TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2025 promossa con ricorso congiunto in data
17.2.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Martinoli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(MB) in Via Solferino n. 75, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Martinoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il marito proseguirà a vivere presso la dimora coniugale con le relative pertinenze ed arredi, di proprietà dei coniugi nella misura del 50%, acquistata in data 3.12.2020, con mutuo ipotecario pagina 1 di 3 cointestato sempre al 50%, sita in Seregno, Via Solferino, 75, mentre la RA si è già trasferita Pt_2 presso la dimora paterna;
3. La RA si obbliga a cedere la quota di sua proprietà, nella misura del 50%, dell'immobile Pt_2 suindicato al marito che ne diverrà unico proprietario, nonché unico intestatario del mutuo ipotecario insistente sull'abitazione a mezzo della procedura bancaria di accollo liberatorio, per il corrispettivo concordato tra le parti pari a euro 30.000;
4. Il Sig. verserà alla moglie la somma concordata, tramite un piano dilazionato, che prevede la Pt_1 corresponsione di ratei mensili dell'importo pari a euro 300,00, a mezzo di bonifici bancari sul conto corrente della RA , il 20 di ogni mese, sino all'estinzione totale del debito;
Pt_2
5. Nel momento in cui la banca rilascerà l'attestazione dell'avvenuto accollo liberatorio del mutuo al marito con effetti, per l'appunto, liberatori nei confronti della moglie, i ricorrenti procederanno contestualmente con la cessione della quota dell'immobile, avanti al Notaio nominato di comune accordo, secondo le modalità sopra indicate;
6. la corresponsione delle somme di cui sopra, decorreranno dalla formalizzazione dell'atto notarile di cessione della quota dell'immobile;
7. La moglie a partire dal mese di febbraio non corrisponderà più al marito la somma relativa alla quota di mutuo per la sua parte;
8. Le spese per l'accollo liberatorio del mutuo e quelle notarili saranno a carico esclusivo del marito, mentre le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
9. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti;
10. I coniugi dichiarano di aver, altresì, regolato le ulteriori pendenze economiche in essere tra gli stessi;
11. Spese compensate;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza Presidenziale
e contestualmente, chiedono l'emissione della pronuncia di separazione consensuale dei coniugi e del relativo decreto di omologa, nonché la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Seregno (MB), il 04.07.2016, ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c., con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MB), per la relativa annotazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Seregno
(MB) in 4.7.2016 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 12.3.2025 per l'udienza del 19.3.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili.
pagina 2 di 3 III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione sulle spese in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3