TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1892
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Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la procura alle liti era generica, non indicando né il Tribunale competente né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Il Collegio ha ritenuto che tale vizio non fosse sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., né attraverso la concessione dell'errore scusabile, in conformità con la giurisprudenza consolidata, in particolare la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la procura alle liti era generica, non indicando né il Tribunale competente né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Il Collegio ha ritenuto che tale vizio non fosse sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., né attraverso la concessione dell'errore scusabile, in conformità con la giurisprudenza consolidata, in particolare la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la procura alle liti era generica, non indicando né il Tribunale competente né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Il Collegio ha ritenuto che tale vizio non fosse sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., né attraverso la concessione dell'errore scusabile, in conformità con la giurisprudenza consolidata, in particolare la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la procura alle liti era generica, non indicando né il Tribunale competente né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Il Collegio ha ritenuto che tale vizio non fosse sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., né attraverso la concessione dell'errore scusabile, in conformità con la giurisprudenza consolidata, in particolare la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1892
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1892
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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