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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1400/2025
Oggi 18 dicembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1400/2025 R.G., del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP BB ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire della pensione di invalidità ex art. 12 della l. n. 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Giova preliminarmente rammentare che la pensione di inabilità istituita dall'articolo 12
della Legge 30 marzo 1971, n. 118 spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per
questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “In conclusione, si
può affermare che , si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di Parte_1
svolgere qualsiasi attività lavorativa e pertanto ha diritto alla pensione di inabilità ex art.
12 L.118/71.
Riguardo alla decorrenza del suddetto beneficio, si può affermare che il quadro clinico,
si può considerare stabilizzato alla data del 13.06.2024, data in cui è stata diagnosticata la
“tetraparesi ingravescente”.
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo al ricorrente,
analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che il diritto decorre dal giorno
13.6.2024, data successiva dalla presentazione della domanda amministrativa.
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto, illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia la percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di invalidità ex art. 12 della l. n. 118/1971, con decorrenza dal
13.6.2024.
Va accolta peraltro l'eccezione sollevata dall' in ordine al superamento dei limiti CP_1
reddituali per gli anni 2023 e 2024 sicchè la decorrenza deve essere affermata dal giorno
1.1.2025. Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e dell'accoglimento dell'eccezione dell' CP_1
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione di invalidità ex art. 12 della l. n. 118/1971 dal giorno 1.1.2025;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 18.12.2025
Il Giudice
CI IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.