TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/07/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1447/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FEDERICI ROBERTO per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1447 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Orte (VT) alla Via Pubblica Passeggiata n. 10, rappresentato assistito e difeso dall'Avv. Roberto Federici (CF = , con studio in Roma, alla Via Calabria n 56, PEC: C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1
), con studio in Orte (VT), alla Via Carlo C.F._3 Alberto dalla Chiesa n 47, PEC: ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio dell a Calabria n. 56, giusta procura posta in calce al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni dalla cancelleria relative al presente procedimento all'indirizzo Pec: e Email_1 Email_3
E E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (C.F. =
– PEC: t), in virtù di procura C.F._4 Email_4
o del do pertorio n. 35875 del Persona_1 CP_ 22.03.2024 e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell in Via Cesare Beccaria n. 29, la quale chiede che ogni comunicazione venga inoltrata all'i o PEC sopra evidenziato;
RESISTENTE OGGETTO: pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/1984. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.9.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di a so per ATP dinanzi al Tribunale di Viterbo in data 26.10.2023 chiedendo l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della concessione della pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2 L. 222/1984; che il CTU nominato in tale sede ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta;
che in data 30.8.2024 ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dello stato di inabile (ex art 2 L 12 giugno 1984 n 222) - tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa - con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al percepimento della Pensione Ordinaria di Inabilità nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo FLPD con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28 aprile 2023), ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa. - Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari”. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari. La causa, istruita con ctu medico legale e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nel merito, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso dei requisiti sanitario e contributivo. Il primo consiste nella riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il secondo è raggiunto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni, di cui almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. Ha invece diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. n. 222 del 1984 colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ove sussistano tali requisiti sanitari, poi, la concessione della provvidenza è subordinata alla condizione della cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Solo dal momento della cancellazione, ove successiva alla domanda, è infatti possibile erogare la provvidenza. La provvidenza è inoltre incompatibile con i compensi per l'attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia e all'estero, svolta successivamente alla sua concessione. È poi necessario che l'interessato possegga i requisiti contributivi ed assicurativi di cui all'art. 4 legge 222/84. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che “il Sig. ha la capacità di lavoro permanentemente Parte_1 abolita (art. 2 Legge 222/84), con decorrenza ntazione della domanda amministrativa (28.04.2023)”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.4.2023. CP_ Quanto alla domanda attorea di condanna dell' al pagamento del beneficio economico, va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (per tutte, da ultimo, Cass. n. 17787/2020). Conformemente a tale interpretazione giurisprudenziale, non è possibile in sede di giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. pervenire ad una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. Le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione., così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini della concessione Parte_1 della pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2 L. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.4.2023;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari della parte CP_1 ricorrente, liquidate in € 1.800,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1 Viterbo, lì 2 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1447/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FEDERICI ROBERTO per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1447 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Orte (VT) alla Via Pubblica Passeggiata n. 10, rappresentato assistito e difeso dall'Avv. Roberto Federici (CF = , con studio in Roma, alla Via Calabria n 56, PEC: C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1
), con studio in Orte (VT), alla Via Carlo C.F._3 Alberto dalla Chiesa n 47, PEC: ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio dell a Calabria n. 56, giusta procura posta in calce al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni dalla cancelleria relative al presente procedimento all'indirizzo Pec: e Email_1 Email_3
E E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (C.F. =
– PEC: t), in virtù di procura C.F._4 Email_4
o del do pertorio n. 35875 del Persona_1 CP_ 22.03.2024 e con lo stesso elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell in Via Cesare Beccaria n. 29, la quale chiede che ogni comunicazione venga inoltrata all'i o PEC sopra evidenziato;
RESISTENTE OGGETTO: pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/1984. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.9.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di a so per ATP dinanzi al Tribunale di Viterbo in data 26.10.2023 chiedendo l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della concessione della pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2 L. 222/1984; che il CTU nominato in tale sede ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta;
che in data 30.8.2024 ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dello stato di inabile (ex art 2 L 12 giugno 1984 n 222) - tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa - con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al percepimento della Pensione Ordinaria di Inabilità nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo FLPD con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28 aprile 2023), ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa. - Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari”. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari. La causa, istruita con ctu medico legale e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nel merito, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso dei requisiti sanitario e contributivo. Il primo consiste nella riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il secondo è raggiunto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni, di cui almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. Ha invece diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. n. 222 del 1984 colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ove sussistano tali requisiti sanitari, poi, la concessione della provvidenza è subordinata alla condizione della cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Solo dal momento della cancellazione, ove successiva alla domanda, è infatti possibile erogare la provvidenza. La provvidenza è inoltre incompatibile con i compensi per l'attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia e all'estero, svolta successivamente alla sua concessione. È poi necessario che l'interessato possegga i requisiti contributivi ed assicurativi di cui all'art. 4 legge 222/84. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria ha fornito prova dei presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che “il Sig. ha la capacità di lavoro permanentemente Parte_1 abolita (art. 2 Legge 222/84), con decorrenza ntazione della domanda amministrativa (28.04.2023)”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.4.2023. CP_ Quanto alla domanda attorea di condanna dell' al pagamento del beneficio economico, va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (per tutte, da ultimo, Cass. n. 17787/2020). Conformemente a tale interpretazione giurisprudenziale, non è possibile in sede di giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. pervenire ad una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. Le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione., così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini della concessione Parte_1 della pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2 L. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.4.2023;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari della parte CP_1 ricorrente, liquidate in € 1.800,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1 Viterbo, lì 2 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO