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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 gennaio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6878/2023 R.G.L. promosso da
in qualità di tutrice di rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa per delega in calce al ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. dall'avv.
Maria Landella presso lo studio della quale in Foggia Via G. Fraticelli, 2
è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: ciechi civili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2023 come in atti Parte_2 rappresentato, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. nei confronti dell' CP_1 chiedendo che, previo accertamento del proprio stato di cecità assoluta nonché, in subordine, del proprio stato di cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento e le prestazioni assistenziali dovutele ai sensi di legge negate in sede amministrativa.
Allegava che la CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario della cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo negando la condizione di cecità assoluta;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico. Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento del proprio stato invalidante, chiedeva all'adito
Tribunale di: “1) accertare che il sig. è affetto da patologie Parte_2 tali da renderlo cieco assoluto ex Legge 382/1970 art. 11 o tali da renderlo cieco parziale con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione ex L. 382/1970 e L. 508/1988; 2) per
l'effetto, dichiarare il diritto del sig. a percepire le Parte_2 seguenti prestazioni di riferimento: pensione cieco assoluto e indennità speciale, nonché indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti;
oppure: pensione cieco parziale e indennità speciale cieco ventesimisti, ciò
a far data dalla domanda amministrativa;
3) per l'effetto, condannare l CP_1 ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, nonché del preliminare e preventivo procedimento per ATP, liquidati con riferimento allo scaglione applicabile in ragione del valore della presente causa secondo il principio di diritto espresso nelle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sent. N. 12460/20, e Cass.
Sent. N. 6558/2021, Cass. N. 6318/22) gravati di IVA e CPA, come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario;
”
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del CP_1 ricorso per mancanza e/o mancata prova del requisito sanitario.
Disposto un supplemento peritale a mezzo del medesimo CTU, la causa all'odierna udienza del 7.2.2025, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, la domanda è fondata e come tale deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio nella fase di ATPO, il CTU, dott. ha accertato che le patologie riscontrate sulla Persona_2 persona dell'istante (per le quali si rimanda integralmente alla relazione in atti) sono tali da determinarne: la condizione di cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (cieco parziale) e ciò a far data dalla domanda amministrativa
(cfr. procedimento n. 1389/2022 R.G.L.).
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, oltre a censurare l'elaborato peritale per non aver riconosciuto la cecità assoluta, ha dedotto e documentato l'aggravamento delle proprie condizioni
(in epoca successiva alle operazioni peritali).
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott.
, affinchè, sottoposta eventualmente a nuova visita la parte Per_2 ricorrente, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al deposito del ricorso siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
All'esito del riesame del ricorrente e alla luce della documentazione versata in atti il CTU ha avuto modo di accertare la condizione di cieco assoluto, a far data dal 22.04.2023.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Deve, pertanto, dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3 L. n. 138/2001, per essere riconosciuto cieco parziale, a decorrere dalla domanda amministrativa al
21.04.2023 e che a far data dal 22.04.2023 è in possesso del requisito sanitario di cui alla legge 382/70 ovvero cieco civile assoluto.
Non può, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi, a tal proposito, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Sez. Lav. n. 17787/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di consulenza che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3 L. n. 138/2001, per essere riconosciuto quale cieco civile parziale, a decorrere dalla domanda amministrativa al 21.04.2023
e a far data dal 22.04.2023 è in possesso del requisito sanitario di cui alla legge 382/70 per essere riconosciuto cieco civile assoluto;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 gennaio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6878/2023 R.G.L. promosso da
in qualità di tutrice di rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa per delega in calce al ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. dall'avv.
Maria Landella presso lo studio della quale in Foggia Via G. Fraticelli, 2
è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: ciechi civili
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2023 come in atti Parte_2 rappresentato, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. nei confronti dell' CP_1 chiedendo che, previo accertamento del proprio stato di cecità assoluta nonché, in subordine, del proprio stato di cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento e le prestazioni assistenziali dovutele ai sensi di legge negate in sede amministrativa.
Allegava che la CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario della cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo negando la condizione di cecità assoluta;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico. Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento del proprio stato invalidante, chiedeva all'adito
Tribunale di: “1) accertare che il sig. è affetto da patologie Parte_2 tali da renderlo cieco assoluto ex Legge 382/1970 art. 11 o tali da renderlo cieco parziale con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione ex L. 382/1970 e L. 508/1988; 2) per
l'effetto, dichiarare il diritto del sig. a percepire le Parte_2 seguenti prestazioni di riferimento: pensione cieco assoluto e indennità speciale, nonché indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti;
oppure: pensione cieco parziale e indennità speciale cieco ventesimisti, ciò
a far data dalla domanda amministrativa;
3) per l'effetto, condannare l CP_1 ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, nonché del preliminare e preventivo procedimento per ATP, liquidati con riferimento allo scaglione applicabile in ragione del valore della presente causa secondo il principio di diritto espresso nelle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sent. N. 12460/20, e Cass.
Sent. N. 6558/2021, Cass. N. 6318/22) gravati di IVA e CPA, come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario;
”
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del CP_1 ricorso per mancanza e/o mancata prova del requisito sanitario.
Disposto un supplemento peritale a mezzo del medesimo CTU, la causa all'odierna udienza del 7.2.2025, tenuta nelle forme in epigrafe indicate, viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, la domanda è fondata e come tale deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio nella fase di ATPO, il CTU, dott. ha accertato che le patologie riscontrate sulla Persona_2 persona dell'istante (per le quali si rimanda integralmente alla relazione in atti) sono tali da determinarne: la condizione di cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (cieco parziale) e ciò a far data dalla domanda amministrativa
(cfr. procedimento n. 1389/2022 R.G.L.).
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, oltre a censurare l'elaborato peritale per non aver riconosciuto la cecità assoluta, ha dedotto e documentato l'aggravamento delle proprie condizioni
(in epoca successiva alle operazioni peritali).
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott.
, affinchè, sottoposta eventualmente a nuova visita la parte Per_2 ricorrente, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al deposito del ricorso siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
All'esito del riesame del ricorrente e alla luce della documentazione versata in atti il CTU ha avuto modo di accertare la condizione di cieco assoluto, a far data dal 22.04.2023.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Deve, pertanto, dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3 L. n. 138/2001, per essere riconosciuto cieco parziale, a decorrere dalla domanda amministrativa al
21.04.2023 e che a far data dal 22.04.2023 è in possesso del requisito sanitario di cui alla legge 382/70 ovvero cieco civile assoluto.
Non può, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi, a tal proposito, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Sez. Lav. n. 17787/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di consulenza che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 3 L. n. 138/2001, per essere riconosciuto quale cieco civile parziale, a decorrere dalla domanda amministrativa al 21.04.2023
e a far data dal 22.04.2023 è in possesso del requisito sanitario di cui alla legge 382/70 per essere riconosciuto cieco civile assoluto;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano