Art. 4. Partecipazione al concorso 1. L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo ufficialmente autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo specificando:
a) i dati di identificazione dell'azienda;
b) i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve;
c) la qualita' e la tipologia della partita di vino;
d) la categoria di partecipazione al concorso;
e) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni.
2. L'azienda di cui al comma 1 e' tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto:
a) apposita scheda contenente i principali dati analitici;
b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'organismo ufficialmente autorizzato effettuano gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicita' e la regolarita' di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata.
4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata e' automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarita', ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
a) i dati di identificazione dell'azienda;
b) i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve;
c) la qualita' e la tipologia della partita di vino;
d) la categoria di partecipazione al concorso;
e) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni.
2. L'azienda di cui al comma 1 e' tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto:
a) apposita scheda contenente i principali dati analitici;
b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'organismo ufficialmente autorizzato effettuano gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicita' e la regolarita' di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata.
4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata e' automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarita', ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi.