Articolo 1 della Legge 21 agosto 1949, n. 611
Articolo 2
Versione
14 settembre 1949
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni) da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica), per provvedere al finanziamento dei servizi sanitari, gia' di competenza di taluni enti, assorbiti temporaneamente dagli Uffici provinciali di sanita' pubblica della Sicilia.
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata un'aliquota, d'importo corrispondente, della maggiore entrata recata dalla legge 8 luglio 1949, n. 421 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).
Entrata in vigore il 14 settembre 1949