Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1056 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Pt_1 CP_1
Avv. CP_2
e
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CP_3
Avv. NATALE CARLO e
Controparte_4
Avv. PRINCIVALLI MAURO Avv. D'ALESIO ANTONIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EDA. impugna la sentenza n. 2009 del 2021 del Tribunale di CP_1
Roma, che si riporta: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Eda.Res deduceva di svolgere attività di intermediazione;
di aver ricevuto, in data 11.6.2009, mandato da parte di per reperire soggetti interessati all'acquisto CP_3 del ramo di azienda sito in Roma Via del Corso 122-125; di aver segnalato, in data 27.5.2013, quali soggetti interessati, il Gruppo Index e il Gruppo IN ET;
di aver poi scoperto che, in data 5.7.2013, era intervenuta cessione del ramo di azienda tra e TWIN ET Controparte_4 CP_3 [...]
che, avendo sollecitato le parti al pagamento del Controparte_5 compenso per l'intermediazione, la sola IN ET aveva provveduto.
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; ammessa e parzialmente espletata la prova testi rispettivamente articolata a seguito di reciproca rinuncia ed accettazione a parte dei testi;
fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito di sottoposizione di ad CP_3 amministrazione straordinaria;
riassunto il giudizio con costituzione di
, la causa era trattenuta in Controparte_6 decisione all'udienza del 2.11.2020 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data 25.1.2021. La domanda di parte attrice/ricorrente deve essere respinta in quanto rimasta priva del necessario supporto probatorio quanto ai presupposti. Parte attrice assume di aver ricevuto da un incarico di CP_3 intermediazione per la ricerca di eventuali soggetti interessati all'acquisto del ramo di azienda avente sede in Roma Via del Corso. Produce a riprova un impegno di riservatezza datato 11.6.2009, proveniente da tale (doc 3), al ricevimento del quale, con mail Persona_1
12.6.2009 (doc 4), trasmetteva un contratto di locazione, privo di CP_3 data e sottoscrizione, e le autorizzazioni amministrative. Sostiene altresì di aver espletato l'incarico comunicando a in data CP_3
27.5.2013, il nominativo di Gruppo IN e IN ET quali soggetti interessati all'acquisto. Assume inoltre che, a seguito della stipula tra e IN – CP_4 CP_3
ET, nel luglio 2013, di un contratto di cessione del ramo di azienda, IN - ET abbia provveduto al pagamento della provvigione. In base agli art. 1754 c.c., è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di pag. 2/7 esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Inoltre, il diritto alla provvigione sorge se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (1755 c.c.). La Cassazione ha ripetutamente affermato che, nel rapporto di mediazione, il diritto alla provvigione insorge soltanto quando le parti siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, grazie alla cui attività hanno concluso l'affare, nonché di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione, soggiacendo ai conseguenti oneri;
ne consegue che la prova di tale conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11776 del 06/05/2019 - Rv. 653807 – 01; Sez. 2 , Ordinanza n. 4107 del 12/02/2019 - Rv. 652578 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6004 del 15/03/2007 - Rv. 595568 - 01). Nel caso in questione, non solo l'incarico ma anche l'effettivo espletamento dell'attività di mediazione, negata da controparte, può dirsi adeguatamente provata. Il documento indicato quale richiesta di impegno, oltre a risultare sottoscritto in proprio da tale , senza alcuna indicazione che Persona_1 ne consenta la riferibilità alla società odierna attrice, neppure contiene indicazione di una eventuale attività di mediazione da svolgere. La stessa infatti è una dichiarazione di impegno alla riservatezza rispetto a documenti eventualmente messi a disposizione al fine di una possibile “valutazione”, secondo quanto indicato al 2° capoverso delle premesse;
inoltre al 1°capoverso si dà atto che non è intento dell'azienda mettere sul CP_3 mercato il bene. Dal documento e dalla successiva mail di che invia i documenti CP_3 suindicati, non può quindi trarsi conferma alcuna di un possibile incarico di mediazione, né tanto meno dell'intento di di collocare sul mercato CP_3 il ramo di azienda, mediante vendita, locazione o altro o comunque di avvalersi dell'attività di mediazione del menzionato o di eventuale Per_1 altra società da questi rappresentata. L'attrice neppure produce documento alcuno che comprovi interlocuzioni, contatti o attività espletate dal 2009 al 2013, sino alla raccomandata del 27.5.2013 con cui comunica il nominativo di due soggetti interessati all'acquisto. La detta comunicazione interviene tuttavia quando le trattative tra CP_3
e per la cessione erano già in atto se non concluse, come emerge CP_7 dalle prove testi espletate e come peraltro è presumibile in ragione dell'atto di cessione intervenuto meno di due mesi dopo.
pag. 3/7 Ed infatti, i testi, , dipendente IN ET e dipendente Tes_1 Tes_2
collocano entrambi alla fine del 2012 l'avvio delle trattative, CP_3 negando alcun intervento della società attrice. Gli stessi inoltre hanno riferito in modo circostanziato e coincidente quando ed in che modo si sia avviata e si sia svolta la trattativa ed anche chi vi abbia partecipato. Il teste di parte attrice, ha a sua volta riferito di aver Testimone_3 contattato IN ET che sapeva interessata all'acquisto di un punto vendita nel centro storico di Roma e di aver poi messo in contatto le due aziende, senza tuttavia indicare collocazione temporale alcuna dei detti eventuali contatti, né fornire elementi circostanziati che possano confermare un contributo suo o di altro personale della società nel contatto tra le due società, così da far ritenere che il contratto successivamente stipulato sia frutto del proprio intervento. Ed allora, dai documenti prodotti e dalla prova testi espletata, non è possibile desumere conferma alcuna dell'incarico che parte attrice assume ricevuto e soprattutto dell'attività che assume espletata, mentre neppure è stato esattamente specificato, negli atti difensivi e dal teste, in cosa sia consistita detta attività, né chi, quando e in che modo sia stato contattato per giungere alla conclusione dell'accordo di cessione. Peraltro parte attrice, all'udienza del 3.5.2016, ha rinunciato all'escussione del teste che ha sottoscritto l'impegno di riservatezza, così Persona_1 essendo rimaste oscure le eventuali intese raggiunte da quest'ultimo con in occasione della valutazione del ramo di azienda cui era CP_3 finalizzata la richiamata dichiarazione. Quanto infine al dedotto avvenuto pagamento di una provvigione da parte di IN ET, occorre evidenziare come la deduzione, pure non smentita da controparte che comunque è estranea al pagamento, non sia stata accompagnata da documento alcuno che ne confermi l'effettuazione e soprattutto la natura di provvigione riferita all'affare per cui è causa. Peraltro, neppure sembra contestato che il pagamento ricevuto sia pari ad € 60.000,00, di gran lunga inferiore a quanto richiesto alle convenute (€ 330.000,00 oltre IVA), così da costituire detta misura elemento ulteriore di dubbio della riferibilità ad una attività di mediazione accettata eventualmente anche dalle convenute con riguardo all'affare per cui è causa. Lo stesso quindi, dedotto ma neppure documentato, non è di per sé idoneo a provare un'attività di intermediazione anche a favore delle odierne convenute, rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio.
pag. 4/7 La domanda quindi deve essere respinta, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese in favore di entrambe le convenute, come liquidate in dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e tuttavia della analoga linea difensiva delle due convenute.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
Respinge la domanda di svolta nei confronti di Pt_1 CP_1 CP_3
e
[...] Controparte_4
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Pt_1 CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
e nella misura € 8.000,00 Controparte_8 Controparte_4 ciascuno, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Col primo motivo l'appellante, con riguardo alla dichiarazione d'“impegno alla riservatezza” dell'11.6.2009, deduce che da “detto documento risulta chiaramente che i rapporti vennero instaurati tra lo CP_9
oggi e la (cfr. cover fax, nonchè
[...] CP_10 CP_3 comunicazione, All. A, doc. 3) e che detto impegno in realtà non aveva ad oggetto la valutazione del ramo d'azienda, sibbene era mirato a reperire idoneo soggetto interessato all'acquisizione dello stesso;
tanto è vero che nel corpo del documento si legge che le informazioni inerenti il ramo sarebbero state poi comunicate ad un "soggetto terzo" che avrebbe dovuto previamente prestare adesione all'impegno.” Osserva la Corte che il sottoscrittore della dichiarazione in esame non ha speso né la sua qualità di mediatore, né quella di rappresentante di una società di intermediazione immobiliare. Quanto all'oggetto della scrittura, dall'esame dell'atto si evince chiaramente che si tratta dell'assunzione dell'impegno a non divulgare dati dell'azienda. E'rimasta indimostrata l'occasione che ha fatto sorgere la necessità che fosse resa la dichiarazione stessa, anche a causa della rinuncia pag. 5/7 dell'appellante ad escutere il teste . Ed a tal fine non può Persona_1 ritenersi affatto significativo il mero riferimento ad un “soggetto terzo” poiché del tutto neutro. Tanto più che, come già evidenziato nella sentenza gravata, la medesima dichiarazione dà atto che la non ha alcuna intenzione di CP_3 mettere sul mercato il bene. Il che risulta dirimente ai fini che rilevano. Sicchè l'assunto dell'appellante non trova riscontro probatorio nel documento in questione. Quanto alla deposizione del teste a fronte della motivazione della Tes_3 sentenza sulla genericità delle circostanze riferite, l'appellante anziché censurarla con argomenti critici, si limita a ribadire di aver dato prova della consapevolezza in capo alle appellate dell'attività di mediazione svolta dalla stessa. Per quanto concerne la testimonianza del e del va ribadito Tes_2 Tes_1 che ne è emerso che i due vantavano una solida conoscenza pregressa per avere entrambi lavorato presso sino a quando il Controparte_3 Tes_2 non si avvicendò al nel ruolo di responsabile della gestione del Tes_1 patrimonio immobiliare del CP_11
Per via di tali pregressi rapporti, nell'autunno 2012 il , ritenuto utile Tes_1 che il Gruppo IN ET disponesse di un negozio nel centro di Roma, contattò direttamente il poiché sapeva che la aveva Tes_2 CP_3 punti vendita in centro e voleva sondare se c'era disponibilità a cederlo. Quindi trattarono la cessione del punto vendita di Via del Corso incontrandosi personalmente, senza la CP_10
D'altro canto, lo stesso lungo lasso di tempo intercorso tra il presunto conferimento del mandato e la conclusione dell'affare non depongono per la sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserito svolgimento dell'attività di mediazione e la cessione del ramo d'azienda. Va aggiunto, perlomeno quanto alla domanda svolta nei confronti della che l'appellante non ha dimostrato (e neppure allegato, per CP_3 vero), al di là di eventuali contatti che non sono stati neppure comprovati quanto alla collocazione spazio-temporale, il contenuto dell'incarico di mediazione asseritamente affidatole, con riferimento alle condizioni stabilite per la cessione del ramo d'azienda. Senza le quali non sarebbe neppure possibile stabilire se c'è stato adempimento al mandato (con conseguente diritto alla provvigione) oppure no. Sarebbe stato sufficiente che l'acquisto si fosse concluso ad un prezzo del tutto differente da quello per il quale era stato affidato il mandato a vendere e/o a distanza di molto tempo, per escludere il diritto alla provvigione.
pag. 6/7 Rileva la Corte, inoltre, che non risulta impugnato l'accertamento relativo alla circostanza che nel lungo lasso di tempo compreso tra l'impegno di riservatezza e la comunicazione del 27.5.2023 non vi è stato alcun contatto tra l'odierna appellante e la CP_3
In ogni caso, sotto diverso ed autonomo profilo, osserva la Corte che l'appellante, a fronte della motivazione della sentenza che ha accertato che le trattative tra le appellate sono iniziate ben prima (“alla fine del 2012”) Parte_ Contr che la . comunicasse a (il 27.5.2013) il nominativo CP_3 dei soggetti interessati all'acquisto, non ha articolato la censura con argomenti critici idonei ma si è limitata a ribadire che si era opposta all'ammissione della prova testimoniale, senza tuttavia fornire la prova della loro inattendibilità. Sicchè, restando fermo l'accertamento del Tribunale di cui sopra in ordine al contatto tra le parti che precede la comunicazione del 27.5.2013, ogni altra valutazione sul nesso eziologico tra l'eventuale, ma indimostrata, attività dell'odierna appellante e la conclusione dell'affare appare superflua.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_1
e Controparte_8 nella misura che liquida, per Controparte_4 ciascuna, in euro 12.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
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