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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 9 aprile 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 559 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. , residente in [...] ma Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Grosseto, Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv.
Marco Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv.
Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: TFS e TFR.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Voglia il Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto dell'ing. alla integrale liquidazione del TFS e del Parte_1
TFR maturati in relazione all'attività di lavoro subordinato prestato alle dipendenze del Comune di Scarlino dall'1.11.1997 al 27.05.2019, condannando, per l'effetto, l' al pagamento della differenza tra l'importo CP_1
complessivamente dovuto e la minor somma a tal titolo già corrisposta al ricorrente, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, in via preliminare, dichiarare improcedibile il ricorso per mancata proposizione del ricorso amministrativo, richiesto per legge;
Nel merito rigettare il ricorso per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il CP_1 proprio diritto all'integrale liquidazione del TFS e del TFR maturati in relazione all'attività di lavoro subordinato prestato alle dipendenze del
Comune di Scarlino dal 1° 11.1997 al 27.05.2019, condannando, per l'effetto, l' al pagamento della differenza tra l'importo CP_1 complessivamente dovuto e la minor somma a tal titolo già corrisposta.
2. Si costituiva tempestivamente l' che, nel merito richiamava la CP_1 correttezza ed il fondamento del proprio operato, insistendo per il rigetto della domanda. L'Ente previdenziale deduceva in particolare che il mancato pagamento del TFS era dovuto alla prescrizione del credito, in quanto il periodo lavorativo dal 1/11/97 al 27/5/2019 non
Pag. 2 di 5 si era svolto continuativamente, ma era cessato in data 27/5/2014 e poi ripreso il 28/5/2014.
3. All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa e quindi decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. Il ricorrente ha evocato in giudizio l' assumendo il mancato CP_1 pagamento TFS da parte dell' . L'ente previdenziale ha di contro CP_1 eccepito la prescrizione del credito invocato, posto che il rapporto lavorativo dall'1\11\97 al 27\5\2019 non si è svolto continuativamente, ma è cessato in data 27\5\2014 per riprendere il
28\5\2014.
6. L'assunto dell' non coglie nel segno. CP_1
Dai documenti allegati al ricorso si evince che il ha prestato Pt_1 attività di lavoro subordinato alle dipendenze del , Controparte_2 per l'esercizio di funzioni ad alta specializzazione nel Settore “LL.PP. e
Manutenzioni”, dall'1.11.1997 al 27.05.2019 in forza di una serie di contratti a tempo determinato, ripetutamente prorogati senza soluzione di continuità.
Deve in particolare rilevarsi che con deliberazione dalla Giunta
Comunale n.117 del 22.07.2009 veniva stipulato nuovo contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 23.07.2009 e termine “fino alla scadenza del mandato elettorale” (doc.8 ricorrente).
A seguito della decadenza, per fine mandato, dell'amministrazione comunale in carica, avvenuta il 26.05.2014, il Sindaco di Scarlino, con decreto n. 19 del 27.05.2014, espressamente richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n.117/2009, conferiva al nuovo incarico di lavoro a tempo pieno e Pt_1 determinato, confermandogli i medesimi incarichi che gli erano stati già conferiti (Responsabile Settore 4 Lavori Pubblici e Politiche
Ambientali, Responsabile Edilizia Scolastica, Responsabile Protezione
Pag. 3 di 5 Civile e Responsabile Anagrafe) e autorizzando il Responsabile del
Servizio Risorse Umane all'espletamento di ogni necessario incombente per la stipula del relativo contratto (doc.9 ricorrente)
Si evince inoltre anche dalle buste paga depositate in atti che il Pt_1 ha lavorato per il senza alcuna soluzione di continuità, posto CP_2 che non vi è stata alcuna giornata lavorativa in cui il ricorrente non risultasse assunto dal
CP_2
(Cfr. stralcio docc. 15 -16 ricorrente)
D'altro canto, non si vede per quale ragione l' abbia considerato CP_1 in modo unitario il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e il
Comune di Scarlino sino al 27.05.2014. Difatti anche il periodo
Pag. 4 di 5 antecedente tale data è costituito da una lunga serie di contratti a tempo determinato con relative proroghe. Ragionando in tal guisa,
l' allora avrebbe dovuto rilevare l'interruzione del rapporto in CP_1 riferimento alla scadenza di ogni singolo contratto tra il ricorrente e il resistente. CP_2
7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
- accerta e dichiara il diritto di all'integrale liquidazione del Parte_1
TFS e del TFR maturati in relazione all'attività di lavoro subordinato prestato alle dipendenze del Comune di Scarlino dall'1.11.1997 al 27.05.2019, e per l'effetto,
- condanna l' al pagamento della differenza tra l'importo CP_1 complessivamente dovuto e la minor somma a tal titolo già corrisposta al ricorrente, da maggiorarsi degli interessi di legge;
- condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_3 in euro 2.697 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 9 aprile 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 559 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. , residente in [...] ma Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Grosseto, Viale Ombrone n. 44, presso e nello studio dell'Avv.
Marco Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv.
Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: TFS e TFR.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Voglia il Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto dell'ing. alla integrale liquidazione del TFS e del Parte_1
TFR maturati in relazione all'attività di lavoro subordinato prestato alle dipendenze del Comune di Scarlino dall'1.11.1997 al 27.05.2019, condannando, per l'effetto, l' al pagamento della differenza tra l'importo CP_1
complessivamente dovuto e la minor somma a tal titolo già corrisposta al ricorrente, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis, in via preliminare, dichiarare improcedibile il ricorso per mancata proposizione del ricorso amministrativo, richiesto per legge;
Nel merito rigettare il ricorso per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, Parte_1 conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il CP_1 proprio diritto all'integrale liquidazione del TFS e del TFR maturati in relazione all'attività di lavoro subordinato prestato alle dipendenze del
Comune di Scarlino dal 1° 11.1997 al 27.05.2019, condannando, per l'effetto, l' al pagamento della differenza tra l'importo CP_1 complessivamente dovuto e la minor somma a tal titolo già corrisposta.
2. Si costituiva tempestivamente l' che, nel merito richiamava la CP_1 correttezza ed il fondamento del proprio operato, insistendo per il rigetto della domanda. L'Ente previdenziale deduceva in particolare che il mancato pagamento del TFS era dovuto alla prescrizione del credito, in quanto il periodo lavorativo dal 1/11/97 al 27/5/2019 non
Pag. 2 di 5 si era svolto continuativamente, ma era cessato in data 27/5/2014 e poi ripreso il 28/5/2014.
3. All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa e quindi decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. Il ricorrente ha evocato in giudizio l' assumendo il mancato CP_1 pagamento TFS da parte dell' . L'ente previdenziale ha di contro CP_1 eccepito la prescrizione del credito invocato, posto che il rapporto lavorativo dall'1\11\97 al 27\5\2019 non si è svolto continuativamente, ma è cessato in data 27\5\2014 per riprendere il
28\5\2014.
6. L'assunto dell' non coglie nel segno. CP_1
Dai documenti allegati al ricorso si evince che il ha prestato Pt_1 attività di lavoro subordinato alle dipendenze del , Controparte_2 per l'esercizio di funzioni ad alta specializzazione nel Settore “LL.PP. e
Manutenzioni”, dall'1.11.1997 al 27.05.2019 in forza di una serie di contratti a tempo determinato, ripetutamente prorogati senza soluzione di continuità.
Deve in particolare rilevarsi che con deliberazione dalla Giunta
Comunale n.117 del 22.07.2009 veniva stipulato nuovo contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 23.07.2009 e termine “fino alla scadenza del mandato elettorale” (doc.8 ricorrente).
A seguito della decadenza, per fine mandato, dell'amministrazione comunale in carica, avvenuta il 26.05.2014, il Sindaco di Scarlino, con decreto n. 19 del 27.05.2014, espressamente richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n.117/2009, conferiva al nuovo incarico di lavoro a tempo pieno e Pt_1 determinato, confermandogli i medesimi incarichi che gli erano stati già conferiti (Responsabile Settore 4 Lavori Pubblici e Politiche
Ambientali, Responsabile Edilizia Scolastica, Responsabile Protezione
Pag. 3 di 5 Civile e Responsabile Anagrafe) e autorizzando il Responsabile del
Servizio Risorse Umane all'espletamento di ogni necessario incombente per la stipula del relativo contratto (doc.9 ricorrente)
Si evince inoltre anche dalle buste paga depositate in atti che il Pt_1 ha lavorato per il senza alcuna soluzione di continuità, posto CP_2 che non vi è stata alcuna giornata lavorativa in cui il ricorrente non risultasse assunto dal
CP_2
(Cfr. stralcio docc. 15 -16 ricorrente)
D'altro canto, non si vede per quale ragione l' abbia considerato CP_1 in modo unitario il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e il
Comune di Scarlino sino al 27.05.2014. Difatti anche il periodo
Pag. 4 di 5 antecedente tale data è costituito da una lunga serie di contratti a tempo determinato con relative proroghe. Ragionando in tal guisa,
l' allora avrebbe dovuto rilevare l'interruzione del rapporto in CP_1 riferimento alla scadenza di ogni singolo contratto tra il ricorrente e il resistente. CP_2
7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
- accerta e dichiara il diritto di all'integrale liquidazione del Parte_1
TFS e del TFR maturati in relazione all'attività di lavoro subordinato prestato alle dipendenze del Comune di Scarlino dall'1.11.1997 al 27.05.2019, e per l'effetto,
- condanna l' al pagamento della differenza tra l'importo CP_1 complessivamente dovuto e la minor somma a tal titolo già corrisposta al ricorrente, da maggiorarsi degli interessi di legge;
- condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_3 in euro 2.697 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
Giuseppe Grosso
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