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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/08/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 759/2023 R.G. promossa da
(GIÀ (COD. FISC. ) – elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in CORSO A. PODESTA, 11/8 - 16128 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. CASALEGNO PIERPAOLO appellante nei confronti di
1. VIA DEL GIAPPONE nn. 20- 22- Controparte_1
24-26-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58 (autorimessa) (COD. FISC.
P.IVA_2
2. (COD. FISC. ), nato in ARENZANO (GE) il Parte_3 C.F._1
30/01/1964
3. (COD. FISC. ), nato in Parte_4 C.F._2
VERZINO (KR) il 13/02/1945
1 4. (COD. FISC. ), nata in GENOVA (GE) Parte_5 C.F._3 il 17/05/1940
5. (COD. FISC. ), nato in GENOVA (GE) Parte_6 C.F._4 il 25/02/1970
6. (COD. FISC. ), nata in GENOVA (GE) il Parte_7 C.F._5
16/02/1983
7. (COD. FISC. ), nata in ARENZANO (GE) CP_2 C.F._6 il 03/07/1960
8. (COD. FISC. , nato in VILLA Parte_8 C.F._7
SANTA AR (CH) il 25/12/1966
9. (COD. FISC. ), nata in CONFLENTI Parte_9 C.F._8
(CZ) il 10/07/1968
10. (COD. FISC. ), nato in ARENZANO (GE) Parte_10 C.F._9 il 12/06/1961 Part
11. (EREDE DI GAMBINO BATTA) (COD. FISC. Parte_11
), nato in COGOLETO (GE) il 06/01/1964 C.F._10
12. (COD. FISC. ), nata in GENOVA Parte_13 C.F._11
(GE) il 20/09/1968
13. (COD. FISC. ), nato in ARENZANO Parte_14 C.F._12
(GE) il 07/01/1959
14. (COD. FISC. ), nato in SAVONA (SV) Parte_15 C.F._13 il 01/07/1964
15. (COD. FISC. ), nato in GENOVA Parte_16 C.F._14
(GE) il 27/04/1983
16. (COD. FISC. ), nata in GENOVA (GE) il Parte_17 C.F._15
24/12/1986
17. (COD. FISC. ), nato in GENOVA (GE) il Parte_18 C.F._16
17/06/1939
18. (COD. FISC. , nato in Parte_19 C.F._17
GENOVA (GE) il 22/10/1950
19. (COD. FISC. ), nata in PANICALE Parte_20 C.F._18
(PG) il 29/09/1968
20. (COD. FISC. ), nato in Parte_21 C.F._19
TRECASTAGNI (CT) il 05/08/1942
2 elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 3/14 -
16121 GENOVA (GE) – rappresentati e difesi dall'Avv. PAMPIGLIONE DANIELA appellati
(COD. FISC. , nato in GENOVA (GE) il CP_3 C.F._20
28/02/1954, elettivamente domiciliato presso i difensori in LARGO SAN GIUSEPPE, 3/23
A - 16121 GENOVA (GE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti BOGGERO SILVIA e
CATALDO MASSIMO appellato
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata Controparte_4 P.IVA_3 presso il difensore in VIA PALESTRO 2/7 - 16122 GENOVA – rappresentata e difesa dall'Avv. SOAVE GIANCARLO appellata
(COD. FISC. ), nato in PALERMO (PA) il Controparte_5 C.F._21
21/11/1939, e (COD. FISC. , nata in TUSA (ME) CP_6 C.F._22 il 02/02/1943, elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA GALATA, 37/7 - 16121
GENOVA, rappresentati e difesi dall'Avv.to SILVESTRINI ANDREA appellati
Controparte_7 appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante (GIÀ : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1 Parte_2
Appello, contrariis reiectis, previa chiamata a chiarimenti del TU come richiesto in atti, riformare integralmente la sentenza gravata e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate dall'esponente in primo grado che qui si ritrascrivono previa ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma, c.p.c., ribadite le contestazioni mosse alla TU dell'ing. respingere siccome inammissibili, Per_1 improponibili ed infondate le domande tutte ex adverso proposte, anche a seguito di chiamata in garanzia, mandando assolta (già da ogni Parte_1 Parte_2 avversaria domanda;
in via meramente subordinata, nel non creduto caso di accoglimento,
3 anche solo parziale, delle domande, accertare e dichiarare il concorso degli attori tutti ex art. 1227 c.c. al verificarsi del danno provvedendo di conseguenza, nonché accertare e dichiarare, e per l'effetto condannare, e l'Arch. Controparte_7
, quest'ultimo solo in relazione alle domande formulate nel giudizio R.G. n. CP_3
16563/2016 successivamente riunito, in solido o come meglio, a manlevare e tenere indenne da ogni avversaria domanda. Parte_2
Con condanna del e dei 19 condomini alla restituzione Controparte_1 dell'importo di € 72.150,12, nonché dei signori e dell'importo di € 11.411,69 CP_5 CP_6 oltre interessi dal pagamento al saldo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati + 19: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto e le domande in esso formulate siccome infondate e non provate, con conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1303/2023. Con condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato : “contrariis reiectis, - in caso di accoglimento CP_3 dell'appello proposto da nei confronti del e dei 19 Parte_1 Controparte_1 condòmini, rigettare la domanda di manleva di nei confronti dell'arch. Parte_1
e condannarla a restituire le somme ricevute (mediante diretto pagamento di CP_3
) in adempimento della sentenza di primo grado;
- con vittoria Controparte_8 nelle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Controparte_4
Genova, ferma l'assenza di contraddittorio tra la comparente Compagnia e parti diverse dall'Arch. nel procedimento di primo grado R.G. 16653/2023, dato atto, altresì, CP_3 che nel giudizio di primo grado R.G. 10153/2016 non vi è stata alcuna chiamata in causa dell'Assicurato Architetto e, conseguentemente, nessuna chiamata in CP_3 garanzia di già da parte di Controparte_9 Controparte_8 quest'ultimo con ciò l'estraneità degli stessi a tale procedimento:
- In caso di riforma della sentenza appellata che veda l'accoglimento della domanda principale svolta dall'appellante e con le conseguenze dalla stessa Parte_1 derivanti per le parti coinvolte, ivi compresa già Controparte_9 [...]
[...
[...] [...]
per la propria posizione sostanziale e processuale, voglia l'Ecc.ma Controparte_10
Corte pronunciarsi in conformità, con ogni conseguente provvedimento anche in punto liquidazione spese di lite, con condanna di e/o delle parti appellate vittoriose Parte_1 in primo grado alla restituzione delle somme versate dalla Compagnia a pari Parte_1 ad 22.564,46= per l'adempimento della sentenza di primo grado in manleva del Arch.
sulla base degli accordi intercorsi medio tempore. CP_3
- In caso di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo all'arch. si CP_3 chiede che sia confermata sul punto la sentenza di primo grado n.1130/2023 del
31.5.2023 emessa dal Tribunale di Genova, oggetto di gravame, ritenendo
[...] già tenuta a manlevare e garantire il Controparte_9 Controparte_8 proprio Assicurato negli stretti limiti contrattuali, escluso il resto tenuto conto dell'importo di euro 22.564,46= già versato per l'adempimento parziale della sentenza di primo grado sulla base degli accordi intercorsi medio tempore in manleva dell'arch. . Con ogni CP_3 conseguente provvedimento.
- In ogni caso con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati E : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_5 CP_6
Appello di Genova, ogni diversa istanza disattesa:
- respingere l'appello presentato dalla nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 CP_5
in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto;
CP_6
- condannare la già in persona del legale rappresentante, Parte_1 Parte_2 ed il , in persona dell'amministratore, in via solidale o Controparte_11 alternativa fra loro e/o per quanto di rispettiva competenza, ad eseguire tutte le opere e gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni presenti nella cantina dei Sig.ri e CP_5
, come indicati nella relazione integrativa del C.t.u. del Dicembre 2021 e, CP_6 precisamente,”• asportazione degli autobloccanti;
• asportazione delle siepi situate nella zona di intervento e sistemazione delle stesse in una zona adiacente;
• asportazione del terreno fino alla guaina impermeabile;
• effettuazione della rigenerazione della stessa con sfiammatura e stesa di primer;
• stesa di una nuova guaina impermeabile elastomerica armata dello spessore di 4 mm;
• stesa di strato di scorrimento;
• stesa di strato di protezione (antiradice); • formazione del drenaggio (eventuale); • stesa di uno strato di tessuto filtrante • (eventuale); • stesa del terreno vegetale;
• piantumazione delle essenze precedentemente asportate”
5 - condannare la in persona del legale rappresentante, ai sensi dell'art. Parte_1
1669 c.c., e il , in persona dell'amministratore, ai Controparte_11 sensi dell'art. 2051 c.c., in via solidale o alternativa fra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, nella misura emersa in corso di causa;
- condannare la in persona del legale rappresentante, ed il Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore, in via solidale o alternativa fra Controparte_11 loro al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge, compresa la rifusione delle spese di C.t.u. e C.t.p. e degli esborsi per contributo unificato e marca di iscrizione;
- vinti esborsi, competenze, spese generali e oneri accessori anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 1303/2023 del 31/05/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...]
e , proprietari di un appartamento e di una cantina presso CP_5 CP_6 il di Arenzano (GE), nei confronti di (GIÀ Controparte_1 Parte_1
, appaltatrice dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare, e Parte_2 del , al fine di sentire condannare Controparte_1 quest'ultimi, in via solidale o alternativa fra loro, A) all'esecuzione di tutte le opere e gli interventi necessari all'eliminazione: i) delle infiltrazioni presenti nella cantina, ii) dell'umidità ascendente nei muri perimetrali dell'appartamento, nonché iii) dei percolamenti e delle fessurazioni in facciata, B) al risarcimento dei danni sofferti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La predetta causa veniva riunita a quella promossa dal Controparte_1
e da diciannove condòmini, ,
[...] Parte_11 Parte_13
, , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , , ,
[...] Parte_21 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_2 [...]
, e , nei confronti di Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_1
(GIÀ , al fine di sentire: A.1) accertare la sussistenza dei vizi e
[...] Parte_2 difetti relativi alle parti comuni del complesso immobiliare come rilevati dal CTP Per_2
6 nella relazione del 18/09/2016, A.2) dichiarare la gravità dei predetti vizi e difetti CP_12 rispetto alla funzione e allo scopo cui l'immobile è destinato, B) condannare la ditta appaltatrice al pagamento di complessivi 221.358,89 euro, oltre IVA, a favore del
, quale somma necessaria alla rimozione dei vizi e all'esecuzione degli CP_11 interventi di ripristino, e al pagamento a favore dei singoli proprietari delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi e l'esecuzione degli interventi descritti dalla perizia del CTP, oltre la condanna al risarcimento dei danni sofferti da ciascun condòmino.
L'appaltatrice si costituiva instando per il rigetto delle domande e chiamando a sua volta in giudizio la ditta sub-appaltatrice, rimasta contumace, e Controparte_7 il direttore dei lavori, , che a sua volta citava in giudizio, a titolo di CP_3 manleva, Il Tribunale, dopo aver disposto apposita TU, Controparte_4 così decideva:
«-I- In accoglimento delle domande presentate da e , Controparte_5 CP_6
1) condanna la già ed il Parte_1 Parte_2 Controparte_11
, in solido tra loro, ad eseguire le seguenti lavorazioni meglio dettagliate nella
[...] relazione del TU in data 23/12/21:
• asportazione degli autobloccanti;
• asportazione delle siepi situate nella zona di intervento e sistemazione delle stesse in una zona adiacente;
• asportazione del terreno fino alla guaina impermeabile;
• effettuazione della rigenerazione della stessa con sfiammatura e stesa di primer;
• stesa di una nuova guaina impermeabile elastomerica armata dello spessore di 4 mm;
• stesa di strato di scorrimento;
• stesa di strato di protezione (antiradice);
• formazione del drenaggio (eventuale);
• stesa di uno strato di tessuto filtrante
• (eventuale);
• stesa del terreno vegetale;
• piantumazione delle essenze precedentemente asportate
2) condanna la già e il , in Parte_1 Parte_2 Controparte_11 via solidale fra loro, a pagare agli attori la somma di €4.700 + IVA maggiorata di rivalutazione in base agli indici ISTAT sul costo della vita dal 24/9/19 al saldo,
7 3) condanna la già e il , in Parte_1 Parte_2 Controparte_11 via solidale fra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite come liquidate in parte motiva, oltre 15% ed accessori di legge.
-II- In accoglimento delle domande presentate dal Controparte_11 nonché da Parte_11 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, , Parte_20 Parte_21 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , e Parte_6 Parte_7 CP_2 Parte_8 Parte_9
, condanna la già Parte_10 Parte_1 Parte_2
1) a pagare al la somma di €55.437,00; CP_11
2) a pagare, a ciascuno dei condomini, le somme di cui alla seguente tabella:
Quanto ai punti 1) e 2) maggiorato di interessi legali dal 12/12/2016 e rivalutazione in base agli indici ISTAT sul costo della vita dal 24/9/19 al saldo.
3) A rimborsare ai sopra detti attori, creditori solidali, le spese di lite come liquidate in parte motiva, oltre 15% ed accessori di legge.
-III- In parziale accoglimento delle domande presentate da nei confronti di Parte_1
e di , condanna i predetti a tenere indenne CP_3 Controparte_7 da quanto essa pagherà agli attori in forza della sezione II, punti 1) e 2), della Pt_1 presente sentenza, il tutto nel limite della quota del 25% per quanto riguarda l . CP_3
8 Condanna a tenere indenne da quanto essa pagherà agli attori o CP_7 Pt_1 eseguirà in favore di essi in forza della sezione I, punti 1) e 2) della presente sentenza.
Condanna ed , in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite CP_3 CP_7 Pt_1 come liquidate in parte motiva, oltre 15% ed accessori di legge.
-IV- Condanna a tenere indenne da quanto egli dovrà CP_8 CP_3 pagare in forza della presente sentenza, nonché a rimborsare all le spese di lite CP_3 come liquidate in parte motiva, oltre 15% ed accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte con Parte_1 atto notificato in data 25/07/2023.
Con distinte comparse si costituivano il Controparte_1 congiuntamente ai diciannove condòmini già costituitisi in primo grado,
[...]
e , e i CP_5 CP_6 CP_3 Controparte_4 quali instavano per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 29/02/2024 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Quindi, in data Controparte_7
10/07/2024, il Consigliere istruttore, non ravvisando la necessità istruttoria di disporre chiarimenti da parte del TU, rinviava all'udienza del 23/04/2025 per rimessione della causa in decisione assegnando alle parti termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn.
1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente per quanto attiene a Controparte_7
, si rileva che si tratta di chiamata in garanzia e quindi di causa scindibile,
[...] cui si applica l'art. 332 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 25/07/2013, n. 18044, Rv. 627756 – 01; Cass.
Sez. 6, 22/06/2020, n. 12174, Rv. 658074 – 01) per cui, sebbene non sia stata data dall'appellante la prova della notifica dell'atto di appello, nei confronti di detta parte, non deve essere assunto il provvedimento di cui all'art. 331 c.p.c.
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO INFONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – “TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE (TU) –
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1669, COMMI 1 E 2, C.C. – VIZIO
DI MOTIVAZIONE”.
9 L'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale, respingendo le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza dell'azione attorea, ha affermato che: «se si esamina il contenuto delle lettere invocate dalla convenuta come prova della conoscenza dei difetti da parte degli odierni attori, emerge chiaramente come questi documenti non diano conto, in realtà, dell'acquisizione di quella piena comprensione del fenomeno e delle sue cause che si è visto essere necessaria per fare decorrere il termine prescrizionale. I documenti in questione (lettera raccomandata del 15 maggio 2008 da avv. Murno per conto di alla Cooperativa;
lettera 8/1/11 da alla Cooperativa;
lettera 5/8/11 CP_5 CP_5 dei condomini alla Cooperativa ed altri;
lettera 20/10/11 dei Condomini a ed altri) Pt_2 contengono invero la segnalazione di buona parte degli inconvenienti lamentati nella presente causa (continue infiltrazioni e perdite d'acqua, mal posizionamento degli infissi, umidità di risalita sulle parti dell'edificio, fessurazioni sui frontalini dei poggioli, fioriture di umidità sulla muratura esterna adiacente al marciapiede ecc.). Ma tali denunce dimostrano solo che, entro il decennio dalla realizzazione dell'edificio (e quindi entro il termine previsto dalla norma applicabile), si erano verificati e manifestati gli inconvenienti materiali che compromettevano il godimento dell'immobile. Non risulta invece che all'epoca i mittenti avessero compreso, o potessero avere già compreso dagli elementi a loro disposizione, quali fossero i vizi (costruttivi o progettuali) da cui derivavano gli inconvenienti, ed ancor meno a chi dovesse essere ascritta la responsabilità di tali vizi» (così, pag. 17 della sentenza impugnata).
in particolare, sostiene che il Giudice di primo grado abbia mal Parte_1 interpretato le risultanze istruttorie nonché le conclusioni cui è pervenuto il TU. Al riguardo, viene sottolineato che «Le denunce inviate negli anni dagli attori in primo grado
(prod. 3 e 4 nella causa R.G. n. 10153/16 – lettere 15.05.2008 e 8.01.2011; prod. 9
– lettere 5.08.2011 e 20.10.2011) costituiscono la prova Controparte_1 documentale che: (I) i vizi si erano manifestati in tutta la loro gravità; (II) i vizi ivi denunciati sin dal 2011 sono quelli oggetto del presene giudizio;
(III) i condomini ed il CP_11 erano consapevoli delle possibili cause ed infatti indirizzarono le denunce alla società appaltatrice e non ad altri soggetti (nella lettera del 5.08.2011 prodotta sub. 9 dal si legge “Da tempo si è formata una fessura lungo tutto il perimetro dei CP_11 frontalini di ogni poggiolo con tendenza all'aumento della stessa dovuto, probabilmente, ad un distacco tra solette e strato di impermeabilizzazione favorendo, inoltre, antiestetiche colature lungo la facciata”)» (pag. 15 dell'atto d'appello). Le predette circostanze troverebbero conferma anche nelle conclusioni rassegnate dal TU, a parere del quale
10 «tutti i difetti potevano essere riconoscibili a prescindere dall'accertamento tecnico: - Al momento della consegna delle unità immobiliari (piastrelle rotte, spifferi dalle porte caposcala); - In tempi immediatamente successivi, entro 1 anno, e comunque al momento dell'insorgenza (efflorescenze saline, infiltrazioni dai vani contatori); - Dopo 2/5 anni e, comunque, al momento dell'insorgenza (antiestetici movimenti dei muri dei giardini, deperimento della facciata, infiltrazioni nel locale cantina)» (così, pagg. 39 e 40 della TU, sul punto vengono citate anche i chiarimenti resi in data 18.01.2021 e 16.02.2022).
Oltre a censurare la sentenza impugnata per aver travisato le risultanze istruttorie e per aver ritenuto inattendibili le conclusioni a cui è giunto il TU, parte appellante si duole altresì dell'errata interpretazione e applicazione dell'art. 1669 c.c., atteso che il momento di conoscenza dei vizi risale a un'epoca anteriore ai 10 anni dalla consegna delle opere.
«Infatti, nel 2011 (anno dell'invio delle ultime denunce) i fenomeni denunciati ed oggetto del presente giudizio si erano manifestati già da quasi 5 anni dalla consegna (avvenuta nel
2006) ed erano evidenti e diffusi in più parti dell'edificio, come emerge dalle denunce prodotte agli atti e dalla TU. Al momento delle denunce il ed i singoli CP_11 condomini avevano quindi maturato la “conoscenza qualificata” richiesta dalla norma, circa le possibili cause dei problemi;
conoscenza che ha infatti consentito loro di denunciare in maniera precisa le problematiche alla ditta appaltatrice» (pag. 18 dell'atto d'appello). Ne consegue che «al momento della notifica degli atti di citazione (R.G. n. 10153/16 in data
15.07.2016 e 16563/16 in data 16.12.2016) il diritto di agire dei signori , del Parte_22
e degli altri condomini era già da tempo decaduto e/o prescritto» Controparte_1
(pag. 19 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Sempre con riferimento alla causa n. 16563/16
(introdotta nel dicembre 2016), la convenuta ha poi eccepito la prescrizione decennale, deducendo che l'opera sarebbe stata compiuta e consegnata entro il mese di ottobre del
2006. Il ragionamento alla base di tale assunto è però erroneo, perché nello schema dell'art. 1669 c.c. ciò che deve intervenire entro un decennio dal compimento dell'opera non è la proposizione dell'azione, bensì il manifestarsi dei gravi difetti. Discorso più complesso deve farsi sotto il profilo, richiamato questa volta con riferimento ad entrambe le cause, della tardività della domanda rispetto al termine annuale decorrente dalla scoperta o dalla denuncia dei vizi. La convenuta ha prodotto alcuni documenti da cui risulterebbe che gli attori fossero consapevoli dell'esistenza dei vizi già diversi anni prima delle loro iniziative giudiziali. Va tuttavia ricordato che, secondo l'ormai consolidato
11 insegnamento della giurisprudenza, ripetutamente condiviso da questo Ufficio, il termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui l'attore acquisisce la
“conoscenza sicura dei difetti” , la quale “non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo”… . Ora, se si esamina il contenuto delle lettere invocate dalla convenuta come prova della conoscenza dei difetti da parte degli odierni attori, emerge chiaramente come questi documenti non diano conto, in realtà, dell'acquisizione di quella piena comprensione del fenomeno e delle sue cause che si è visto essere necessaria per fare decorrere il termine prescrizionale. I documenti in questione (lettera raccomandata del 15 maggio 2008 da avv. Murno per conto di CP_5 alla Cooperativa;
lettera 8/1/11 da alla Cooperativa;
lettera 5/8/11 dei condomini alla CP_5
Cooperativa ed altri;
lettera 20/10/11 dei Condomini a ed altri) contengono invero Pt_2 la segnalazione di buona parte degli inconvenienti lamentati nella presente causa
(continue infiltrazioni e perdite d'acqua, mal posizionamento degli infissi, umidità di risalita sulle parti dell'edificio, fessurazioni sui frontalini dei poggioli, fioriture di umidità sulla muratura esterna adiacente al marciapiede ecc.). Ma tali denunce dimostrano solo che, entro il decennio dalla realizzazione dell'edificio (e quindi entro il termine previsto dalla norma applicabile), si erano verificati e manifestati gli inconvenienti materiali che compromettevano il godimento dell'immobile. Non risulta invece che all'epoca i mittenti avessero compreso, o potessero avere già compreso dagli elementi a loro disposizione, quali fossero i vizi (costruttivi o progettuali) da cui derivavano gli inconvenienti, ed ancor meno a chi dovesse essere ascritta la responsabilità di tali vizi. Per traslato si può affermare che le denunce presentate con le lettere sopra citate descrivono il caso nella sua mera sintomatologia, ma non provano che fosse stata acquisita una diagnosi e tanto meno che fosse stata chiarita l'eziologia; mentre è proprio a questo livello di consapevolezza che si deve porre la decorrenza del termine per denunciare il vizio e del termine per agire in giudizio. Non giova alla parte convenuta il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che, al fine di temperare il principio sopra descritto, afferma: “qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2019, n. 27693; in senso conforme Cass. 19434/2022; Cass.
12 9966/2014). Nel caso in esame, invero, se i fenomeni infiltrativi ed i conseguenti ammaloramenti erano evidenti fin dal loro manifestarsi, una apprezzabile comprensione della gravità e della diffusività del fenomeno (e quindi la possibilità di ricondurre la situazione alla particolare ipotesi richiamata dall'art. 1669 c.c.) poteva essere acquisita solo dopo che si erano state accertate l'evoluzione nel tempo del problema e la sua costante ubicazione in varie parti dell'edificio: e quindi non al primo insorgere del fenomeno, ma solo a distanza di un tempo quantificabile in anni, poteva ritenersi sussistere un onere di denuncia ai sensi dell'art. 1669 c.c. E, una volta acquisita una conoscenza sufficientemente approfondita del problema nei suoi aspetti complessivi (che trascendono il punto di vista del singolo condomino), solo l'intervento di un tecnico poteva fornire indicazioni sulla provenienza delle infiltrazioni (la cui origine, notoriamente, può essere spesso diversa da quella ipotizzabile per un occhio profano); solo dopo che erano state acquisite le consulenze indicate negli atti di citazione, dunque, poteva decorrere il termine annuale per la proposizione dell'azione. Sotto questo profilo non può essere condiviso l'assunto del TU, che sentito a chiarimenti ha dichiarato: “il vizio consistente nelle infiltrazioni è riconducibile al momento dell'insorgenza, nel senso che esso si manifesta mediante gocciolamento, cosicché è percepibile come tale;
circa le cause, invece, occorre ed è occorso compiere indagini tecniche. Precisamente al momento dell'insorgenza è immediatamente comprensibile che il problema derivi dalla guaina …”.
Questa valutazione risente del particolare punto di vista del dichiarante, che è un tecnico esperto del settore, e possiede una capacità di diagnosi che gli attori non potevano condividere fino al momento in cui si sono avvalsi di una consulenza: ed infatti, nella relazione integrativa del 2/4/21, il TU aveva precisato che “i vizi si sono manifestati da subito, ma le cause degli stessi non erano facilmente individuabili dai proprietari senza l'apporto di un tecnico” Le domande degli attori devono pertanto essere ritenute tempestivamente proposte».
II) Alle pagg. 39 – 40 della relazione di TU 24/9/2019 si legge: «Per rispondere all'ultimo punto del Quesito, lo scrivente ritiene che tutti i difetti potevano essere riconoscibili a prescindere dall'accertamento tecnico: - al momento della consegna delle unità immobiliari
(piastrelle rotte, spifferi dalle porte caposcala); - in tempi immediatamente successivi, entro un anno, e comunque al momento dell'insorgenza (efflorescenze saline, infiltrazioni dai vani contatori); - dopo 2/5 anni e comunque al momento dell'insorgenza (antiestetici movimenti del muri di contenimento dei giardini, deperimento della facciata, infiltrazioni nel locale cantina).
13 III) A pag. 3 della relazione di chiarimenti 23/12/2019 si legge: «i danni interni potevano essere riconoscibili a prescindere dall'accertamento tecnico già al momento della consegna e/o in tempi immediatamente successivi e pertanto, visto il tempo trascorso e le potenziali alterazioni ad opera dei proprietari occorse negli anni, li ritiene non dovuti».
IV) A pag. 4 della relazione di chiarimenti 2/4/2021 si legge: «La consegna degli immobili avvenne fra il settembre 2006 e l'ottobre 2007. Tutti i difetti lamentati si sono manifestati subito dopo la consegna degli stessi;
ad esempio, la mancata sigillatura delle porte caposcala si è manifestata da subito mentre l'umidità sui muri e/o le macchie sui frontalini dei poggioli si è manifestata dopo i primi mesi di pioggia.
I vizi, pertanto, si sono manifestati da subito ma le cause degli stessi non erano facilmente individuabili.
Si ricorda che lo scrivente ha chiesto di potere effettuare delle prove invasive per capire il motivo delle carenze.
Solo con prove invasive si è potuto verificare:
- la presenza di materiale isolante nelle pareti perimetrali, come da progetto;
- una insufficiente altezza dei risvolti della guaina dei terrazzi;
- l'applicazione di un prodotto impermeabilizzata che, con la presenza di un insufficiente risvolto, ha causato le antiestetiche colature sui frontalini dei poggioli.
Pertanto, i vizi si sono manifestati da subito, ma le cause degli stessi non erano facilmente individuabili dai proprietari senza l'apporto di un tecnico».
V) L'appellante insiste nel senso che le segnalazioni del menzionate ed CP_11 esaminate nella sentenza impugnata avrebbero implicato la conoscenza dei vizi, senza considerare la differenza tra conoscenza dei vizi e quella delle cause dei vizi medesimi, vale a dire della riconducibilità di tali vizi a responsabilità dell'impresa; differenza sulla quale è imperniata la motivazione della sentenza impugnata. Né vi è travisamento delle risultanze istruttorie, perché il TU, chiarendo le proprie precedenti affermazioni, nella relazione citata al punto che precede, ha confermato la correttezza di tale distinzione, anche sul piano della valutazione tecnica. È quindi corretta la valutazione del Tribunale secondo cui: «Non risulta invece che all'epoca i mittenti avessero compreso, o potessero avere già compreso dagli elementi a loro disposizione, quali fossero i vizi (costruttivi o progettuali) da cui derivavano gli inconvenienti, ed ancor meno a chi dovesse essere ascritta la responsabilità di tali vizi» (pag. 17).
VI) Il motivo di impugnazione è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
14 2) SECONDO MOTIVO – “IN SUBORDINE AL PRIMO MOTIVO, CON RIFERIMENTO
ALLA SOLA CAUSA R.G. N. 16563/16 ED IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ
DELL'APPALTATORE PER VIZI PROGETTUALI (MANCANZA DEI FRONTALINI): VIZIO
DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRATA APPLICAZIONE
DELL'ARTT. 1669 E 1176, COMMA 2, C.C.”.
La ditta appaltatrice denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni del TU, ha riconosciuto la responsabilità di per vizi Pt_1 progettuali. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente recepito il parere del TU che ha considerato “poco felice” la scelta progettuale di non utilizzare i cornicioni a protezione delle finestre, con una palese divergenza della struttura progettata rispetto a quelle tradizionalmente praticate in zona.
L'appellante sostiene che: 1) il TU è giunto a tale conclusione prendendo a riferimento soltanto la facciata Sud del complesso condominiale e ignorando che tutti gli edifici della zona sono privi di cornicioni;
2) il TU, comunque, non ha riscontrato alcun vizio progettuale, essendosi limitato a definire “poco felice” la scelta progettuale in relazione alle finestre dell'edificio; 3) quindi, «non si è in presenza di vizio progettuale di sorta che possa obbligare alla realizzazione di un intervento estraneo al progetto che avrebbe richiesto comunque una approvazione di variante progettuale prima della sua esecuzione, integrando modifica estetica ai prospetti in zona soggetta a vincolo paesaggistico. L'opera
è stata eseguita a regola d'arte, nel rispetto del progetto e di tutte le normative edilizie ed urbanistiche esistenti» (pag. 21 dell'atto d'appello).
La società prosegue la censura riprendendo il tema della discrepanza del reale stato dei luoghi da quanto affermato dal TU, poiché solo un edificio della zona presenta cornicioni a protezione delle finestre. Quindi, viene chiesto che questa Corte chiami il TU a rendere chiarimenti sul punto.
L'appellante, infine, conclude la doglianza insistendo sul fatto che, ai sensi dell'art. 1176
c.c., è esente da qualsiasi tipo di colpa per il preteso vizio progettuale del Pt_1 complesso immobiliare.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata «… i vizi che interessano in questa sede sono quelli che riguardano la impermeabilizzazione dell'edificio. Osserva il TU, a pag.20 della sua relazione, che i problemi derivano essenzialmente da una scelta progettuale infelice che non è stata corretta, come avrebbe dovuto, in sede esecutiva. Invero, la parte sommitale delle murature di perimetro termina con una copertina in lamiera priva di cornicione che
15 non protegge assolutamente i prospetti dalle intemperie, e segnatamente dalla pioggia “di stravento” caratteristica della Liguria. Inoltre, “le finestre sono situate all'interno della bucatura per cui hanno un minimo di protezione mentre nel nostro caso il telaio delle finestre è in “battuta” contro la muratura;
non è certamente con il silicone che si risolvono i problemi ma con una buona progettazione e realizzazione […] Inoltre, durante il corso dei lavori non si sono attuate le necessarie correzioni per, se non eliminare, ridurre le carenze progettuali”. Ancora, il TU ha riferito: “la guaina nei risvolti (binda) non ha altezza sufficiente infatti termina appena sopra lo zoccolino. Basta prendere in esame un capitolato lavori in cui si prescrive che la binda deve avere un'altezza di 25/30 cm e deve essere realizzata un'unghiettatura per sottomettere la guaina all'intonaco di facciata”.
Quanto all'umidità di risalita: Anche l'umidità di risalita deriva da una scelta progettuale non felice, se pur nel rispetto della Regolamento comunale. I piani terra hanno una quota di +0,17 cm rispetto alla quota dei giardini di pertinenza […] mentre sarebbe stato opportuno avere un dislivello maggiore;
ad esempio il Comune di Genova prevedeva una maggiore altezza di 50 cm”. Sono diagnosticati infine difetti di impermeabilizzazione che causano le infiltrazioni da cui è affetta la cantina degli attori » (pag. 20). « Corretta CP_5 appare pure la scelta degli attori di imputare la responsabilità alla impresa costruttrice, benchè parte degli inconvenienti derivino da vizi progettuali. Infatti, “l'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni” (giurisprudenza costante;
da ultimo, Cass. civ. Sez. II Ord., 24/10/2022, n.
31273). E' da segnalare, tra l'altro, che i vizi progettuali riscontrati erano o quanto meno avrebbero dovuto essere facilmente riconoscibili da un operatore particolarmente qualificato come un imprenditore del settore, riguardando una palese divergenza della struttura progettata rispetto a quelle tradizionalmente praticate in zona (vedi TU)» (pag.
21).
II) Contrariamente a ciò che sostiene la società appellante gli errori progettuali sono ben individuati nella TU e posti in correlazione con i vizi lamentati. Così nella relazione di
TU 24/9/2019, pagg. 23 – 25 si legge: «Per quanto sopra si può affermare che molti problemi derivano da una scelta progettuale non felice, anche se nel rispetto della
16 normativa vigente. Inoltre, durante il corso dei lavori non si sono attuate le necessarie correzioni per, se non eliminare, ridurre le carenze progettuali. Che dovessero sorgere delle problematiche era ovvio, basta confrontare la tipologia degli edifici in esame con il costruito. Se il progetto avesse seguito la tipologia del sito, molti dei problemi riscontrati non sarebbero sorti, come sarebbero stati mitigati se, in corso di esecuzione, fossero state adottate delle misure correttive adeguate. Anche la copertura rappresenta una scelta infelice: essa è costituita da vasche impermeabilizzate coperte da strutture metalliche a quattro falde … L'acqua scende dalle falde verso il perimetro dell'edificio (in rosso se ne evidenzia una porzione) e viene raccolta nella vasca di copertura in corrispondenza del piccolo camminamento situato fra la parte inferiore della falda ed il limite del caseggiato, camminamento di difficile percorribilità e da dove è difficoltoso verificare la presenza di acqua sulla copertura in quanto bisogna operare in spazi angusti ed, inoltre, per arrivare sulla copertura bisogna posizionare una scala sui poggioli al secondo piano senza adeguata protezione ed ancoraggio. Il progetto non ha previsto né un accesso tramite botola dai vani scala privati, né una scala esterna (tipo alla marinara con protezioni perimetrali) né una “linea vita” che permetterebbe agli operatori di raggiungere la copertura ed operare sulla stessa in sicurezza. … Anche l'umidità di risalita deriva da una scelta progettuale non felice, se pur nel rispetto della Regolamento comunale. I piani terra hanno una quota di +0,17 cm rispetto alla quota dei giardini di pertinenza come risulta dalla seguente sezione …. mentre sarebbe stato opportuno avere un dislivello maggiore;
ad esempio il prevedeva una maggiore altezza di 50 cm». Controparte_13
III) Il motivo di appello in esame si riduce alla reiterazione delle osservazioni del CT di parte appellante, alle quali il TU ha puntualmente replicato alle pagg. 28 – 29 della relazione: «Relativamente ad alcune affermazioni fatte dall'ing. ritengo che: CP_14
- l'affermare che “l'impresa non ha mai ricevuto indicazioni da parte della D.L. per cui indica nella omissione e/o inadempimento da parte della D.L. eventuali carenze costruttive” non può avere riscontro per la mancanza del dei lavori;
CP_15
- relativamente alla riscontrata carenza di particolari costruttivi nel progetto esecutivo, era compito sia della D.L. che dell'Impresa richiedere al progettista quanto mancante. Il D.L. deve fare eseguire il progetto e non sostituirsi al progettista;
per questo motivo sarebbe utile potere prendere visione del Giornale dei lavori. Comunque l'impresa in mancanza di particolari esecutivi o richiede per iscritto informazioni utili al prosieguo delle fasi realizzative oppure, in mancanza, di richieste scritte ritiene sufficiente quanto riportato nel
17 progetto architettonico. Lo stesso vale, ovviamente, per la D.L. che, sembrerebbe, non abbia richiesto al progettista alcuna spiegazione e/o integrazione;
- l'impresa non ha mai ricevuto indicazioni da parte della D.L. per cui indica nella omissione e/o inadempimento da parte della stessa eventuali carenze costruttive: la stessa considerazione si potrebbe fare per l'impresa esecutrice che non ha mai chiesto indicazioni sui dettagli costruttivi;
- la guaina nei risvolti (binda) non ha altezza sufficiente infatti termina appena sopra lo zoccolino. Basta prendere in esame un capitolato lavori in cui si prescrive che la binda deve avere un'altezza di 25/30 cm e deve essere realizzata un'unghiettatura per sottomettere la guaina all'intonaco di facciata;
- la posa del LA è stato ordinato dall'arch. , da quanto emerso nel corso CP_3 dei sopralluoghi, ma l'impresa ha eseguito la posa senza obbiettare nulla, anche se senza il GdL non posso avere contezza di quanto effettivamente accaduto;
- la posa di serramenti con telaio sopra l'intonaco sembrerebbe sia stata una scelta poco felice dell'impresa e della D.L., anche se non vi è certezza per la nota mancanza documentale;
- l'impresa si è dimostrata disponibile ad eliminare le carenze ma gli interventi non sono mai stati risolutivi;
da quanto appreso durante i sopralluoghi, gli interventi sono stati tempestivi all'inizio ma poi l'impresa si è sempre più defilata fino a non eseguire più alcun intervento». In sostanza il TU ha chiarito che i vizi progettuali erano riconoscibili dall'Impresa, che avrebbe dovuto chiedere di apportare le necessarie correzioni in fase di esecuzione.
IV) Quanto al confronto con gli altri edifici della zona, il TU ha analizzato la relativa problematica alle pagg. 21 - 22 della relazione 24/9/2019: «Se analizziamo la tipologia delle facciate di (v. n.2 foto a pagina 22) vediamo che la maggior parte dei CP_11 palazzi hanno le facciate protette da cornicioni anche perché si trova in una CP_11
“gola” particolarmente soggetta a forti venti provenienti sia da nord che da sud. Pertanto la scelta progettuale si è rivelata poco felice e questo si doveva sapere da subito in quanto la pioggia in tutta la Liguria è di “stravento”. La stessa soluzione infelice è stata adottata anche per gli edifici denominati “Borgo Tinto” e situati a poche decine di metri dagli edifici di nostro interesse. Nel caso degli edifici di “Borgo Tinto”, durante il corso dei lavori o al termine degli stessi, si sono resi conto delle problematiche derivanti dalla mancanza di adeguati cornicioni, ed hanno effettuato degli interventi correttivi mediante la realizzazione di adeguate protezione sopra le finestre e/o le porte finestre».
18 V) Il motivo è pertanto infondato.
3) TERZO MOTIVO – “SEMPRE IN SUBORDINE AL PRIMO MOTIVO, CON
RIFERIMENTO ALLA SOLA CAUSA R.G. N. 10153/16 ED IN MERITO ALLA
RESPONSABILITÀ DEI DANNI DELLA CANTINA : (A) ERRATA Parte_23
APPLICAZIONE DELL'ART. 1669 C.C. (MANCANZA DEI PRESUPPOSTI) – (B) VIZIO DI
MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI”.
L'appaltatrice impugna la sentenza di primo grado laddove il Tribunale, recependo le conclusioni del TU, ha condannato in solido con il sia a eliminare Pt_1 CP_11 il fenomeno infiltrativo denunciato da e che a risarcire quest'ultimi del CP_5 CP_6 danno sofferto quantificato in euro 4.700,00, di cui euro 3.000,00 per i lavori di sostituzione della guaina impermeabilizzante.
Ad avviso dell'appellante, la decisione impugnata ricalca l'errore in cui sarebbe incorso il
TU: «È infatti errata e illogica la conclusione cui è pervenuto il TU a pagina 32 del suo elaborato dove ha identificato la causa delle infiltrazioni lamentate nella cantina dei signori in un difetto di impermeabilizzazione del sovrastante giardino. Sui giardini di Parte_22 copertura degli ambienti in sottosuolo, così come sui tetti, non era e non è consentita alcuna piantumazione di siepi o piante in genere se non contenute dentro idonei vasi protettivi, stante i soli 30 cm di terreno di copertura. Al contrario è circostanza pacifica che su quel giardino siano state piantate delle siepi senza i necessari vasi, comportando così la lesione dell'impermeabilizzazione» (così, pag. 18 dell'atto d'appello). Quindi, non vi sarebbe prova dell'esistenza di carenze originarie imputabili alla società, con la conseguenza che la piantumazione di vegetazione su iniziativa dei proprietari dei giardini rappresenta un'innovazione estranea al campo applicativo dell'art. 1669 c.c..
L'appaltatrice, infine, deduce che «la condanna dell'esponente sia al risarcimento in forma specifica mediate l'eliminazione delle pretese infiltrazioni, sia al risarcimento pecuniario per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della cantina costituisce un'illegittima duplicazione;
duplicazione che comporterebbe un ingiustificato ed indebito arricchimento dei danneggiati, i signori e . Questi, infatti, si vedrebbero risarcito il danno sia CP_5 CP_6 in forma specifica che per equivalente» (così, pag. 28 dell'atto d'appello). Viene, quindi, chiesta almeno la riduzione del risarcimento del danno dell'importo di euro 3.000,00, in quanto già oggetto di risarcimento in forma specifica.
LA CORTE OSSERVA.
19 I) Il motivo consiste nella mera reiterazione delle osservazioni del proprio CTP, alle quali il
TU ha puntualmente replicato a pag. 32 della relazione 24/9/2019: «Relativamente alle infiltrazioni lamentate dal sig. nella sua cantina, lo scrivente non condivide … le CP_5 osservazioni dell'ing. che addebita al proprietario del soprastante CP_14 appartamento la causa delle infiltrazioni per aver piantumato il giardino con essenze non adatte. Nel giardino sono state piantumate siepi di rampicante e non alberi con particolare apparato radicale per cui l'impermeabilizzazione presentava delle carenze già al momento della sua realizzazione, visto che le lamentele sono sorte subito dopo la consegna dell'unità immobiliare».
II) Al capo 1) del dispositivo, a pag. 28, e il vengono condannati, Pt_1 CP_11 in solido, «ad eseguire le seguenti lavorazioni meglio dettagliate nella relazione del TU in data 23/12/21».
III) A pag. 22 della sentenza si legge: «Per quanto riguarda le singole unità immobiliari, il
TU (pag. 39 della relazione) ha contabilizzato i costi delle opere necessarie per rimuovere le cause delle infiltrazioni e per il ripristino delle parti danneggiate, secondo il seguente prospetto». Nella successiva tabella vengono indicati anche i costi relativi alla unità immobiliare dei signori : Parte_23
III) Tali costi non sono peraltro compresi nella tabella di cui al capo 2 del dispositivo, a pag. 29, con il quale viene condannata al risarcimento del danno per Pt_1 equivalente in favore dei proprietari delle singole unità immobiliari, nell'eleco dei quali infatti non sono inseriti il signori . Parte_23
IV) La lamentata duplicazione del risarcimento, in forma specifica e per equivalente, non sussiste.
V) Il motivo, pertanto, è infondato.
4) QUARTO MOTIVO – “SEMPRE IN SUBORDINE AL PRIMO MOTIVO, CON
RIFERIMENTO ALLA SOLA CAUSA R.G. N. 16563/16 ED IN MERITO AI VIZI RELATIVI
ALLE PARTI INTERNE DEI SINGOLI CONDOMINI: (A) CONTRADDITTORIETÀ E/O
OMISSIONE DELLA MOTIVAZIONE – (B) VIOLAZIONE E/O ERRATA
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1669 C.C., NATURA DI VIZI DI IMMEDIATA
PERCEZIONE E PRESCRIZIONE E DECADENZA – (C) VIOLAZIONE E/O ERRATA
20 APPLICAZIONE DELL'ART. 1669 C.C. IN RELAZIONE ALL'INTERPRETAZIONE
GIURISPRUDENZIALE OPERATA DAL PRIMO GIUDICE”.
Il quarto motivo di appello si articola in tre sotto-censure.
Con la prima sotto-censura, l'appellante denuncia la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove il Tribunale, da un lato, ha affermato che «a parte i difetti di cui ai punti a) e d) e seguenti, palesemente di rilevanza secondaria ai fini della funzionalità dell'immobile, i vizi che interessano in questa sede sono quelli che riguardano la impermeabilizzazione dell'edificio» (così, pag. 20 della sentenza), mentre, dall'altro, ha condannato , in solido con il direttore dei lavori , al risarcimento dei Pt_1 CP_3 danni interni all'immobile per un totale di 62.506,00 euro, come quantificati dal TU, prendendo così in considerazione anche quei vizi ritenuti dallo stesso Giudice
“palesemente di rilevanza secondaria”. La ditta appaltatrice, quindi, chiede che i vizi di cui alle lettt. a), d) e seguenti, relativi a presunte criticità manifestatesi all'interno degli immobili, siano espunti dal novero dei vizi risarcibili.
Con la seconda sotto-censura, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui, «nell'affermare che i fenomeni infiltrativi non avrebbero natura di vizi di immediata percezione, ha omesso di pronunciarsi in merito a parte dei vizi relativi alle parti interne differenti dai fenomeni infiltrativi (posa delle piastrelle e/o parquet e copriprofili porta d'ingresso)» (pag. 32 dell'atto d'appello). Viene in particolare dedotto che «il primo Giudice applicando correttamente il disposto dell'art. 1669 c.c. avrebbe dovuto ritenere non risarcibili i vizi sopra evidenziati in relazione ai quali l'azione promossa dai singoli condomini è irrimediabilmente prescritta, perché azionata oltre un anno dalla conoscenza qualificata degli stessi (manifestatasi sin dal momento della consegna dell'opera), e ciò anche aderendo all'interpretazione della norma dallo stesso fornita» (pag. 32 dell'atto d'appello). , quindi, chiede che venga ridotto «il risarcimento quantificato dal Pt_1
Tribunale a pagina 29 (dispositivo) per un totale di € 7.300,00 ed in particolare: per il civ.
22 ( per € 300,00; per il civ. 28 ( per € 200; per il civ. 30 ( per € Pt_11 Pt_14 Pt_15
800,00; per il civ. 36 ( per € 800,00; per il civ. 38 ( , per € 2.000,00; Parte_19 Parte_20 per il civ. 40 ( per € 500,00; per il civ. 42 ( ) per € 300,00; per il civ. 48 Pt_21 Pt_3
( e ) per € 300,00; per il civ. 50 ( ) per € 1.500,00; per il civ. 52 ( Parte_5 Pt_6 CP_2 [...]
e ) per € 300,00; per il civ. 56 ( ) per € 300,00» (pag. 33 dell'atto Pt_8 Pt_9 Pt_10
d'appello).
Con la terza sotto-censura, infine, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il
Tribunale ha affermato che le problematiche insorte nel rientrano Controparte_1
21 tra i vizi che compromettono diffusamente determinate componenti dell'edificio “come si evince da significativo numero delle unità immobiliari coinvolte” (pag. 21 della sentenza impugnata). Al riguardo, la società sostiene che «il Tribunale abbia errato ritenendo, con effetto trascinamento, di considerare risarcibili ex art. 1669 c.c. fenomeni che sono completamente estranei alle fattispecie che la stessa sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 7756/2017 ha qualificato come “gravi difetti”» (così, pag. 33 dell'atto d'appello). , quindi, insiste perché tali vizi siano espunti dal novero di quelli Pt_1 risarcibili.
LA CORTE OSSERVA.
Non sussiste il lamentato vizio di motivazione, che attiene sostanzialmente, seppure apparentemente articolato in tre sotto-censure, alla riconducibilità di una parte dei vizi alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. perché nella sentenza impugnata si legge (pagg. 20 e
21): «Questi inconvenienti sono di entità tale da integrare i “gravi difetti” cui fa riferimento l'art. 1669 c.c. E' noto infatti che, secondo la giurisprudenza, i difetti richiamati dalla norma in esame sono integrati da “qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che – pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la "rovina" o il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata – incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo” (Cass. civ. Sez. II,
04/10/2011, n. 20307). Questo Tribunale, esaminando i casi concreti che avevano formato oggetto della giurisprudenza di cui sopra, ha avuto modo di affermare, già in passato, che la nozione di “gravi difetti” risulta riferibile: - ai vizi che compromettono la funzionalità di un singolo impianto (l'impianto di riscaldamento, l'ascensore esterno, ecc.) di fondamentale rilevanza per il normale godimento dell'immobile secondo la sua destinazione naturale, oppure - ai vizi che compromettono diffusamente determinate componenti dell'edificio (i pavimenti interni, l'intonaco esterno), tanto da non rappresentare difetti isolati, bensì generalizzati, almeno potenzialmente, all'intera struttura, la cui funzionalità viene quindi ad essere menomata nella sua interezza. I problemi che interessano il Condominio
“ ” rientrano nella seconda delle categorie sopra individuate, come si evince CP_11 chiaramente dal significativo numero delle unità immobiliari coinvolte. Si deve quindi concludere che la garanzia di cui all'art. 1669 c.c. è stata invocata a ragione».
In tale modo il Tribunale mostra di avere preso in considerazione tutti i vizi denunciati e non solo alcuni di essi,
22 Soprattutto, però, correttamente il Tribunale riconduce alla fattispecie di cui all'art. 1669
c.c. l'insieme dei vizi denunciati che per numero e diffusività sono idonei in concreto a incidere sul godimento dell'immobile, anche se ciascuno di tali vizi, isolatamente e astrattamente considerato, non sarebbe forse di per sé idoneo a determinare una siffatta conseguenza.
La valutazione del Tribunale appare conforme alla Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass.
Sez. U., 27/03/2017, n. 7756, Rv. 643560 - 02)
5) QUINTO MOTIVO – “IN ULTERIORE SUBORDINE, CON RIFERIMENTO ALLA SOLA
CAUSA R.G. N. 16563/2016, OMESSA PRONUNCIA SULL'ECCEZIONE EX ART. 1227
C.C. – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ARTT. 132 C.P.C. E 111, COMMA
6, COST.”.
L'appellante si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione ex art. 1227 c.c., formulata in via subordinata e respinta dal Tribunale insieme a tutte alle altre domande proposte nel giudizio di primo grado.
Ad avviso dell'appellante, le generiche motivazioni del rigetto, «in palese violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111, comma 6, Cost., non consentono in alcun modo di comprendere le ragioni ed il percorso logico-giuridico posto alla base della decisione del Tribunale sul punto. Di fatto il Giudice ha assunto una decisione senza possibilità di critiche non essendo possibile seguire i ragionamenti fatti» (pag. 35 dell'atto d'appello).
Il concorso di colpa dei danneggiati troverebbe conferma nel fatto che: 1) «i fenomeni accertati dal TU, apprezzabili in un arco temporale che va da “subito” ad un massimo di
5 anni, nessuno escluso, sono tali per cui interventi di ordinaria manutenzione sarebbero stati in grado di limitare»; 2) «Il ed i condomini non hanno mai eseguito lavori CP_11 di ordinaria manutenzione atti a limitare e/o tamponare il verificarsi dei danni, limitandosi, di fatto, a monitorare il loro peggioramento negli anni»; 3) «il Condominio ed i condomini pur convivendo coi lamentati vizi ed assistendo al loro manifestarsi hanno aspettato oltre
10 anni prima di assumere le iniziative a tutela dei pretesi diritti. Tale inerzia ha certamente comportato quantomeno l'aumentare del danno oggetto del presente giudizio». Sarebbe, quindi, evidente la presenza di un «concorso nella causazione dei
23 pretesi danni del e dei condomini così come oggi quantificati dal TU ed CP_11 accertati dal primo Giudice;
concorso da individuarsi nella completa inerzia degli stessi protrattasi per oltre 10 anni, nonostante la pacifica manifestazione e consapevolezza dei vizi sin dall'origine». La censura, pertanto, si conclude con la richiesta di riduzione del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1227, 1° comma, e 2055, 3° comma, c.c..
LA CORTE OSSERVA.
È sufficiente, al riguardo, rinviare all'esame del primo motivo, laddove si evince che nessuna responsabilità può essere ascritta agli appellati, che hanno acquisito la consapevolezza della responsabilità dell'impresa solo in esito agli accertamenti esperiti dal
CTP nominato dal e richiamati in atto di citazione (pag. 13 sentenza CP_11 impugnata).
6) SESTO MOTIVO – “NELLA SOLA CAUSA RG. 16563/16 – VIZIO DI MOTIVAZIONE IN
RELAZIONE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DEL
E DEGLI ALTRI CONDOMINI – VIOLAZIONE ARTT. 132 Controparte_11
C.P.C. E 111, COMMA 6, COST. – VIOLAZIONE E/O APPLICAZIONE DELL'ART. CP_16
4, COMMA 2, DM 55/2014”.
La ditta appaltatrice impugna la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha liquidato a favore del e dei singoli condòmini 16.938,00 euro di spese di lite, CP_11 applicando poi “un aumento del 340% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)”, e condannando così a pagare un totale di Pt_1
74.527,20 euro, oltre accessori di legge (pag. 27 della sentenza impugnata).
Il Giudice di primo grado non solo avrebbe omesso di motivare le ragioni che lo hanno indotto ad effettuare l'aumento percentuale di cui all'art. 4, comma 2, DM 55/2014, ma avrebbe comunque errato nell'applicare tale norma poiché essa «ha lo scopo di consentire un aumento percentuale delle spese di lite laddove l'assistenza di più parti processuali aventi la medesima posizione processuale abbia comportato un aggravio dell'attività difensiva (Cass. civ. 37930/2022). Nel caso di specie, la contemporanea difesa del e dei singoli condomini non ha comportato alcun aggravio tale da giustificare CP_11 un aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, tantomeno un aumento del 340%.
Il difensore ha sempre redatto e depositato un singolo atto per tutte le parti rappresentate e difese senza delineare alcuna questione di diritto differenziata per i singoli soggetti in nome dei quali ha agito. Il valore delle domande dei singoli, nella misura accolta, differisce grandemente dal valore della condanna in favore del cui il Tribunale ha CP_11
24 sommato le singole voci con conseguente applicazione di uno scaglione di tariffa errato»
(così, pagg. 38-39 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
Al riguardo, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di spese processuali l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, che prevede la spettanza di un solo compenso, ma maggiorato, è applicabile anche nel caso in cui l'avvocato assista più soggetti contro le domande proposte da più parti, sussistendo, anche in tal caso, la ratio della norma, da individuarsi nell'esigenza di remunerare l'avvocato in misura maggiore quando maggiore è stato il suo impegno, evitando, al contempo, una duplicazione del compenso a fronte di un'attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria”
(Cass. Sez. 3, 31/01/2024, n. 2956, Rv. 670079 - 01).
In altre parole, sia pur riferito al caso speculare (difesa nei confronti di più parti) rispetto a quello oggetto del presente giudizio (difesa di più parti), la Giurisprudenza citata individua la ratio della norma che prevede questa modalità di liquidazione proprio per i casi come quello che si verifica nel presente giudizio, in cui le parti assistite dal medesimo difensore hanno la medesima posizione processuale e quindi possono essere assistite unitariamente, evitando, da un lato, di non tenere conto dell'aggravio dell'attività difensiva derivante dall'assistenza di più parti, dall'altro, di attuare ingiustificate duplicazioni del compenso.
7) SETTIMO MOTIVO – “NELLA SOLA CAUSA R.G. 16563/16, VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92, COMMA 2, C.P.C.. – VIZIO DI MOTIVAZIONE”.
La società appellante deduce il vizio di omessa motivazione in ordine alla decisione di liquidare le spese del giudizio in favore del e dei singoli condòmini sulla CP_11 scorta dei valori medi e massimi indicati nella tabella allegata al DM 55/2014.
Ad avviso di , tale decisione si pone in contrasto con gli artt. 91 e 92, comma 2, Pt_1
c.p.c., atteso che: a) le domande formulate dal e dai condòmini sono state CP_11 accolte soltanto in via parziale (a fronte di una domanda per 221.358,89 euro, il Tribunale ha riconosciuto al un risarcimento per 55.437,00 euro;
a fronte di una CP_11 domanda per un totale di 298.083,08 euro, il Tribunale ha riconosciuto ai singoli condòmini un risarcimento per un totale di 62.506,00 euro); b) il TU, sulle cui conclusioni il Tribunale ha fondato la propria decisione, ha escluso l'esistenza di una serie di vizi denunciati dal e dai singoli condòmini (v. pagg. 28 e 31 TU); c) «nelle more del CP_11 procedimento di primo grado, ed in particolare nel momento in cui il Tribunale ha elaborato
25 il quesito da sottoporre al TU (che al riguardo è stato integrato con ordinanza del
7.10.2018), è intervenuta la sentenza n. 7756/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha pesantemente modificato l'indirizzo interpretativo dell'art. 1669 c.c. in relazione ai gravi vizi e difetti risarcibili» (pag. 41 dell'atto d'appello).
La ditta, quindi, conclude la doglianza insistendo per la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
LA CORTE OSSERVA.
Per quanto attiene ai “valori medi” o “massimi”, non occorre motivazione: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. (Cass. Sez. 3, 07/01/2021, n. 89, Rv.
660050 - 02).
Ancor più chiaramente: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n.
55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. Sez. 3, 13/07/2021, n. 19989, Rv. 661839 - 03)
La liquidazione è stata correttamente attuata sulla base del “decisum” (Cass. Sez. 3,
29/02/2016, n. 3903, Rv. 638892 – 01), tenuto conto che il parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale delle spese processuali, solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che l'appellante non indica neppure (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n.
32061, Rv. 666063 - 01)
Per quanto attiene al mutamento di indirizzo giurisprudenziale, se ne sarebbe potuto tenere conto soltanto se, intervenuto detto mutamento, la parte si fosse adeguata, laddove risulta che la parte medesima insiste tutt'oggi nelle proprie difese che non ne tengono conto, come si evince dall'esame dei precedenti motivi.
8) OTTAVO MOTIVO – “IN PUNTO SPESE”.
26 , infine, deduce che «in accoglimento dell'appello, la decisione resa dal Giudice Pt_1 di primo grado dovrà essere riformata anche nel capo relativo alle spese di lite con la condanna delle parti appellate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio»
(pag. 42 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
Si tratta di un “non motivo”, in quanto privo dei caratteri dell'autonomia e della specificità, giacché consiste nella semplice richiesta di riforma della statuizione delle spese quale mera conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi. Il motivo, quindi, è inammissibile.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per quanto attiene al rapporto processuale tra e il Pt_1
e 19 CONDOMINI, devono pertanto essere poste a carico della parte CP_11 appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per quanto attiene al rapporto processuale tra e i gli Pt_1 appellati , devono pertanto essere poste a carico della parte appellante Parte_22
27 le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Per quanto attiene alle parti e la notifica dell'appello nei confronti dei CP_3 CP_4 predetti può essere considerata alla stregua di mera “denuntiatio litis”, sicché gli stessi non sono diventati, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore (Cass. Sez. 6,
15/11/2021, n. 34174, Rv. 662844 - 01).
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da già avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € Pt_1
67.289,90 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata e 19 Controparte_11 CP_17
3) Condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € Pt_1
5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA,
CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata . Parte_23
28 4) Nulla in punto spese per e CP_3 CP_4
5) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 23/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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