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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1020/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NT Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1020/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Lago di Nemi, n. 2, rappresentata e difesa, dall' Avv. Brenda Sardi del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Mirano, Via della Vittoria, n. 61/2 – è Email_1 elettivamente domiciliata e
, nato a [...], il [...] (C.F. , residente Venezia- Controparte_1 C.F._2
Marghera (VE), Via Adolfo Ortolan, n. 4, int. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Marsoni del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia (VE), Santa Email_2
Croce, n. 598/B – è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 28.02.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 17.06.2025 e 26.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 15.07.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario il 12.05.2007, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, Parte II, Serie A, atto n. 4, che dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Controparte_2 R.G. 1020/2025 V.G
autosufficiente e (nata a [...], il [...]), minorenne, e che era tra loro intervenuta Parte_2 separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre i termini previsti ex lege a far data dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, omologata con provvedimento di questo Tribunale del 6.09.2018 (dep. il 19.09.2018) – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“-Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre nell'ex casa coniugale di Via Lago di Nemi, Pt_2 la quale verrà, per tale ragione, assegnata alla stessa, come tuttora, con espresso impegno della sig.ra a mantenere Parte_1 ordinata e salubre la casa familiare ed a curare ed accudire personalmente la minore nel contesto del domicilio domestico Pt_2 all'uopo assegnatale come sopra nel precipuo interesse della figlia;
-Tempi di visita per la minore quali stabiliti in sede di separazione e pertanto il padre potrà vedere e tenere Parte_2 con sé la figlia due pomeriggi nel corso della settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.30; a weekend alternati, dalle 18.00 Pt_2 del venerdì alle 21.30 della domenica, con pernottamento presso la casa del padre;
una settimana alternativamente tra i coniugi nel periodo delle vacanze scolastiche invernali;
un mese, anche non consecutivo, comprensivo del ferragosto, alternativamente tra i genitori, nel periodo delle vacanze scolastiche estive;
due giorni nel periodo pasquale;
con espresso riconoscimento, da parte di entrambi i genitori, della necessaria “elasticità” nella gestione di tali modalità in ragione del prioritario rispetto delle esigenze e degli impegni quotidiani di vita (scolastici, di relazione amicale, sportivi etc.) della figlia;
-Il padre si obbliga al versamento dell'assegno di mantenimento ordinario per la minore pari ad € 500,00= (cinquecento/00) mensili, commisurato alle condizioni economiche della sig.ra e dell'effettivo carico mensile della minore , tenuto Parte_1 Pt_2 altresì conto della corresponsione in favore della sola sig.ra dell'Assegno Unico e universale perla figlia a carico, con Parte_1 suddivisione delle spese straordinarie (scolastiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN) come in separazione, pertanto nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, individuate (al pari di quelle ordinarie) secondo le esplicite linee presso il Tribunale di Venezia (in particolare negli articoli 15 e 16) sottoscritto tra Ordine degli Avvocati e Tribunale, ribadito quanto espressamente già previsto in sede di separazione e così che dette spese straordinarie debbano essere, se del caso, volta a volta previamente concordate tra i genitori e che il rimborso al soggetto che le avesse anticipate, avverrà non in ragione della mera indicazione e, invece, solo a fronte dell'esibizione di idonea documentazione.
-I coniugi, per quanto occorrer possa sulla scorta delle attuali disposizioni di legge in materia, si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti idonei all'espatrio con l'iscrizione della figlia minorenne Parte_2
-Le spese legali di assistenza della Sig.ra nella presente procedura saranno a carico del Sig. il Parte_1 Controparte_1 quale, con l'espresso consenso della Sig.ra , si obbliga a corrisponderle, ad avvenuta definizione della pratica, Parte_1 direttamente all'Avv. Brenda Sardi, nella misura omnicomprensiva di euro 1.500,00, oltre CPA ed IVA (se dovuta), non possedendo la Sig.ra i requisiti per essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato per superati limiti di reddito.” Parte_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio in data 3.10.2025, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. R.G. 1020/2025 V.G
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della minore . Parte_2
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Su accordo delle parti, le spese di lite saranno integralmente sostenute dal sig. . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1 congiuntisi in matrimonio in data 12.05.2007, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, Parte II, Serie A, atto n. 4, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti in punto di spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria NT
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NT Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1020/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Lago di Nemi, n. 2, rappresentata e difesa, dall' Avv. Brenda Sardi del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Mirano, Via della Vittoria, n. 61/2 – è Email_1 elettivamente domiciliata e
, nato a [...], il [...] (C.F. , residente Venezia- Controparte_1 C.F._2
Marghera (VE), Via Adolfo Ortolan, n. 4, int. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Marsoni del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia (VE), Santa Email_2
Croce, n. 598/B – è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 28.02.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 17.06.2025 e 26.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 15.07.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario il 12.05.2007, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, Parte II, Serie A, atto n. 4, che dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Controparte_2 R.G. 1020/2025 V.G
autosufficiente e (nata a [...], il [...]), minorenne, e che era tra loro intervenuta Parte_2 separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre i termini previsti ex lege a far data dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in sede di separazione, omologata con provvedimento di questo Tribunale del 6.09.2018 (dep. il 19.09.2018) – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“-Affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre nell'ex casa coniugale di Via Lago di Nemi, Pt_2 la quale verrà, per tale ragione, assegnata alla stessa, come tuttora, con espresso impegno della sig.ra a mantenere Parte_1 ordinata e salubre la casa familiare ed a curare ed accudire personalmente la minore nel contesto del domicilio domestico Pt_2 all'uopo assegnatale come sopra nel precipuo interesse della figlia;
-Tempi di visita per la minore quali stabiliti in sede di separazione e pertanto il padre potrà vedere e tenere Parte_2 con sé la figlia due pomeriggi nel corso della settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.30; a weekend alternati, dalle 18.00 Pt_2 del venerdì alle 21.30 della domenica, con pernottamento presso la casa del padre;
una settimana alternativamente tra i coniugi nel periodo delle vacanze scolastiche invernali;
un mese, anche non consecutivo, comprensivo del ferragosto, alternativamente tra i genitori, nel periodo delle vacanze scolastiche estive;
due giorni nel periodo pasquale;
con espresso riconoscimento, da parte di entrambi i genitori, della necessaria “elasticità” nella gestione di tali modalità in ragione del prioritario rispetto delle esigenze e degli impegni quotidiani di vita (scolastici, di relazione amicale, sportivi etc.) della figlia;
-Il padre si obbliga al versamento dell'assegno di mantenimento ordinario per la minore pari ad € 500,00= (cinquecento/00) mensili, commisurato alle condizioni economiche della sig.ra e dell'effettivo carico mensile della minore , tenuto Parte_1 Pt_2 altresì conto della corresponsione in favore della sola sig.ra dell'Assegno Unico e universale perla figlia a carico, con Parte_1 suddivisione delle spese straordinarie (scolastiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN) come in separazione, pertanto nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, individuate (al pari di quelle ordinarie) secondo le esplicite linee presso il Tribunale di Venezia (in particolare negli articoli 15 e 16) sottoscritto tra Ordine degli Avvocati e Tribunale, ribadito quanto espressamente già previsto in sede di separazione e così che dette spese straordinarie debbano essere, se del caso, volta a volta previamente concordate tra i genitori e che il rimborso al soggetto che le avesse anticipate, avverrà non in ragione della mera indicazione e, invece, solo a fronte dell'esibizione di idonea documentazione.
-I coniugi, per quanto occorrer possa sulla scorta delle attuali disposizioni di legge in materia, si prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti idonei all'espatrio con l'iscrizione della figlia minorenne Parte_2
-Le spese legali di assistenza della Sig.ra nella presente procedura saranno a carico del Sig. il Parte_1 Controparte_1 quale, con l'espresso consenso della Sig.ra , si obbliga a corrisponderle, ad avvenuta definizione della pratica, Parte_1 direttamente all'Avv. Brenda Sardi, nella misura omnicomprensiva di euro 1.500,00, oltre CPA ed IVA (se dovuta), non possedendo la Sig.ra i requisiti per essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato per superati limiti di reddito.” Parte_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio in data 3.10.2025, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. R.G. 1020/2025 V.G
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della minore . Parte_2
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Su accordo delle parti, le spese di lite saranno integralmente sostenute dal sig. . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1 congiuntisi in matrimonio in data 12.05.2007, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2007, Parte II, Serie A, atto n. 4, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti in punto di spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria NT
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca