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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.4.2025, assunto in decisione in data 9.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Daniela Parte_1 C.F._1
Gabaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via Piave n. 23/A;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Veronica Raimondo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla via Bazzini n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento alternato e Persona_1 residenza presso l'abitazione materna.
Ed in particolare: il lunedì ed il martedì con il genitore presso cui trascorre il medesimo fine settimana ed il mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro. Individuando i weekend a settimane alterne, con orari e modalità da stabilirsi di comune accordo di volta in volta anche in ragione delle richieste o degli impegni di I genitori avranno, poi, diritto a tenere con sé il figlio per almeno una/due settimane Per_1 consecutive durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per una settimana nel periodo natalizio e per una settimana nel periodo di Pasqua, con criterio di alternanza, così come per le altre festività nazionali;
2) la casa familiare, di proprietà del signor sita in Meda alla via Varese n. 18, Parte_3 resterà al signor che la condurrà in comodato d'uso gratuito accollandosi integralmente il Parte_2 mutuo acceso dalle parti per la ristrutturazione e liberando la signora dai vincoli presi con Parte_1
l'istituto bancario. Tale Finanziamento verrà dallo stesso rimodulato in ragione dei su riportati importi o estinto, al fine di poter versare alla signora la complessiva somma di € 40.000,00 (utile alla Parte_1 stessa per l'acquisto di un nuovo immobile ad uso abitativo come indicato in premessa) e corrispondente, precisamente € 31.115,76, alla quota parte versata dalla signora per il pagamento del mutuo Pt_1 cointestato finalizzato alla ristrutturazione della casa familiare;
3) trattandosi di collocamento alternato puro, il signor accorderà quale contributo al Parte_2 mantenimento la propria quota di spettanza dell'assegno unico - che ad oggi pari ad € 177,10 - nella piena consapevolezza che tale importo verrà rivalutato in rialzo in ragione della rinegoziazione del mutuo da parte del signor e della stipula di ulteriore mutuo da parte della signora oltre al 50% della Pt_2 Pt_1 mensa scolastica;
4) i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) i genitori si prestano reciproco assenso per i documenti d'espatrio personali e del figlio minore;
6) il presente accordo è valido ed efficace a far data dal suo deposito presso il competente Tribunale;
7) le parti dichiarano di non avere nient'altro a che pretendere reciprocamente dalla intercorsa convivenza, fatto salvo quanto in questa sede stabilito.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2 Per_1 in data 14.01.2019.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 14.01.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 30.4.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.4.2025, assunto in decisione in data 9.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Daniela Parte_1 C.F._1
Gabaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via Piave n. 23/A;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Veronica Raimondo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla via Bazzini n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento alternato e Persona_1 residenza presso l'abitazione materna.
Ed in particolare: il lunedì ed il martedì con il genitore presso cui trascorre il medesimo fine settimana ed il mercoledì, giovedì e venerdì con l'altro. Individuando i weekend a settimane alterne, con orari e modalità da stabilirsi di comune accordo di volta in volta anche in ragione delle richieste o degli impegni di I genitori avranno, poi, diritto a tenere con sé il figlio per almeno una/due settimane Per_1 consecutive durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
per una settimana nel periodo natalizio e per una settimana nel periodo di Pasqua, con criterio di alternanza, così come per le altre festività nazionali;
2) la casa familiare, di proprietà del signor sita in Meda alla via Varese n. 18, Parte_3 resterà al signor che la condurrà in comodato d'uso gratuito accollandosi integralmente il Parte_2 mutuo acceso dalle parti per la ristrutturazione e liberando la signora dai vincoli presi con Parte_1
l'istituto bancario. Tale Finanziamento verrà dallo stesso rimodulato in ragione dei su riportati importi o estinto, al fine di poter versare alla signora la complessiva somma di € 40.000,00 (utile alla Parte_1 stessa per l'acquisto di un nuovo immobile ad uso abitativo come indicato in premessa) e corrispondente, precisamente € 31.115,76, alla quota parte versata dalla signora per il pagamento del mutuo Pt_1 cointestato finalizzato alla ristrutturazione della casa familiare;
3) trattandosi di collocamento alternato puro, il signor accorderà quale contributo al Parte_2 mantenimento la propria quota di spettanza dell'assegno unico - che ad oggi pari ad € 177,10 - nella piena consapevolezza che tale importo verrà rivalutato in rialzo in ragione della rinegoziazione del mutuo da parte del signor e della stipula di ulteriore mutuo da parte della signora oltre al 50% della Pt_2 Pt_1 mensa scolastica;
4) i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) i genitori si prestano reciproco assenso per i documenti d'espatrio personali e del figlio minore;
6) il presente accordo è valido ed efficace a far data dal suo deposito presso il competente Tribunale;
7) le parti dichiarano di non avere nient'altro a che pretendere reciprocamente dalla intercorsa convivenza, fatto salvo quanto in questa sede stabilito.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2 Per_1 in data 14.01.2019.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 14.01.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 30.4.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi