Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3639 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Partinico (PA), in data 08/10/1979 elettivamente Parte_1 domiciliatta in Partinico via Rappa n. 25, presso lo studio dell'avv. Grillo Antonella, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Alcamo (TP), in data 16/06/1973 elettivamente domiciliato CP_1 in Partinico, via Pr. Umberto n. 39, presso lo studio dell'avv. Greco Patricia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso congiunto così come modificato con note scritte del 15/02/2025, con la precisazione di cui al verbale di udienza del 18/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 01/08/2024 così come modificato con note scritte del 15/02/2025;
All'udienza del 18/02/2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
2) la SI.ra resterà a vivere, unitamente ai tre figli, nella casa sita in Parte_1
Partinico (PA), C.da Motta snc, di proprietà della madre della SI.ra , e le cui relative Parte_1 utenze resteranno a carico di quest'ultima.
3) l figli ad oggi economicamente indipendente e , ad oggi maggiorenne ma Per_1 Per_2 non economicamente indipendente, continueranno a vivere presso la suindicata abitazione della madre.
11) La somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento, come sopra indicata, sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
Devono ritenersi ricomprese nell'assegno mensile forfettario finalizzato a far fronte ad esigenze di mantenimento “ordinario” le seguenti spese: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali, carburante, ricarica telefono cellulare.
C) Spese Straordinarie
- I genitori contribuiranno in eguale misura alle spese straordinarie (per come indicate nel
Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Palermo che verrà sottoscritto dagli odierni ricorrenti contestualmente al presente accordo di cui farà parte), che si renderanno necessarie per i figli e che saranno concordate, previa esibizione e/o altri documenti comprovanti il reale esborso.
Ciascun coniuge eventualmente anticipatario potrà richiedere all'altro il rimborso di quanto anticipato, da corrispondere entro gg. 15 dall'esibizione della documentazione giustificativa
ALTRE OBBLIGAZIONI ECONOMICHE
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di non avere nulla più a pretendere
l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e causa.
Gli accordi e le condizioni sopra indicati varranno tra le parti a partire dalla data della suddetta sottoscrizione.
13) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.
15) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia”.
Inoltre le parti, hanno precisato a verbale quanto di seguito riportato:
“I signori e ribadiscono che a carico del sig. Parte_1 CP_1 CP_1 si pone l'obbligo di mantenimento per la sola figlia maggiorenne , per un ammontare Per_2 di € 250,00 mensili. Inoltre le parti stabiliscono che l'assegno unico sarà totalmente percepito dalla sig.ra ”. Parte_1
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 01/08/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 07/04/2001 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Balestrate al n.
2 - parte II – serie A - Anno 2001);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini