Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 30/05/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01887/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2025, proposto da
Gustibus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Lodi Pizzochero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 22.01.2025 e, dunque, per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti e ai documenti di cui alla predetta istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Gustibus, concessionaria di posteggi presso il Mercato Comunale Coperto “Ticinese”, sito in P.zza XXIV Maggio a AN (ove esercita l’attività di vendita di prodotti alimentari e bevande), in data 22.01.2025 ha rivolto al Comune di AN un’articolata istanza, avente ad oggetto sia la proroga delle concessioni già scadute, sia l’accesso agli atti riguardanti eventuali proroghe, successive a quella oggetto della determinazione dirigenziale n. 12553/2022, « e/o riguardanti procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni ».
Non avendo ricevuto alcun riscontro nei 30 giorni successivi all’istanza predetta, con ricorso notificato e depositato il 25/02/2025 l’esponente è insorta, deducendo l’illegittimità del provvedimento tacito di rigetto dell’accesso, per violazione degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990.
Si è costituito il Comune di AN, controdeducendo alle censure avversarie e sollevando, altresì, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
In dettaglio, la difesa dell’Amministrazione ha evidenziato come la risposta all’istanza abbia richiesto il tempo necessario per provvedere anche in ordine alla domanda di proroga delle concessioni, pure formulata dall’esponente. Sicché, in data 28.02.2025 il Comune avrebbe risposto all’istanza di proroga delle concessioni e, nel contempo, fornito la documentazione richiesta, non senza precisare che: “per formulare il presente riscontro è stato ritenuto opportuno attendere che venisse completato l’iter di approvazione presso il Consiglio Comunale della Deliberazione N. 7 del 17/2/2025, attualmente in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, avente ad oggetto: “Conferimento in proprietà a SO.GE.M.I. S.p.A. delle unità immobiliari denominate Mercati Comunali Coperti milanesi, di proprietà del Comune di AN, per la realizzazione di strutture di vendita polifunzionali e delle aree del c.d. ex campo nomadi Bonfadini. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale”. (Allegato 1) Tale Deliberazione approva il conferimento al capitale sociale di SO.GE.MI. S.p.A. di n. 15 immobili mercatali indicati nell’elenco allegato quale parte integrante del provvedimento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per la realizzazione di strutture di vendita polifunzionali o di altri servizi per la cittadinanza. Si fa presente che il provvedimento stabilisce che in tale conferimento patrimoniale NON venga ricompreso il Mercato Darsena Ticinese in quanto il sedime ove lo stesso è ubicato è di proprietà regionale”. Indi, con la medesima comunicazione, in risposta alla richiesta di proroga delle concessioni, il Comune, dopo avere ricordato che: “ la normativa vigente e la giurisprudenza hanno costantemente confermato il principio generale di affidamento in concessione degli spazi immobiliari attraverso procedure ad evidenza pubblica, atte a tutelare la trasparenza e l’interesse pubblico sottostanti l’affidamento medesimo”, ha reso noto che “con deliberazione G.C. n. 1001/2021 sono stati approvati gli indirizzi per l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso temporaneo di singoli posti nei Mercati Comunali Coperti mediante procedura ad evidenza pubblica, per finalità commerciali (Allegato 2) ”, rilevando altresì che “[i] n esecuzione di tale delibera, è stato pubblicato un primo avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso di posteggi situati all’interno di n. 10 Mercati Comunali Coperti cittadini, tra i quali non sono stati ricompresi i Mercati Monza e Ticinese (…)”. Sicché, nella stessa comunicazione l’Ente ha poi rappresentato come l’Amministrazione abbia disposto di prorogare le concessioni dei posteggi del mercato Ticinese, tra cui quelle della ricorrente, in un primo tempo sino al 31.12.2022 e, con determinazione dirigenziale n. 12553 del 2022, « nelle more della conclusione della valutazione finalizzata all’indizione di avviso pubblico per la selezione di un concessionario unico », allo stato non ancora conclusa. Sicché, ha concluso il patrocinio comunale, allo stato, le concessioni – tra cui quelle della ricorrente – sono prorogate “ sino all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione degli spazi ” (così, la risposta dell’Amministrazione in data 28/02/2025, depositata da parte resistente il 28/04/2025).
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, presenti l'avv. A.S. Rivara, in sostituzione dell'avv. P. Lodi Pizzochero, per la società ricorrente - che, pur dando atto della sopravvenuta carenza d’interesse, ha insistito per la condanna alle spese del Comune -, e l'avv. F. Simone, in sostituzione dell'avv. P. Cozzi, per il Comune di AN, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.
Come ricavabile da quanto in precedenza esposto, in data 28/02/2025, ovvero tre giorni dopo la proposizione del ricorso in epigrafe, l’Amministrazione ha provveduto a riscontrare l’istanza dell’esponente del 22/01/2025, nel suo complesso; difatti, con la nota del 28/02/2025 il Comune ha, non soltanto, trasmesso i documenti oggetto di accesso, ma anche fornito ragguagli sul contenuto degli stessi, onde elaborare una risposta adeguata all’istanza di proroga, pure formulata dalla ricorrente nella medesima comunicazione del 22/01/2025.
In tale contesto, non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, così come eccepita da parte resistente, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Sulle spese, tenuto conto delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare la tempistica della risposta, collegate al completamento dell’iter di approvazione della dCC n. 7 del 17/02/2025, oltreché alla duplicità di domande presenti nell’istanza dell’esponente, il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO