Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 888/2024
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 888/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
13/05/2024, promossa:
d a
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...], ON, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. SILVESTRI FRANCESCO
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- (C.F. ) Parte_2 C.F._2
r e s i s t e n t e - c o n t u m a c e
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 7 marzo 2025, nella quale il ricorrente ha così concluso, come da ricorso:
“NEL MERITO: I- accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione a favore del sig.
[...]
(C.F. residente a [...] C.F._1
n. 31 e dichiararsi che il terreno agricolo di cui al foglio 7 particella n. 27 del NCT del Comune di
ON è di sua esclusiva proprietà; II- ordinarsi la trascrizione della sentenza presso
l'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare di Pordenone ex art. 2651 c.c. contro gli intestatari catastali.
1
2) estratto di mappa;
3) fotografie dei luoghi;
4) comunicazione comune di ON.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) vero che il sig.
[...]
ha sempre utilizzato il terreno oggetto di causa (si mostra estratto di mappa e Parte_1
fotografia) in prima persona o per il tramite di terzi soggetti traendone i relativi frutti almeno da oltre venti anni;
2) vero che il ricorrente ha posseduto in modo pacifico il bene suddetto da almeno
20 anni;
3) vero che il ricorrente è da tutti riconosciuto come proprietario del terreno di cui mi viene esibita la planimetria e mostrata la foto senza che mai nessuno abbia proposto opposizione;
Si indicano a testi i sigg. da PO (Pn) e da Testimone_1 Testimone_2
ON (Pn) con riserva di indicarne altri.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c., il ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sul terreno agricolo di circa mq. 1530 catastalmente identificato al fg. 7
Mapp. 27 del Comune di ON.
La domanda è stata promossa nei confronti di ved. intestataria Controparte_1 CP_2
catastale di cui non è stato possibile acquisire i precisi dati anagrafici.
La causa, svoltasi nella contumacia della convenuta, è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale ed è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 7/3/2025, nella quale è stato riservato il deposito della sentenza.
2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente
2 nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
3. Il ricorrente ha provato, mediante le deposizioni testimoniali di e Testimone_1
il proprio possesso ultraventennale, manifesto e pacifico. Testimone_2
In particolare, il teste , a conoscenza dei fatti in quanto già proprietario di altri Testimone_1
immobili adiacenti venduti allo stesso ricorrente, ha dichiarato che il terreno in questione è stato coltivato prima dal padre di e poi dal figlio, in prima persona o tramite Parte_1
terzisti incaricati. Il testimone zio del ricorrente, ha sostanzialmente confermato quanto Tes_2
dichiarato dal primo teste in quanto, dopo aver premesso di essere a conoscenza dei luoghi oggetto di causa, riconosciuti anche nelle foto e nella planimetria esibitegli, in quanto vicini alla propria abitazione, ha riferito che il terreno in questione è stato coltivato da più di quarant'anni, senza avvalersi di terzisti, dalla famiglia del ricorrente, e che mai nessun altro ha contestato il possesso di
La documentazione fotografica, riconosciuta dal testimone, Parte_1
conferma la destinazione agricola dei terreni.
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte del ricorrente Parte_1
, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del
[...] proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus. Basti considerare che il terreno è inserito all'interno di un più ampio compendio di terreni agricoli di proprietà del ricorrente e dallo stesso coltivati, e che prima di lui il terreno in oggetto, assieme all'intera unità colturale agricola di cui al doc. 2 del ricorso, era stato coltivato da suo padre, al quale è succeduto nel possesso. Di tanto hanno dato conferma i due testimoni ascoltati all'udienza del 7 marzo 2025.
4. Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 888/2024, così decide:
1. accerta che , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...], ON, è titolare esclusivo, per C.F._1
intervenuta usucapione ventennale, dell'intera piena proprietà del bene immobile così censito:
Comune di ON, catasto terreni, fg. 7, part. 27;
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attore;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 2/4/25
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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