Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2026, proposto da
EL NI, rappresentata e difesa dagli avvocati NO ER e Danilo NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
NI CO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di opportune misure cautelari
del D.R. n. 2287/2025 e avente prot. n. 0398085 del 13.11.2025; della graduatoria dei vincitori nell’ambito della procedura di ammissione per la prosecuzione negli studi in anni successivi al primo per il Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), adottata con il medesimo D.R. n. 2287/2025 e avente prot. n. 0398085 del 13.11.2025; della graduatoria degli idonei non vincitori nell’ambito della procedura di ammissione per la prosecuzione negli studi in anni successivi al primo per il Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), adottata con il medesimo D.R. n. 2287/2025 e avente prot. n. 0398085 del 13.11.2025; degli allegati Verbali nn. 1 e 2 della Commissione di Valutazione relativi alla suddetta procedura aventi prot. n. 0396200 del 12.11.2025; della Scheda di Valutazione di EL NI, così come ricevuta a seguito di richiesta di accesso agli atti amministrativi; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a vedersi attribuire il più alto, nonché corretto, punteggio da parte della Commissione di Valutazione della procedura concorsuale de quo, con ogni conseguenza in merito al più favorevole collocamento nella graduatoria impugnata;
CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 116 COMMA 2 D. LGS. 02/07/2010 N. 104 OVVERO EX ART. 25, COMMA 5, LEGGE 7 AGOSTO N. 241 E S.M.I. per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato (parzialmente) sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 24.11.2025 e la connessa nota prot. 2025-UNSACLE-0422011 del 16/12/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NT ND e uditi per le parti i difensori ER NO e CE OL (avvocatura dello Stato);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che l’Università resistente ha riesaminato, in autotutela, gli atti impugnati, provvedendo, con il decreto del Rettore numero 250 del 10 febbraio 2026, alla rettifica delle graduatorie, con l’attribuzione alla ricorrente di 77 crediti formativi universitari, per cui la ricorrente è risultata idonea, ma non vincitrice;
Ritenuto, pertanto, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti presenti, come da verbale d’udienza ed essendo il ricorso palesemente improcedibile, non avendo più la ricorrente alcun interesse all’annullamento degli atti impugnati, completamente e definitivamente superati dalla graduatoria adottata in esito al riesame;
Ritenuto, in conclusione, di dichiarare la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, con la compensazione delle spese processuali, tenuto conto della condotta collaborativa dell’Università resistente, che ha consentito la immediata definizione della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE ME, Presidente
NT ND, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT ND | RE ME |
IL SEGRETARIO