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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott. Giovanni Magro,
considerato che il credito portato dall'intimazione di pagamento opposta è
rappresentato da contributi IVS e che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo rientra nella competenza del
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 comma 1 c.p.c. in quanto il comma 3 dell'art. 444
c.p.c. non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 e che, quindi, risiedendo il ricorrente a Nocera Superiore, la competenza spetta al Tribunale di Nocera Inferiore;
DICHIARA
l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimette le parti dinnanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, territorialmente competente, con termine di trenta giorni per la riassunzione dalla pronuncia della presente ordinanza.
Il rilievo meramente processuale della pronuncia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Salerno, 7.3.2025. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
SEZIONE LAVORO
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott. Giovanni Magro,
considerato che il credito portato dall'intimazione di pagamento opposta è
rappresentato da contributi IVS e che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo rientra nella competenza del
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 comma 1 c.p.c. in quanto il comma 3 dell'art. 444
c.p.c. non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 e che, quindi, risiedendo il ricorrente a Nocera Superiore, la competenza spetta al Tribunale di Nocera Inferiore;
DICHIARA
l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimette le parti dinnanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, territorialmente competente, con termine di trenta giorni per la riassunzione dalla pronuncia della presente ordinanza.
Il rilievo meramente processuale della pronuncia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Salerno, 7.3.2025. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro