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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18360/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 18360/2017 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , in proprio e nella qualità di eredi di Pt_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Mascolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
[...]
in Bari, Corso Italia 19/c;
OPPONENTI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. V. Grimaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Viale della Civiltà Romana, 29
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i. n. 4216/2017 R.G. 1905/2017 Tribunale di Bari
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2017, , Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio la Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
pagina 1 di 6 società proponendo opposizione al d.i. n. 4216/2017 R.G. 11905/2017 reso dal Controparte_1
Tribunale di Bari in data 05.10.2017, in virtù del quale gli era stato ingiunto, in qualità di eredi del de cuius, , il pagamento dell'importo di euro 93.420,05, a titolo di interessi moratori ex Parte_7
D. Lgs. n. 231/02 maturati su fatture impagate.
Sostenevano l'inammissibilità della richiesta ingiunzione di pagamento, con riguardo alla posizione di avendo la stessa rinunciato all'eredità del de cuius;
l'inefficacia della stessa, in ordine alla Per_1
posizione di , non contenendo la notifica effettuata nei suoi confronti la copia del Parte_6
provvedimento monitorio.
Rappresentavano che con precedente decreto ingiuntivo, n. 2511/2012 R.G. emesso dal Tribunale di
Bari, divenuto esecutivo per mancata opposizione, era stato ingiunto a di pagare, in Parte_7 favore della società l'importo di euro 290.486,31, a titolo di corrispettivo per Controparte_1
fatture emesse, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura;
che detto importo era stato versato, con corresponsione alla creditrice, della somma di euro 321.294,08, comprensiva – fra le altre voci - di euro 15.513,69 a titolo di interessi di mora relativi agli anni 2011-2016, come da fattura n.
1381 del 2016 emessa da Controparte_1
Assumevano l'illegittimità della richiesta di liquidazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02, già rigettata al momento della emissione del primo decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto i soli interessi al tasso legale.
Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda di pagamento avanzata da nei confronti degli opponenti;
la declaratoria d'inammissibilità della Controparte_1 domanda promossa nei confronti di con condanna dell'opposta al risarcimento del danno Per_1 per colpa grave da liquidarsi in via equitativa;
la condanna dell'opposta al ristoro di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta datata 30.04.2018 si costituiva in giudizio la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le difese degli opponenti e precisando che non vi erano ostacoli al riconoscimento degli interessi di mora in quanto, sebbene richiesti nella procedura monitoria R.G. 12178/2012 non erano stati concessi, e ciò ne giustificava una richiesta successiva.
Puntualizzava che dal calcolo degli interessi era stata già decurtata la somma di euro 15.168,94, corrispondente agli interessi calcolati secondo il tasso legale, con la conseguenza che la somma di euro
93.420,05 afferiva agli interessi moratori computati secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno di relativa scadenza sino al soddisfo, come confermato da perizia giurata versata in atti.
pagina 2 di 6 Rilevava, quanto alla posizione di che la rinuncia all'eredità era stata semplicemente Per_1
comunicata in una missiva datata 2016, mentre i relativi dettagli erano stati forniti solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e, in relazione a , che le era stata notificata copia Parte_6
completa del decreto ingiuntivo, che era stato ritualmente opposto (R.G. n. 372/2018 Tribunale di
Bari), in forza dei medesimi motivi di contestazione sollevati nel presente procedimento.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello recante il n. 372/2018 R.G.; il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con vittoria di spese e competenze di causa.
Disposta la riunione con il procedimento n. 372/2018 R.G. e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., con provvedimento datato 02.12.2021, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società Controparte_1
Con ricorso datato 14.12.2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e quali eredi universali di Pt_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
riassumevano il giudizio nei confronti della Curatela fallimentare della società Controparte_1
Con provvedimento datato 08.06.2022 veniva dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare convenuta.
Con provvedimento del 5.11.2024 la causa veniva dichiarata interrotta poiché la parte opponente aveva documentato l'intervenuta chiusura del fallimento della società non potendo proseguire Controparte_1
il procedimento nei confronti della procedura definitivamente venuta meno.
Con ricorso depositato il 21.1.2025 gli opponenti riassumevano il giudizio riportandosi alle difese svolte e la società si costituiva con comparsa depositata il Controparte_1
13.3.2025 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Deve preliminarmente osservarsi, in relazione alla posizione di i cui eredi si sono costituiti Per_1
a seguito della riassunzione del giudizio facendo proprie le difese dalla medesima spiegata, che sussisteva nei suoi confronti un difetto di legittimazione passiva avendo la stessa rinunciato alla eredità di , nei confronti del quale era sorta la pretesa creditoria, poi azionata nei confronti Parte_7
degli eredi.
E l'intervenuta rinuncia era peraltro stata già comunicata alla società opposta prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, senza che assuma rilevanza la mancata trasmissione di ulteriori dettagli in ordine a tale rinuncia.
pagina 3 di 6 Va invece disattesa ogni eccezione rispetto alla posizione di atteso che nei suoi Parte_6
confronti – seppure vi era stata una irregolarità della prima notifica (11.10.2017) - è stato successivamente (29.11.2017), regolarmente notificato il decreto ingiuntivo avverso il quale la medesima ha proposto opposizione, con instaurazione del giudizio n. 372/2018, riunito al presente per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Venendo al merito, fondata si manifesta la doglianza sollevata dagli opponenti con riguardo all'inammissibilità della richiesta di interessi diversi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal d.i. n.
2511/2012 emesso Tribunale di Bari, non opposto, con effetto preclusivo del diritto dell'opposta a proporre una nuova domanda involgente la medesima questione.
La lettura dell'ingiunzione di pagamento n. 2511/2012 Tribunale di Bari non lascia spazio ad equivoci in merito all'identificazione del relativo contenuto precettivo: il giudice investito della fase monitoria ha riconosciuto al creditore gli interessi indicando il saggio da applicare per la relativa quantificazione, questo individuandosi nell'aggettivo “legali”, posto accanto al sostantivo “interessi”, il quale fa riferimento alla disposizione insita al comma 1 dell'art. 1284 c.c..
In tale prospettiva, dirimente è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi liquidati, come nella specie, occorre necessariamente far riferimento al tasso legale ex art. 1284 c.c., comma 1” (cfr. Cass. sentenza n.
23846/2023 e n. 22457/2017).
Una lettura che appare peraltro confermata dal dies a quo per la decorrenza degli interessi individuato nello stesso titolo monitorio, che recita “dalla domanda”, tale inciso escludendo l'applicazione del criterio temporale disciplinato dal D. Lgs. 231/02 (“dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” – cfr. art 4).
Recentemente, ad affrontare la questione che qui rileva sono altresì intervenute le Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione, puntualizzando, con sentenza n. 12449/2024, che “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, con la conseguenza che “la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali”. Pertanto, “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura pagina 4 di 6 degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
L'identificazione, quindi, del contenuto precettivo del titolo monitorio n. 2511/2012, divenuto peraltro definitivo, conduce a ritenere non condivisibile la prospettazione della società opposta, a mente della quale l'istanza volta al riconoscimento satisfattivo degli interessi moratori sarebbe stata rigettata, tale circostanza lasciando impregiudicata la facoltà del creditore di proporre nuovamente la relativa domanda (“nonostante fossero stati chiesti gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02, così come previsto per legge nelle transazioni commerciali unitamente al pagamento della sorte capitale – ancorché con la dicitura pro forma degli interessi di legge maturati e maturandi, così riferendosi a quelli previsti per le transazioni commerciali e richiamati nelle fatture stesse – con la precedente procedura monitoria (n. 12178/12 RG e nr. 2511/12 D.I.), gli stessi non furono concessi” - cfr. pag. 3 comparsa di risposta R.G. 372/18 e pag. 4 comparsa di risposta RG 18360/2017).
Al contrario, emerge pacificamente che la richiesta involgente gli interessi sia stata accolta, tale pronuncia avendo acquisito la forza di giudicato assimilabile alla sentenza passata in giudicato (“attesa la natura del decreto monitorio, questo, divenuto definitivo per la mancata opposizione dell'intimato, ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha accolto la domanda”
Cassazione Civile, SS. UU. sentenza n. 4510/2006).
Peraltro la richiesta di corresponsione degli interessi di cui al d.lgs. 231/02 non è stata neppure avanzata con il primo ricorso per decreto ingiuntivo in cui la parte si è limitata a chiedere “gli interessi maturati e maturandi”.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore delle controversia e dell'attività processuale svolta (con esclusione dell'attività istruttoria), in applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e nella qualità di eredi di Pt_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 - dichiara il difetto di legittimazione passiva di Per_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore degli opponenti, dell'importo complessivamente pari ad euro 9.002,97, di cui euro 569,97 per esborsi ed euro 8.433,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Bari, 8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 18360/2017 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , in proprio e nella qualità di eredi di Pt_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Mascolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
[...]
in Bari, Corso Italia 19/c;
OPPONENTI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. V. Grimaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Viale della Civiltà Romana, 29
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i. n. 4216/2017 R.G. 1905/2017 Tribunale di Bari
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2017, , Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio la Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
pagina 1 di 6 società proponendo opposizione al d.i. n. 4216/2017 R.G. 11905/2017 reso dal Controparte_1
Tribunale di Bari in data 05.10.2017, in virtù del quale gli era stato ingiunto, in qualità di eredi del de cuius, , il pagamento dell'importo di euro 93.420,05, a titolo di interessi moratori ex Parte_7
D. Lgs. n. 231/02 maturati su fatture impagate.
Sostenevano l'inammissibilità della richiesta ingiunzione di pagamento, con riguardo alla posizione di avendo la stessa rinunciato all'eredità del de cuius;
l'inefficacia della stessa, in ordine alla Per_1
posizione di , non contenendo la notifica effettuata nei suoi confronti la copia del Parte_6
provvedimento monitorio.
Rappresentavano che con precedente decreto ingiuntivo, n. 2511/2012 R.G. emesso dal Tribunale di
Bari, divenuto esecutivo per mancata opposizione, era stato ingiunto a di pagare, in Parte_7 favore della società l'importo di euro 290.486,31, a titolo di corrispettivo per Controparte_1
fatture emesse, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura;
che detto importo era stato versato, con corresponsione alla creditrice, della somma di euro 321.294,08, comprensiva – fra le altre voci - di euro 15.513,69 a titolo di interessi di mora relativi agli anni 2011-2016, come da fattura n.
1381 del 2016 emessa da Controparte_1
Assumevano l'illegittimità della richiesta di liquidazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02, già rigettata al momento della emissione del primo decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto i soli interessi al tasso legale.
Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda di pagamento avanzata da nei confronti degli opponenti;
la declaratoria d'inammissibilità della Controparte_1 domanda promossa nei confronti di con condanna dell'opposta al risarcimento del danno Per_1 per colpa grave da liquidarsi in via equitativa;
la condanna dell'opposta al ristoro di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di risposta datata 30.04.2018 si costituiva in giudizio la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le difese degli opponenti e precisando che non vi erano ostacoli al riconoscimento degli interessi di mora in quanto, sebbene richiesti nella procedura monitoria R.G. 12178/2012 non erano stati concessi, e ciò ne giustificava una richiesta successiva.
Puntualizzava che dal calcolo degli interessi era stata già decurtata la somma di euro 15.168,94, corrispondente agli interessi calcolati secondo il tasso legale, con la conseguenza che la somma di euro
93.420,05 afferiva agli interessi moratori computati secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno di relativa scadenza sino al soddisfo, come confermato da perizia giurata versata in atti.
pagina 2 di 6 Rilevava, quanto alla posizione di che la rinuncia all'eredità era stata semplicemente Per_1
comunicata in una missiva datata 2016, mentre i relativi dettagli erano stati forniti solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e, in relazione a , che le era stata notificata copia Parte_6
completa del decreto ingiuntivo, che era stato ritualmente opposto (R.G. n. 372/2018 Tribunale di
Bari), in forza dei medesimi motivi di contestazione sollevati nel presente procedimento.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello recante il n. 372/2018 R.G.; il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con vittoria di spese e competenze di causa.
Disposta la riunione con il procedimento n. 372/2018 R.G. e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., con provvedimento datato 02.12.2021, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società Controparte_1
Con ricorso datato 14.12.2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e quali eredi universali di Pt_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
riassumevano il giudizio nei confronti della Curatela fallimentare della società Controparte_1
Con provvedimento datato 08.06.2022 veniva dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare convenuta.
Con provvedimento del 5.11.2024 la causa veniva dichiarata interrotta poiché la parte opponente aveva documentato l'intervenuta chiusura del fallimento della società non potendo proseguire Controparte_1
il procedimento nei confronti della procedura definitivamente venuta meno.
Con ricorso depositato il 21.1.2025 gli opponenti riassumevano il giudizio riportandosi alle difese svolte e la società si costituiva con comparsa depositata il Controparte_1
13.3.2025 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
L'opposizione merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono illustrate.
Deve preliminarmente osservarsi, in relazione alla posizione di i cui eredi si sono costituiti Per_1
a seguito della riassunzione del giudizio facendo proprie le difese dalla medesima spiegata, che sussisteva nei suoi confronti un difetto di legittimazione passiva avendo la stessa rinunciato alla eredità di , nei confronti del quale era sorta la pretesa creditoria, poi azionata nei confronti Parte_7
degli eredi.
E l'intervenuta rinuncia era peraltro stata già comunicata alla società opposta prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, senza che assuma rilevanza la mancata trasmissione di ulteriori dettagli in ordine a tale rinuncia.
pagina 3 di 6 Va invece disattesa ogni eccezione rispetto alla posizione di atteso che nei suoi Parte_6
confronti – seppure vi era stata una irregolarità della prima notifica (11.10.2017) - è stato successivamente (29.11.2017), regolarmente notificato il decreto ingiuntivo avverso il quale la medesima ha proposto opposizione, con instaurazione del giudizio n. 372/2018, riunito al presente per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Venendo al merito, fondata si manifesta la doglianza sollevata dagli opponenti con riguardo all'inammissibilità della richiesta di interessi diversi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal d.i. n.
2511/2012 emesso Tribunale di Bari, non opposto, con effetto preclusivo del diritto dell'opposta a proporre una nuova domanda involgente la medesima questione.
La lettura dell'ingiunzione di pagamento n. 2511/2012 Tribunale di Bari non lascia spazio ad equivoci in merito all'identificazione del relativo contenuto precettivo: il giudice investito della fase monitoria ha riconosciuto al creditore gli interessi indicando il saggio da applicare per la relativa quantificazione, questo individuandosi nell'aggettivo “legali”, posto accanto al sostantivo “interessi”, il quale fa riferimento alla disposizione insita al comma 1 dell'art. 1284 c.c..
In tale prospettiva, dirimente è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi liquidati, come nella specie, occorre necessariamente far riferimento al tasso legale ex art. 1284 c.c., comma 1” (cfr. Cass. sentenza n.
23846/2023 e n. 22457/2017).
Una lettura che appare peraltro confermata dal dies a quo per la decorrenza degli interessi individuato nello stesso titolo monitorio, che recita “dalla domanda”, tale inciso escludendo l'applicazione del criterio temporale disciplinato dal D. Lgs. 231/02 (“dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” – cfr. art 4).
Recentemente, ad affrontare la questione che qui rileva sono altresì intervenute le Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione, puntualizzando, con sentenza n. 12449/2024, che “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”, con la conseguenza che “la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il detto accertamento, in ragione della evidenziata autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali”. Pertanto, “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura pagina 4 di 6 degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
L'identificazione, quindi, del contenuto precettivo del titolo monitorio n. 2511/2012, divenuto peraltro definitivo, conduce a ritenere non condivisibile la prospettazione della società opposta, a mente della quale l'istanza volta al riconoscimento satisfattivo degli interessi moratori sarebbe stata rigettata, tale circostanza lasciando impregiudicata la facoltà del creditore di proporre nuovamente la relativa domanda (“nonostante fossero stati chiesti gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02, così come previsto per legge nelle transazioni commerciali unitamente al pagamento della sorte capitale – ancorché con la dicitura pro forma degli interessi di legge maturati e maturandi, così riferendosi a quelli previsti per le transazioni commerciali e richiamati nelle fatture stesse – con la precedente procedura monitoria (n. 12178/12 RG e nr. 2511/12 D.I.), gli stessi non furono concessi” - cfr. pag. 3 comparsa di risposta R.G. 372/18 e pag. 4 comparsa di risposta RG 18360/2017).
Al contrario, emerge pacificamente che la richiesta involgente gli interessi sia stata accolta, tale pronuncia avendo acquisito la forza di giudicato assimilabile alla sentenza passata in giudicato (“attesa la natura del decreto monitorio, questo, divenuto definitivo per la mancata opposizione dell'intimato, ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha accolto la domanda”
Cassazione Civile, SS. UU. sentenza n. 4510/2006).
Peraltro la richiesta di corresponsione degli interessi di cui al d.lgs. 231/02 non è stata neppure avanzata con il primo ricorso per decreto ingiuntivo in cui la parte si è limitata a chiedere “gli interessi maturati e maturandi”.
L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore delle controversia e dell'attività processuale svolta (con esclusione dell'attività istruttoria), in applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e nella qualità di eredi di Pt_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 - dichiara il difetto di legittimazione passiva di Per_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore degli opponenti, dell'importo complessivamente pari ad euro 9.002,97, di cui euro 569,97 per esborsi ed euro 8.433,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Bari, 8.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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