Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 17/04/2026, n. 6964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6964 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06964/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14852/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14852 del 2025, proposto da
Gmm Farma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gmm Farma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Innova Pharma S.p.A., Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Recordati, Innova Pharma, non costituiti in giudizio;
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A, Innova Pharma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
per l'annullamento
in parte qua ,
della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. IP - 809-2025, del 20 ottobre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2025 con cui è stata autorizzata l'importazione parallela del medicinale LERCANIDIPIN-OMNIAPHARM 20MG FILMTABLETTEN - 28 FILMTABLETTEN dalla GERMANIA con numero di autorizzazione Zul. Nr.65406.00.00, intestato alla società Recordati Pharma GmbH Eberhard-Finckh-Str. 55 89075 Ulm Baden-Württemberg - Germania, e prodotto da Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Via Matteo Civitali, 1 20148 Milano, Italia, nella parte in cui non consente il cambio di denominazione del farmaco richiesto da GMM Farma S.r.l.; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa, la comunicazione dell'AIFA n. 0119234-23/09/2025 -AIFA-AIFA_UCIP-P (codice pratica: MC1/2024/1236) recante ad oggetto Risposta alle osservazioni alla comunicazione AIFA - Domanda di importazione parallela. MEDICINALE Lercanidipin-Omniapharm 20 mg Filmtabletten, 28 Filmtabletten. Paese UE: Germania. Codice pratica: MC1/2024/1236
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco e di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A e di Innova Pharma S.p.A.;
Vista la dichiarazione del 23.12.2025, depositata il 17.03.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. IA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte, con dichiarazione sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e ritualmente notificata all’amministrazione resistente, nonché ribadita in udienza, ha inteso rinunciare al proposto gravame.
Al riguardo, si osserva che l’art. 84 c.p.a. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che la rinunzia debba provenire direttamente dalla parte (oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare o dal difensore con dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale) e debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza.
Considerato che le predette formalità risultano rispettate e non risulta agli atti alcuna opposizione di controparte (ai sensi dell’art. 84, comma 3, II periodo), va dichiarata l’estinzione del presente giudizio in virtù dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Tenuto conto di quanto previsto e consentito dall’art. 84, comma 2, c.p.a., il Collegio ritiene di compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale successivamente rinunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ST IG, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
IA NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NA | MA ST IG |
IL SEGRETARIO