TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4337/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'abogado PROCOPIO Parte_1 C.F._1 PAOLO , elettivamente domiciliato in Como (CO) Via ALESSANDRO Parte_2 VOLTA 62
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CHIERCHIA Controparte_1 P.IVA_1 BRUNELLA, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA GIULIA N. 1 MONZA
CONVENUTO/I - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare: • l'inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio ritenuto dei presunti titoli esecutivi posti dalla , quale in atti, a fondamento
Controparte_1 della richiesta portata dal precetto notificato al signor per le ragioni espresse in Parte_1 premesse, indi dichiarare insussistente il diritto della a procedere ad esecuzione
Controparte_1 forzata in forza del precetto intimato;
• in ogni caso dichiarare la erroneità, la inconferenza, la esorbitanza della pretesa intimata dalla società quale in atti, a signor
Controparte_1 Parte_1 sia in sorte capitale che per accessori, in forza di precetto notificato il 25.11.2023, per i motivi esposti in premesse, indi dichiarare insussistente il diritto della Best Capital RL s.a.s. a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato;
• sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
• Ordinare alla società o Best LI RL di depositare in originale il contratto stipulato con il signor
Controparte_1
o ogni tipo di comunicazione inerente il “presunto debito contratto” con la società Parte_1 intimante o con società ad essa affini.
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA
Piaccia a questo Ill.mo Giudice adito, “contrariis rejectis,” così giudicare non prima di dichiarare di non accettare il contraddittorio su domane nuove: IN VIA PRELIMINARE - ACCERTARE e DICHIARARE inammissibile la proposta opposizione per i motivi di cui in narrativa degli atti di parte convenuta, NEL MERITO - RIGETTARE integralmente la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto negli atti di parte convenuta;
IN OGNI CASO - CONDANNARE ex art. 96 cpc l'attore al pagamento a favore della convenuta opposta di somma che il Giudice vorrà determinare secondo il suo equo apprezzamento.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si opponeva all'atto di precetto con il quale gli intimava il Parte_1 Controparte_1 pagamento di un debito di euro 63.457,12, oltre spese, interessi ed accessori, la cui debenza era fondata sul decreto ingiuntivo n 136/2022 emesso da questo Tribunale.
A fondamento dell'opposizione eccepiva che: 1) il titolo non gli era mai stato notificato;
2) e comunque non era stato mai sottoscritto alcun contratto con il creditore intimante bensì con Findomestic. Concludeva perché venisse dichiarata l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente.
Si costituiva in giudizio il creditore intimante contestando l'ammissibilità ed infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna ex art 96 cpc per lite temeraria.
L'opposizione è inammissibile.
Sul primo vizio, si osserva che, come è noto, per giurisprudenza consolidata da tempo, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo lamentati dall'opponente non possono essere dedotti con l'opposizione di cui agli artt. 615 c.p.c. avanti un'autorità diversa da quella funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo: invero, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi unicamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25713; Cass. 2 aprile 2009, n. 8011; Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).
Pertanto, il lamentato vizio avrebbe potuto fondare, semmai, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ma non un'opposizione all'esecuzione che come tale è inammissibile.
E' parimenti inammissibile anche il secondo vizio lamentato in quanto l'opposizione ex art. 615 avverso l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli avrebbero dovuto essere invocati nel procedimento preordinato all'opposizione al titolo stesso (id est il decreto ingiuntivo relativo al rimborso delle spese. E' pertanto precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass. n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000). E nella specie, i fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito intimato potevano esser fatti valer nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che tuttavia non è stato proposto.
Peraltro, la presente opposizione appare iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 50% delle spese liquidate.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (oltre 63.000 euro) determinata con riferimento al credito azionato e facendo applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014 al valore medio, esclusa fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice dell'esecuzione così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese che liquida in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 4.216,00 ex art 96 cpc.
Como, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4337/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'abogado PROCOPIO Parte_1 C.F._1 PAOLO , elettivamente domiciliato in Como (CO) Via ALESSANDRO Parte_2 VOLTA 62
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CHIERCHIA Controparte_1 P.IVA_1 BRUNELLA, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA GIULIA N. 1 MONZA
CONVENUTO/I - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare: • l'inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio ritenuto dei presunti titoli esecutivi posti dalla , quale in atti, a fondamento
Controparte_1 della richiesta portata dal precetto notificato al signor per le ragioni espresse in Parte_1 premesse, indi dichiarare insussistente il diritto della a procedere ad esecuzione
Controparte_1 forzata in forza del precetto intimato;
• in ogni caso dichiarare la erroneità, la inconferenza, la esorbitanza della pretesa intimata dalla società quale in atti, a signor
Controparte_1 Parte_1 sia in sorte capitale che per accessori, in forza di precetto notificato il 25.11.2023, per i motivi esposti in premesse, indi dichiarare insussistente il diritto della Best Capital RL s.a.s. a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato;
• sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
• Ordinare alla società o Best LI RL di depositare in originale il contratto stipulato con il signor
Controparte_1
o ogni tipo di comunicazione inerente il “presunto debito contratto” con la società Parte_1 intimante o con società ad essa affini.
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA
Piaccia a questo Ill.mo Giudice adito, “contrariis rejectis,” così giudicare non prima di dichiarare di non accettare il contraddittorio su domane nuove: IN VIA PRELIMINARE - ACCERTARE e DICHIARARE inammissibile la proposta opposizione per i motivi di cui in narrativa degli atti di parte convenuta, NEL MERITO - RIGETTARE integralmente la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto negli atti di parte convenuta;
IN OGNI CASO - CONDANNARE ex art. 96 cpc l'attore al pagamento a favore della convenuta opposta di somma che il Giudice vorrà determinare secondo il suo equo apprezzamento.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si opponeva all'atto di precetto con il quale gli intimava il Parte_1 Controparte_1 pagamento di un debito di euro 63.457,12, oltre spese, interessi ed accessori, la cui debenza era fondata sul decreto ingiuntivo n 136/2022 emesso da questo Tribunale.
A fondamento dell'opposizione eccepiva che: 1) il titolo non gli era mai stato notificato;
2) e comunque non era stato mai sottoscritto alcun contratto con il creditore intimante bensì con Findomestic. Concludeva perché venisse dichiarata l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente.
Si costituiva in giudizio il creditore intimante contestando l'ammissibilità ed infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con condanna ex art 96 cpc per lite temeraria.
L'opposizione è inammissibile.
Sul primo vizio, si osserva che, come è noto, per giurisprudenza consolidata da tempo, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo lamentati dall'opponente non possono essere dedotti con l'opposizione di cui agli artt. 615 c.p.c. avanti un'autorità diversa da quella funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo: invero, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi unicamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25713; Cass. 2 aprile 2009, n. 8011; Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).
Pertanto, il lamentato vizio avrebbe potuto fondare, semmai, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ma non un'opposizione all'esecuzione che come tale è inammissibile.
E' parimenti inammissibile anche il secondo vizio lamentato in quanto l'opposizione ex art. 615 avverso l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli avrebbero dovuto essere invocati nel procedimento preordinato all'opposizione al titolo stesso (id est il decreto ingiuntivo relativo al rimborso delle spese. E' pertanto precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass. n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000). E nella specie, i fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito intimato potevano esser fatti valer nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che tuttavia non è stato proposto.
Peraltro, la presente opposizione appare iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa, si provvede come in dispositivo, in via equitativa, per l'importo pari al 50% delle spese liquidate.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (oltre 63.000 euro) determinata con riferimento al credito azionato e facendo applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014 al valore medio, esclusa fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice dell'esecuzione così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese che liquida in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% nonché IVA e C.P.A. come per legge;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di euro 4.216,00 ex art 96 cpc.
Como, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4