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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 10832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10832/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12780/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, al corso Garibaldi n. 118, presso lo studio dell'avv. Luca
Cappiello, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabile in condizioni di gravità; di essere stata sottoposta a visita medica dall' senza ottenere i benefici richiesti;
di CP_2 avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha essenzialmente confermato gli esiti della visita. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Per_ Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
1 Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2 perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa stante le conclusioni della consulenza disposta, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa con compensazione delle spese.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo di parte ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “Tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, in base ai criteri di valutazione della metodologia medico-legale corrente e corretta, possiamo affermare, in scienza e coscienza, che: • , è da considerarsi Parte_1
Invalido ultrasessantasettenne con necessità d'assistenza continua per lo svolgimento degli atti della vita quotidiana. • Nel caso di specie risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal mese di Agosto 2024. •
Le suddette minorazioni, fanno sì che, per i suesposti motivi, la Ricorrente sia da considerare
2 soggetto portatore di handicap ex Art 3 Comma 3 ex L. 104/92 a decorrere dal mese di Agosto
2024.”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a) che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché la Ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso dell'accesso peritale, NON risulta in grado di deambulare autonomamente in maniera permanente e continuativa. Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto c), poiché l'istante è NON affetta da cecità. Per quanto riguarda il punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da “quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole d' assistenza”. Orbene alla luce di quanto emerso nel corso di questi lavori va detto che allo stato la ricorrente necessita sicuramente dell'ausilio di terzi per l'espletamento delle funzioni del vivere quotidiano, sia esse basali che di relazione. Ne consegue l'ammissibilità dei requisiti medico legali per la concessione alla suddetta dell'indennità
d'accompagnamento. Per quanto attiene alla decorrenza andrà tenuto in debito conto sia quanto certificato dalla C.M.L. Invalidi Civili dell'ASL di Mugnao (NA) in data 16.06.2023 che quanto esperito in data 17.07.2024 dall'Ausiliario che Ci ha preceduti che al termine delle operazioni peritali definirono la perizianda soggetto autonomo nello svolgimento degli atti della vita quotidiana. Tuttavia, allo stato, la signora ha manifestato chiari deficit delle funzioni motorie ed ha palesato dei deficit intellettivi, soprattutto nella sfera mnesica, che non le hanno consentito di collaborare fattivamente alla raccolta anamnestica. Si ritiene, pertanto, anche sulla scorta delle certificazioni depositate dalla difesa nel procedimento d'opposizione (Certificazione del 21.06.2024
e del 08.05.2024 esibite in originale) che la stessa sia incorsa, negli ultimi tempi, in un aggravamento delle condizioni cliniche generali. Pertanto si farà riferimento alla data del nostro accertamento peritale, alla quale andrà anteposta una retrodatazione di mesi sei quale presumibile periodo d'insorgenza dei deficit testé obiettivati e certificati. (Agosto 2024). In merito agli aspetti valutativi del grado di handicap che il complesso morboso su descritto determina nel Periziato, si ritiene opportuno precisare che il concetto di handicap non è per nulla sovrapponibile a quello dell'invalidità civile. Infatti secondo quanto stabilito con la L. 104 del 5 Febbraio 1992 “è persona handicappata quella che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. L'invalido civile è
3 invece un cittadino affetto da “minorazioni congenite o acquisite che determinino una riduzione permanente della capacità lavorativa”. E' quindi evidente la diversità concettuale di contenuti di riferimento operativo tra handicap ed invalidità. Tale diversità fa sì che mentre per l'invalidità sia possibile e previsto il riferimento ad una valutazione tabellare, per l'handicap tale riferimento non sia né previsto né proponibile. Il legislatore ha costruito queste nozioni non solo su un dato empirico ma anche su un apprezzamento in chiave essenzialmente relazionale di una condizione materiale per cui abbandona l' inappagante prospettiva delle valutazioni esclusivamente di tipo medico/scientifico per introdurre una nozione impregnata di una socialità che meglio rifletta la vocazione relazionale dell'interesse tutelato. La cura e la riabilitazione della persona handicappata rappresentano il presupposto per tracciare una politica assistenziale a favore di chi sia chiamato a convivere con la condizione di disabilità psicofisica del proprio familiare e quindi divenga meritevole di beneficiare degli interventi finalizzati alla cura ed alla riabilitazione del disabile. L'handicap, quindi, inteso quale evento critico familiare, una famiglia non solo strumento di politica di protezione in favore dell'handicappato ma oggetto di una politica di tutela che va oltre i benefici economici tipici delle Leggi 118/71 o 18/80, riconosciuta quale strumento idoneo a contrastare il fenomeno dell'emarginazione sociale. Da quanto premesso in dettato appare palese come la valutazione dello stato di portatore di handicap debba tenere conto di una valutazione clinica e medico-legale sempre rapportata alla capacità del soggetto di interagire con l'ambiente sociale e professionale. Pertanto va detto che può riconoscersi, nel caso di specie, la sussistenza dell'handicap, nell'accezione intesa dalla normativa di legge, in quanto nell'istante è presente una serie di eventi morbosi che determinano effettivamente una minorazione responsabile di uno svantaggio sociale. Ai fini della stadiazione del grado di disabilità va ricordato che secondo il comma 3, art.
3. L. 104/92 la situazione di handicap assume “connotazione di gravità quando la minorazione, singola o multipla, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Nel caso di specie lo stato di handicap presentato contiene requisiti tali da concretizzare la suddetta connotazione di gravità, in quanto , affetta Parte_1 da una serie di eventi morbosi che determinano uno stato d'invalidità, documenta e fa obiettivare, al tempo stesso, un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale tale da intervenire negativamente sulle sue attività relazionali e/o da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo. Pertanto non resta che riconoscere, nel caso di , la sussistenza Parte_1 dell'handicap di cui Art. 3 Comma 3 ex L. 104/92 con decorrenza dalla data dianzi esplicitata e per i motivi già addotti (Agosto 2024)”.
4 Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in capo alla sig.ra Pt_1 dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave a partire dal mese
[...] di agosto 2024.
Le spese di lite vengono compensate alla luce del riconoscimento della prestazione da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento in favore della sig.ra del requisito sanitario per ottenere l'indennità di Parte_1 accompagnamento e la condizione di disabilità grave a partire dal mese di agosto 2024;
5 - compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 27/10/2025
6
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10832/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12780/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, al corso Garibaldi n. 118, presso lo studio dell'avv. Luca
Cappiello, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabile in condizioni di gravità; di essere stata sottoposta a visita medica dall' senza ottenere i benefici richiesti;
di CP_2 avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha essenzialmente confermato gli esiti della visita. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Per_ Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
1 Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2 perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa stante le conclusioni della consulenza disposta, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa con compensazione delle spese.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo di parte ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “Tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, in base ai criteri di valutazione della metodologia medico-legale corrente e corretta, possiamo affermare, in scienza e coscienza, che: • , è da considerarsi Parte_1
Invalido ultrasessantasettenne con necessità d'assistenza continua per lo svolgimento degli atti della vita quotidiana. • Nel caso di specie risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal mese di Agosto 2024. •
Le suddette minorazioni, fanno sì che, per i suesposti motivi, la Ricorrente sia da considerare
2 soggetto portatore di handicap ex Art 3 Comma 3 ex L. 104/92 a decorrere dal mese di Agosto
2024.”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a) che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché la Ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso dell'accesso peritale, NON risulta in grado di deambulare autonomamente in maniera permanente e continuativa. Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto c), poiché l'istante è NON affetta da cecità. Per quanto riguarda il punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da “quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole d' assistenza”. Orbene alla luce di quanto emerso nel corso di questi lavori va detto che allo stato la ricorrente necessita sicuramente dell'ausilio di terzi per l'espletamento delle funzioni del vivere quotidiano, sia esse basali che di relazione. Ne consegue l'ammissibilità dei requisiti medico legali per la concessione alla suddetta dell'indennità
d'accompagnamento. Per quanto attiene alla decorrenza andrà tenuto in debito conto sia quanto certificato dalla C.M.L. Invalidi Civili dell'ASL di Mugnao (NA) in data 16.06.2023 che quanto esperito in data 17.07.2024 dall'Ausiliario che Ci ha preceduti che al termine delle operazioni peritali definirono la perizianda soggetto autonomo nello svolgimento degli atti della vita quotidiana. Tuttavia, allo stato, la signora ha manifestato chiari deficit delle funzioni motorie ed ha palesato dei deficit intellettivi, soprattutto nella sfera mnesica, che non le hanno consentito di collaborare fattivamente alla raccolta anamnestica. Si ritiene, pertanto, anche sulla scorta delle certificazioni depositate dalla difesa nel procedimento d'opposizione (Certificazione del 21.06.2024
e del 08.05.2024 esibite in originale) che la stessa sia incorsa, negli ultimi tempi, in un aggravamento delle condizioni cliniche generali. Pertanto si farà riferimento alla data del nostro accertamento peritale, alla quale andrà anteposta una retrodatazione di mesi sei quale presumibile periodo d'insorgenza dei deficit testé obiettivati e certificati. (Agosto 2024). In merito agli aspetti valutativi del grado di handicap che il complesso morboso su descritto determina nel Periziato, si ritiene opportuno precisare che il concetto di handicap non è per nulla sovrapponibile a quello dell'invalidità civile. Infatti secondo quanto stabilito con la L. 104 del 5 Febbraio 1992 “è persona handicappata quella che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. L'invalido civile è
3 invece un cittadino affetto da “minorazioni congenite o acquisite che determinino una riduzione permanente della capacità lavorativa”. E' quindi evidente la diversità concettuale di contenuti di riferimento operativo tra handicap ed invalidità. Tale diversità fa sì che mentre per l'invalidità sia possibile e previsto il riferimento ad una valutazione tabellare, per l'handicap tale riferimento non sia né previsto né proponibile. Il legislatore ha costruito queste nozioni non solo su un dato empirico ma anche su un apprezzamento in chiave essenzialmente relazionale di una condizione materiale per cui abbandona l' inappagante prospettiva delle valutazioni esclusivamente di tipo medico/scientifico per introdurre una nozione impregnata di una socialità che meglio rifletta la vocazione relazionale dell'interesse tutelato. La cura e la riabilitazione della persona handicappata rappresentano il presupposto per tracciare una politica assistenziale a favore di chi sia chiamato a convivere con la condizione di disabilità psicofisica del proprio familiare e quindi divenga meritevole di beneficiare degli interventi finalizzati alla cura ed alla riabilitazione del disabile. L'handicap, quindi, inteso quale evento critico familiare, una famiglia non solo strumento di politica di protezione in favore dell'handicappato ma oggetto di una politica di tutela che va oltre i benefici economici tipici delle Leggi 118/71 o 18/80, riconosciuta quale strumento idoneo a contrastare il fenomeno dell'emarginazione sociale. Da quanto premesso in dettato appare palese come la valutazione dello stato di portatore di handicap debba tenere conto di una valutazione clinica e medico-legale sempre rapportata alla capacità del soggetto di interagire con l'ambiente sociale e professionale. Pertanto va detto che può riconoscersi, nel caso di specie, la sussistenza dell'handicap, nell'accezione intesa dalla normativa di legge, in quanto nell'istante è presente una serie di eventi morbosi che determinano effettivamente una minorazione responsabile di uno svantaggio sociale. Ai fini della stadiazione del grado di disabilità va ricordato che secondo il comma 3, art.
3. L. 104/92 la situazione di handicap assume “connotazione di gravità quando la minorazione, singola o multipla, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Nel caso di specie lo stato di handicap presentato contiene requisiti tali da concretizzare la suddetta connotazione di gravità, in quanto , affetta Parte_1 da una serie di eventi morbosi che determinano uno stato d'invalidità, documenta e fa obiettivare, al tempo stesso, un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale tale da intervenire negativamente sulle sue attività relazionali e/o da richiedere un intervento assistenziale permanente e continuativo. Pertanto non resta che riconoscere, nel caso di , la sussistenza Parte_1 dell'handicap di cui Art. 3 Comma 3 ex L. 104/92 con decorrenza dalla data dianzi esplicitata e per i motivi già addotti (Agosto 2024)”.
4 Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in capo alla sig.ra Pt_1 dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave a partire dal mese
[...] di agosto 2024.
Le spese di lite vengono compensate alla luce del riconoscimento della prestazione da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento in favore della sig.ra del requisito sanitario per ottenere l'indennità di Parte_1 accompagnamento e la condizione di disabilità grave a partire dal mese di agosto 2024;
5 - compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 27/10/2025
6
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo