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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5301.23 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
codice fiscale residente a[...] C.F._1
32 Gragnano, ed elettivamente domiciliato alla via Roma, n. 35 Casola di Napoli, nello studio dell'Avv. Vincenzo Di Ruocco, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso in riassunzione
Ricorrente
E
, codice fiscale , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1 CP_2 P.IVA_1 corrente in via Terramare, Positano (SA)
Resistente - Contumace
, codice fiscale , in persona del curatore Controparte_3 P.IVA_2 fallimentare dott. Controparte_4
Resistente - Contumace
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: il procuratore del ricorrente si riporta alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso in riassunzione depositato il 29.9.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso iscritto con n. R.G. 4867/2020 dinanzi al Tribunale di Salerno Sezione Lavoro, e che tale giudizio si era interrotto in data 30/06/2023 ex art. 43 L.F. a seguito del fallimento della società M & G CO. Nazionale Srl.; richiamava nel presente procedimento quanto in precedenza dedotto, in particolare che in data 17/04/2019 aveva sottoscritto con la Controparte_3 agenzia di somministrazione di lavoro, un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza
30/06/2019 e si era messo a disposizione della ditta titolare di un ristorante in via CP_5
Terramare località Praiano, presso il quale aveva svolto la propria attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione dell'utilizzatore, fino al 13/10/2019, data del licenziamento;
precisava di avere svolto semplici attività, settimo livello contributivo, lavorando in cucina con mansioni di aiuto cuoco, lavapiatti e pulizia della stessa;
sottolineava che l'attività lavorativa iniziava alle ore 9,00, alle ore
11,30 si interrompeva per mezz'ora circa per la pausa pranzo, alle 12,00 riprendeva fino alle 16,00, seguiva poi riposo per circa due ore per riprendere alle ore 18,00 e terminare alle 24,00 ed oltre, per sei giorni la settimana, con riposo il martedì; lamentava che, come evincibile dall'esame delle busta paga che allegava, risultavano pagate in media 6,50 ore giornaliere e non le circa 12,50 ore effettivamente prestate, e comunque non risultavano pagate mediamente a) 6,00 ore di lavoro straordinario giornaliero;
b) l' indennità per le ferie non godute;
c) l' indennità per permessi rol;
d) la tredicesima e quattordicesima mensilità; e) il TFR maturato;
f) né infine risultava versata la contribuzione previdenziale;
allegava dunque un prospetto analitico di conteggi in base al quale gli sarebbe spettata per il lavoro prestato, ex art. 36 Cost. e CCNL, la somma complessiva di €. 9.671,47 oltre rivalutazione ed interessi maturati;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “a) accertare e dichiarare la ditta obbligata in solido, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del CP_6
D. L.vo n. 81/2015 con la ditta tenuta al pagamento degli importi dovuti Controparte_3 per differenza sulla retribuzione ordinaria, sul lavoro straordinario, sul rateo tredicesima, indennità permessi rol non goduti, indennità ferie non godute, T.F.R. spettante, nonché al versamento dei contributi previdenziali non versati, il tutto come dettagliatamente indicato nell'allegato prospetto conteggi delle somme dovute e, per l'effetto b) condannare la ditta in solido con la CP_6 ditta al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_3 Parte_1 somma di €. 9.671,47 oltre rivalutazione ed interessi maturati o diverso importo ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, e rimborso spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio non si costituivano in giudizio le resistenti .
La causa veniva istruita con prova testimoniale e , a seguito del trasferimento ad altro ufficio del magistrato titolare del procedimento , veniva assegnata alla scrivente che , in data odierna , sulle conclusioni rassegnate in atti , ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
*************
Preliminarmente va evidenziato che il ricorrente non contesta la legittimità del contratto di somministrazione stipulato con la società . Controparte_3
Giova osservare che l'istituto della somministrazione rappresenta oggi una forma lecita di
«esternalizzazione» della manodopera, strumento, cioè, che l'impresa può utilizzare per svolgere determinate attività e servizi all'esterno del proprio ciclo produttivo ovvero di cui può avvalersi per impiegare manodopera non assunta e retribuita direttamente. La somministrazione di lavoro è disciplinata dagli artt. 20 e ss. del d.lgs.n.276/03 che individuano i requisiti formali e sostanziali del relativo contratto richiamando, quanto alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, le norme di cui al d. lgs. n.368/01 in materia di contratto di lavoro a termine. Tale ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore. Tali ragioni possono, dunque, riguardare non solo eventi alternativi del normale assetto organizzativo e produttivo, aventi carattere di occasionalità e straordinarietà, ed esigenze di carattere temporaneo, ma anche carenze di organico legate al normale ciclo produttivo dell'azienda. Ai fini della sua validità, il contratto di somministrazione a tempo determinato richiede la specificazione per iscritto delle concrete ed effettive ragioni che giustificano il ricorso al contratto a termine (ragioni, come detto, di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo), anche con riferimento alla realtà particolare attinente all'impresa dell'utilizzatore. Spetta, inoltre, alla società utilizzatrice fornire adeguata prova della sussistenza e dell'effettiva riconducibilità dell'assunzione alle ragioni giustificatrici contrattualmente dedotte: la mancanza, in concreto, di tale prova integra gli estremi della somministrazione irregolare di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276/2003. In definitiva, la temporaneità della somministrazione di manodopera viene svincolata dalla necessaria temporaneità dell'attività, essendo sufficiente (e, nel contempo, necessario) che la ragione sottostante sia riconducibile alla sfera tecnico-produttiva ovvero organizzativa dell'impresa. Premesso che il ricorso all'istituto della somministrazione, con la conseguente dissociazione tra imputazione formale del rapporto di lavoro e utilizzazione della prestazione lavorativa, costituisce nel nostro ordinamento una eccezione al principio generale che tale dissociazione, invece, non consente, «tutte le volte in cui si fuoriesca dallo schema normativo caratteristico di questo contratto, si rientra in ipotesi di somministrazione irregolare che porta alle conseguenze disciplinate dall'art. 27 d.lgs. 276/2003, dirette a ricondurre la titolarità del rapporto in capo all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa» (cfr. Cass. SS.UU.
22910/2006).
La predetta norma stabilisce, infatti, che in ipotesi di somministrazione irregolare non c'è una semplice sostituzione soggettiva di un datore di lavoro ad un altro, ma viene a costituirsi ex novo, dalla data di inizio della somministrazione, un rapporto di lavoro con l'utilizzatore.
Ebbene , nel caso che ci occupa non è in discussione la legittimità del contratto di somministrazione e il ricorrente agisce nei confronti dell'agenzia di somministrazione e dell'utilizzatore unicamente in forza dell'art. 35 d.lgs.71/2015 che , come noto , stabilisce la responsabilità solidale delle predette parti per la corresponsione della retribuzione e per il versamento dei contributi ai lavoratori .
EN , per quanto attiene all'azione proposta nei confronti dell'agenzia di somministrazione
M& G Co Nazionale s.r.l. va dichiarata la improcedibilità del giudizio riassunto dinanzi al giudice del lavoro , atteso l'avvenuta dichiarazione di fallimento della predetta società .
E' noto , infatti , che tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito rientrano nella competenza del giudice fallimentare. Ciò in primo luogo in relazione al disposto degli artt. 24 e 52 L.F.
L'art. 24 L.F. , rubricato “ Competenza del tribunale fallimentare “ , stabilisce che :” Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano , qualunque ne sia il valore “ ; dal canto suo , l'art. 52 L.F. , la cui rubrica è “ Concorso di creditori “ , testualmente recita :” Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito . Ogni credito , anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111 , primo comma , n. 1 ), nonché ogni diritto reale o personale , mobiliare o immobiliare , deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni di legge “.
Ed, invero, per azioni che derivano dal fallimento a norma dell'art. 24 legge fallimentare, devono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto ma anche tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito compreso gli accertamenti che costituiscono premesse di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.
Né è possibile sostenere che andrebbe dichiarata soltanto l'incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c.
e non la inammissibilità della domanda .
La giurisprudenza costante , infatti, al riguardo ritiene che non si tratti di questione di competenza per materia, bensì di proponibilità della domanda Cass. 13.6.2000 n. 8018: "Le questioni concernenti
l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta un pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà (e prima ancora) questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda litis ingressus impediens concettualmente distinta da un'eccezione di incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38 c.p.c., comma 2 (nella sua formulazione in vigore dopo il 30.4.1995) può essere dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
L'orientamento di cui sopra, presumibilmente ispirato anche all'esigenza di temperare il rigore processuale introdotto dal nuovo art. 38 c.p.c., viene ripreso da Cass.
6.10.2005 n. 19496, la quale ritiene che "il Tribunale investito della domanda di un imprenditore di ammissione alla procedura di amministrazione controllata può dichiarare la propria incompetenza territoriale anche oltre il limite temporale di cui all'art. 38 c.p.c., comma 1, atteso che detta norma trova applicazione soltanto nei procedimenti giurisdizionali contenziosi disciplinati dal c.p.c. e non è di per se suscettibile di applicazione analogica nei procedimento giurisdizionali disciplinati da leggi speciali (salvo
l'eventuale richiamo da parte di queste ultime) e che comunque nell'ambito delle procedure concorsuali non è riscontrabile una udienza avente struttura e funzione analoghe alla prima udienza di trattazione nel procedimento ordinario". Cass. 18.5.2005 n. 10414 riprende testualmente il principio affermato dalla sentenza n. 8018.2000, riaffermando che l'erronea proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di un fallimento dinanzi al giudice ordinario non comporta una incompetenza per materia, ma una inammissibilità improponibilità del ricorso. Questa giudice condivide i principi dianzi enunciati, con la conseguenza che le domande tutte proposte dall'attore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, dovevano essere riproposte come insinuazione nello stato passivo. Soltanto in tale ipotesi il lavoratore può sentirsi riconoscere il proprio credito e, soprattutto, il relativo eventuale grado di prelazione (il che agli effetti pratici può significare la pratica possibilità di soddisfacimento o meno).
Nel caso esaminato , pertanto , non si pone una questione di competenza , ma soltanto una questione di rito ( ex pluribus Cass 13 giugno 2000 n. 8018; Cass. 1 agosto 1997 n. 7154; Cass. 6 dicembre
1989 n.5401; Cass. 30 ottobre 1980 n. 5830) . Le questioni concernenti la sede innanzi alla quale deve essere introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento o a liquidazione coatta amministrazione, anche se spesso impropriamente formulate esclusivamente in termini di competenza , sono anzitutto questioni attinenti al rito , che per di più non implicano affatto problemi di competenza quando il tribunale fallimentare coincide con il tribunale in sede ordinaria .
In altre parole , il problema della competenza del tribunale fallimentare in ordine all'accertamento di crediti verso il fallito o verso l'impresa in liquidazione coatta amministrativa finisce con il rifluire nel problema del rito , che acquista rilevanza preminente ed assorbente . Pertanto , qualora una domanda sia diretta a far valere nelle forme ordinarie una pretesa soggetta al concorso , il giudice adito deve dichiarare non la propria incompetenza , bensì , secondo i casi , l'inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità , siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge ,quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito , configurando detta questione una vicenda “ litis ingressus impediens” , concettualmente distante dalla incompetenza , che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che , eventualmente concorra con essa.
La conseguenza di quanto siamo venuti sopra dicendo è che le domande proposte dall'attore e volte ad ottenere il pagamento di spettanze retributive , una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro , dovevano essere proposte come insinuazione nello stato passivo . Soltanto in tale ipotesi , infatti , il lavoratore può sentirsi riconoscere il proprio credito e, soprattutto , il relativo eventuale grado di prelazione .
In particolare, sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con la Sentenza n. 4547 del 2009, anche in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno in favore del lavoratore, conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, ex art. 18 St: Lav., affermando che: “In proposito, va qui ribadito l'indirizzo dei giudici di legittimità, secondo il quale, in caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della vis attractiva del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare (cfr., tra le più recenti, Cass. sez. lav. 23 luglio 2004, 1 giugno 2005 n. 11674, 11 gennaio 2007 n. 398 e S.U. 3 ottobre 2006 n. 141).
Ebbene , nel caso di specie , non appare dubitabile che il ricorrente propone unicamente una domanda di pagamento di spettanze retributive e ,pertanto , atteso l'avvenuto fallimento della società M&C
AL , la domanda proposta nei confronti della predetta società non è procedibile dinanzi al giudice del lavoro .
Può invece essere affrontata nel merito la domanda proposta nei confronti della CAS. CP_2
Ebbene , innanzitutto va ribadita la contumacia della predetta parte convenuta la quale , sebbene regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (
Cass. 12.7.2006 n.15777) , ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601). Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto al parziale accoglimento della domanda attorea. Si è concluso per il solo parziale accoglimento della domanda perché , comunque , le risultanze istruttorie acquisite non sono appare idonee a supportare la domanda per come formulata .
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Non si può sottacere innanzitutto che la esposizione narrativa del ricorso pecca , per taluni aspetti , di eccessiva genericità . Per esempio , allorquando al punto 3) del ricorso il D'AM parla della durata del rapporto di lavoro , si limita ad affermare di aver sottoscritto un contratto a termine con la dal 17.4.2019 al 30.6.2019 , aggiungendo poi che il rapporto di lavoro si Controparte_3 sarebbe invece protratto fino l 3.10.2019 nell'interesse e sotto la direzione dell'utilizzatore .
Sembrerebbe quindi che, scaduto il contratto a termine di somministrazione , il ricorrente sia passato a lavorare direttamente alle dipendenze dell'utilizzatore , anche se manca una specifica deduzione sul punto e , soprattutto , manca nelle conclusioni una domanda di accertamento del rapporto di lavoro svolto direttamente alle dipendenze della EN , esaminando poi la Parte_2 documentazione prodotta nel fascicolo attoreo , ci rendiamo conto che il rapporto è stato invece regolarizzato dall'agenzia di somministrazione per l'intera durata indicata dal ricorrente e ciò , evidentemente , in forza di una proroga del contratto a termine , di cui il ricorrente non fa alcuna menzione nel ricorso introduttivo .
Ma comunque , a prescindere dai rilievi sopra fatti , appare chiaro , dal tenore del ricorso , che il ricorrente rivendica il pagamento di spettanze retributive sul presupposto di aver svolto quotidianamente ore di lavoro straordinario che non sarebbero state remunerate .
Ed infatti , dall'esame del conteggio allegato al ricorso emerge che il ricorrente formula una richiesta di maggiorazioni per lavoro straordinario sul presupposto di aver espletato , per l'intero periodo lavorativo , sei ore di straordinario giornaliero . L'orario dedotto in ricorso , tuttavia , non ha trovato piena conferma nella prova testimoniale raccolta .
Il ricorrente , infatti , deduce di aver prestato la propria attività lavorativa per sei giorni alla settimana con orario dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 12,00 alle 16,00 , nonché ancora dalle ore 18,00 alle ore 24,00 , ma già il teste , che dichiara di aver lavorato con il ricorrente nello Testimone_1 stesso periodo , riferisce che la giornata lavorativa cominciava soltanto alle ore 9,30 , mentre il pomeriggio si riprendeva alle ore 18,30 e quindi per ogni giornata di lavoro abbiamo già una prestazione lavorativa inferiore di un'ora rispetto a quella indicata in ricorso . E ciò senza considerare che non si comprende cosa il ricorrente facesse nel ristorante alle ore 9,30 atteso che non gli competeva preparare la sala , né occuparsi della cucina , ma unicamente effettuare il lavaggio delle stoviglie .
Va rilevato . tra l'altro , che il medesimo teste riferisce anche che egli terminava il proprio turno di lavoro serale alle ore 23,00 e se è vero che egli afferma che il ricorrente avrebbe terminato dopo di lui , nulla ci può dire su quale fosse effettivamente l'orario di chiusura della giornata lavorativa .
Né , d'altra parte , possiamo ritenere utile allo scopo la sola deposizione del teste , il Testimone_2 quale riferisce di essere a conoscenza dei fatti di causa perché si sarebbe recato in diverse occasioni presso il ristorante il .Il teste , amico del ricorrente , riferisce infatti di aver visto il ricorrente Pt_3 in cucina intento a lavare i piatti ,ma la deposizione appare poco credibile dal momento che il ricorrente lavorava unicamente in cucina e non era quindi visibile dall'esterno . E in ogni caso la deposizione nulla ci dice su quante volte sia accaduto che il teste era presente nel locale alle ore 24,00
e il ricorrente fosse ancora intento al lavoro .
Questo giudice , pertanto ritiene di non poter considerare come orario lavorativo del ricorrente quello oltre le ore 23,00 , orario in cui era ancora presente al lavoro il collega . Tes_1
Inoltre, sebbene il teste non riferisca nulla in proposito , si può senz'altro ritenere che , al pari di ciò che accadeva al mattino , anche di sera il ricorrente effettuasse una pausa per consumare la cena presso il ristorante , sicchè , pur nella genericità delle prove raccolte , si può concludere nel senso di ritenere che il ricorrente abbia effettuato tre ore di straordinario al giorno . Ed è sulla base di tale presupposto di fatto che procederemo al calcolo delle differenze maturate dal lavoratore , non senza evidenziare che , la mancata costituzione del convenuto ha impedito di appurare se anche il ricorrente
, così come accadeva per il collega , percepisse comunque dei “ fuori busta “ che Tes_1 remunerano le ore di lavoro non registrate nei prospetti paga .
A questo punto , considerato che il ricorrente ha elaborato un conteggio delle differenze retributive da lui asseritamente maturate sul presupposto dell'avvenuto svolgimento di lavoro straordinario per sei ore al giorno , si potrebbe ipotizzare di utilizzare quello stesso conteggio dimezzando unicamente l'importo richiesto . Sennonché , esaminando i calcoli effettuati dal ricorrente , non possiamo non evidenziare che questi sono elaborati con riferimento ad un sesto livello di inquadramento , che non è quello attribuito dal datore di lavoro .
Dai prospetti paga , infatti , emerge che il ricorrente è stato inquadrato nel settimo livello e poiché non è stata formulata alcuna specifica domanda di riconoscimento di mansioni superiori , non possiamo che far riferimento a quel livello per il calcolo delle differenze retributive spettanti e , pertanto , quantificheremo il credito maturato dal ricorrente a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario nell'importo mensile di € 351,00 per il mese di aprile , € 675,00 per i mesi di maggio e giugno , € 702,00 per i mesi di luglio , agosto e settembre ed € 297 per il mese di ottobre .
Nulla invece è possibile riconoscere a titolo di mensilità aggiuntive atteso che la tredicesima e la quattordicesima mensilità sono state corrisposte in busta paga in maniera mensilizzata .
Il ricorrente , invece , ha diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per € 509,00 , nonché al trattamento di fine rapporto che è possibile liquidare nella misura calcolata dal ricorrente in €
435,85.
La società va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 CP_2 complessiva somma lorda di € 5.048,85 , cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti della procedura fallimentare della
[...]
; Controparte_3
nulla per le spese nei confronti della suddetta parte;
accoglie per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti della CAS. e , per l'effetto CP_2
, condanna la predetta società , in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.048,85 , al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì la predetta società , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.314,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 10% , Iva e cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 2 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio