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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1301/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
, ,
[...] CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_7 C.F._7 dall'Avv. Mario Liscio, elettivamente domiciliati in Cerignola al Viale di Levante n. 67
-Appellanti-
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONDELLI MICHELE, elettivamente domiciliato in NAZARIO
SAURO, N. 12 SAN GIOVANNI ROTONDO presso il difensore avv. MONDELLI
MICHELE
-Appellato-
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 14 1.1 Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti convenivano in giudizio la
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni:
“ - in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, per le causali di cui in premessa, nella causazione della morte della OR;
- per l'effetto condannare l' Persona_1 [...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli attori di quella somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditatis, dagli stessi subiti e come in premessa illustrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. “. Nell'atto di citazione gli attori esponevano che:
- in data 26/06/2013 decedeva la sig.ra rispettivamente madre dei Persona_1 sigg.ri , e e nonna dei sig. , Parte_2 Pt_1 Per_2 Parte_4
e delle sigg.re e Per_3 Per_1 Per_4
- il decesso avveniva a seguito di ricovero della sig.ra in data 21/06/2013 per Per_1 intervento chirurgico presso l'unità operativa di Chirurgia vascolare dell'Ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza in San Giovanni Rotondo, con diagnosi di ammissione:
“ischemia sub acuta arto dx”, successivamente corretta come “ischemia acuta”, come risulta dalla cartella clinica;
- all'atto del ricovero, benché in età avanzata, la paziente era in buone condizioni generali, con particolare riferimento agli organi vitali, risultati nella norma, come si evince dalle analisi ed esami effettuati in loco;
- eseguito, intervento chirurgico e suturata la ferita, la paziente veniva trasferita in reparto per la prevista degenza clinica post-operatoria;
- nelle ore successive, tuttavia, veniva immediatamente riscontrato un sanguinamento della ferita, per cui si rendeva necessaria una nuova medicazione;
- persistendo il sanguinamento della ferita, veniva effettuato un esame di laboratorio emocromocitometrico, che rivelava una riduzione notevole dei valori complessivi normalmente previsti, per cui veniva disposto il trasferimento della paziente presso l'unità coronarica;
pagina 2 di 14 - purtroppo, nonostante la verifica di sussistenti anomalie e notevoli scompensi dei valori ematici, alcun intervento (tantomeno chirurgico) veniva posto in essere dai sanitari della struttura al fine di suturare nuovamente e/o tamponare la ferita ed evitare gravi conseguenze dell'emorragia, rivelatesi poi letali per aver progressivamente compromesso la funzionalità degli organi vitali.
In conclusione – secondo gli attori - a seguito dell'inerzia dei sanitari del reparto e nonostante il maldestro tentativo di individuare la causa dell'evoluzione peggiorativa come “shock cardiogeno”, il decesso della sig.ra veniva correttamene Persona_1 addebitato ad uno “shock emorragico”, oggettivamente constatato dallo Specialista
Cardiologo dello stesso Ospedale odierno appellato.
Secondo la prospettazione attorea sarebbe stato sufficiente un controllo costante del drenaggio della ferita per avvedersi dell'episodio emorragico e disporre un successivo trasferimento in chirurgia così da suturare definitamente la ferita, per evitare il danno irreparabile. La complicanza emorragica verificatasi subito dopo l'intervento, la mancata assistenza post-operatoria e l'assoluta negligenza dei sanitari del reparto ospedaliero, determinavano il decesso della loro madre e nonna.
1.2 Con comparsa di risposta del 29/3/2017 si costituiva la
[...]
, contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda e così concludendo:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Foggia adito, in persona del Giudice Monocratico designato, reietta ogni ed eventuale anche ulteriore avversa istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
1) accertare e dichiarare inammissibile ovvero infondata la domanda cosi formulata da essi attori poiché totalmente infondata in fatto e in diritto per le causali tutte sopra esposte;
2) in conseguenza e per l'effetto, condannare essi attori al pagamento delle spese e competenze di lite con rimborso forfettario, IVA e cap nelle misure di legge “.
1.3 Acquisita la consulenza redatta dal Prof. resa per conto del PM Persona_5 nell'ambito del procedimento penale a carico dei medici, conclusosi con l'archiviazione, ed espletata l'attività istruttoria mediante conferimento peritale ai CCTTU dott.
e dott. , il Tribunale di Foggia con sentenza n. Persona_6 Persona_7
2243/2023 pubblicata il 22.09.2023 rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese, ivi comprese le spese di CTU
pagina 3 di 14 1.4 In sintesi, il Tribunale, osservato che il denunciato inesatto adempimento della prestazione medica fosse inquadrabile nella responsabilità contrattuale o da “contatto sociale”, con la conseguenza che, sotto il profilo dell'onere probatorio, a carico del danneggiato spettava la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del sanitario, mentre spettava a parte convenuta dimostrare che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo diligente, riteneva che gli attori non avessero assolto all'onere probatorio posto a loro carico. In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata riteneva non sussistesse adeguata prova dell'an della pretesa, cioè del dedotto errore medico e del nesso di causalità tra evento e danno, deponendo in tal senso gli esiti della CTU collegiale che venivano testualmente riportati in motivazione.
2.1 Con atto di citazione tempestivamente notificato il 18.10.2023, gli attori in primo grado hanno impugnato la predetta sentenza, per i motivi che a breve saranno esplicitati, chiedendone la integrale riforma e l'accoglimento delle loro domande così come proposte in primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
2.2 Si è costituita tempestivamente la Controparte_1
Opera (da qui, per brevità, “
[...] Controparte_1 [...]
”) eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendo il Controparte_3 rigetto del gravame, con condanna alle spese del giudizio
2.3 All'udienza del 28.05.2025, udita la relazione del giudice istruttore, la Corte ha riservato la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la violazione del principio del prudente apprezzamento delle prove di cui all'art. 116 in quanto – secondo la loro prospettazione – “il Tribunale avrebbe elaborato un ragionamento privo di logicità e congruità tra quanto accertato e quanto invece deciso;
mentre, con il secondo motivo denunciano la “illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui avrebbe violato il principio generale di cui all'art. 2967 II comma cc. Gli appellanti assumono che la complicanza emorragica che si sarebbe verificata subito dopo l'intervento, unitamente alla mancata assistenza post-operatoria ed alla pagina 4 di 14 negligenza dei sanitari del reparto ospedaliero, avrebbero determinato il decesso della sig.ra Affermano che “le dedotte inadempienze avrebbero determinato il Per_1 decesso della sig.ra e che sarebbe stato “necessario ed utile”, secondo la Per_1 normale prassi confermata anche dai CTU di primo grado, “posizionare, in sede di ferita, un drenaggio temporaneo in aspirazione”, per tenere sotto controllo l'emorragia, ma ancora maggiore e definitiva efficacia avrebbe avuto una “correzione chirurgica”, riportando in sala operatoria la paziente”. Sostengono che “al mancato posizionamento di adeguato drenaggio sulla ferita suturata all'esito dell'intervento chirurgico de quo, sarebbe stato attribuito un peso eccessivo ed in ogni caso mal ponderato poiché, pur costituendo condotta negligente da parte dei sanitari, non può essere di per sè considerata causa primaria e determinante il decesso della paziente;
invece, la perdita di sangue dalla ferita mal suturata, sarebbe stata talmente copiosa ed evidente che, anche senza la dovuta apposizione del drenaggio, sarebbe stato possibile verificarla da parte degli ausiliari di reparto che, alle ore 03:00 del 22/06/2013 avvisavano il medico di turno il quale, vista l'ora notturna, si astenne dal porre in atto le iniziative idonee a bloccare l'emorragia, limitandosi ad incaricare l'infermiere di effettuare una semplice medicazione e che sarebbe stata tale negligente omissione a determinare l'ulteriore perdita di sangue nelle ore successive, il crollo della pressione sanguigna e la compromissione degli organi vitali, sino al decesso. Assumono che la responsabilità dei sanitari per l'errore di sutura e per il tardivo intervento sull'emorragia verificatasi dopo l'operazione, che avrebbe dovuto comunque essere monitorata – con o senza drenaggio – al fine di agire senza ritardo, anche in via chirurgica, in caso di emorragia, sarebbe la causa che avrebbe causato l'exitus. Censurano la sentenza che avrebbe omesso di considerare e valutare in maniera logica e coerente il comportamento dei sanitari della struttura odierna appellata, quale prova oggettiva della negligenza e dell'omissione di assistenza necessaria e sufficiente a determinare il decesso della paziente;
che il Tribunale non avrebbe valutato in alcun modo la sussistenza del cosiddetto “principio di causalità adeguata”, in virtù del quale la responsabilità dell'evento dannoso deve essere imputata in modo pieno alla struttura sanitaria, responsabile per la negligenza del personale medico-infermieristico di reparto, anche nel caso di impossibilità di “un giudizio prognostico certo” in merito al nesso di causalità tra l'errore diagnostico ed il drammatico esito finale;
nella fattispecie, peraltro, tale difficoltà si appalesa superata dalla accertata sussistenza dello
“shock emorragico”, verificato con certezza dallo specialista cardiologo dello stesso
Ospedale odierno appellato quale causa del decesso per cui si verte, circostanza quest'ultima ulteriormente suffragata anche dal parere dei CTU nella Relazione peritale depositata nel giudizio di primo grado. pagina 5 di 14 Infine, chiedono che si affermi la responsabilità della struttura sanitaria appellata nei confronti degli odierni appellanti, in quanto l'impugnata Sentenza si porrebbe in aperto contrasto con le risultanze della stessa Cartella clinica allegata gli atti di causa e della
CTU espletata nel giudizio di primo grado, che avrebbe accertato la sussistenza della diagnosi di “shock emorragico” e, quindi, della “causalità adeguata” tra le colpe e/o le omissioni dei sanitari da un lato e l'evento finale tragico dall'altro Con il secondo motivo denunciano l'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui avrebbe violato – a loro dire- il principio generale di cui all'art. 2967 II comma cc, censurando che il Tribunale avrebbe omesso totalmente di verificare l'esatto assolvimento dell'onere probatorio a carico dell' odierno appellato. Controparte_4
Denunciano, in particolare, che applicando i principi di cui alla Cass. 11488/04 in materia di onere probatorio al caso in esame, sugli eredi della defunta sig.ra incombeva l'onere di provare l'esistenza del contratto, allegare Per_1
l'inadempimento consistente nell'insorgenza della situazione patologica successiva all'intervento chirurgico eseguito ed il decesso, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il decesso;
mentre restava a carico del sanitario ovvero della struttura sanitaria la prova della diligenza della prestazione, nonché la prova che
l'esito letale fosse stato determinato da evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile pur nell'osservanza delle regole tecniche e precauzionali del caso ovvero da concause preesistenti o sopravvenute idonee di per sé alla determinazione dell'evento, tali da elidere ogni contributo causale dell'operato del sanitario nell'evento occorso, richiamando Cass. 10297/04; Cass. Sez. III n.975 del
Denunciano che sia possibile affermare, senza timore di smentita, che una diagnosi precoce ed una assistenza diligente della compianta sig.ra avrebbe portato Per_1 al tempestivo riconoscimento della patologia in uno stadio iniziale, allorquando la stessa era senz'altro suscettibile di guarigione mediante gli opportuni interventi e che,
d'altro canto, il ritardo diagnostico e terapeutico da parte dei sanitari dell'Ospedale appellato ha pregiudicato in termini irreparabili la situazione della paziente e che, fermo, pertanto, tutto quanto esposto in ordine all'onere probatorio assolto dagli attori
– odierni appellanti, alcuna prova liberatoria contraria è stata fornita da parte convenuta – odierna appellata.
3.1 L'appello non può trovare accoglimento
Risulta dall'esame della cartella clinica - e non vi è contestazione - che la paziente OR in data 21.06.2013 alle ore 13:58 veniva ricoverata presso Persona_1
l'Unità Operativa Chirurgia Vascolare dell' Ospedale convenuto dopo essere stata sottoposta ad alcuni esami presso l'Ospedale Tatarella di Cerignola;
che la paziente – di pagina 6 di 14 anni 85 - all'atto del ricovero presentava un quadro clinico di ischemia dell'arto inferiore destro insorta in acuto la notte precedente con pallore e dolore di natura cardiogena;
invero, risultava affetta da fibrillazione atriale cronica, cardiopatia ipertensiva, e in anamnesi patologica remota, riferiva ai sanitari dell'Ospedale convenuto, pregresso episodio di embolia all'arto superiore di destra risolto mediante trattamento chirurgico.
Pertanto, constatata la presenza di motilità e sensibilità dell'arto, i sanitari dell'Ospedale convenuto procedevano con estrema urgenza all'organizzazione del trattamento chirurgico visti gli elevatissimi rischi di perdita d'arto e di morte aumentati esponenzialmente.
Il trattamento chirurgico indicato nei casi come quello della OR Persona_1
è la tromboembolectomia secondo tecnica di Fogarty e pertanto i sanitari dell'Ospedale convenuto provvedevano con sollecitudine ad informare la paziente ed i parenti circa l'intervento ed i rischi ad esso correlati. Effettuati gli esami preparatori all'intervento veniva condotta in sala operatoria circa alle ore 17:30. L'intervento iniziava alle ore 18:05 e veniva portato a termine senza particolari difficoltà e con recupero di valida vascolarizzazione e grazie a tale intervento veniva scongiurata la perdita dell'arto. Veniva impostata la terapia post operatoria di circostanza che prevedeva l'infusione continua di anticoagulanti e la somministrazione di liquidi, antibiotici ed antalgici secondo schema orario. Non veniva apposto un drenaggio alla ferita.
Sin qui, gli appellanti convengono che la fase preoperatoria e operatoria fu tempestiva, adeguata e praticata secondo leges artis.
Successivamente le opinioni divergono.
Secondo gli appellanti – infatti - la notte non trascorse “tranquillamente” poiché la OR avrebbe avuto una copiosa emorragia (origine e causa del decesso) Per_1 non debitamente tenuta in conto dal medico di turno.
Affermano gli appellanti: “nella fattispecie la perdita di sangue dalla ferita mal suturata, sarebbe stata talmente copiosa ed evidente che, anche senza la dovuta apposizione del drenaggio, sarebbe stato possibile verificarla da parte degli ausiliari di reparto che, alle ore 03:00 del 22/06/2013, avvisavano il medico di turno il quale, vista
l'ora notturna, si sarebbe astenuto dal porre in atto le iniziative idonee a bloccare l'emorragia, limitandosi ad incaricare l'infermiere di effettuare una semplice medicazione. Tale negligente omissione avrebbe determinato l'ulteriore perdita di pagina 7 di 14 sangue nelle ore successive, il crollo della pressione sanguigna e la compromissione degli organi vitali, sino al decesso della OR . Per_1
Senonchè siffatta ricostruzione è smentita dalla documentazione clinica e non ha riscontro nella CTU, né nella consulenza redatta in sede penale risolvendosi in una mera enunciazione di principio, peraltro priva di qualsiasi supporto probatorio ( in primo grado gli appellanti avevano peraltro chiesto di provare l'episodio emorragico attraverso testimoni che non sono stati sentiti e in appello non è stato richiesta tale prova orale)
Allo stesso tempo, è altresì inconsistente l'ulteriore affermazione degli appellanti, per cui “…l'errore di sutura ed il tardivo intervento sull'emorragia verificatasi dopo l'operazione, che avrebbe dovuto comunque essere monitorata –con o senza drenaggio– al fine di agire senza ritardo, anche in via chirurgica, in caso di emorragia ed il mancato intervento tempestivo dei sanitari sull'emorragia in atto, infatti, avrebbe evitato lo shock emorragico e, dunque, la morte della sig.ra verificatasi di lì Per_1
a poco, dal momento che costituisce non soltanto un fatto assolutamente nuovo introdotto in appello, ma, altresì, una circostanza totalmente smentita dalla documentazione clinica e dalle CT già rese.
Ed invero, ciò che risulta dalla cartella clinica (occorre ricordare che alle annotazioni della cartella clinica è applicabile il regime probatorio privilegiato di cui agli art. 2699 e ss. c.c.. Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, n.25568) è una medicazione della ferita, che veniva eseguita alle ore 03:00 del 22.06.2013 per un lieve sanguinamento:”
Si riporta qui sopra la riproduzione della Cartella Clinica (cfr Doc. 5 Cartella Clinica pagina 26)
Gli esami di controllo effettuati alle 6 del mattino seguente del 22.06 non evidenziarono infatti valori allarmanti; l'emoglobina era di 9.7 con valore di partenza di circa 12.5 e tale diminuzione non destava alcuna apprensione in quanto rientrava nei parametri di normalità del post operatorio considerando le fisiologiche perdite intraoperatorie e l'emodiluizione secondaria all'infusione di liquidi.
Nel corso della visita medica del mattino 22.06 non si evidenziavano aspetti patologici degni di nota, mentre alle ore 19:50 la paziente lamentava improvviso calo pressorio con dolore toracico. Le venivano prestate immediatamente le cure del caso con infusione pagina 8 di 14 di plasma expanders, e si richiedeva con urgenza l'intervento del cardiologo che disponeva per il trasferimento in unità coronarica dopo aver diagnosticato mediante un esame elettrocardiografico l'insorgenza di ischemia coronarica.
Un emocromo di controllo evidenziava ulteriore diminuzione dell'Emoglobina a 7.2. La paziente pertanto veniva sottoposta in emergenza ad esame coronarografico e ad impianto di contro pulsatore aortico. L'esame coronarografico evidenziava grave coronaropatia multi vasale (che poi condusse alo shock cardiogeno).
Un controllo dell'emocromo successivo evidenziava la diminuzione ecocardiografico inguinale la cui entità non era meritevole di revisione chirurgica e posto il sospetto di sanguinamento intraddominale.
A tal fine, veniva richiesto ed effettuato esame TC con e senza mezzo di contrasto, ma con riscontro negativo, mentre l'ematoma in sede inguinale destra era privo di segni di riferimento attivo e si evidenziava una gravissima cardiopatia valvolare con test dell'emoglobina a 5.8.
La paziente veniva pertanto sottoposta rapidamente a terapia trasfusionale con recupero di valori ottimali dell'emoglobina.
Nel sospetto di emorragia intraddominale in atto venivano richieste consulenza gastroenterologa e chirurgia vascolare.
Si evidenziava la presenza di ematoma in sede esame aortica di grado severo, insufficienza mitralica di grado lieve ed insufficienza tricuspidalica severa.
Successivamente si evidenziava oligo anuria valutata dal consulente nefrologo come riacutizzazione di un'insufficienza renale cronica che aveva richiesto trattamento emodialitico mediante posizionamento di catetere venoso centrale.
Gli esami ematochimici evidenziavano oltre al peggioramento della funzionalità renale anche il progressivo peggioramento della funzionalità epatica
Più nello specifico, per l'effetto combinato delle emotrasfusioni eseguite e del contro pulsatore la situazione emodinamica migliorava e si stabilizzava tanto che alle ore
09.00 la pressione arteriosa segnava valori di 145/70, il dosaggio della emoglobina risaliva a 12.3 e si poteva ridurre l'intervento del contropulsatore aortico ma la situazione clinica risultava fortemente deteriorata.
Il 24.06.2013 la paziente permaneva anurica, iniziava la prima seduta emodialitica che terminava alle 21.40 con pressione arteriosa di 120/80 e saturazione del 95% mentre il giorno successivo le condizioni vengono ancora descritte gravi pur con pressione arteriosa di 140/80 e alle 15.35 iniziava una seduta dialitica che veniva ridotta per malessere della paziente con ipotensione acuta che si assestava progressivamente su valori di 110/70 e la situazione peggiora il 26 giugno e alle 10.20 dopo un arresto pagina 9 di 14 cardiaco , nonostante le manovre rianimatorie, si verifica il decesso della paziente, cioè in quarta giornata postoperatoria.
Pertanto – come si è potuto verificare dalla lettura della cartella clinica - l'episodio emorragico, del tutto improvviso e profuso, si è concretizzò soltanto nelle ore pomeridiane del giorno 22-06-2013 (su ciò parrebbe convenire anche la parte appellante per cui,.. solo alle ore 19.50 del 22.06.2013 i Medici registrarono una crisi ipotensiva con PA 75/50..cfr appello pag. 9, 3^ cpv). E, come si è accertato, l'evento emorragico fu immediatamente riconosciuto ed efficacemente trattato con trasferimento della paziente in Unità Coronarica, laddove veniva sottoposta a specifico ed idoneo trattamento diagnostico-terapeutico, con ripristino delle condizioni emodinamiche e normalizzazione dei parametri vitali.
Nella consulenza del Prof. - redatta in sede penale – e che il Giudice di Merito Per_5 può “utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove prodotte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, potendo, altresì , avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata” (cfr.Cassazione civile sez. I, 08.03.2023, n.6929 e Corte Appello Bari, sez. III, 22.09.2023, n. 1360 ), si legge
(testualmente) che “ …la morte di quale quella constatata alle ore Persona_1
10,00 del 26 giugno 2013, fu determinata- e tanto in sintesi ed in linea di massima in aderenza con la diagnosi formulata dai sanitari che prestarono la loro opera presso la “
” di San Giovanni Rotondo- da cause patologiche Controparte_1 naturali, ben individuabili in uno shock cardiogeno secondario ad infarto settale del miocardio ed associatosi ad insufficienza sia renale che epatica in soggetto affetto da coronaropatia multipla, da stenosi aortica severa, da arteriopatia periferica e dagli esiti di una tromboembolectomia per sindrome ischemica acuta dell'arto inferiore destro complicatasi con un ematoma arterioso della regione inguinale destra.
Rileva il prof. che non si ravvisa alcuna condotta colposa dei sanitari che prestarono Per_5 la loro opera ad sia presso l'Ospedale “Tatarella” di Cerignola che Persona_1 presso la “ ” di San Giovanni Rotondo. In un'ottica ex Controparte_1 ante, quindi, si afferma che tutta l'assistenza sanitaria erogata fu congrua con le evidenze cliniche, tempestiva ed adeguata, praticata secondo leges artis. E' emersa – secondo il consulente della Procura - l'assoluta congruità della condotta di coloro che attuarono il
21 Giugno 2013 la tromboembolectomia alle Leges Artis: può affermarsi infatti – secondo il consulente - che l'ematoma inguinale destro rappresentò una complicanza
pagina 10 di 14 intrinseca della procedura. Connotò- in altri termini- un evento in cui è implicito il concetto della conoscenza ed ineluttabilità.
Ricordiamo che, da un punto di vista medico-legale, la complicanza ( jatrogena) è quell'evento – dannoso- che, ancorchè previsto e prevedibile non può essere evitato da una condotta differente rispetto a quella posta in essere dai sanitari;
l'errore, invece, connota una condotta non conforme alle legis artis, da correlarsi ad imperizia, imprudenza o negligenza.
La comparsa di insufficienza renale – come afferma e chiarisce il Prof. - è a Per_5 pieno titolo da ascrivere, ad una sindrome da rivascolarizzazione tardiva che si è, purtroppo, ineluttabilmente verificato nel caso in esame.
In ragione di ciò, la causa mortis della sig.ra è da attribuire in via Per_1 diretta ad un danno renale diffuso e ad una compromissione non reversibile cardiaca, secondari sia alla patologia di base da cui era affetta, che ne ha comportato il ricovero urgente e l'immediato trattamento, e sia ad una “sindrome da rivascolarizzazione tardiva”, cioè, ricondotta a cause patologiche naturali, ben individuabili ad uno shock cardiogeno secondario ad infarto settale del miocardio ed associatosi sia ad insufficienza sia renale che epatica .
Per essere ancora più chiari, il Consulente del PM Prof. . ebbe ad accertare, Per_5 che:”…una notevole compromissione del cuore trovò ulteriore suffragio nelle risultanze dell'ecocardiogramma delle ore 20:30 del 23 giugno 2013, con evidenza-ancorché in presenza di una frazione di eiezione del 45%,- di ALTERAZIONI SIA DELLA VALVOLA
AORTICA (molto calcifica con stenosi di grado severo- insufficienza lieve) che mitralica
(ispessita con insufficienza moderata) tutte afferenti dallo stato anteriore;
a partire dal
23.06.2013, si erano resi evidenti alterazioni della funzione epatica e di quella renale dimostrative di una sindrome da disfunzione multi organo da ascrivere allo shock cardiogeno che caratterizzò il quadro clinico il 22 giugno precedente a partire dalle ore
19.50.
Pertanto gli accertamenti e gli esami svolti furono adeguati alle condizioni della paziente e non erano emersi, nell'iter della degenza ospedaliera, elementi tali da far ritenere necessario un immediato, ulteriore approfondimento diagnostico e che la diagnosi di dimissione registrata sul frontespizio della cartella clinica fu: “Shock cardiogeno in paziente con insufficienza cardiaca cronica, stenosi aortica severa, arteriopatia periferica, embolectomia periferica complicata da ematoma esteso, insufficienza renale trattata con dialisi e che la prognosi ebbe esito infausto.
pagina 11 di 14 Dunque, è evidente che i sanitari dell'Ospedale convenuto hanno agito secondo “leges artis” e pertanto non è ravvisabile alcuna condotta colposa del personale della convenuta. CP_1
A questo punto occorre precisare che i consulenti del giudice di prime cure, in assenza di una specifica censura degli attori, introducono il tema dell'omesso drenaggio. Gli ausiliari del Tribunale, sul nesso di casualità, affermano infatti che: “Non si può affermare con incontestabile certezza che l'esito mortale sia riconducibile a colpa professionale. Certo è che la omissione del posizionamento del drenaggio aspirativo in sede di ferita, costituisce un comportamento imprudente da parte dei nel CP_5 caso specifico, poiché l'intervento era stato effettuato in paziente anziano, iperteso e in terapia anticoagulante, quindi con rischio elevato di emorragia “. Senonchè in occasione dei chiarimenti forniti all'udienza del 22.10.2020, in relazione alle conseguenze dell'omesso drenaggio, il dr. Persona_7 medico legale - ha testualmente dichiarato: “Ritengo per quanto di mia competenza che
l'omissione contestata non possa configurare un presupposto causale del decesso in quanto la funzione del drenaggio è quella di intervenire in maniera precoce in caso di complicanze, quali soprattutto perdite ematiche. Escludo la rilevanza dell'omissione anche in termini di concausalità”.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal Dr. specialista, il Persona_6 quale nelle medesime circostanze ha dichiarato: “per quanto di mia competenza, l'omesso posizionamento del drenaggio non rileva quale causa del decesso ma solo come comportamento imprudente che ha determinato una riduzione delle chance di sopravvivenza della paziente, sebbene io non sia in grado di quantificare l'entità di tale perdita. Preciso che la perdita di chance in concreto rileva sia in relazione alla patologia da cui la paziente era affetta che al ritardo della diagnosi e del trattamento delle complicazioni insorte. Preciso che lo scopo del drenaggio è quello di costituire la spia di un'eventuale emorragia che innesca un successivo procedimento fisiopatologico di shock emorragico che richiede un pronto trattamento medico o chirurgico”.
La conclusione del Collegio peritale è da ritenersi identificabile principalmente in quella del Consulente Medico legale dott. il quale ha dichiarato di non avere Persona_7 ravvisato alcuna rilevanza sull'exitus, della presunta omissione, neanche in termini di con-causalità e, quindi, neanche di minimale e/o residuale perdita di chances.
Questa, dunque, la conclusione rilevante per la Corte, considerato che il CTU Medico legale riconduce ad unità la fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, dopo avere acquisito il parere dello Specialista.
In ogni caso, è risultato accertato che la causa della morte della sig.ra sia da Per_1 ascriversi a cause patologiche ben individuabili in uno shock cardiogeno secondario ad pagina 12 di 14 infarto settale del miocardio ed associatosi ad insufficienza sia renale che epatica in soggetto affetto da coronaropatia multipla, da stenosi aortica severa, da arteriopatia periferica e dagli esiti di una tromboembolectomia per sindrome ischemia acuta dell'arto inferiore destro complicatosi con un ematoma arterioso della regione inguinale destra, come peraltro già accertato ed attestato a chiare lettere nella relazione resa alla Procura della Repubblica di Foggia dal Prof. a pag 46 a cui si rimanda. Per_5
Pertanto, è stata esclusa qualsiasi condotta colposa da parte dei Sanitari della convenuta seguendo il paradigma di un accertamento condotto con il criterio CP_1 qualificato del “più probabile che non”.
In ogni caso e in riferimento a quanto affermato dal CTU dott. in ordine alla Per_6 perdita di chances di sopravvivenza, la domanda va comunque rigettata poiché mai proposta in atto di citazione. ( Cfr, in merito, Cassazione civile sez. III, 04/03/2004,
n.4400 per cui la domanda per perdita di "chances" è ontologicamente diversa dalla domanda dì risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato: ne consegue che, se è stato richiesto solo questo danno, non può il giudice esaminare il danno da perdita di "chances", neppure intendendo questa domanda come un "minus" rispetto a quella proposta, costituendo invece domande diverse non ricomprese l'una nell'altra ).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio al D.M. 55/14 (causa valore indeterminabile- complessità media- valori medi ad esclusione della fase istruttoria con valori minimi tenuto conto della minima attività processuale svolta).
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_8 Parte_9 Parte_10
con atto di citazione nei confronti della
[...] Parte_7 [...]
, , Controparte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2243/2023 emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata il 22.09.2023 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza gravata;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Controparte_1 che liquida in complessivi € 10313,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R.
n.115 del 2002
Così deciso in Bari, in data 28.05.2025
L'estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1301/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
, ,
[...] CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_7 C.F._7 dall'Avv. Mario Liscio, elettivamente domiciliati in Cerignola al Viale di Levante n. 67
-Appellanti-
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONDELLI MICHELE, elettivamente domiciliato in NAZARIO
SAURO, N. 12 SAN GIOVANNI ROTONDO presso il difensore avv. MONDELLI
MICHELE
-Appellato-
OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 14 1.1 Con atto ritualmente notificato gli odierni appellanti convenivano in giudizio la
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni:
“ - in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, per le causali di cui in premessa, nella causazione della morte della OR;
- per l'effetto condannare l' Persona_1 [...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli attori di quella somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditatis, dagli stessi subiti e come in premessa illustrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. “. Nell'atto di citazione gli attori esponevano che:
- in data 26/06/2013 decedeva la sig.ra rispettivamente madre dei Persona_1 sigg.ri , e e nonna dei sig. , Parte_2 Pt_1 Per_2 Parte_4
e delle sigg.re e Per_3 Per_1 Per_4
- il decesso avveniva a seguito di ricovero della sig.ra in data 21/06/2013 per Per_1 intervento chirurgico presso l'unità operativa di Chirurgia vascolare dell'Ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza in San Giovanni Rotondo, con diagnosi di ammissione:
“ischemia sub acuta arto dx”, successivamente corretta come “ischemia acuta”, come risulta dalla cartella clinica;
- all'atto del ricovero, benché in età avanzata, la paziente era in buone condizioni generali, con particolare riferimento agli organi vitali, risultati nella norma, come si evince dalle analisi ed esami effettuati in loco;
- eseguito, intervento chirurgico e suturata la ferita, la paziente veniva trasferita in reparto per la prevista degenza clinica post-operatoria;
- nelle ore successive, tuttavia, veniva immediatamente riscontrato un sanguinamento della ferita, per cui si rendeva necessaria una nuova medicazione;
- persistendo il sanguinamento della ferita, veniva effettuato un esame di laboratorio emocromocitometrico, che rivelava una riduzione notevole dei valori complessivi normalmente previsti, per cui veniva disposto il trasferimento della paziente presso l'unità coronarica;
pagina 2 di 14 - purtroppo, nonostante la verifica di sussistenti anomalie e notevoli scompensi dei valori ematici, alcun intervento (tantomeno chirurgico) veniva posto in essere dai sanitari della struttura al fine di suturare nuovamente e/o tamponare la ferita ed evitare gravi conseguenze dell'emorragia, rivelatesi poi letali per aver progressivamente compromesso la funzionalità degli organi vitali.
In conclusione – secondo gli attori - a seguito dell'inerzia dei sanitari del reparto e nonostante il maldestro tentativo di individuare la causa dell'evoluzione peggiorativa come “shock cardiogeno”, il decesso della sig.ra veniva correttamene Persona_1 addebitato ad uno “shock emorragico”, oggettivamente constatato dallo Specialista
Cardiologo dello stesso Ospedale odierno appellato.
Secondo la prospettazione attorea sarebbe stato sufficiente un controllo costante del drenaggio della ferita per avvedersi dell'episodio emorragico e disporre un successivo trasferimento in chirurgia così da suturare definitamente la ferita, per evitare il danno irreparabile. La complicanza emorragica verificatasi subito dopo l'intervento, la mancata assistenza post-operatoria e l'assoluta negligenza dei sanitari del reparto ospedaliero, determinavano il decesso della loro madre e nonna.
1.2 Con comparsa di risposta del 29/3/2017 si costituiva la
[...]
, contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda e così concludendo:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Foggia adito, in persona del Giudice Monocratico designato, reietta ogni ed eventuale anche ulteriore avversa istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
1) accertare e dichiarare inammissibile ovvero infondata la domanda cosi formulata da essi attori poiché totalmente infondata in fatto e in diritto per le causali tutte sopra esposte;
2) in conseguenza e per l'effetto, condannare essi attori al pagamento delle spese e competenze di lite con rimborso forfettario, IVA e cap nelle misure di legge “.
1.3 Acquisita la consulenza redatta dal Prof. resa per conto del PM Persona_5 nell'ambito del procedimento penale a carico dei medici, conclusosi con l'archiviazione, ed espletata l'attività istruttoria mediante conferimento peritale ai CCTTU dott.
e dott. , il Tribunale di Foggia con sentenza n. Persona_6 Persona_7
2243/2023 pubblicata il 22.09.2023 rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese, ivi comprese le spese di CTU
pagina 3 di 14 1.4 In sintesi, il Tribunale, osservato che il denunciato inesatto adempimento della prestazione medica fosse inquadrabile nella responsabilità contrattuale o da “contatto sociale”, con la conseguenza che, sotto il profilo dell'onere probatorio, a carico del danneggiato spettava la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica, nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del sanitario, mentre spettava a parte convenuta dimostrare che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo diligente, riteneva che gli attori non avessero assolto all'onere probatorio posto a loro carico. In particolare, all'esito dell'istruttoria espletata riteneva non sussistesse adeguata prova dell'an della pretesa, cioè del dedotto errore medico e del nesso di causalità tra evento e danno, deponendo in tal senso gli esiti della CTU collegiale che venivano testualmente riportati in motivazione.
2.1 Con atto di citazione tempestivamente notificato il 18.10.2023, gli attori in primo grado hanno impugnato la predetta sentenza, per i motivi che a breve saranno esplicitati, chiedendone la integrale riforma e l'accoglimento delle loro domande così come proposte in primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
2.2 Si è costituita tempestivamente la Controparte_1
Opera (da qui, per brevità, “
[...] Controparte_1 [...]
”) eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendo il Controparte_3 rigetto del gravame, con condanna alle spese del giudizio
2.3 All'udienza del 28.05.2025, udita la relazione del giudice istruttore, la Corte ha riservato la causa per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la violazione del principio del prudente apprezzamento delle prove di cui all'art. 116 in quanto – secondo la loro prospettazione – “il Tribunale avrebbe elaborato un ragionamento privo di logicità e congruità tra quanto accertato e quanto invece deciso;
mentre, con il secondo motivo denunciano la “illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui avrebbe violato il principio generale di cui all'art. 2967 II comma cc. Gli appellanti assumono che la complicanza emorragica che si sarebbe verificata subito dopo l'intervento, unitamente alla mancata assistenza post-operatoria ed alla pagina 4 di 14 negligenza dei sanitari del reparto ospedaliero, avrebbero determinato il decesso della sig.ra Affermano che “le dedotte inadempienze avrebbero determinato il Per_1 decesso della sig.ra e che sarebbe stato “necessario ed utile”, secondo la Per_1 normale prassi confermata anche dai CTU di primo grado, “posizionare, in sede di ferita, un drenaggio temporaneo in aspirazione”, per tenere sotto controllo l'emorragia, ma ancora maggiore e definitiva efficacia avrebbe avuto una “correzione chirurgica”, riportando in sala operatoria la paziente”. Sostengono che “al mancato posizionamento di adeguato drenaggio sulla ferita suturata all'esito dell'intervento chirurgico de quo, sarebbe stato attribuito un peso eccessivo ed in ogni caso mal ponderato poiché, pur costituendo condotta negligente da parte dei sanitari, non può essere di per sè considerata causa primaria e determinante il decesso della paziente;
invece, la perdita di sangue dalla ferita mal suturata, sarebbe stata talmente copiosa ed evidente che, anche senza la dovuta apposizione del drenaggio, sarebbe stato possibile verificarla da parte degli ausiliari di reparto che, alle ore 03:00 del 22/06/2013 avvisavano il medico di turno il quale, vista l'ora notturna, si astenne dal porre in atto le iniziative idonee a bloccare l'emorragia, limitandosi ad incaricare l'infermiere di effettuare una semplice medicazione e che sarebbe stata tale negligente omissione a determinare l'ulteriore perdita di sangue nelle ore successive, il crollo della pressione sanguigna e la compromissione degli organi vitali, sino al decesso. Assumono che la responsabilità dei sanitari per l'errore di sutura e per il tardivo intervento sull'emorragia verificatasi dopo l'operazione, che avrebbe dovuto comunque essere monitorata – con o senza drenaggio – al fine di agire senza ritardo, anche in via chirurgica, in caso di emorragia, sarebbe la causa che avrebbe causato l'exitus. Censurano la sentenza che avrebbe omesso di considerare e valutare in maniera logica e coerente il comportamento dei sanitari della struttura odierna appellata, quale prova oggettiva della negligenza e dell'omissione di assistenza necessaria e sufficiente a determinare il decesso della paziente;
che il Tribunale non avrebbe valutato in alcun modo la sussistenza del cosiddetto “principio di causalità adeguata”, in virtù del quale la responsabilità dell'evento dannoso deve essere imputata in modo pieno alla struttura sanitaria, responsabile per la negligenza del personale medico-infermieristico di reparto, anche nel caso di impossibilità di “un giudizio prognostico certo” in merito al nesso di causalità tra l'errore diagnostico ed il drammatico esito finale;
nella fattispecie, peraltro, tale difficoltà si appalesa superata dalla accertata sussistenza dello
“shock emorragico”, verificato con certezza dallo specialista cardiologo dello stesso
Ospedale odierno appellato quale causa del decesso per cui si verte, circostanza quest'ultima ulteriormente suffragata anche dal parere dei CTU nella Relazione peritale depositata nel giudizio di primo grado. pagina 5 di 14 Infine, chiedono che si affermi la responsabilità della struttura sanitaria appellata nei confronti degli odierni appellanti, in quanto l'impugnata Sentenza si porrebbe in aperto contrasto con le risultanze della stessa Cartella clinica allegata gli atti di causa e della
CTU espletata nel giudizio di primo grado, che avrebbe accertato la sussistenza della diagnosi di “shock emorragico” e, quindi, della “causalità adeguata” tra le colpe e/o le omissioni dei sanitari da un lato e l'evento finale tragico dall'altro Con il secondo motivo denunciano l'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui avrebbe violato – a loro dire- il principio generale di cui all'art. 2967 II comma cc, censurando che il Tribunale avrebbe omesso totalmente di verificare l'esatto assolvimento dell'onere probatorio a carico dell' odierno appellato. Controparte_4
Denunciano, in particolare, che applicando i principi di cui alla Cass. 11488/04 in materia di onere probatorio al caso in esame, sugli eredi della defunta sig.ra incombeva l'onere di provare l'esistenza del contratto, allegare Per_1
l'inadempimento consistente nell'insorgenza della situazione patologica successiva all'intervento chirurgico eseguito ed il decesso, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il decesso;
mentre restava a carico del sanitario ovvero della struttura sanitaria la prova della diligenza della prestazione, nonché la prova che
l'esito letale fosse stato determinato da evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile pur nell'osservanza delle regole tecniche e precauzionali del caso ovvero da concause preesistenti o sopravvenute idonee di per sé alla determinazione dell'evento, tali da elidere ogni contributo causale dell'operato del sanitario nell'evento occorso, richiamando Cass. 10297/04; Cass. Sez. III n.975 del
Denunciano che sia possibile affermare, senza timore di smentita, che una diagnosi precoce ed una assistenza diligente della compianta sig.ra avrebbe portato Per_1 al tempestivo riconoscimento della patologia in uno stadio iniziale, allorquando la stessa era senz'altro suscettibile di guarigione mediante gli opportuni interventi e che,
d'altro canto, il ritardo diagnostico e terapeutico da parte dei sanitari dell'Ospedale appellato ha pregiudicato in termini irreparabili la situazione della paziente e che, fermo, pertanto, tutto quanto esposto in ordine all'onere probatorio assolto dagli attori
– odierni appellanti, alcuna prova liberatoria contraria è stata fornita da parte convenuta – odierna appellata.
3.1 L'appello non può trovare accoglimento
Risulta dall'esame della cartella clinica - e non vi è contestazione - che la paziente OR in data 21.06.2013 alle ore 13:58 veniva ricoverata presso Persona_1
l'Unità Operativa Chirurgia Vascolare dell' Ospedale convenuto dopo essere stata sottoposta ad alcuni esami presso l'Ospedale Tatarella di Cerignola;
che la paziente – di pagina 6 di 14 anni 85 - all'atto del ricovero presentava un quadro clinico di ischemia dell'arto inferiore destro insorta in acuto la notte precedente con pallore e dolore di natura cardiogena;
invero, risultava affetta da fibrillazione atriale cronica, cardiopatia ipertensiva, e in anamnesi patologica remota, riferiva ai sanitari dell'Ospedale convenuto, pregresso episodio di embolia all'arto superiore di destra risolto mediante trattamento chirurgico.
Pertanto, constatata la presenza di motilità e sensibilità dell'arto, i sanitari dell'Ospedale convenuto procedevano con estrema urgenza all'organizzazione del trattamento chirurgico visti gli elevatissimi rischi di perdita d'arto e di morte aumentati esponenzialmente.
Il trattamento chirurgico indicato nei casi come quello della OR Persona_1
è la tromboembolectomia secondo tecnica di Fogarty e pertanto i sanitari dell'Ospedale convenuto provvedevano con sollecitudine ad informare la paziente ed i parenti circa l'intervento ed i rischi ad esso correlati. Effettuati gli esami preparatori all'intervento veniva condotta in sala operatoria circa alle ore 17:30. L'intervento iniziava alle ore 18:05 e veniva portato a termine senza particolari difficoltà e con recupero di valida vascolarizzazione e grazie a tale intervento veniva scongiurata la perdita dell'arto. Veniva impostata la terapia post operatoria di circostanza che prevedeva l'infusione continua di anticoagulanti e la somministrazione di liquidi, antibiotici ed antalgici secondo schema orario. Non veniva apposto un drenaggio alla ferita.
Sin qui, gli appellanti convengono che la fase preoperatoria e operatoria fu tempestiva, adeguata e praticata secondo leges artis.
Successivamente le opinioni divergono.
Secondo gli appellanti – infatti - la notte non trascorse “tranquillamente” poiché la OR avrebbe avuto una copiosa emorragia (origine e causa del decesso) Per_1 non debitamente tenuta in conto dal medico di turno.
Affermano gli appellanti: “nella fattispecie la perdita di sangue dalla ferita mal suturata, sarebbe stata talmente copiosa ed evidente che, anche senza la dovuta apposizione del drenaggio, sarebbe stato possibile verificarla da parte degli ausiliari di reparto che, alle ore 03:00 del 22/06/2013, avvisavano il medico di turno il quale, vista
l'ora notturna, si sarebbe astenuto dal porre in atto le iniziative idonee a bloccare l'emorragia, limitandosi ad incaricare l'infermiere di effettuare una semplice medicazione. Tale negligente omissione avrebbe determinato l'ulteriore perdita di pagina 7 di 14 sangue nelle ore successive, il crollo della pressione sanguigna e la compromissione degli organi vitali, sino al decesso della OR . Per_1
Senonchè siffatta ricostruzione è smentita dalla documentazione clinica e non ha riscontro nella CTU, né nella consulenza redatta in sede penale risolvendosi in una mera enunciazione di principio, peraltro priva di qualsiasi supporto probatorio ( in primo grado gli appellanti avevano peraltro chiesto di provare l'episodio emorragico attraverso testimoni che non sono stati sentiti e in appello non è stato richiesta tale prova orale)
Allo stesso tempo, è altresì inconsistente l'ulteriore affermazione degli appellanti, per cui “…l'errore di sutura ed il tardivo intervento sull'emorragia verificatasi dopo l'operazione, che avrebbe dovuto comunque essere monitorata –con o senza drenaggio– al fine di agire senza ritardo, anche in via chirurgica, in caso di emorragia ed il mancato intervento tempestivo dei sanitari sull'emorragia in atto, infatti, avrebbe evitato lo shock emorragico e, dunque, la morte della sig.ra verificatasi di lì Per_1
a poco, dal momento che costituisce non soltanto un fatto assolutamente nuovo introdotto in appello, ma, altresì, una circostanza totalmente smentita dalla documentazione clinica e dalle CT già rese.
Ed invero, ciò che risulta dalla cartella clinica (occorre ricordare che alle annotazioni della cartella clinica è applicabile il regime probatorio privilegiato di cui agli art. 2699 e ss. c.c.. Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, n.25568) è una medicazione della ferita, che veniva eseguita alle ore 03:00 del 22.06.2013 per un lieve sanguinamento:”
Si riporta qui sopra la riproduzione della Cartella Clinica (cfr Doc. 5 Cartella Clinica pagina 26)
Gli esami di controllo effettuati alle 6 del mattino seguente del 22.06 non evidenziarono infatti valori allarmanti; l'emoglobina era di 9.7 con valore di partenza di circa 12.5 e tale diminuzione non destava alcuna apprensione in quanto rientrava nei parametri di normalità del post operatorio considerando le fisiologiche perdite intraoperatorie e l'emodiluizione secondaria all'infusione di liquidi.
Nel corso della visita medica del mattino 22.06 non si evidenziavano aspetti patologici degni di nota, mentre alle ore 19:50 la paziente lamentava improvviso calo pressorio con dolore toracico. Le venivano prestate immediatamente le cure del caso con infusione pagina 8 di 14 di plasma expanders, e si richiedeva con urgenza l'intervento del cardiologo che disponeva per il trasferimento in unità coronarica dopo aver diagnosticato mediante un esame elettrocardiografico l'insorgenza di ischemia coronarica.
Un emocromo di controllo evidenziava ulteriore diminuzione dell'Emoglobina a 7.2. La paziente pertanto veniva sottoposta in emergenza ad esame coronarografico e ad impianto di contro pulsatore aortico. L'esame coronarografico evidenziava grave coronaropatia multi vasale (che poi condusse alo shock cardiogeno).
Un controllo dell'emocromo successivo evidenziava la diminuzione ecocardiografico inguinale la cui entità non era meritevole di revisione chirurgica e posto il sospetto di sanguinamento intraddominale.
A tal fine, veniva richiesto ed effettuato esame TC con e senza mezzo di contrasto, ma con riscontro negativo, mentre l'ematoma in sede inguinale destra era privo di segni di riferimento attivo e si evidenziava una gravissima cardiopatia valvolare con test dell'emoglobina a 5.8.
La paziente veniva pertanto sottoposta rapidamente a terapia trasfusionale con recupero di valori ottimali dell'emoglobina.
Nel sospetto di emorragia intraddominale in atto venivano richieste consulenza gastroenterologa e chirurgia vascolare.
Si evidenziava la presenza di ematoma in sede esame aortica di grado severo, insufficienza mitralica di grado lieve ed insufficienza tricuspidalica severa.
Successivamente si evidenziava oligo anuria valutata dal consulente nefrologo come riacutizzazione di un'insufficienza renale cronica che aveva richiesto trattamento emodialitico mediante posizionamento di catetere venoso centrale.
Gli esami ematochimici evidenziavano oltre al peggioramento della funzionalità renale anche il progressivo peggioramento della funzionalità epatica
Più nello specifico, per l'effetto combinato delle emotrasfusioni eseguite e del contro pulsatore la situazione emodinamica migliorava e si stabilizzava tanto che alle ore
09.00 la pressione arteriosa segnava valori di 145/70, il dosaggio della emoglobina risaliva a 12.3 e si poteva ridurre l'intervento del contropulsatore aortico ma la situazione clinica risultava fortemente deteriorata.
Il 24.06.2013 la paziente permaneva anurica, iniziava la prima seduta emodialitica che terminava alle 21.40 con pressione arteriosa di 120/80 e saturazione del 95% mentre il giorno successivo le condizioni vengono ancora descritte gravi pur con pressione arteriosa di 140/80 e alle 15.35 iniziava una seduta dialitica che veniva ridotta per malessere della paziente con ipotensione acuta che si assestava progressivamente su valori di 110/70 e la situazione peggiora il 26 giugno e alle 10.20 dopo un arresto pagina 9 di 14 cardiaco , nonostante le manovre rianimatorie, si verifica il decesso della paziente, cioè in quarta giornata postoperatoria.
Pertanto – come si è potuto verificare dalla lettura della cartella clinica - l'episodio emorragico, del tutto improvviso e profuso, si è concretizzò soltanto nelle ore pomeridiane del giorno 22-06-2013 (su ciò parrebbe convenire anche la parte appellante per cui,.. solo alle ore 19.50 del 22.06.2013 i Medici registrarono una crisi ipotensiva con PA 75/50..cfr appello pag. 9, 3^ cpv). E, come si è accertato, l'evento emorragico fu immediatamente riconosciuto ed efficacemente trattato con trasferimento della paziente in Unità Coronarica, laddove veniva sottoposta a specifico ed idoneo trattamento diagnostico-terapeutico, con ripristino delle condizioni emodinamiche e normalizzazione dei parametri vitali.
Nella consulenza del Prof. - redatta in sede penale – e che il Giudice di Merito Per_5 può “utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove prodotte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, potendo, altresì , avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata” (cfr.Cassazione civile sez. I, 08.03.2023, n.6929 e Corte Appello Bari, sez. III, 22.09.2023, n. 1360 ), si legge
(testualmente) che “ …la morte di quale quella constatata alle ore Persona_1
10,00 del 26 giugno 2013, fu determinata- e tanto in sintesi ed in linea di massima in aderenza con la diagnosi formulata dai sanitari che prestarono la loro opera presso la “
” di San Giovanni Rotondo- da cause patologiche Controparte_1 naturali, ben individuabili in uno shock cardiogeno secondario ad infarto settale del miocardio ed associatosi ad insufficienza sia renale che epatica in soggetto affetto da coronaropatia multipla, da stenosi aortica severa, da arteriopatia periferica e dagli esiti di una tromboembolectomia per sindrome ischemica acuta dell'arto inferiore destro complicatasi con un ematoma arterioso della regione inguinale destra.
Rileva il prof. che non si ravvisa alcuna condotta colposa dei sanitari che prestarono Per_5 la loro opera ad sia presso l'Ospedale “Tatarella” di Cerignola che Persona_1 presso la “ ” di San Giovanni Rotondo. In un'ottica ex Controparte_1 ante, quindi, si afferma che tutta l'assistenza sanitaria erogata fu congrua con le evidenze cliniche, tempestiva ed adeguata, praticata secondo leges artis. E' emersa – secondo il consulente della Procura - l'assoluta congruità della condotta di coloro che attuarono il
21 Giugno 2013 la tromboembolectomia alle Leges Artis: può affermarsi infatti – secondo il consulente - che l'ematoma inguinale destro rappresentò una complicanza
pagina 10 di 14 intrinseca della procedura. Connotò- in altri termini- un evento in cui è implicito il concetto della conoscenza ed ineluttabilità.
Ricordiamo che, da un punto di vista medico-legale, la complicanza ( jatrogena) è quell'evento – dannoso- che, ancorchè previsto e prevedibile non può essere evitato da una condotta differente rispetto a quella posta in essere dai sanitari;
l'errore, invece, connota una condotta non conforme alle legis artis, da correlarsi ad imperizia, imprudenza o negligenza.
La comparsa di insufficienza renale – come afferma e chiarisce il Prof. - è a Per_5 pieno titolo da ascrivere, ad una sindrome da rivascolarizzazione tardiva che si è, purtroppo, ineluttabilmente verificato nel caso in esame.
In ragione di ciò, la causa mortis della sig.ra è da attribuire in via Per_1 diretta ad un danno renale diffuso e ad una compromissione non reversibile cardiaca, secondari sia alla patologia di base da cui era affetta, che ne ha comportato il ricovero urgente e l'immediato trattamento, e sia ad una “sindrome da rivascolarizzazione tardiva”, cioè, ricondotta a cause patologiche naturali, ben individuabili ad uno shock cardiogeno secondario ad infarto settale del miocardio ed associatosi sia ad insufficienza sia renale che epatica .
Per essere ancora più chiari, il Consulente del PM Prof. . ebbe ad accertare, Per_5 che:”…una notevole compromissione del cuore trovò ulteriore suffragio nelle risultanze dell'ecocardiogramma delle ore 20:30 del 23 giugno 2013, con evidenza-ancorché in presenza di una frazione di eiezione del 45%,- di ALTERAZIONI SIA DELLA VALVOLA
AORTICA (molto calcifica con stenosi di grado severo- insufficienza lieve) che mitralica
(ispessita con insufficienza moderata) tutte afferenti dallo stato anteriore;
a partire dal
23.06.2013, si erano resi evidenti alterazioni della funzione epatica e di quella renale dimostrative di una sindrome da disfunzione multi organo da ascrivere allo shock cardiogeno che caratterizzò il quadro clinico il 22 giugno precedente a partire dalle ore
19.50.
Pertanto gli accertamenti e gli esami svolti furono adeguati alle condizioni della paziente e non erano emersi, nell'iter della degenza ospedaliera, elementi tali da far ritenere necessario un immediato, ulteriore approfondimento diagnostico e che la diagnosi di dimissione registrata sul frontespizio della cartella clinica fu: “Shock cardiogeno in paziente con insufficienza cardiaca cronica, stenosi aortica severa, arteriopatia periferica, embolectomia periferica complicata da ematoma esteso, insufficienza renale trattata con dialisi e che la prognosi ebbe esito infausto.
pagina 11 di 14 Dunque, è evidente che i sanitari dell'Ospedale convenuto hanno agito secondo “leges artis” e pertanto non è ravvisabile alcuna condotta colposa del personale della convenuta. CP_1
A questo punto occorre precisare che i consulenti del giudice di prime cure, in assenza di una specifica censura degli attori, introducono il tema dell'omesso drenaggio. Gli ausiliari del Tribunale, sul nesso di casualità, affermano infatti che: “Non si può affermare con incontestabile certezza che l'esito mortale sia riconducibile a colpa professionale. Certo è che la omissione del posizionamento del drenaggio aspirativo in sede di ferita, costituisce un comportamento imprudente da parte dei nel CP_5 caso specifico, poiché l'intervento era stato effettuato in paziente anziano, iperteso e in terapia anticoagulante, quindi con rischio elevato di emorragia “. Senonchè in occasione dei chiarimenti forniti all'udienza del 22.10.2020, in relazione alle conseguenze dell'omesso drenaggio, il dr. Persona_7 medico legale - ha testualmente dichiarato: “Ritengo per quanto di mia competenza che
l'omissione contestata non possa configurare un presupposto causale del decesso in quanto la funzione del drenaggio è quella di intervenire in maniera precoce in caso di complicanze, quali soprattutto perdite ematiche. Escludo la rilevanza dell'omissione anche in termini di concausalità”.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal Dr. specialista, il Persona_6 quale nelle medesime circostanze ha dichiarato: “per quanto di mia competenza, l'omesso posizionamento del drenaggio non rileva quale causa del decesso ma solo come comportamento imprudente che ha determinato una riduzione delle chance di sopravvivenza della paziente, sebbene io non sia in grado di quantificare l'entità di tale perdita. Preciso che la perdita di chance in concreto rileva sia in relazione alla patologia da cui la paziente era affetta che al ritardo della diagnosi e del trattamento delle complicazioni insorte. Preciso che lo scopo del drenaggio è quello di costituire la spia di un'eventuale emorragia che innesca un successivo procedimento fisiopatologico di shock emorragico che richiede un pronto trattamento medico o chirurgico”.
La conclusione del Collegio peritale è da ritenersi identificabile principalmente in quella del Consulente Medico legale dott. il quale ha dichiarato di non avere Persona_7 ravvisato alcuna rilevanza sull'exitus, della presunta omissione, neanche in termini di con-causalità e, quindi, neanche di minimale e/o residuale perdita di chances.
Questa, dunque, la conclusione rilevante per la Corte, considerato che il CTU Medico legale riconduce ad unità la fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, dopo avere acquisito il parere dello Specialista.
In ogni caso, è risultato accertato che la causa della morte della sig.ra sia da Per_1 ascriversi a cause patologiche ben individuabili in uno shock cardiogeno secondario ad pagina 12 di 14 infarto settale del miocardio ed associatosi ad insufficienza sia renale che epatica in soggetto affetto da coronaropatia multipla, da stenosi aortica severa, da arteriopatia periferica e dagli esiti di una tromboembolectomia per sindrome ischemia acuta dell'arto inferiore destro complicatosi con un ematoma arterioso della regione inguinale destra, come peraltro già accertato ed attestato a chiare lettere nella relazione resa alla Procura della Repubblica di Foggia dal Prof. a pag 46 a cui si rimanda. Per_5
Pertanto, è stata esclusa qualsiasi condotta colposa da parte dei Sanitari della convenuta seguendo il paradigma di un accertamento condotto con il criterio CP_1 qualificato del “più probabile che non”.
In ogni caso e in riferimento a quanto affermato dal CTU dott. in ordine alla Per_6 perdita di chances di sopravvivenza, la domanda va comunque rigettata poiché mai proposta in atto di citazione. ( Cfr, in merito, Cassazione civile sez. III, 04/03/2004,
n.4400 per cui la domanda per perdita di "chances" è ontologicamente diversa dalla domanda dì risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato: ne consegue che, se è stato richiesto solo questo danno, non può il giudice esaminare il danno da perdita di "chances", neppure intendendo questa domanda come un "minus" rispetto a quella proposta, costituendo invece domande diverse non ricomprese l'una nell'altra ).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ossequio al D.M. 55/14 (causa valore indeterminabile- complessità media- valori medi ad esclusione della fase istruttoria con valori minimi tenuto conto della minima attività processuale svolta).
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_8 Parte_9 Parte_10
con atto di citazione nei confronti della
[...] Parte_7 [...]
, , Controparte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2243/2023 emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata il 22.09.2023 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza gravata;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Controparte_1 che liquida in complessivi € 10313,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R.
n.115 del 2002
Così deciso in Bari, in data 28.05.2025
L'estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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