Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 726/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott.ssa Vittoria Orlando ------------------------- Presidente
2) Dott.ssa Manuela Saracino ----------------------- Consigliere
3) Avv. Marina Mosca ------------------------------- G.A. relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
C.F.: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Del Gatto e Valeria Capotorti ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Putignani n. 108, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
-Appellante-
E
, (Foggia – 16.8.1949), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Maria Michela Cammarino ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via D. Alighieri n.
396 presso lo studio dell'Avv. Domenico Garofalo;
-Appellato –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato in data 4.4.2017,
, premesso: di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1 [...]
dall'1.4.1978 al 31.3.2010; di essere stato collocato in Controparte_2 mobilità dal 6.6.2010 sino al 30.6.2012; di avere percepito dall'1.7.2012 la pensione cat. VO n. 10073102 con rateo mensile pari ad € 2.412,92 in sede di determinazione provvisoria, rateo poi determinato in € 2.438,84 in sede di accredito definitivo con provvedimento del 13.2.2015; di avere rilevato che l'importo del predetto trattamento pensionistico risultava essere inferiore a quello effettivamente spettante, in quanto le retribuzioni utilizzate come base di computo negli anni durante i quali era stato in mobilità erano nettamente inferiori a quelle godute in costanza del rapporto di lavoro e non erano state neanche rivalutate in base agli indici Istat del settore di appartenenza ex art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 503 del 1992; di dovere, invece, l' computare i Pt_1 contributi figurativi maturati durante il ridetto periodo di mobilità sulla retribuzione intera percepita prima del collocamento in mobilità, piuttosto che sulla misura percentuale stabilita per l'indennità di mobilità e/o del trattamento di integrazione salariale;
tanto premesso, chiedeva al Giudice del Lavoro del
1
ISTAT del settore di appartenenza ex art. 3, comma 6, del d. lgs. 503 del 1992, oltre gli aumenti annuali dovuti per effetto della perequazione automatica prevista dalla legge;
2. condannare, conseguentemente, l' in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 54.075,70, corrispondente alle differenze dei ratei di pensione calcolati dall'1 giugno 2012 sino al 28 febbraio 2017, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo…>>.
2. Con sentenza definitiva n. 2042/2022 resa in data 25.5.2022, il Tribunale del lavoro di Foggia ha motivatamente disatteso l'eccezione di decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, trattandosi di pensione riliquidata dall' nell'anno 2015, con la conseguenza che alcuna Pt_1 decadenza poteva configurarsi alla data del 4.4.2017, di proposizione del ricorso giudiziario. Nel merito, ha richiamato i precedenti di questa Corte (in particolare sent. n. 1039/2020 cons. est. Dott. Ariola) e della giurisprudenza di legittimità, specificando che alla fattispecie in esame si applica l'art. 7, comma 9, della L.
223 del 1991, norma speciale in materia di indennità di mobilità, che stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vanno calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”, ovvero “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”. Sulla scorta di tali principi il Giudice di prime cure, espletata una CTU contabile, ha affermato la sussistenza del diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'importo della pensione in godimento nella misura di € 2.505,55 alla data dell'1.7.2012 e ha condannato l' al pagamento della somma di € 8.413,96 a titolo di Pt_1 differenze sui ratei pensionistici per il periodo dall'1.7.2012 al 31.5.2021, oltre interessi.
3. L' proponeva appello con ricorso depositato in data 8.6.2022, per i motivi Pt_1 che di seguito si espongono e valutano.
4. resisteva con memoria depositata in data 1.6.2023 chiedendo Controparte_1 la conferma integrale della statuizione gravata.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, rinnovata la CTU contabile, all'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo l' ripropone l'eccezione di nullità e inammissibilità Pt_1 pag. 2/10 del ricorso introduttivo del giudizio per carenza di causa petendi e, in ogni caso, di infondatezza della domanda, in quanto non sarebbero stati specificati gli elementi della retribuzione che avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini del calcolo della cd. retribuzione teorica rilevante ai fini della determinazione della contribuzione figurativa.
7. Con il secondo motivo di appello l' reitera l'eccezione di decadenza, Pt_1 sollevata ex art. 47 del D.P.R. n.639 del 1970 valorizzando, all'uopo, il provvedimento del giugno 2012, con il quale l'Istituto ha accolto la domanda di riconoscimento della pensione, in relazione al quale il ricorrente avrebbe dovuto agire giudiziariamente entro tre anni e che, rispetto al momento del deposito del ricorso intervenuto il 4.4.2017, era già decorso il termine previsto dalla indicata disposizione.
8. Con il terzo motivo di doglianza, l' lamenta l'erroneità della sentenza Pt_1 nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto a percepire le differenze sui ratei di pensione maturati in epoca anteriore ai tre anni rispetto alla proposizione della domanda giudiziale, senza tener conto della decadenza mobile, ovvero della decadenza del diritto a percepire le differenze anteriori al
4.4.2014.
9. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante, ribadendo la correttezza dei propri conteggi ai sensi dell'art. 7, comma 9, L. 223/1991, lamenta che il
Tribunale ha recepito le erronee risultanze della CTU, sebbene il consulente non avesse individuato gli “elementi qualificabili come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento”, censurando la decisione di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto non contestati i predetti conteggi.
*****
10. In via preliminare, va disattesa l'eccezione articolata da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello, per mancata contestazione in primo grado dei conteggi operati dal CTU, dovendosi al riguardo ricordare che i termini per formulare osservazioni alla CTU non vanno intesi come perentori e dunque la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di deduzioni critiche, non impedisce alla parte di esporre le proprie contestazioni difensive anche in sede di gravame.
In particolare, come affermato da Cass. civ. sez. un., 21.02.2022, n.5624, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
11. Ciò posto e venendo al terzo motivo di appello, relativo all'applicazione al caso pag. 3/10 di specie della decadenza mobile, che per ragioni di priorità logica deve essere esaminato per primo, lo stesso è fondato, con assorbimento del secondo motivo.
Giova rammentare che se è vero che il termine di decadenza (di tre anni) introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011 trova applicazione, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione e dunque dal 06.07.2011, è anche vero che il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile non è sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Cost. 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 1999, n. 345; 15 luglio 1985,
n. 203).
In ragione di tanto, è stato da ultimo precisato dalla Cassazione, (Cass. civ. sez. lav., 13.06.2023, n.16758) che, con riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come modificato dal
D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente (così Cass. n. 17430 del 2021 e successive che hanno in tal senso precisato quanto in proposito espresso da Cass. n. 28416 del 2020).
Peraltro, come correttamente puntualizzato dalla giurisprudenza, l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.
Tanto premesso in via generale, la sentenza in esame va dunque rettificata nel senso che la condanna al pagamento delle differenze sui ratei deve essere ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, commi secondo e sesto del DPR 639/1970, e dell'art. 6 D.L. 103/1991, conv. in Legge 166/1991, nei limiti della decadenza triennale, calcolata a ritroso a partire dalla data di deposito del ricorso di primo grado dell'aprile 2017: dovendosi peraltro attribuire alla liquidazione del Pt_1
21.6.2012 (già sfavorevole rispetto alle istanze del ricorrente) la natura di
“riconoscimento parziale” della prestazione, suscettibile di impugnazione nel termine triennale.
Alla luce dei suddetti argomenti e in accoglimento dell'eccezione dell' , la Pt_1 domanda proposta dal deve essere quindi limitata ai soli importi CP_1 differenziali maturati a titolo di riliquidazione a decorrere dall'aprile 2014, triennio precedente la data del deposito del ricorso giudiziale.
12. Quanto alla nullità del ricorso, osserva la Corte che il ricorso di primo grado conteneva tutti gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. e che, pertanto, è da disattendere il primo motivo. pag. 4/10 Nel ricorso introduttivo, infatti, era ampiamente delineato l'oggetto della domanda e sono stati esposti con chiarezza il fatto e gli elementi di diritto su cui la domanda è fondata, consentendo al giudice e alla controparte di conoscere con esattezza il bene della vita richiesto e la ragione giuridica giustificatrice.
A tanto si aggiunga che nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale, in sede di appello, può trarre elementi di conforto del proprio convincimento positivo circa la sufficienza degli elementi contenuti nel ricorso dal rilievo che essi consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta necessaria per la decisione della controversia (cfr. Cass. n. 7097 del
09/05/2012).
Nella fattispecie in esame il ricorso conteneva l'allegazione del certificato storico di lavoro, dei prospetti paga delle retribuzioni relative all'ultimo periodo lavorato, dell'estratto contributivo, della visura storica dell' , il Controparte_2 tutto corredato da un conteggio analitico e con l'esplicazione, in ricorso (pag. 2), dell'errore di calcolo commesso dall' nella liquidazione del trattamento Pt_1 pensionistico per cui è causa;
in particolare, in ricorso sono stati contestati gli importi delle retribuzioni accreditate dall'Istituto per i periodi coperti da contribuzione figurativa (nella specie indennità di mobilità), poiché calcolati con esclusione di alcune voci componenti la normale retribuzione di riferimento, quali l'indennità di mensa, l'indennità di turno, le retribuzioni ultramensili, tredicesima e quattordicesima mensilità, che -al contrario, secondo il ricorrente- devono essere incluse nel calcolo della retribuzione accreditata in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione figurativa per mobilità.
Del resto, la riprova della completezza del ricorso emerge dal fatto che il resistente ha compiutamente svolto la sua difesa su tutti i punti della domanda.
13. Quanto all'ultimo motivo di appello, attinente ai criteri di calcolo indicati dal primo giudice, il Collegio intende richiamare i principi già più volte esposti dalla
Corte in precedenti conformi, partendo dall'assunto che non è in effetti applicabile al caso di specie l'art. 8 della l. n. 155 del 1981, secondo cui «il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore»
(principalmente, la disoccupazione) «è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi … Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro».
A tale disposizione deve, infatti, riconoscersi carattere di norma generale (come desumibile dall'inciso «per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore»), pag. 5/10 sulla quale non può non prevalere l'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, dedicato al nuovo istituto dell'indennità di mobilità, introdotto molti anni dopo, il cui carattere di specialità è espressamente stabilito dal comma 12 dello stesso art. 7 («L'indennità prevista dal presente articolo è regolata della normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile»).
In caso di contrasto normativo, quindi, la disciplina specificamente dettata per l'indennità di mobilità deve prevalere sulla disciplina generale relativa alla disoccupazione. Nella fattispecie, dunque, occorre fare riferimento alle specifiche previsioni di legge (cioè l'art. 7, commi 1 e 9, della l. n. 223 del
1991), le quali non consentono di affermare il principio di equivalenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, atteso che, ai fini della contribuzione figurativa per mobilità, la legge fa riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo dell'integrazione salariale straordinaria.
In questo senso è orientata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sentenza n.6161 del 2018, ha osservato quanto segue:
a) l'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991 stabilisce che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità vadano calcolati «sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1». Il primo comma dell'art. 7 stabilisce a sua volta che l'indennità spetti «nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro»;
b) per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre dunque utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si rinvia per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
c) pertanto, non trova riscontro alcuno la tesi secondo cui, anche in relazione allo specifico aspetto del valore della contribuzione figurativa per mobilità, vi sarebbe coincidenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile ovvero si applicherebbe la disciplina dell'art. 8 della l. n. 155 del 1981, secondo un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente all'erogazione dell'indennità di mobilità, considerata in tutte le sue componenti, anche non aventi natura di emolumento ordinario;
d) al contrario, come per il trattamento di cassa integrazione straordinaria, vanno escluse dal computo in discorso tutte le somme che non sarebbero state percepite ove si fosse lavorato normalmente e quindi quelle prive della caratteristica della ordinarietà e continuità (come le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale, le indennità di turno festivo, gli straordinari, l'indennità ferie non godute, quali risultano percepite nell'ultimo anno lavorato e precedente il collocamento in mobilità, giusta buste paga in atti);
e) il principio di equivalenza fra retribuzione imponibile e retribuzione pag. 6/10 pensionabile fa riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa alla retribuzione effettivamente fruita, mentre nella fattispecie occorre fare riferimento alle specifiche previsione di legge, cioè l'art. 7, commi 1 e 9, della l.
n. 223 del 1991.
È utile aggiungere, come peraltro sottolineato anche dalla Corte di Cassazione nel citato arresto, che il trattamento di integrazione salariale ordinario, a sua volta, si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo;
ciò è stato chiarito dalla Suprema Corte in più occasioni, atteso che:
A) con la sentenza n. 1578 del 2007 è stato affermato che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della legge n.223 del 1991, sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di “retribuzione globale” (l. n. 1115 del 1968), “retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate” (l. n. 164 del 1975) e “retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane” (art. 8 della l. n. 1115 cit.); B) con la sentenza n. 2890 del 2007 si è altresì precisato che l'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della l. n. 223 del 1991 va determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Sulla scorta dei citati principi interpretativi ed allo scopo di determinare la retribuzione pensionabile cui aver riguardo per il calcolo della contribuzione figurativa, si è reso necessario procedere ad una nuova c.t.u. contabile, anche in ragione della specifica contestazione, da parte dell' dei conteggi allegati al Pt_1 ricorso introduttivo e di quelli effettuati dal CTU in primo grado.
Ausiliaria del Collegio è stata nominata la dr.ssa Maria Cristina Ciriello, alla quale, in sintonia con le osservazioni in diritto di cui sopra, è stato affidato il compito di rispondere al seguente quesito: “voglia il c.t.u. rideterminare, tenendo conto delle contestazioni contabili svolte dall' in sede di appello Pt_1 avverso la consulenza tecnica espletata in primo grado, l'importo mensile della pensione cat. VO n. 10073102 alla data di decorrenza (1.7.2012) avuto riguardo, in relazione all'intercorso periodo di mobilità (6.6.2010 – 30.6.2012, periodo non contestato), alle retribuzioni sulle quali avrebbe dovuto essere calcolato il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 7, comma 1, della l. n. 223 del 1991, considerando all'uopo paga base, indennità di contingenza, ratei di mensilità aggiuntive e tutti gli elementi qualificabili come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, con l'aggiunta della rivalutazione in base agli indici di variazione pag. 7/10 delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall'Istat; voglia il c.t.u. calcolare, sulla scorta dei parametri sopra indicati e tenendo conto come detto delle deduzioni contabili svolte dall' nell'atto di appello, Pt_1 le eventuali differenze dovute dall' (a titolo soltanto di sorte capitale) con Pt_1 decorrenza dall'aprile 2014 fino a tutto il 31.5.2021; compia il c.t.u. ogni altro accertamento utile a fini di causa”. Nell'elaborato peritale, il consulente ha rilevato quanto segue: “l'indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, va determinata in base alla retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per
l'anno immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro … Il
CTU premette che la pensione del ricorrente è stata calcolata con il sistema retributivo (quota “A” e “B”) per l'anzianità maturata sino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata a far tempo dall'1.01.2012 avendo la ricorrente maturato un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995. Pertanto, il CTU ha provveduto dapprima a calcolare le quote previste dal sistema retributivo, ossia quota “A” e “B”, necessarie per la determinazione della prima rata di pensione spettante …È stato applicato il sistema retributivo che prevede il calcolo della quota “A” che è stata determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata ante 31.12.1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (o 260 settimane) e di una quota “B”, calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dall'1.01.1993 sino alla pensione, sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni precedenti la cessazione dell'attività lavorativa (come disposto dall'art.3 della legge n. 297/82 e dell'art. 3 del Dec. Leg. N. 503/92) … Il CTU
è successivamente passato a calcolare la quota di pensione con il sistema contributivo, che nella fattispecie in esame riguarda unicamente i contributi maturati successivamente al 31.12.2011, ossia dal 1.01.2012 al 30.06.2012. È stata così calcolata la quota contributiva pari ad € 23,45, come da prospetto allegato …”
Alla luce di quanto esposto, il CTU è giunto alla seguente conclusione:
“L'importo mensile della pensione cat. VO n. 10073102 alla data di decorrenza avuto riguardo, in relazione all'intercorso periodo di mobilità, alle retribuzioni sulle quali avrebbe dovuto essere calcolato il trattamento di integrazione salariale di cui all'art.7, comma 1, della l. n. 223 del 1991, tenendo conto di paga base, indennità di contingenza, ratei di mensilità aggiuntive e di tutti gli elementi qualificabili come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, con l'aggiunta della rivalutazione in base agli indici di variazioni delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall'Istat, tenendo conto delle deduzioni contabili svolte dall' con l'atto di appello ammonta ad € 2.500,00; - Le differenze dovute Pt_1 pag. 8/10 dall' (a titolo soltanto di sorte capitale) con decorrenza dall'1.04.2014 fino Pt_1 al 31.05.2021, ammontano ad € 5.807,26”. L' ha formulato osservazioni alle citate conclusioni della CTU, alle quali il Pt_1
CTU, ha puntualmente controdedotto nei seguenti termini: “Con riferimento alle osservazioni formulate dal difensore dell' , si fa rilevare che la C.T.U. è Pt_1 stata espletata in ossequio al quesito formulato dalla Corte di Appello di Bari all'esito dell'udienza del 18 marzo 2024. Dopo aver determinato l'importo mensile spettante alla data dell'1 luglio 2012 sono state determinate le differenze spettanti al ricorrente per il periodo dall'1 aprile del 2014 al 31 maggio 2021. Se si dovesse tener conto della somma che il difensore dell' Pt_1 afferma essere stata pagata al nell'ottobre 2022 in esecuzione della CP_1 sentenza nr. 2042/2022, tenendo conto degli importi mensili già determinati da questo CTU e di quelli pagati ed indicati nel modello TE08 allegato alle osservazioni (importi pensione successivi alla ricostituzione), residuerebbe, per il predetto periodo (1.4.2014/31.05.2021), l'importo di € 1.852,05 ancora dovuto a titolo di differenze, come risulta dalla tabella di calcolo che di seguito si allega.” Sulla scorta dell'accertamento compiuto dal consulente d'ufficio, dunque, si è potuta confermare, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 223 del 1991, la sussistenza di un importo lordo dei ratei mensili di pensione diverso da quello determinato dall' in sede di ricostituzione della pensione e sostanzialmente analogo - Pt_1 seppur di poco inferiore (€ 2.500,00 in luogo di € 2.505,55) - a quello riconosciuto dal primo giudice.
14. Venendo invece alla successiva domanda di corresponsione delle differenze dovute dall' (a titolo di sorte capitale), le stesse, secondo i conteggi del Pt_1
CTU, ammontano alla minor somma di € 5.807,26, dovendo la pretesa dell'appellato essere ricondotta nei limiti della decadenza triennale, calcolata a ritroso a partire dalla data di deposito del ricorso di primo grado dell'aprile
2017, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970.
15. In conclusione, l'appello proposto dall' deve essere accolto nei termini di Pt_1 cui innanzi e in riforma parziale della statuizione gravata, va dichiarato il diritto di a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui titolare, Controparte_1 Pt_1 cat. VO n. 10073102, con un importo mensile iniziale all'1.4.2014 pari ad € 2.500,00, incrementato rispetto a quello erogato di € 61,16 e condannato l' Pt_1 al pagamento in favore dell'appellato delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, a decorrere dall'1.4.2014 sino alla data del 31.5.2021, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16 l. 412/91.
Resta assorbita ogni altra questione.
16. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la prevalente soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell' con distrazione in favore del procuratore Pt_1 distrattario. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata secondo i parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 come modificato da ultimo con pag. 9/10 D.M. 147 del 2022 e tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P. Q. M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato l'8.6.2022, avverso la Pt_1 sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 25.5.2022, nei confronti di , così provvede: accoglie l'appello per quanto di Controparte_1 ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare Controparte_1 Pt_1
VO n. 10073102 con un importo dall'1.5.2014 pari ad € 2.500,00 mensili;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle differenze tra Pt_1 quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione (€ 5.807,26) e quanto già corrisposto a decorrere dall'1.4.2014 e fino alla data del 31.5.2021, oltre agli accessori ex art. 16 L. 412/91; condanna l' al pagamento, in favore di Pt_1
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in € Controparte_1
2.700,00, per il primo grado e in € 3.000,00, per il gravame, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, con distrazione;
pone definitivamente a carico dell' il costo delle consulenze tecniche. Pt_1
Così deciso in Bari il 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il G.A. estensore
Avv. Marina Mosca
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