Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 728/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , residente in Roma ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Fermo alla Via Giovanni Agnelli n. 18, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bacalini, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pasqualini, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Fermo alla Via Don Ricci n. 1 ed elettivamente domiciliata in Fermo, Viale Trento n. 98, presso lo studio dell'Avv. Francesco De Minicis, che la rappresenta e difende giusta procura generale per atto Notar del 30.01.1992, Rep. n. 69923 Persona_1 appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – azione di indebito ex art. 2033 c.c., appello avverso la sentenza n.
391/2022 in data 25.05.2022 del Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 391/2022 in data 25.05.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale cessionario della , nei confronti Parte_1 Controparte_2 di al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di Controparte_1
€.223.447,86 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di illegittima indebita applicazione sul c/c ordinario e sui c/c anticipi di interessi debitori ultralegali mai validamente pattuiti, di spese e commissioni non concordate, di illegittimo esercizio dello ius variandi, di interessi usurari e anatocistici, spese e commissioni e c.m.s., rilevata la mancata produzione del contratto di apertura di c/c da cui poter valutare l'asserita nullità delle sue clausole, di cui era onerato parte attrice che neppure ha fatto ricorso al rimedio offerto dall'art. 119 TUB, tanto da esserle preclusa anche la possibilità di cui all'art. 210 c.p.c., né potendo assurgere a valida prova la ha rigettato la Controparte_3 domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , affidandolo a tre motivi di gravame Parte_1 con cui ha chiesto la riforma per avere il giudicante ritenuto che anche nei giudizi di mero accertamento negativo del credito l'onere di deposito della documentazione comprovante la nullità delle clausole e la sua illegittima applicazione nel corso del rapporto sia a carico di parte attrice correntista, anziché della banca convenuta, con la conseguenza che avrebbe dovuto ammettere la CTU in ragione della sua funzione di indispensabile supporto probatorio nei giudizi di natura contabile, nonché acquisire ex art. 210 c.p.c. il contratto di finanziamento e tutti gli estratti di c/c ai fini di un valido espletamento della stessa;
la sentenza impugnata ha ritenuto l'atto di citazione generico e lacunoso ed inidoneo a far comprendere le ragioni su cui si basano le illegittimità lamentate a cui, in mancanza di indicazione circostanziata delle poste giudicate illegittime, avrebbe dovuto sopperire la negata CTU.
Si è regolarmente costituita in giudizio evidenziando come la Controparte_1 sentenza abbia fatto corretta applicazione dell'ordinario principio di distribuzione dell'onere della prova codificato dall'art. 2697 c.c., a tenore del quale nel caso di azione di ripetizione in materia bancaria, quando ad agire è il correntista, esso deve essere assolto mediante la produzione sia dei contratti, di cui si assume la invalidità di singole clausole, sia degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, al fine di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e di verificare, dalla disamina del contratto, la pattuizione e la concreta applicazione degli oneri asseritamente non dovuti;
la richiesta dei mezzi istruttori è da ritenersi inammissibile, non avendo l'appellante impugnato la ratio decidendi adottata dalla sentenza per motivare l'inammissibilità delle istanze istruttorie e, comunque, la stessa risulta infondata anche nel merito, tenuto conto della genericità della domanda che non consente di individuare le poste asseritamente illegittime, con la conseguenza che la CTU richiesta, qualora ammessa, risulterebbe del tutto esplorativa e finalizzata unicamente a colmare le carenze probatorie imputabili alla stessa parte appellante.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Reputa il Collegio l'opportunità di trattazione congiunta dei tre motivi di doglianza, essendo tra loro strettamente connessi.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante si duole della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea nell'assunto che nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente sia a carico di parte attrice l'onere probatorio di specifica allegazione di avvenuto pagamento e carenza di una causa debendi, nonché di produzione del contratto di apertura di c/c e degli estratti conto periodici dalla data di instaurazione del rapporto, a parere del giudice gravante sul correntista anche nel caso di mera azione di accertamento negativo del credito;
reputa, invero, parte appellante che sia nel caso di azione di ripetizione di indebito, sia in quella di accertamento negativo del credito, l'onere della prova incomba sulla banca, che nel caso di specie avrebbe dovuto provare il proprio adempimento producendo la copia dei contratti in questione mancanti in atti.
Con i due successivi motivi viene criticata la sentenza per aver rigettato la richiesta di ammissione della CTU e di acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria necessaria per l'espletamento peritale, nonché per colmare le lacune dell'atto di citazione, dal giudice di prime cure ritenuto inidoneo a far comprendere le ragioni su cui si fondano le illegittimità riguardanti gli interessi ultralegali, la c.m.s., gli interessi usurari e anatocistici, attesa la mancanza di indicazione circostanziata delle poste giudicate illegittime, nonché delle norme che si assumono violate.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come, vertendosi in una ipotesi di domanda della correntista di ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di clausole asseritamente nulle, né essendo lamentata la mancata pattuizione in forma scritta dei contratti bancari contestati (nell'atto di citazione e nella CTP sono, anzi, puntualmente riportati i numeri identificativi del conto ordinario e dei due conti anticipi), di cui non è stata però eseguita da alcuna delle parti la produzione in giudizio, sussista in capo a parte appellante il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., come da giurisprudenza rimasta sempre costante (cfr. Cass. n. 7895/2020; Cass. n. 12845/2018; Cass. civ., sent. n. 9201/2015 di cui infra;
Cass. n. 9099/2012; Cass. civ. n. 3374/2007), che ravvisa nella mancata produzione dei contratti contenenti tutte le condizioni occorrenti per il riscontro delle illegittimità lamentate l'omissione probatoria dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
La Suprema Corte, sul punto, è dunque rimasta univoca nell'affermare che il correntista “che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle” ha l'onere“... di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass. n. 33009 del 13.12.2019; n. 6480 del
9.03.2021). Costituisce, altresì, giurisprudenza pacifica quella per cui “l'onere della prova gravante,
a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzione dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. per tutte Cass., ord. n. 9201 del 7.05.2015).
Né l'onere probatorio a carico dell'appellante può ritenersi assolto attraverso la produzione dei soli estratti conto, attesa la necessità, in relazione alla domanda, dell'esame delle condizioni contrattuali indispensabili per accertare l'eccepita nullità delle clausole. La Suprema Corte ha, infatti, espressamente affermato che “con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista
è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto – o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni – atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione” (cfr. Cass. ord. n. 36585 del 14.12.2022).
Pertanto, considerato che l'appellante non ha mai allegato la mancata conclusione per iscritto dei contratti stipulati nel tempo con l'appellata banca, non ha mai allegato di non avere ricevuto copia degli stessi al momento della stipula, non ha mai né allegato né provato di avere fatta preventiva richiesta di copia dei medesimi ex art. 119, co. 4, TUB, così denotando una condotta incauta e del tutto esplorativa nell'intraprendere il presente giudizio, in gran parte all'oscuro di quanto effettivamente accaduto nel corso del rapporto contestato, questa Corte territoriale non può che ribadire quanto già correttamente affermato dal primo giudice in punto di riparto dell'onere probatorio al lume degli autorevoli citati principi giurisprudenziali.
E' peraltro corretta opinione anche della giurisprudenza di merito come il mancato e/o non corretto esercizio del diritto ex art. 119 TUB precluda al correntista l'acquisizione di quei documenti (quali i contratti di conto corrente e di apertura di credito) necessari per la verifica tecnica della fondatezza della instauranda domanda, in quanto “l'attore che reclami la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha l'onere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto” (così Trib. Milano, sent. 3 giugno 2014), non potendo il giudice valutare e, se del caso, dichiarare la nullità di clausole contrattuali non conosciute in quanto non sottoposte alla sua attenzione.
Muovendo dalla ratio della norma in esame, che è quella di consentire al correntista la verifica ante causam della corrispondenza tra le condizioni economiche normative pattuite nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante lo svolgimento del rapporto in modo da evitare l'instaurazione di cause esplorative, si è affermato che, al pari dell'ipotesi di omessa presentazione dell'istanza ex art. 119
TUB ed in ragione della sua funzione deflattiva, la banca non ha un onere di produzione del contratto del rapporto nemmeno nel caso in cui la richiesta sia contestuale alla notifica dell'atto di citazione
(così il Tribunale di Sulmona, sent. 12 ottobre 2016), poiché in tal caso, in sede di bilanciamento degli interessi delle parti, assume maggior rilievo la condotta omissiva del cliente il quale, non essendosi attivato prima dell'introduzione del giudizio, non ha messo la banca nella condizione di ricercare e consegnare la documentazione richiesta, anche considerando il termine massimo di novanta giorni che la legge mette a sua disposizione.
Sull'argomento, anche il Trib. Padova, con sentenza 29 maggio 2016, conf. a Trib. Verona, sentenza
11 luglio 2003, ha affermato che “La richiesta di ordine di esibizione finalizzato all'acquisizione di documenti presso terzi non può essere accolta qualora tali documenti rientrino nella disponibilità della parte che ha formulato la richiesta, in quanto in tal caso l'ordine di esibizione assumerebbe una valenza integrativa e sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulle parti (come nel caso dell'ordine di esibizione ad una banca dei documenti relativi ad un rapporto di conto corrente, richiesta dal soggetto titolare del rapporto stesso, che è parte dei documenti richiesti e titolare del diritto di accesso previsto dall'art. 119, comma 4, TUB)” e che “iniziare una causa in cui si lamenta usura, anatocismo, interessi ultralegali, patti nulli, violazioni di legge, condotte costituenti in astratto dei delitti, senza neppure premurarsi di leggere la documentazione bancaria che si è ricevuta tempo per tempo e che ai fini fiscali la società attrice deve conservare e che in ogni caso si può ottenere dalla banca, disvela la condotta esplorativa dell'intero procedimento”, giungendo a tale logica ed inevitabile conclusione: “è vero che secondo la Cassazione le perizie di parte rappresentano al più una allegazione tecnica di parte e non una prova, tuttavia produrre una valutazione tecnica che è stata fatta “al buio” a causa dell'assenza della minima documentazione bancaria necessaria per esporre dei valori appena attendibili, disvela la totale inutilità di quei documenti chiamate perizie econometriche”, proprio come avvenuto nel caso di specie, in cui è emerso che l'azione è stata introdotta sulla base della sola perizia di parte redatta in assenza di completa documentazione contrattuale, non essendo in possesso del correntista per sua stessa ammissione nell'atto di citazione introduttivo e come anche affermato dal CTP, “non disponendo del contratto di apertura del conto corrente” (cfr. pag. 4, relazione del 12.07.2018:).
Alla luce di quanto considerato, non è possibile condurre alcun tipo di accertamento sulle lamentate illegittimità che la banca avrebbe posto in essere durante lo svolgimento del rapporto di c/c, non potendo l'onere probatorio a carico di parte appellante ritenersi assolto attraverso la produzione della perizia contabile, costituendo questa “una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ., Sez. Un., 3.06.2013, n. 13902), né ammettersi l'invocata
CTU che risulta inammissibile sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità anche con riferimento alla possibilità per il correntista di richiedere alla banca il rendiconto ai sensi dell'art. 119 TUB pur in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, in quanto per il principio della prossimità della prova e del fatto che la CTU non può supplire alla inattività delle parti, senza la previa necessaria richiesta ex cit. art. 119 TUB, è assolutamente precluso, in presenza di documentazione sicuramente incompleta, dare ingresso ad una consulenza tecnica che a questo punto si avvarrebbe di presunzioni solo per la inattività della parte interessata che non ha agito, come avrebbe dovuto, né prima della causa e nemmeno nel limite entro cui poteva ancora richiedere la prova rilevante.
Nel solco dei menzionati autorevoli principi giurisprudenziali e procedendo nello scrutinio del secondo motivo d'impugnazione, va qualificata come esplorativa la condotta dell'intero procedimento e, nel contempo, ritenuta inammissibile l'invocata CTU, in linea con quanto recentemente ribadito dal Supremo Consesso, con enunciazione del seguente principio di diritto: “il diritto spettante al cliente … ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4 … può essere esercitato in sede giudiziale … a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica
d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (così Cass., Prima Sezione Civile, sent. n. 24641 del 13.09.2021).
Di conseguenza, non essendo concretamente possibile verificare l'illegittimità delle condizioni economiche praticate dalla banca e lamentata sulla base di una documentazione contrattuale che parte istante ha dimostrato di non aver visionato prima di iniziare il giudizio, pur non negando di averla ricevuta al momento della sottoscrizione, né avendo essa offerto alcuna prova che la propria “condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso” (cfr. Cass. civ., sent.
n. 24100 del 17.11.2011), va qualificata come esplorativa la condotta dell'intero procedimento e l'invocata CTU, così come l'ordine di esibizione, sono entrambe da ritenersi inammissibili sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità anche con riferimento alla possibilità per il correntista di richiedere alla banca il rendiconto ai sensi dell'art. 119 TUB sia ante causam che in sede giudiziaria, né potendo la CTU supplire alla inattività delle parti e, senza la richiesta ex cit. art. 119 TUB, è assolutamente precluso, in presenza di documentazione sicuramente incompleta, dare ingresso ad una consulenza tecnica che a questo punto si avvarrebbe di presunzioni solo per la inattività della parte interessata che non ha agito, come avrebbe dovuto, né prima della causa e nemmeno nel limite entro cui poteva chiedere la prova rilevante.
In materia di richiesta di esibizione ex art. 119 TUB nel corso del processo e sui rapporti di tale disciplina con l'art. 210 c.p.c., il Supremo Consesso, nell'affrontare la complessa tematica “se il cliente possa avanzare la domanda per così dire «al buio», riservando di proporre in sede giudiziale, solitamente per il tramite dell'articolo 210 c.p.c., l'istanza di deposito in giudizio, da parte della banca, degli estratti conto dell'ultimo decennio, necessari a fornire il supporto probatorio, sia pur soltanto ipotetico, alla domanda in tal modo per l'intanto esplorativamente avanzata”, muove dal presupposto che l'art. 119 TUB sia una norma di carattere sostanziale e che il legislatore non abbia con essa in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori, derivandone che “il cliente può, se lo ritiene, e se ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto.
E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile” (così Cass., Prima
Sezione Civile, sent. n. 24641 del 13.09.2021, cit.), con la precisazione che l'istanza ex art. 119 T.U.B. potrà essere esercitata dal cliente anche in pendenza di giudizio, al fine di farsi consegnare dalla banca la documentazione che gli occorre per fornire la prova delle proprie ragioni e che, “in ogni caso,
l'ordine di esibizione di un documento non può essere disposto allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475)”.
In merito alla correttezza del rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., il Supremo Consesso afferma che
“se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell'articolo 119, e la banca non vi ha ottemperato, l'ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa. Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l'ordine di esibizione di cui all'articolo
210 c.p.c.”, con enunciazione del seguente principio di diritto: “il diritto spettante al cliente … ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4 … può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.
Non potendo essere ammessa la CTU contabile richiesta, di cui l'appellante reitera l'istanza anche in tale fase di appello, occorre tuttavia esaminare le doglianze delle condizioni economiche applicate al rapporto di c/c, limitatamente alle sole clausole che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari per le quali si impone un'indagine d'ufficio, come da orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ripetutamente affermato che “la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d'ufficio; ne consegue, che, quand'anche le relative eccezioni fossero state illustrate in via del tutto generica, la corte del merito non avrebbe potuto rifiutarsi di esaminarle, ma avrebbe dovuto valutarne l'eventuale fondatezza o infondatezza nel merito” (cfr. Cass. civile, sez. VI-
1, ordinanza 5.10.2017 n. 23278).
In merito alla segnalata illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, occorre considerare che dall'esame della perizia contabile allegata all'atto di citazione si evince che il contratto di apertura di c/c sia stato stipulato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.02.2000, considerato che il primo estratto scalare esaminato dal CTP di parte attrice risale al 19.09.2005, pertanto non si rende necessario l'accertamento di un nuovo accordo espresso tra le parti ai sensi dell'art. 7, co. 3 della predetta delibera, secondo il quale “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Si deduce, invero, dal calcolo delle competenze indicato di cui agli estratti conto trimestrali visionati dal CTP la previsione della uniforme periodicità delle condizioni di conto, in attinenza a quanto disposto dall'art. 120 TUB, nonché la mancata variazione in senso sfavorevole per il cliente delle condizioni economiche.
A causa della mancata produzione in giudizio dei contratti controversi, si segnala infine l'impossibilità di procedere ad una verifica della usurarietà genetica dei tassi di interessi pattuiti,
l'unica ad avere giuridico rilievo in considerazione dell'orientamento di legittimità ormai da tempo formatosi in tema di usura sopravvenuta (cfr. Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675).
Alla luce di quanto considerato, rigettata ogni istanza istruttoria in quanto irrilevante e, quindi, contraria ai principi di economia processuale, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 391/2022 in data Parte_1
25.05.2022 del Tribunale di Fermo, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore della parte appellata costituita , delle Controparte_4 spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 20.05.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani