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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.02.2025, ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
9138/2024
TRA
(c.f. nata a Parte_1 C.F._1
Rutigliano il 13/08/1972,
Rappr. e dif. dell'Avv. Domenico Naso (C.F.
C.F._2
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t.,
1 Rappr. e dif. dalla Dott.ssa Lotito Giuseppina
( , ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c., C.F._3
come introdotto dall'art. 42 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 80 e successive modifiche
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.7.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinnanzi al Giudice del Lavoro di Bari la parte sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese di lite. Si costituiva la parte convenuta resistendo alla domanda ex adverso proposta. In data odierna, trattata la causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva effettuata la rinunzia all'azione posta alla base del presente giudizio. La causa veniva quindi decisa allo stato degli atti.
Ebbene, all'udienza fissata per la discussione della causa, è intervenuta la rinunzia all'azione e alla domanda poste alla base del presente giudizio, ad opera della parte ricorrente. Invero, è stata depositata una nota a cui chiaramente deve attribuirsi il valore di note di trattazione scritta, in cui l'istante effettua una vera e propria rinuncia agli atti e all'azione posta alla base del presente giudizio. Invero, tale dichiarazione contiene l'espressa rinuncia all'azione e alla domanda posta alla base del giudizio.
Orbene, trattasi evidentemente di rinunzia all'azione. Tale istituto, a differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, 1° comma c.p.c., che è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali, la quale produce l'estinzione del processo, ove sia accettata dalla controparte, determina la cessazione della materia del contendere
2 senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis
Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
Si ribadisce che l'istante ha effettuato una rinunzia all'azione e alla domanda che, come noto, non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita, (si veda Cass. n. 21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Sotto questo profilo si osserva, anche, che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni
(o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni
Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti. E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, dalle dichiarazione della parte ricorrente si evince la
3 rinunzia all'azione nonché il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio. Essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto suesposto, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, stante il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e l'effettuata rinunzia all'azione.
Le argomentazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore profilo eventualmente contestato tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Bari, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 20.02.2025, ai sensi, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
9138/2024
TRA
(c.f. nata a Parte_1 C.F._1
Rutigliano il 13/08/1972,
Rappr. e dif. dell'Avv. Domenico Naso (C.F.
C.F._2
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t.,
1 Rappr. e dif. dalla Dott.ssa Lotito Giuseppina
( , ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c., C.F._3
come introdotto dall'art. 42 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 80 e successive modifiche
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.7.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinnanzi al Giudice del Lavoro di Bari la parte sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese di lite. Si costituiva la parte convenuta resistendo alla domanda ex adverso proposta. In data odierna, trattata la causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva effettuata la rinunzia all'azione posta alla base del presente giudizio. La causa veniva quindi decisa allo stato degli atti.
Ebbene, all'udienza fissata per la discussione della causa, è intervenuta la rinunzia all'azione e alla domanda poste alla base del presente giudizio, ad opera della parte ricorrente. Invero, è stata depositata una nota a cui chiaramente deve attribuirsi il valore di note di trattazione scritta, in cui l'istante effettua una vera e propria rinuncia agli atti e all'azione posta alla base del presente giudizio. Invero, tale dichiarazione contiene l'espressa rinuncia all'azione e alla domanda posta alla base del giudizio.
Orbene, trattasi evidentemente di rinunzia all'azione. Tale istituto, a differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, 1° comma c.p.c., che è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali, la quale produce l'estinzione del processo, ove sia accettata dalla controparte, determina la cessazione della materia del contendere
2 senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis
Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
Si ribadisce che l'istante ha effettuato una rinunzia all'azione e alla domanda che, come noto, non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita, (si veda Cass. n. 21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Sotto questo profilo si osserva, anche, che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina - con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni
(o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000, 4918/98 delle Sezioni
Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200,
3122/2003 di sezioni semplici) - si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti. E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, dalle dichiarazione della parte ricorrente si evince la
3 rinunzia all'azione nonché il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio. Essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto suesposto, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, stante il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e l'effettuata rinunzia all'azione.
Le argomentazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore profilo eventualmente contestato tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Bari, 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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