test denominati: 0230005 SP Corona Antigen Test e 0230005 B2 Corona Antigen Test.
Parte attrice deriva da detta circostanza la prova della violazione dell'esclusiva riconosciuta alla stessa nei suddetti contratti, mentre la convenuta nega l'avvenuta violazione di detta esclusiva, CP_3 assumendo che i prodotti venduti a EN non fossero gli stessi per cui era stata concessa l'esclusiva per l'Italia.
È emerso in corso di causa che i test 0230005 SP venivano venduti in venti buste di plastica, ciascuna contenente dieci test e quindi, a parere della convenuta, i suddetti test costituirebbero un prodotto distinto da quello individuato nei due contratti stipulati con l'attrice e oggetto di esclusiva.
La società convenuta ha inoltre sostenuto che i test contraddistinti dal codice 0230005 B2 costituirebbero parimenti un prodotto diverso dal 0230005 – oggetto di esclusiva – in quanto la provetta di plastica in cui inserire il tampone non necessitava di essere riempita manualmente dalla soluzione essendo già pre-riempita.
Le argomentazioni difensive di parte convenuta non appaiono meritevoli di accoglimento: infatti i test
0230005 SP e 0230005 B2 sono con tutta evidenza lo stesso prodotto, essendo nel primo diversa esclusivamente la confezione e nel secondo la predisposizione della provetta, ma invero sempre relativi al genere test 0230005, di cui ai citati contratti di esclusiva.
Ne costituisce conferma il certificato di commerciabilità (cfr. doc. 24 di parte attrice), che fa riferimento al prodotto 0230005, di cui i modelli SP e B2 costituiscono una sottospecie e non certo un
“alterum genus”.
Si deve pertanto concludere per l'accertamento della violazione da parte di all'esclusiva CP_3
accordata alla società attrice con i contratti in data 27.10.2020 e 1.03.2021.
L'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di alla concessa esclusiva non CP_3
determina, ipso facto, una condanna della convenuta al risarcimento del danno, essendo onere di parte attrice dimostrare la reale causazione di danni derivati dall'accertato inadempimento.
Sul punto, si deve osservare che la prova degli stessi non è stata offerta dalla Pt_3
Infatti, parte attrice quantifica i presunti danni subiti, di cui chiede il ristoro nel presente giudizio, relazionandoli alle quantità di test venduti da EN in violazione dell'esclusiva, senza peraltro offrire idonea prova delle suddette vendite da parte della terza società.
Non vi è in causa un idoneo documento che consenta di determinare esattamente quanti test moLab
0230005 siano stati venduti da EN in Italia negli anni 2021 – 2022 (perché solo i test 023000SP e pagina 5 di 7 0230005B2 furono venduti da a EN, come risulta da dichiarazione di detta società, cfr. doc. CP_3
4 di parte convenuta); manca altresì idonea prova, in ogni caso, che avrebbe in ogni caso venduto Pt_3
i pezzi in ipotesi smerciati da EN, cioè che sarebbe stata in grado di effettuare le vendite che la stessa sostiene siano state effettuate da EN.
E quanto sopra è sostenuto da parte attrice in aperto contrasto con il volume di vendite che la stessa ha effettuato e cioè un fatturato, nel periodo 1.06.2020 – 31.05.2021, di euro 230.000,00 relativo ai test e di euro 700.000,00, nel periodo 1.06.2021 – 31.05.2022: trattandosi di fatturato, il mancato CP_3
guadagno corrisponde sicuramente a importi di gran lunga inferiori al fatturato dichiarato.
La stessa società attrice, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato che nell'anno 2021 ha venduto 92.315 test acquistati da mentre altri 90.000 li avrebbe acquistati da EN e altri CP_3
10.000 dalla società irlandese Mybio, per un totale così di 192.315 test (cfr. atto di citazione, pag. 7): di fronte a queste cifre l'attrice non spiega né offre idonee prove di come sarebbe arrivata, negli anni successivi, a vendere oltre un milione di test.
Anche sotto questo profilo le produzioni di parte attrice appaiono insufficienti, quando del tutto irrilevanti al fine di una quantificazione dell'assunto danno azionato nel presente giudizio. In definitiva non è stata offerta nemmeno una prova presuntiva del danno sofferto. La prova per testi offerta da parte attrice, costituita da capitoli di prova, ritrascritti nelle conclusioni, non è ammissibile perché i capitoli hanno un contenuto generico, non vi è un riferimento temporale, e questo proprio tenuto conto del fatto che si tratta di prova che deve essere fornita in via documentale.
In mancanza di prova la relativa domanda di risarcimento dovrà essere respinta.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che la convenuta AB BH ha violato la clausola di esclusiva di cui ai contratti in data 27.10.2020 e 1.03.2021 tra le parti;
2) rigetta la domanda formulata da parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento dei danni che assume subiti a seguito della pretesa violazione di esclusiva;
3) compensa tra le parti le spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Milano, il giorno 4 settembre 2025
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Dott.ssa Simonetta Scirpo
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