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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/10/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NT TO BA presidente
Dora Bonifacio consigliere
NI FI consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 532/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SPADOLA CARMELO, ; C.F._2
Appellante contro
, nato a , il , c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. DE GIORGIO GIOVANNI, P.IVA_1
; C.F._3
Appellato
, CP_2
Appellato-contumace
, cod. fisc. , e Controparte_3 C.F._4 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_4 C.F._5 rappresentati e difesi, dall'avv. Giovanni Cassarino, (cod. fisc.: C.F._6
);
[...]
Appellati
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Controparte_5 C.F._7
Morana, c.f. ; C.F._8
Appellato
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_6 C.F._9
US OZ, c.f. ; C.F._10
Appellato
°°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
°°°
proponeva appello avverso la sentenza n. 142/21 emessa dal Tribunale Parte_1 di Ragusa.
Esponeva che il tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 2935 c.c. nei confronti degli amministratori della società
[...]
e criticava la decisione proponendo tre motivi di gravame: Controparte_1 errata valutazione del verbale di consegna dell'immobile del 2008; errata qualificazione giuridica della domanda attrice nella parte in cui si ritiene finalizzata all'accertamento dei vizi e delle difformità dell'opera ed al conseguente risarcimento del danno;
omessa ed errata motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori (c.t.u.; interrogatori formali deferiti, esibizione del progetto edilizio e dei registri dei verbali del cda, prova testimoniale del direttore dei lavori, arch. . Per_1
Gli appellati, costituitisi, domandavano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 31.01.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge.
Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame appare opportuno osservare che la sentenza di primo grado ha affermato che la domanda proposta da era Parte_1
- 2 - esclusivamente l'azione di responsabilità degli amministratori promossa individualmente dal socio (ex art. 2395 c.c.) e che, pertanto, “nessuna responsabilità è configurabile … nei riguardi della società ” (così p. 8 della sentenza). Parte_2
La statuizione appena riferita non è stata fatta oggetto di critica con l'appello proposto ed è, dunque, passata in giudicato. Ne segue che il gravame in esame dovrà essere valutato con esclusivo riferimento alla responsabilità degli amministratori prevista e disciplinata dall'art. 2395 c.c.
°°°
Il primo motivo di appello (errata individuazione dell'immobile del verbale di consegna del 2008) è inammissibile.
L'odierna appellante a fronte dell'eccezione, proposta in primo grado, con la quale veniva contestata l'avvenuta accettazione (nel 2008) della consegna dell'immobile senza formulare alcun tipo di riserva, nulla aveva contro eccepito. In particolare, nulla era stato lamentato in merito ad un errore nel verbale di consegna dell'immobile redatto nel 2008 e tanto meno che in sede di assegnazione provvisoria avesse ricevuto un immobile diverso da quello poi trasferitogli nel 2009.
L'assenza di ogni allegazione in primo grado in merito alla individuata questione, preclude che dette circostanze possano entrare a far parte del giudizio in grado di appello, divenendo ragione di critica alla sentenza (che, in thesi, avrebbe errato nel valutare il verbale di consegna).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale avrebbe attribuito rilievo (anche) all'omessa/tardiva denunzia dei vizi dell'immobile dimostrando di avere male interpretato la domanda risarcitoria. Quest'ultima, infatti, non riguardava i vizi e difformità dell'opera ma, come precisato nella prima memoria ex art. 183 cpc, la “… responsabilità degli amministratori per i danni che sono conseguenza immediata e diretta del loro operato” fatte valere avvalendosi dell'azione prevista dall'art. 2395 c.c..
A tal fine, ribadiva che le condotte di mala gestio che intendeva contestare agli amministratori concernevano: la mancata esecuzione della delibera assembleare del
7.3.2013 che dava mandato agli amministratori nominare un legale al fine di valutare
- 3 - eventuali iniziative nei confronti dell'impresa e dei terzi responsabili;
il fatto che “la fideiussione e le trattenute effettuate sugli stati di avanzamento dei lavori sono state liberate al momento della stipula degli atti” (come dichiarato e verbalizzato nel corso dell'assemblea del 07 03 2013 dall'ex amministratore unico ). Controparte_5
Le condotte appena individuate costituirebbero, a giudizio dell'appellante, uno specifico inadempimento degli amministratori posto in essere in palese violazione degli obblighi di diligenza cui sono tenuti e li obbligherebbe a risarcire il danno.
Il motivo è infondato.
Il tribunale, nel valutare la condotta degli amministratori, ha così statuito “Nonostante
l'avvenuto conferimento di apposito incarico al OM. , per accertare la CP_7 presenza di vizi nell'immobile assegnatole, e la redazione di una relazione scritta, nell'aprile del 2011, in sede di sopralluogo effettuato successivamente, nel febbraio del
2012, la non aveva contestato alcunchè. E' significativo, peraltro, che Pt_1
l'attrice si sia limitata ad esprimere il proprio parere contrario in sede di verbale assembleare sia del marzo che del maggio del 2013, senza, tuttavia, impugnare le relative delibere, da ritenersi pertanto pienamente legittime. Nessuna prova, quindi, è stata fornita dall'attrice in merito alla sussistenza di un nesso causale tra la pretesa condotta omissiva tenuta dagli amministratori della società e i danni invocati dalla stessa, essendo, piuttosto, questi ultimi da ascrivere all'inerzia della medesima, non avendo essa denunciato e rappresentato tali difformità alla società in maniera tempestiva, al fine di poter esperire le più opportune azioni di legge, sebbene ne avesse avuto contezza già all'atto della consegna dell'immobile assegnatole”.
Risulta chiaramente dalla motivazione appena riferita che il tribunale ha ritenuto non provato il nesso causale tra la condotta omissiva ascritta agli amministratori ed i danni invocati.
L'azione proposta dall'appellante è quella prevista e disciplinata dall'art. 2395 c.c. e configura un'azione di danno extracontrattuale (come pacificamente ritenuto nel diritto vivente con sporadiche eccezioni per lo più dottrinarie) con tutto ciò che ne consegue in merito all'onere della prova che chi agisce deve sostenere.
- 4 - Vertendosi in fattispecie di responsabilità extracontrattuale, l'odierno appellante per dimostrare l'errore commesso dal primo giudice deve provare il fatto illecito dannoso
(condotta contra ius connotata da dolo o colpa che arreca un pregiudizio ad altri), il danno subito ed il nesso causale, cioè la sussistenza di quel collegamento che pone in diretta correlazione (rapporto di causa-effetto) la condotta/fatto illecito con il danno subito.
Il tribunale, come detto, ha escluso che il nesso causale sia stato provato.
L'appellante, per smentire la correttezza della decisione, si è limitato a stigmatizzare l'inerzia degli amministratori nel dare esecuzione alla delibera assembleare che aveva disposto di rivolgersi ad un legale, impedendo così l'avvio di iniziative di tutela legale della società nei confronti dell'appaltatore.
L'appellante avrebbe dovuto dimostrare che l'inerzia dell'amministratore (nella nomina di un legale) aveva precluso non solo il promovimento di azioni a tutela della società nei confronti dell'amministratore ma anche – con specifico riferimento al proprio immobile
– l'esito favorevole (secondo un criterio probabilistico ex ante) che l'eventuale azione promossa avrebbe avuto.
Sotto il profilo appena individuato, il gravame è assolutamente carente e si rivela inidoneo a dare la prova necessaria al fine di smentire la correttezza della sentenza impugnata.
Infondato è anche l'ulteriore addebito di mala gestio consistente nell'aver liberato l'appaltatore dalla fideiussione prestata in favore della società.
La fideiussione era stata prestata dall'appaltatore nei confronti della società a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto.
L'unico soggetto che poteva, dunque, avere titolo (ipotizzando un pregiudizio alla propria sfera patrimoniale) per dolersi della liberazione del fideiussore era la società
(ma non i singoli soci), proponendo l'azione sociale di responsabilità.
La liberazione del fideiussore, inoltre, non configura alcun pregiudizio diretto alla sfera giuridica del socio , mancando, quindi, un elemento costitutivo dell'azione Pt_1 prevista dall'art. 2395 c.c.
- 5 - Non rilevante, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda proposta (azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori ex art. 295 c.c.), risulta, infine, l'avvenuta messa in liquidazione della società trattandosi di decisione dell'assemblea cui gli amministratori sono estranei.
Il terzo motivo volto a far valere l'illegittima e non motivata non ammissione dei mezzi istruttori (ed in particolare della consulenza tecnica d'ufficio), rimane assorbito dal rigetto del secondo motivo.
°°°
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria/trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza nei confronti di e , in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro;
; . Controparte_5 Controparte_6
Nulla va liquidato a titolo di spese processuali nei confronti della cooperativa
[...] essendo stata citata solo a titolo di litisconsorte processuale (atteso che Controparte_1 la pronunzia di primo grado di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti non è stata appellata).
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 532/21
R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio in favore di e , in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro;
; ; che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi Controparte_5 Controparte_6 di avvocato oltre spese generali, iva e cpa in favore di ciascuna parte.
Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Catania il 27.09.2025
Il consigliere est. Il presidente
NI FI NT TO BA
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NT TO BA presidente
Dora Bonifacio consigliere
NI FI consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 532/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SPADOLA CARMELO, ; C.F._2
Appellante contro
, nato a , il , c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. DE GIORGIO GIOVANNI, P.IVA_1
; C.F._3
Appellato
, CP_2
Appellato-contumace
, cod. fisc. , e Controparte_3 C.F._4 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_4 C.F._5 rappresentati e difesi, dall'avv. Giovanni Cassarino, (cod. fisc.: C.F._6
);
[...]
Appellati
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Controparte_5 C.F._7
Morana, c.f. ; C.F._8
Appellato
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_6 C.F._9
US OZ, c.f. ; C.F._10
Appellato
°°°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
°°°
proponeva appello avverso la sentenza n. 142/21 emessa dal Tribunale Parte_1 di Ragusa.
Esponeva che il tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 2935 c.c. nei confronti degli amministratori della società
[...]
e criticava la decisione proponendo tre motivi di gravame: Controparte_1 errata valutazione del verbale di consegna dell'immobile del 2008; errata qualificazione giuridica della domanda attrice nella parte in cui si ritiene finalizzata all'accertamento dei vizi e delle difformità dell'opera ed al conseguente risarcimento del danno;
omessa ed errata motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori (c.t.u.; interrogatori formali deferiti, esibizione del progetto edilizio e dei registri dei verbali del cda, prova testimoniale del direttore dei lavori, arch. . Per_1
Gli appellati, costituitisi, domandavano il rigetto dell'appello.
All'udienza del 31.01.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini di legge.
Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame appare opportuno osservare che la sentenza di primo grado ha affermato che la domanda proposta da era Parte_1
- 2 - esclusivamente l'azione di responsabilità degli amministratori promossa individualmente dal socio (ex art. 2395 c.c.) e che, pertanto, “nessuna responsabilità è configurabile … nei riguardi della società ” (così p. 8 della sentenza). Parte_2
La statuizione appena riferita non è stata fatta oggetto di critica con l'appello proposto ed è, dunque, passata in giudicato. Ne segue che il gravame in esame dovrà essere valutato con esclusivo riferimento alla responsabilità degli amministratori prevista e disciplinata dall'art. 2395 c.c.
°°°
Il primo motivo di appello (errata individuazione dell'immobile del verbale di consegna del 2008) è inammissibile.
L'odierna appellante a fronte dell'eccezione, proposta in primo grado, con la quale veniva contestata l'avvenuta accettazione (nel 2008) della consegna dell'immobile senza formulare alcun tipo di riserva, nulla aveva contro eccepito. In particolare, nulla era stato lamentato in merito ad un errore nel verbale di consegna dell'immobile redatto nel 2008 e tanto meno che in sede di assegnazione provvisoria avesse ricevuto un immobile diverso da quello poi trasferitogli nel 2009.
L'assenza di ogni allegazione in primo grado in merito alla individuata questione, preclude che dette circostanze possano entrare a far parte del giudizio in grado di appello, divenendo ragione di critica alla sentenza (che, in thesi, avrebbe errato nel valutare il verbale di consegna).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale avrebbe attribuito rilievo (anche) all'omessa/tardiva denunzia dei vizi dell'immobile dimostrando di avere male interpretato la domanda risarcitoria. Quest'ultima, infatti, non riguardava i vizi e difformità dell'opera ma, come precisato nella prima memoria ex art. 183 cpc, la “… responsabilità degli amministratori per i danni che sono conseguenza immediata e diretta del loro operato” fatte valere avvalendosi dell'azione prevista dall'art. 2395 c.c..
A tal fine, ribadiva che le condotte di mala gestio che intendeva contestare agli amministratori concernevano: la mancata esecuzione della delibera assembleare del
7.3.2013 che dava mandato agli amministratori nominare un legale al fine di valutare
- 3 - eventuali iniziative nei confronti dell'impresa e dei terzi responsabili;
il fatto che “la fideiussione e le trattenute effettuate sugli stati di avanzamento dei lavori sono state liberate al momento della stipula degli atti” (come dichiarato e verbalizzato nel corso dell'assemblea del 07 03 2013 dall'ex amministratore unico ). Controparte_5
Le condotte appena individuate costituirebbero, a giudizio dell'appellante, uno specifico inadempimento degli amministratori posto in essere in palese violazione degli obblighi di diligenza cui sono tenuti e li obbligherebbe a risarcire il danno.
Il motivo è infondato.
Il tribunale, nel valutare la condotta degli amministratori, ha così statuito “Nonostante
l'avvenuto conferimento di apposito incarico al OM. , per accertare la CP_7 presenza di vizi nell'immobile assegnatole, e la redazione di una relazione scritta, nell'aprile del 2011, in sede di sopralluogo effettuato successivamente, nel febbraio del
2012, la non aveva contestato alcunchè. E' significativo, peraltro, che Pt_1
l'attrice si sia limitata ad esprimere il proprio parere contrario in sede di verbale assembleare sia del marzo che del maggio del 2013, senza, tuttavia, impugnare le relative delibere, da ritenersi pertanto pienamente legittime. Nessuna prova, quindi, è stata fornita dall'attrice in merito alla sussistenza di un nesso causale tra la pretesa condotta omissiva tenuta dagli amministratori della società e i danni invocati dalla stessa, essendo, piuttosto, questi ultimi da ascrivere all'inerzia della medesima, non avendo essa denunciato e rappresentato tali difformità alla società in maniera tempestiva, al fine di poter esperire le più opportune azioni di legge, sebbene ne avesse avuto contezza già all'atto della consegna dell'immobile assegnatole”.
Risulta chiaramente dalla motivazione appena riferita che il tribunale ha ritenuto non provato il nesso causale tra la condotta omissiva ascritta agli amministratori ed i danni invocati.
L'azione proposta dall'appellante è quella prevista e disciplinata dall'art. 2395 c.c. e configura un'azione di danno extracontrattuale (come pacificamente ritenuto nel diritto vivente con sporadiche eccezioni per lo più dottrinarie) con tutto ciò che ne consegue in merito all'onere della prova che chi agisce deve sostenere.
- 4 - Vertendosi in fattispecie di responsabilità extracontrattuale, l'odierno appellante per dimostrare l'errore commesso dal primo giudice deve provare il fatto illecito dannoso
(condotta contra ius connotata da dolo o colpa che arreca un pregiudizio ad altri), il danno subito ed il nesso causale, cioè la sussistenza di quel collegamento che pone in diretta correlazione (rapporto di causa-effetto) la condotta/fatto illecito con il danno subito.
Il tribunale, come detto, ha escluso che il nesso causale sia stato provato.
L'appellante, per smentire la correttezza della decisione, si è limitato a stigmatizzare l'inerzia degli amministratori nel dare esecuzione alla delibera assembleare che aveva disposto di rivolgersi ad un legale, impedendo così l'avvio di iniziative di tutela legale della società nei confronti dell'appaltatore.
L'appellante avrebbe dovuto dimostrare che l'inerzia dell'amministratore (nella nomina di un legale) aveva precluso non solo il promovimento di azioni a tutela della società nei confronti dell'amministratore ma anche – con specifico riferimento al proprio immobile
– l'esito favorevole (secondo un criterio probabilistico ex ante) che l'eventuale azione promossa avrebbe avuto.
Sotto il profilo appena individuato, il gravame è assolutamente carente e si rivela inidoneo a dare la prova necessaria al fine di smentire la correttezza della sentenza impugnata.
Infondato è anche l'ulteriore addebito di mala gestio consistente nell'aver liberato l'appaltatore dalla fideiussione prestata in favore della società.
La fideiussione era stata prestata dall'appaltatore nei confronti della società a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto.
L'unico soggetto che poteva, dunque, avere titolo (ipotizzando un pregiudizio alla propria sfera patrimoniale) per dolersi della liberazione del fideiussore era la società
(ma non i singoli soci), proponendo l'azione sociale di responsabilità.
La liberazione del fideiussore, inoltre, non configura alcun pregiudizio diretto alla sfera giuridica del socio , mancando, quindi, un elemento costitutivo dell'azione Pt_1 prevista dall'art. 2395 c.c.
- 5 - Non rilevante, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda proposta (azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori ex art. 295 c.c.), risulta, infine, l'avvenuta messa in liquidazione della società trattandosi di decisione dell'assemblea cui gli amministratori sono estranei.
Il terzo motivo volto a far valere l'illegittima e non motivata non ammissione dei mezzi istruttori (ed in particolare della consulenza tecnica d'ufficio), rimane assorbito dal rigetto del secondo motivo.
°°°
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria/trattazione in assenza di attività difensiva ad essa pertinente, seguono la soccombenza nei confronti di e , in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro;
; . Controparte_5 Controparte_6
Nulla va liquidato a titolo di spese processuali nei confronti della cooperativa
[...] essendo stata citata solo a titolo di litisconsorte processuale (atteso che Controparte_1 la pronunzia di primo grado di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti non è stata appellata).
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 532/21
R.G., così statuisce: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio in favore di e , in solido tra Controparte_3 Controparte_4 loro;
; ; che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi Controparte_5 Controparte_6 di avvocato oltre spese generali, iva e cpa in favore di ciascuna parte.
Sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Catania il 27.09.2025
Il consigliere est. Il presidente
NI FI NT TO BA
- 6 -