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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/06/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
PI ANGELA, Giudice monocratico in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200897 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: annullare l'avviso di accertamento n. TW90152000897/2023 perché illegittimo e infondato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Per la resistente, Agenzia delle Entrate:in via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile;
nel merito rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
------------------
Con ricorso ritualmente notificato con effetto di reclamo ai sensi dell'art.17bis D.Lgs546/1992 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TW9015200897/2023, notificato il 04.10.2023 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate relativamente al recupero della somma di € 1.160,29 di cui € 957,00 a titolo d'imposta ed euro 194,54 per sanzioni oltre interessi e spese di notifica, per aver indicato un reddito imponibile d'impresa inferiore a quello percepito nell'anno d'imposta 2017.
L'accertamento è stato infatti motivato dalla circostanza che dai conti correnti della ricorrente era risultata l'omessa dichiarazione degli emolumenti da reddito d'impresa della Società_1, percepiti per la somma di € 3.058,15.
Nell'eccepire in merito, la ricorrente contestando la circostanza ha asserito che si è trattato di “assegni ordinari di modesta entità che, per loro stessa natura, non concorrono a formare la base imponibile ai fini del calcolo del reddito d'impresa”, chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo preliminarmente sull'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto;
nel merito rigettare il ricorso, atteso che la contribuente non avrebbe dato idonea prova a superare la presunzione di imponibilità degli importi contestati in quanto non provenienti da reddito d'impresa. Chiedeva perciò la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota prot. n. 22091/2019 del 09/10/2019 la Direzione Regionale della Sardegna ha autorizzato l'Agenzia delle Entrate ad effettuare le indagini finanziarie nei conti correnti risultati nella disponibilità della odierna ricorrente.
Dall'accertamento effettuato ai sensi dell'art.32 D.P.R. n. 600 del 1973 sono risultate delle movimentazioni finanziarie positive, precisamente: n. 00799960158-Banca_1 S.p.A.,n.P.IVA_1-banca_2
e n. P.IVA_2-Poste S.p.A., in data 26/04/2017 e 30/11/2017, rispettivamente dell'importo di € 2.500,00 e € 558,15, per la complessiva somma di € 3.058,15.
Va accolta la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio finanziario.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, benché non linearmente rappresentativa della notifica degli atti di interesse, con difficoltà, si può rilevare: che l'avviso di accertamento n. TW9015200897/2023, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato notificato il 02.10.2023, rilevabile dalla cartolina informativa di notifica dell'avviso di ricevimento spedito dal servizio postale, come da ricevuta n.
788473227320,(predisposta per la tracciabilità dell'atto all'interno della piattaforma resa disponibile dalle
Poste), mentre la notifica dell'atto di impugnazione risulta effettuata in data 2 dicembre 2023 alle ore 13:42.
Il ricorso è dunque inammissibile e tale deve essere dichiarato, per tardività nella proposizione, atteso che il termine ultimo valido sarebbe stato il 1° dicembre 2023.
Visto l'art.21, 1° comma, del D. Lgs. n.546/ 31 dicembre 1992 che stabilisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato” e che l'inammissibilità è rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
che nel rispetto del principio sulla soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00.(duecento)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/06/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
PI ANGELA, Giudice monocratico in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9015200897 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per la ricorrente: annullare l'avviso di accertamento n. TW90152000897/2023 perché illegittimo e infondato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Per la resistente, Agenzia delle Entrate:in via pregiudiziale dichiarare il ricorso inammissibile;
nel merito rigettare il ricorso con vittoria delle spese di lite.
------------------
Con ricorso ritualmente notificato con effetto di reclamo ai sensi dell'art.17bis D.Lgs546/1992 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. TW9015200897/2023, notificato il 04.10.2023 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate relativamente al recupero della somma di € 1.160,29 di cui € 957,00 a titolo d'imposta ed euro 194,54 per sanzioni oltre interessi e spese di notifica, per aver indicato un reddito imponibile d'impresa inferiore a quello percepito nell'anno d'imposta 2017.
L'accertamento è stato infatti motivato dalla circostanza che dai conti correnti della ricorrente era risultata l'omessa dichiarazione degli emolumenti da reddito d'impresa della Società_1, percepiti per la somma di € 3.058,15.
Nell'eccepire in merito, la ricorrente contestando la circostanza ha asserito che si è trattato di “assegni ordinari di modesta entità che, per loro stessa natura, non concorrono a formare la base imponibile ai fini del calcolo del reddito d'impresa”, chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo preliminarmente sull'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto;
nel merito rigettare il ricorso, atteso che la contribuente non avrebbe dato idonea prova a superare la presunzione di imponibilità degli importi contestati in quanto non provenienti da reddito d'impresa. Chiedeva perciò la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota prot. n. 22091/2019 del 09/10/2019 la Direzione Regionale della Sardegna ha autorizzato l'Agenzia delle Entrate ad effettuare le indagini finanziarie nei conti correnti risultati nella disponibilità della odierna ricorrente.
Dall'accertamento effettuato ai sensi dell'art.32 D.P.R. n. 600 del 1973 sono risultate delle movimentazioni finanziarie positive, precisamente: n. 00799960158-Banca_1 S.p.A.,n.P.IVA_1-banca_2
e n. P.IVA_2-Poste S.p.A., in data 26/04/2017 e 30/11/2017, rispettivamente dell'importo di € 2.500,00 e € 558,15, per la complessiva somma di € 3.058,15.
Va accolta la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio finanziario.
Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, benché non linearmente rappresentativa della notifica degli atti di interesse, con difficoltà, si può rilevare: che l'avviso di accertamento n. TW9015200897/2023, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato notificato il 02.10.2023, rilevabile dalla cartolina informativa di notifica dell'avviso di ricevimento spedito dal servizio postale, come da ricevuta n.
788473227320,(predisposta per la tracciabilità dell'atto all'interno della piattaforma resa disponibile dalle
Poste), mentre la notifica dell'atto di impugnazione risulta effettuata in data 2 dicembre 2023 alle ore 13:42.
Il ricorso è dunque inammissibile e tale deve essere dichiarato, per tardività nella proposizione, atteso che il termine ultimo valido sarebbe stato il 1° dicembre 2023.
Visto l'art.21, 1° comma, del D. Lgs. n.546/ 31 dicembre 1992 che stabilisce: “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato” e che l'inammissibilità è rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
che nel rispetto del principio sulla soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 200,00.(duecento)