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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 16346/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Elisabetta Girardi
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Elisabetta Girardi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 depositate il 29.9.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
3. La casa coniugale di Roma, Via Paola Falconieri n. 3 Scala 44 – Lotto T Pal. Co
rimane nella esclusiva disponibilità della moglie, titolare del contratto di locazione, ed il marito dichiara che se ne allontanerà entro 60 giorni dalla firma del presente ricorso, asportando ogni bene ed effetto personale.
4. Il marito si impegna a pagare in via esclusiva e senza richiesta di rimborso alla moglie le utenze per luce e gas della ex casa coniugale in relazione ai consumi che saranno effettuati sino all'avvenuto allontanamento da casa” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 28.5.2010alle condizioni Parte_2 come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n.00595, parte 1, serie 03;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 7.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 16346/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Elisabetta Girardi
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Elisabetta Girardi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 depositate il 29.9.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
3. La casa coniugale di Roma, Via Paola Falconieri n. 3 Scala 44 – Lotto T Pal. Co
rimane nella esclusiva disponibilità della moglie, titolare del contratto di locazione, ed il marito dichiara che se ne allontanerà entro 60 giorni dalla firma del presente ricorso, asportando ogni bene ed effetto personale.
4. Il marito si impegna a pagare in via esclusiva e senza richiesta di rimborso alla moglie le utenze per luce e gas della ex casa coniugale in relazione ai consumi che saranno effettuati sino all'avvenuto allontanamento da casa” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 28.5.2010alle condizioni Parte_2 come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n.00595, parte 1, serie 03;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 7.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi