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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 373/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Parte_1 C.F._1
Baldassarre, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Crispo, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
FONDO EST (C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Di Donato e P.IVA_2
Katiuscia Paniccia, elettivamente domiciliato come in atti.
ZO CH
(P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Nuzzo, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata come in atti.
ER CH
UT ZI RL . CP_3
ER CH-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza.
FATTO E PROCESSO
1. Con ricorso dell'8.4.2021, la chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 12030/2021 (emesso in data 24.6.21, R.G. n. 28061/2021), nei confronti di
, per la somma di euro 6.001,38, (oltre interessi e spese processuali) a titolo di Parte_1
somme dovute in virtù di prestazione sanitaria eseguita in favore della resistente.
2. L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione al suddetto decreto, chiedendone la revoca, e deducendo, in particolare, l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Chieti.
2.1 Istauratosi il giudizio di opposizione, il medesimo si concludeva con sentenza n. 7484/2022 del
Tribunale di Roma con la quale il Giudice così decideva: “…- dichiara l'incompetenza del Tribunale di
Roma, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Chieti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida in euro 145,50, per esborsi ed euro 2.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
3. Riassunta la causa presso il Tribunale di Chieti, il giudizio veniva poi trasferito alla sezione distaccata territorialmente competente, con tutte le parti nuovamente costituite in giudizio.
3.1 In particolare, l'originaria ricorrente insisteva nelle proprie pretese creditorie, rimarcando, da un lato, la mancata contestazione della esatta esecuzione della prestazione sanitaria offerta, e dall'altro, la legittimazione passiva della resistente-opponente in relazione alla medesima prestazione.
4. Diversamente la , opponendosi al credito vantato dalla struttura sanitaria, e riproponendo Parte_1
i precedenti motivi di opposizione, deduceva – in sintesi e per quanto di interesse:
- che in occasione di visita effettuata nell'ottobre 2018 (post-intervento chirurgico), assistita dal dott.
ella aveva lamentato forti dolori mandibolari per i quali, anche su consulto del Controparte_4
dott. si rendeva necessario un ulteriore intervento chirurgico;
Per_1
- che in qualità di lavoratrice dipendente nell'ambito del commercio beneficiava di copertura assicurativa in virtù di iscrizione al DO ES, e che, inoltre, il dott. risultava convenzionato Per_1
con e si dichiarava quindi disposto a procedere personalmente con l'intervento CP_2
chirurgico da eseguirsi presso la struttura sanitaria anch'essa assicurata con la;
CP_1 CP_2
- che quindi si apprestava a comunicare al DO ES (per esso ) di dover procedere con CP_2
l'intervento chirurgico in questione, e di voler accedere alla copertura assicurativa prevista dalla propria polizza (salvo il pagamento della franchigia prevista);
pagina 2 di 11 - che con comunicazione del 6.12.18, inviata per il tramite della struttura sanitaria, dalla compagnia assicurativa veniva confermata la presa in carico dell'intervento (con n. sinistro 34220187176763), comunicazione che veniva visionata anche dalla diretta interessata;
- che tuttavia in pari data la comunicava alla Casa di Cura l'annullamento della CP_2
precedente presa in carico;
comunicazione mai pervenuta alla paziente, né dalla compagnia assicurativa né dalla struttura sanitaria, che procedeva ugualmente con l'intervento;
- che, pur stando così le cose, la compagnia non intendeva coprire le spese dell'intervento chirurgico eseguito;
- che tuttavia la compagnia con la propria condotta, oltre ad aver violato i principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, aveva chiaramente privato di legittimazione passiva l'interessata rispetto al credito vantato, avendo ormai di fatto preso in carico la posizione debitoria della;
Parte_1
- che in ogni caso il contratto concluso con la struttura sanitaria doveva ritenersi afflitto da un vizio del consenso, e in particolare da errore essenziale, non avendo interesse la paziente a procedere con l'intervento in caso di mancata copertura assicurativa;
- che dunque, nulla era tenuta a pagare la paziente alla struttura per l'intervento (oltre alla franchigia già versata) e che in ogni caso avrebbe dovuto essere manlevata dalla terza sua chiamata (DO ES).
4.1 Chiedeva pertanto: “-Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra
rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1
ovvero - Accertato e dichiarato il vizio del consenso ex art .1427 c.c. (errore e/o dolo) disporre
l'annullamento del contratto e conseguentemente rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
ovvero - Accertare e dichiarare la violazione da parte dell'attore dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1375 c.c. e dunque il diritto della sig.ra
al risarcimento dei danni ammontanti alla somma richiesta dall'attore per l'intervento in Parte_1 parola (€ 6.001,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria) e conseguentemente rigettare le domande avanzate dall'attore”.
5. Il DO ES, chiamato in causa e costituitosi, deduceva invece in sintesi:
- di essere sostanzialmente estraneo ai fatti di causa, risultando dal contratto stipulato con Unisalute servizi srl, divisione , interamente controllata da nonché da convenzione CP_3 CP_2
assicurativa stipulata con (delegataria) e (co-delegataria), che Controparte_5 CP_2
quest'ultima avesse piena autonomia operativa su tutte le attività di prenotazione, autorizzazione, e rimborso delle coperture assicurative richieste dagli iscritti del CP_6
pagina 3 di 11 - di non essere tenuto in alcun modo a manlevare l'opponente nonostante l'iscrizione di quest'ultima al
DO stesso;
- che, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente risultava lacunosa, come risultava infondata l'opposizione promossa;
- che per tutti i motivi esposti, la , ovvero la Unisalute servizi srl, avrebbe dovuto tenere CP_2
indenne il DO;
5.1 Concludeva chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente.
6. La costituitasi (gli stessi procuratori dichiaravano per la Unisalute Servizi srl un difetto CP_2
di legittimazione passiva in virtù del controllo totale su di essa da parte della nonché CP_2
del tipo di attività svolta alla luce del proprio oggetto sociale), deduceva infine, e per quanto di interesse:
- che la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente fosse errata e che pertanto non dovesse operare alcuna copertura assicurativa in base a quanto previsto dalla polizza in essere;
- che in particolare, al momento della verifica da parte della compagnia assicurativa dei presupposti e delle indicazioni fornite dalla paziente per la presa in carico dell'intervento, risultavano evidenti incongruenze che facevano venire meno le condizioni per l'operatività della polizza nel caso di specie;
- che sulla scorta di queste incongruenze e solo successivamente alla data di presa in carico e di esecuzione dell'intervento chirurgico (diversamente da quanto sostenuto dall'opponente), la compagnia aveva provveduto alla revoca della copertura inizialmente accordata;
- che in particolare, rispetto a quanto dichiarato, l'intervento non era stato eseguito da tutti i medici convenzionati (dott.ssa ; Controparte_7
- che in base alle condizioni indicate nel contratto di polizza nessuna responsabilità poteva essere riconosciuta in capo alla compagnia assicurativa.
6.1 Chiedeva pertanto di : “accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa del sinistro in esame e, per l'effetto, rigettare la richiesta la domanda di manleva ex adverso avanzata con vittoria delle spese e competenze di lite come da parametri di legge”.
7. All'esito della nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c. fissata per il prosieguo (a seguito di nuova iscrizione dalla sede centrale), il Giudice dott. Grassi concedeva i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, richiesti dalle parti, dichiarando la contumacia di Unisalute servizi srl e concedeva altresì la provvisoria ingiunzione di quanto richiesto da parte creditrice (già con decreto ingiuntivo) ex art. 186 ter c.p.c., così argomentando : “…rilevato che il credito è provato per iscritto sulla base di un contratto stipulato tra la clinica e la paziente, la cui sottoscrizione non è contestata;
considerato inoltre che la dedotta questione della copertura assicurativa dell'intervento attiene esclusivamente ai rapporti tra la paziente
pagina 4 di 11 e la compagnia di assicurazione, ai quali è estranea la parte opposta;
peraltro, nell'informativa sottoscritta dalla opponente in data 6/12/20218 (cfr. pag. 5 dell'allegato 1 alla comparsa di risposta dell'opposto), risulta che in caso di mancata copertura assicurativa le spese sarebbero state sopportate dal paziente;
rilevato quindi che l'opposizione, allo stato, non appare fondata nei confronti di parte opposta, per cui sussistono i presupposti ex art. 648 c.p.c….”.
8. Successivamente al deposito delle memorie integrative, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
9. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa giungeva all'odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Innanzitutto deve osservarsi che, da quanto emerso da atti, documenti, e scritti difensivi, non risultano contestate tra tutte le parti (o risultano in ogni caso pacifiche da un semplice esame) le seguenti circostanze:
a) l'esecuzione in data 7.12.2018 della prestazione medica a regola d'arte (intervento chirurgico e attività accessorie di ricovero), come anche l'esistenza a monte di un rapporto tra la paziente e la struttura sanitaria;
b) l'esecuzione dell'intervento come da cartella clinica allegata e prodotta in atti, con una equipe condotta anche dal medico non convenzionata con , oltre ai medici dott. Controparte_7 CP_2
e invece convenzionati;
Per_1 CP_4
c) l'iscrizione della al DO ES, quale lavoratrice operante nel settore del commercio, e Parte_1
l'esistenza di una polizza assicurativa collegata;
d) l'annovero dell'intervento eseguito nell'elenco di quelli coperti dalla garanzia assicurativa
(nonostante eccezioni del DO sul punto), attesa l'iniziale presa in carico della posizione della
[...]
da parte della;
Pt_1 CP_2
e) la presenza di un medico non convenzionato quale unico motivo di rifiuto della copertura assicurativa da parte della , e quale punto dirimente ai fini della decisione al netto delle CP_2
specifiche domande avanzate dalle parti (e in particolare da parte opponente);
10.1 Ciò premesso, occorre passare all'esame analitico di tutte le domande e pretese avanzate dalle parti reciprocamente.
11. Sulla pretesa creditoria della CP_1
pagina 5 di 11 11.1 Muovendo dalla premessa di cui al punto a), deve osservarsi che la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eseguite (intervento chirurgico e conseguenti attività, sia precedenti che successive al ricovero) deve ritenersi fondata quantomeno nei suoi aspetti essenziali (prova dell'avvenuta prestazione), residuando unicamente, quale fatto controverso, la regolamentazione dei rapporti tra l'assicurata e la compagnia assicurativa con riferimento all'onere di pagamento, ovvero tra la prima ed eventualmente il DO ES al quale è iscritta. Deve escludersi l'assenza di una legittimazione passiva della opponente.
11.2 Sempre in riferimento alla pretesa creditoria - nonché alla premessa b) - è d'uopo precisare sin da ora che non può ritenersi fondata l'argomentazione spesa da parte opponente sulla asserita co- responsabilità della struttura sanitaria in ordine alle comunicazioni trasmesse alla compagnia assicurativa dei dati relativi al ricovero e all'intervento chirurgico, ovvero alle informative rese alla paziente relativamente al medico (non convenzionato) che avrebbe partecipato allo stesso intervento.
11.3 Deve infatti escludersi sulla base della chiara documentazione prodotta (cfr. doc. cartella clinica, comprensiva di informative e moduli) che la paziente sia stata “presa alla sprovvista” dalla struttura sanitaria, con violazione dei principi di correttezza e buona fede (se non addirittura con dolo), in quanto tutti i moduli informativi prodotti in atti appaiono sufficientemente chiari ai fini di un consenso informato e di una presa visione di tutti gli oneri a carico della paziente, la quale, secondo prassi più che consolidate all'interno e nell'ambito delle strutture ospedaliere, ha semplicemente ed ordinariamente provveduto a sottoporre all'attenzione dell'interessata le pratiche relative all'intervento da eseguirsi, tra cui: “modulo per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali pazienti”; “informativa sul trattamento dei dati personali”; “dichiarazione di avvenuta informazione e consenso all'anestesia”; “dichiarazione di avvenuta informazione e di espressione del consenso all'atto medico”; “scheda di ricovero”. Proprio quest'ultimo modulo, la cui autenticità della sottoscrizione non
è mai stata contestata (così come quelle apposte sugli altri moduli menzionati), contiene peraltro l'espressa accettazione di una clausola avente il seguente tenore letterale: “Si informano i signori pazienti che effettuano prestazioni ambulatoriali, di day hospital, o di ricovero in regime di convenzione assicurativa diretta che, in caso di mancata copertura diretta delle spese ovvero di diniego di copertura, in qualsiasi momento, da parte della propria Compagnia di Assicurazione, la
Casa di Cura declinerà ogni responsabilità e le prestazioni suddette si intenderanno a totale carico del paziente. Si prega pertanto di verificare anticipatamente all'entrata in clinica le condizioni, i massimali ed eventuali plafond, previsti dalla propria polizza assicurativa”.
Non sussistono, in sintesi, specifici comportamenti lesivi dei principi di correttezza e buona fede posti in essere dalla .CP_1
pagina 6 di 11 11.4 Parimenti, deve sottolinearsi come non trovi fondamento la richiesta di parte opponente di valutare, in subordine, l'annullamento del contratto della complessiva prestazione sanitaria per errore essenziale, atteso che la stessa opponente non ha soddisfatto i relativi oneri probatori a suo carico per la dimostrazione dell'essenzialità dell'errore.
11.5 Deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, sul punto così statuisce, “In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza
l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione”
(Cass. civ.n. 24738/2017; Cass. civ. n. 5429/2006). E ancora “La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, mentre la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente. (sempre da Cass. civ. n. 5429/2006).
11.6 Ebbene, in riferimento alla giurisprudenza appena citata, è evidente che la , in quanto CP_1
estranea ai rapporti tra assicurata ed assicurazione (deve ritenersi pacifico che la struttura abbia agito solo quale tramite per le comunicazioni con la , recando solo un ulteriore servizio alla CP_2
paziente) non potesse avere contezza delle condizioni di polizza che la avrebbe dovuto Parte_1 verificare ed “esigere” ai fini della copertura dell'intervento. Inoltre appare alquanto difficile, sulla base delle informative fornite dalla struttura alla paziente, che quest'ultima fosse incorsa in una falsa rappresentazione della realtà laddove poteva avere conoscenza dei membri delle equipe che avrebbero di lì a breve partecipato all'intervento.
11.7 Né, ancora, possono trovare fondamento le argomentazioni relative alla sussistenza di un avvenuto accollo da parte della struttura sanitaria in assenza di una specifica convenzione stipulata. La giurisprudenza di legittimità è chiara sul punto laddove ha affermato che: “Un accollo esterno del debito, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ., richiede la chiara manifestazione di intenti dell'accollante e
l'adesione del creditore. Comunicazioni intercorse tra il debitore e il creditore non sono sufficienti a
pagina 7 di 11 configurare un valido accollo esterno in assenza di tale chiara manifestazione da parte del terzo accollante” (cfr. Cass. civ. n. 21047/2024).
11.8 Infine, si osserva che la circostanza che vede la pagare in via anticipata al saldo della Parte_1 prestazione la franchigia richiesta suggella e rimarca l'esistenza di un contratto ospedaliero conclusosi tra l'opposta e l'opponente. Anche in questi termini deve escludersi l'assenza di una legittimazione passiva della opponente.
11.9 La domanda di pagamento della nei confronti della paziente, in sintesi, deve essere CP_1
accolta, mentre contestualmente devono essere rigettate le domande in opposizione avanzate dalla
[...]
. Pt_1
12. Sulla richiesta di manleva nei confronti del CP_8
12.1 Infondata risulta anche la richiesta di manleva avanzata nei confronti del dall'opponente, CP_6
stante l'estraneità, da un punto di vista fattuale, dello stesso ai rapporti tra paziente ed assicurazione.
12.2 Sulla questione appare dirimente il fatto che, nonostante la copertura assicurativa si fondi sull'esistenza di una iscrizione dei beneficiari al DO ES, non solo il contratto (cfr. doc. in atti) ripassato tra quest'ultimo e la riconosce piena autonomia e poteri alla compagnia CP_2
assicurativa in merito alla gestione dei rapporti con i pazienti (eventualmente iscritti al DO) per la copertura delle prestazioni sanitarie contemplate dal contratto e dal piano sanitario applicabile, ma non si rinvengono nel medesimo contratto, ovvero in altra documentazione prodotta in atti, specifiche clausole o disposizioni che riconoscano una responsabilità oggettiva del o degli oneri a carico CP_6
tali da giustificare l'obbligo di mantenere indenni gli iscritti in caso di esito negativo delle richieste di copertura assicurativa trasmesse con la;
CP_2
12.3 In particolare, vanno richiamati in via analitica alcuni passaggi del contratto ripassato tra il CP_6
e la i quali così recitano: (i) “ si impegna nei confronti del a Controparte_9 CP_3 CP_6 fornire il servizio di prenotazione, nell'ambito della propria rete di strutture sanitarie convenzionate, delle Prestazioni sanitarie commissionate dagli Iscritti […] provvedendo altresì a pagare alle strutture medesime le relative prestazioni erogate” (enfasi aggiunta, cfr. pag. 2 del Contratto); (ii) “per consentire agli Iscritti di effettuare la richiesta di prenotazione della prestazione e scegliere la struttura sanitaria convenzionata presso la quale eseguirla, metterà a disposizione una CP_3
Centrale Operativa ed un portale web accessibile attraverso l'area riservata del […] Resta CP_6
inteso tra le Parti che resterà la titolare della proprietà intellettuale e industriale di detti CP_3 strumenti e ne sarà l'unica responsabile in relazione al relativo corretto funzionamento e operatività”
(enfasi aggiunta, cfr. pag. 2 del Contratto); (iii) “Se opta per la prenotazione mediante portale web,
l'iscritto accederà al portale del DO che verificherà la regolarità amministrativa della sua pagina 8 di 11 posizione e la capienza del plafond di spesa a sua disposizione. In caso di esito positivo delle suddette attività di controllo, l'Iscritto accederà al portale per il tramite del portale del DO e CP_3
richiederà o comunicherà la prenotazione della prestazione. , subordinatamente alla verifica CP_3
positiva della Prestazione richiesta, procederà quindi con l'autorizzazione della stessa presso la struttura sanitaria scelta dall'Iscritto e con il relativo pagamento previa emissione, da parte della struttura, della fattura intestata all'Iscritto, committente della prestazione” (enfasi aggiunta, cfr. pag.
3 del Contratto); (iv) “Nello svolgimento delle proprie attività, avrà piena discrezionalità ed CP_3 autonomia operativa”(enfasi aggiunta, cfr. pag. 3 del Contratto); (v) “ si impegna a svolgere i CP_3
Servizi secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative e delle clausole contrattuali. In particolare, si impegna ad erogare i Servizi sotto la CP_3
propria responsabilità, con proprio personale dipendente, e/o con l'ausilio di società esterne in grado di garantire un livello di competenza e professionalità adeguato” (enfasi aggiunta, cfr. pag. 4 del
Contratto); (vi) “In relazione ai doveri e/o alle obbligazioni assunte da ai sensi del Contratto, CP_3
la stessa si obbliga a tenere indenne e manleva il DO da ogni onere o responsabilità dovessero sorgere, nei confronti di terzi, quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti ad essa imputabili per colpa grave o dolo della stessa” ( cfr. pag. 4 del Contratto).
12.4 Del resto, balza subito agli occhi come sia stata in origine la stessa opponente a ritenere che le responsabilità di copertura delle prestazioni sanitarie ricevute ricadessero in qualche modo sulla
, nel momento in cui, riferendosi nei propri atti al ha utilizzato più volte la dicitura CP_2 CP_6
“e per esso e per esso la ”; CP_2
12.5 Non vi sono gli estremi, in sintesi per l'accoglimento della domanda di manleva avanzata dall'opponente, la quale ha avuto rapporti diretti con la ai fini della copertura assicurativa CP_2
in essere.
13. Sulla domanda di manleva nei confronti della da parte del CP_2 CP_6
13.1 Al rigetto della domanda di manleva avanzata dall'opponente nei confronti del consegue CP_6
inevitabilmente il rigetto (rectius, il venir meno) della domanda di manleva avanzata dallo stesso nei confronti della compagnia assicurativa. CP_6
13.2 Nonostante tutto, in richiamo ai punti contrattuali sopra riportati, è corretto osservare come, vi sia una specifica previsione nei rapporti ripassati (punto VI) che obbliga proprio la a CP_2
manlevare il DO.
14. Sui rapporti tra opponente e compagnia assicurativa
pagina 9 di 11 14.1 Da ultimo, nonostante non si rinvenga una specifica domanda avanzata dall'opponente direttamente nei confronti dell'assicurazione (chiamata invece in garanzia dal DO), è opportuno soffermarsi sulla questione del diniego alla copertura del saldo opposto dalla , sul CP_2
presupposto della non operatività della polizza assicurativa nel caso di specie.
14.2 In primis, e come da premessa di cui al punto b), non può revocarsi in dubbio, vista la cartella clinica prodotta in atti, che - in qualità di primo operatore - abbia partecipato all'intervento (eseguito in due fasi) anche la dott.ssa non convenzionata con la compagnia assicurativa. Controparte_7
14.3 Ebbene, nelle condizioni di polizza la sezione “4. , che afferisce specificamente alle CP_10
alle condizioni in virtù delle quali può essere accordata copertura per gli interventi chirurgigci in caso di ricovero (cfr. doc. 4 della compagni assicurativa), stabilisce chiaramente all'art.
4.6 che “...a2)
Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con ed effettuate da CP_2
medici non convenzionati. Qualora, in una struttura convenzionata con venga effettuato un CP_2
intervento chirurgico da parte di personale non convenzionato, tutte le spese relative al ricovero verranno rimborsate con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste in caso di ricovero in strutture non convenzionate con (punto b). b) Prestazioni in strutture sanitarie private o CP_2 pubbliche non convenzionate con . Qualora l'Assicurato fosse domiciliato in una provincia CP_2
priva di strutture sanitarie convenzionate con , le spese relative alle prestazioni effettuate CP_2 vengono rimborsate all'Assicurato nel limite di un massimale di € 8.000,00 per intervento con
l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 2.000,00 per intervento”.
14.4 Diversamente, la sezione “3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO” richiamata dall'opponente, afferisce unicamente alle condizioni e alle procedure generali previste per accedere alle eventuali coperture, anche con riferimento a strutture non convenzionate. È evidente tuttavia che, aderendo ad un diversa interpretazione del contratto, così come offerta dall'opponente, si finirebbe per accomunare le condizioni di accesso e copertura della polizza in caso di strutture convenzionate a quelle che invece non lo sono, in quanto risulterebbe prevista - in ogni caso - una copertura senza differenziazioni.
14.5 Ebbene, è oltremodo evidente che in presenza di un medico non convenzionato che abbia partecipato all'intervento chirurgico, le condizioni da osservarsi ai fini di una copertura assicurativa siano quelle relative al punto successivo, non ricorrenti nel caso di specie, e mai contestate dalle parti.
14.6 Non possono dunque muoversi censure al diniego opposto dalla e alla revoca della CP_2
presa in carico della posizione della . Parte_1
15. Infine, per il principio di soccombenza, la disciplina delle spese processuali viene così regolata:
pagina 10 di 11 - stante la totale soccombenza dell'opponente, le spese sostenute da parte opposta, e dal CP_6
vengono poste a carico della prima, liquidate come in dispositivo;
- visto il venire meno della domanda avanzata dal alla Compagnia di assicurazione chiamata in CP_6
garanzia sussistono le ragioni per una compensazione delle spese.
15.1 Il calcolo dei compensi viene eseguito tenuto conto del valore della causa in assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 373/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
CONDANNA definitivamente e in accoglimento della domanda avanzata da parte opposta, la sig.ra al Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 6.001,38, a titolo di saldo delle prestazioni CP_1
sanitarie eseguite, oltre agli interessi legali dalle date di emissione della fattura dei singoli pagamenti sino al deposito della presente domanda, e (agli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, cod. civ. (nella sua formulazione così come aggiunta dall'art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), dalla data di deposito della presente domanda sino all'effettivo saldo;
RIGETTA le domande della opponente, compresa quella di manleva avanzata nei confronti del fondo;
DICHIARA non doversi provvedere sulla domanda di manleva avanzata dal nei confronti della CP_8 CP_2
[...]
CONDANNA infine, l'opponente alla refusione delle spese di giudizio di parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 264,00, per spese;
e alla refusione delle spese di giudizio del DO ES che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
COMPENSA nel resto le spese di giudizio.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Chieti, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 373/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Parte_1 C.F._1
Baldassarre, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Crispo, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
FONDO EST (C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Di Donato e P.IVA_2
Katiuscia Paniccia, elettivamente domiciliato come in atti.
ZO CH
(P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Nuzzo, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata come in atti.
ER CH
UT ZI RL . CP_3
ER CH-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza.
FATTO E PROCESSO
1. Con ricorso dell'8.4.2021, la chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 12030/2021 (emesso in data 24.6.21, R.G. n. 28061/2021), nei confronti di
, per la somma di euro 6.001,38, (oltre interessi e spese processuali) a titolo di Parte_1
somme dovute in virtù di prestazione sanitaria eseguita in favore della resistente.
2. L'ingiunta proponeva tempestiva opposizione al suddetto decreto, chiedendone la revoca, e deducendo, in particolare, l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Chieti.
2.1 Istauratosi il giudizio di opposizione, il medesimo si concludeva con sentenza n. 7484/2022 del
Tribunale di Roma con la quale il Giudice così decideva: “…- dichiara l'incompetenza del Tribunale di
Roma, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Chieti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida in euro 145,50, per esborsi ed euro 2.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”.
3. Riassunta la causa presso il Tribunale di Chieti, il giudizio veniva poi trasferito alla sezione distaccata territorialmente competente, con tutte le parti nuovamente costituite in giudizio.
3.1 In particolare, l'originaria ricorrente insisteva nelle proprie pretese creditorie, rimarcando, da un lato, la mancata contestazione della esatta esecuzione della prestazione sanitaria offerta, e dall'altro, la legittimazione passiva della resistente-opponente in relazione alla medesima prestazione.
4. Diversamente la , opponendosi al credito vantato dalla struttura sanitaria, e riproponendo Parte_1
i precedenti motivi di opposizione, deduceva – in sintesi e per quanto di interesse:
- che in occasione di visita effettuata nell'ottobre 2018 (post-intervento chirurgico), assistita dal dott.
ella aveva lamentato forti dolori mandibolari per i quali, anche su consulto del Controparte_4
dott. si rendeva necessario un ulteriore intervento chirurgico;
Per_1
- che in qualità di lavoratrice dipendente nell'ambito del commercio beneficiava di copertura assicurativa in virtù di iscrizione al DO ES, e che, inoltre, il dott. risultava convenzionato Per_1
con e si dichiarava quindi disposto a procedere personalmente con l'intervento CP_2
chirurgico da eseguirsi presso la struttura sanitaria anch'essa assicurata con la;
CP_1 CP_2
- che quindi si apprestava a comunicare al DO ES (per esso ) di dover procedere con CP_2
l'intervento chirurgico in questione, e di voler accedere alla copertura assicurativa prevista dalla propria polizza (salvo il pagamento della franchigia prevista);
pagina 2 di 11 - che con comunicazione del 6.12.18, inviata per il tramite della struttura sanitaria, dalla compagnia assicurativa veniva confermata la presa in carico dell'intervento (con n. sinistro 34220187176763), comunicazione che veniva visionata anche dalla diretta interessata;
- che tuttavia in pari data la comunicava alla Casa di Cura l'annullamento della CP_2
precedente presa in carico;
comunicazione mai pervenuta alla paziente, né dalla compagnia assicurativa né dalla struttura sanitaria, che procedeva ugualmente con l'intervento;
- che, pur stando così le cose, la compagnia non intendeva coprire le spese dell'intervento chirurgico eseguito;
- che tuttavia la compagnia con la propria condotta, oltre ad aver violato i principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, aveva chiaramente privato di legittimazione passiva l'interessata rispetto al credito vantato, avendo ormai di fatto preso in carico la posizione debitoria della;
Parte_1
- che in ogni caso il contratto concluso con la struttura sanitaria doveva ritenersi afflitto da un vizio del consenso, e in particolare da errore essenziale, non avendo interesse la paziente a procedere con l'intervento in caso di mancata copertura assicurativa;
- che dunque, nulla era tenuta a pagare la paziente alla struttura per l'intervento (oltre alla franchigia già versata) e che in ogni caso avrebbe dovuto essere manlevata dalla terza sua chiamata (DO ES).
4.1 Chiedeva pertanto: “-Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra
rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1
ovvero - Accertato e dichiarato il vizio del consenso ex art .1427 c.c. (errore e/o dolo) disporre
l'annullamento del contratto e conseguentemente rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto;
ovvero - Accertare e dichiarare la violazione da parte dell'attore dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1337, 1375 c.c. e dunque il diritto della sig.ra
al risarcimento dei danni ammontanti alla somma richiesta dall'attore per l'intervento in Parte_1 parola (€ 6.001,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria) e conseguentemente rigettare le domande avanzate dall'attore”.
5. Il DO ES, chiamato in causa e costituitosi, deduceva invece in sintesi:
- di essere sostanzialmente estraneo ai fatti di causa, risultando dal contratto stipulato con Unisalute servizi srl, divisione , interamente controllata da nonché da convenzione CP_3 CP_2
assicurativa stipulata con (delegataria) e (co-delegataria), che Controparte_5 CP_2
quest'ultima avesse piena autonomia operativa su tutte le attività di prenotazione, autorizzazione, e rimborso delle coperture assicurative richieste dagli iscritti del CP_6
pagina 3 di 11 - di non essere tenuto in alcun modo a manlevare l'opponente nonostante l'iscrizione di quest'ultima al
DO stesso;
- che, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente risultava lacunosa, come risultava infondata l'opposizione promossa;
- che per tutti i motivi esposti, la , ovvero la Unisalute servizi srl, avrebbe dovuto tenere CP_2
indenne il DO;
5.1 Concludeva chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente.
6. La costituitasi (gli stessi procuratori dichiaravano per la Unisalute Servizi srl un difetto CP_2
di legittimazione passiva in virtù del controllo totale su di essa da parte della nonché CP_2
del tipo di attività svolta alla luce del proprio oggetto sociale), deduceva infine, e per quanto di interesse:
- che la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente fosse errata e che pertanto non dovesse operare alcuna copertura assicurativa in base a quanto previsto dalla polizza in essere;
- che in particolare, al momento della verifica da parte della compagnia assicurativa dei presupposti e delle indicazioni fornite dalla paziente per la presa in carico dell'intervento, risultavano evidenti incongruenze che facevano venire meno le condizioni per l'operatività della polizza nel caso di specie;
- che sulla scorta di queste incongruenze e solo successivamente alla data di presa in carico e di esecuzione dell'intervento chirurgico (diversamente da quanto sostenuto dall'opponente), la compagnia aveva provveduto alla revoca della copertura inizialmente accordata;
- che in particolare, rispetto a quanto dichiarato, l'intervento non era stato eseguito da tutti i medici convenzionati (dott.ssa ; Controparte_7
- che in base alle condizioni indicate nel contratto di polizza nessuna responsabilità poteva essere riconosciuta in capo alla compagnia assicurativa.
6.1 Chiedeva pertanto di : “accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa del sinistro in esame e, per l'effetto, rigettare la richiesta la domanda di manleva ex adverso avanzata con vittoria delle spese e competenze di lite come da parametri di legge”.
7. All'esito della nuova prima udienza ex art. 183 c.p.c. fissata per il prosieguo (a seguito di nuova iscrizione dalla sede centrale), il Giudice dott. Grassi concedeva i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, richiesti dalle parti, dichiarando la contumacia di Unisalute servizi srl e concedeva altresì la provvisoria ingiunzione di quanto richiesto da parte creditrice (già con decreto ingiuntivo) ex art. 186 ter c.p.c., così argomentando : “…rilevato che il credito è provato per iscritto sulla base di un contratto stipulato tra la clinica e la paziente, la cui sottoscrizione non è contestata;
considerato inoltre che la dedotta questione della copertura assicurativa dell'intervento attiene esclusivamente ai rapporti tra la paziente
pagina 4 di 11 e la compagnia di assicurazione, ai quali è estranea la parte opposta;
peraltro, nell'informativa sottoscritta dalla opponente in data 6/12/20218 (cfr. pag. 5 dell'allegato 1 alla comparsa di risposta dell'opposto), risulta che in caso di mancata copertura assicurativa le spese sarebbero state sopportate dal paziente;
rilevato quindi che l'opposizione, allo stato, non appare fondata nei confronti di parte opposta, per cui sussistono i presupposti ex art. 648 c.p.c….”.
8. Successivamente al deposito delle memorie integrative, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
9. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa giungeva all'odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Innanzitutto deve osservarsi che, da quanto emerso da atti, documenti, e scritti difensivi, non risultano contestate tra tutte le parti (o risultano in ogni caso pacifiche da un semplice esame) le seguenti circostanze:
a) l'esecuzione in data 7.12.2018 della prestazione medica a regola d'arte (intervento chirurgico e attività accessorie di ricovero), come anche l'esistenza a monte di un rapporto tra la paziente e la struttura sanitaria;
b) l'esecuzione dell'intervento come da cartella clinica allegata e prodotta in atti, con una equipe condotta anche dal medico non convenzionata con , oltre ai medici dott. Controparte_7 CP_2
e invece convenzionati;
Per_1 CP_4
c) l'iscrizione della al DO ES, quale lavoratrice operante nel settore del commercio, e Parte_1
l'esistenza di una polizza assicurativa collegata;
d) l'annovero dell'intervento eseguito nell'elenco di quelli coperti dalla garanzia assicurativa
(nonostante eccezioni del DO sul punto), attesa l'iniziale presa in carico della posizione della
[...]
da parte della;
Pt_1 CP_2
e) la presenza di un medico non convenzionato quale unico motivo di rifiuto della copertura assicurativa da parte della , e quale punto dirimente ai fini della decisione al netto delle CP_2
specifiche domande avanzate dalle parti (e in particolare da parte opponente);
10.1 Ciò premesso, occorre passare all'esame analitico di tutte le domande e pretese avanzate dalle parti reciprocamente.
11. Sulla pretesa creditoria della CP_1
pagina 5 di 11 11.1 Muovendo dalla premessa di cui al punto a), deve osservarsi che la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eseguite (intervento chirurgico e conseguenti attività, sia precedenti che successive al ricovero) deve ritenersi fondata quantomeno nei suoi aspetti essenziali (prova dell'avvenuta prestazione), residuando unicamente, quale fatto controverso, la regolamentazione dei rapporti tra l'assicurata e la compagnia assicurativa con riferimento all'onere di pagamento, ovvero tra la prima ed eventualmente il DO ES al quale è iscritta. Deve escludersi l'assenza di una legittimazione passiva della opponente.
11.2 Sempre in riferimento alla pretesa creditoria - nonché alla premessa b) - è d'uopo precisare sin da ora che non può ritenersi fondata l'argomentazione spesa da parte opponente sulla asserita co- responsabilità della struttura sanitaria in ordine alle comunicazioni trasmesse alla compagnia assicurativa dei dati relativi al ricovero e all'intervento chirurgico, ovvero alle informative rese alla paziente relativamente al medico (non convenzionato) che avrebbe partecipato allo stesso intervento.
11.3 Deve infatti escludersi sulla base della chiara documentazione prodotta (cfr. doc. cartella clinica, comprensiva di informative e moduli) che la paziente sia stata “presa alla sprovvista” dalla struttura sanitaria, con violazione dei principi di correttezza e buona fede (se non addirittura con dolo), in quanto tutti i moduli informativi prodotti in atti appaiono sufficientemente chiari ai fini di un consenso informato e di una presa visione di tutti gli oneri a carico della paziente, la quale, secondo prassi più che consolidate all'interno e nell'ambito delle strutture ospedaliere, ha semplicemente ed ordinariamente provveduto a sottoporre all'attenzione dell'interessata le pratiche relative all'intervento da eseguirsi, tra cui: “modulo per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali pazienti”; “informativa sul trattamento dei dati personali”; “dichiarazione di avvenuta informazione e consenso all'anestesia”; “dichiarazione di avvenuta informazione e di espressione del consenso all'atto medico”; “scheda di ricovero”. Proprio quest'ultimo modulo, la cui autenticità della sottoscrizione non
è mai stata contestata (così come quelle apposte sugli altri moduli menzionati), contiene peraltro l'espressa accettazione di una clausola avente il seguente tenore letterale: “Si informano i signori pazienti che effettuano prestazioni ambulatoriali, di day hospital, o di ricovero in regime di convenzione assicurativa diretta che, in caso di mancata copertura diretta delle spese ovvero di diniego di copertura, in qualsiasi momento, da parte della propria Compagnia di Assicurazione, la
Casa di Cura declinerà ogni responsabilità e le prestazioni suddette si intenderanno a totale carico del paziente. Si prega pertanto di verificare anticipatamente all'entrata in clinica le condizioni, i massimali ed eventuali plafond, previsti dalla propria polizza assicurativa”.
Non sussistono, in sintesi, specifici comportamenti lesivi dei principi di correttezza e buona fede posti in essere dalla .CP_1
pagina 6 di 11 11.4 Parimenti, deve sottolinearsi come non trovi fondamento la richiesta di parte opponente di valutare, in subordine, l'annullamento del contratto della complessiva prestazione sanitaria per errore essenziale, atteso che la stessa opponente non ha soddisfatto i relativi oneri probatori a suo carico per la dimostrazione dell'essenzialità dell'errore.
11.5 Deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, sul punto così statuisce, “In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza
l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione”
(Cass. civ.n. 24738/2017; Cass. civ. n. 5429/2006). E ancora “La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, mentre la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente. (sempre da Cass. civ. n. 5429/2006).
11.6 Ebbene, in riferimento alla giurisprudenza appena citata, è evidente che la , in quanto CP_1
estranea ai rapporti tra assicurata ed assicurazione (deve ritenersi pacifico che la struttura abbia agito solo quale tramite per le comunicazioni con la , recando solo un ulteriore servizio alla CP_2
paziente) non potesse avere contezza delle condizioni di polizza che la avrebbe dovuto Parte_1 verificare ed “esigere” ai fini della copertura dell'intervento. Inoltre appare alquanto difficile, sulla base delle informative fornite dalla struttura alla paziente, che quest'ultima fosse incorsa in una falsa rappresentazione della realtà laddove poteva avere conoscenza dei membri delle equipe che avrebbero di lì a breve partecipato all'intervento.
11.7 Né, ancora, possono trovare fondamento le argomentazioni relative alla sussistenza di un avvenuto accollo da parte della struttura sanitaria in assenza di una specifica convenzione stipulata. La giurisprudenza di legittimità è chiara sul punto laddove ha affermato che: “Un accollo esterno del debito, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ., richiede la chiara manifestazione di intenti dell'accollante e
l'adesione del creditore. Comunicazioni intercorse tra il debitore e il creditore non sono sufficienti a
pagina 7 di 11 configurare un valido accollo esterno in assenza di tale chiara manifestazione da parte del terzo accollante” (cfr. Cass. civ. n. 21047/2024).
11.8 Infine, si osserva che la circostanza che vede la pagare in via anticipata al saldo della Parte_1 prestazione la franchigia richiesta suggella e rimarca l'esistenza di un contratto ospedaliero conclusosi tra l'opposta e l'opponente. Anche in questi termini deve escludersi l'assenza di una legittimazione passiva della opponente.
11.9 La domanda di pagamento della nei confronti della paziente, in sintesi, deve essere CP_1
accolta, mentre contestualmente devono essere rigettate le domande in opposizione avanzate dalla
[...]
. Pt_1
12. Sulla richiesta di manleva nei confronti del CP_8
12.1 Infondata risulta anche la richiesta di manleva avanzata nei confronti del dall'opponente, CP_6
stante l'estraneità, da un punto di vista fattuale, dello stesso ai rapporti tra paziente ed assicurazione.
12.2 Sulla questione appare dirimente il fatto che, nonostante la copertura assicurativa si fondi sull'esistenza di una iscrizione dei beneficiari al DO ES, non solo il contratto (cfr. doc. in atti) ripassato tra quest'ultimo e la riconosce piena autonomia e poteri alla compagnia CP_2
assicurativa in merito alla gestione dei rapporti con i pazienti (eventualmente iscritti al DO) per la copertura delle prestazioni sanitarie contemplate dal contratto e dal piano sanitario applicabile, ma non si rinvengono nel medesimo contratto, ovvero in altra documentazione prodotta in atti, specifiche clausole o disposizioni che riconoscano una responsabilità oggettiva del o degli oneri a carico CP_6
tali da giustificare l'obbligo di mantenere indenni gli iscritti in caso di esito negativo delle richieste di copertura assicurativa trasmesse con la;
CP_2
12.3 In particolare, vanno richiamati in via analitica alcuni passaggi del contratto ripassato tra il CP_6
e la i quali così recitano: (i) “ si impegna nei confronti del a Controparte_9 CP_3 CP_6 fornire il servizio di prenotazione, nell'ambito della propria rete di strutture sanitarie convenzionate, delle Prestazioni sanitarie commissionate dagli Iscritti […] provvedendo altresì a pagare alle strutture medesime le relative prestazioni erogate” (enfasi aggiunta, cfr. pag. 2 del Contratto); (ii) “per consentire agli Iscritti di effettuare la richiesta di prenotazione della prestazione e scegliere la struttura sanitaria convenzionata presso la quale eseguirla, metterà a disposizione una CP_3
Centrale Operativa ed un portale web accessibile attraverso l'area riservata del […] Resta CP_6
inteso tra le Parti che resterà la titolare della proprietà intellettuale e industriale di detti CP_3 strumenti e ne sarà l'unica responsabile in relazione al relativo corretto funzionamento e operatività”
(enfasi aggiunta, cfr. pag. 2 del Contratto); (iii) “Se opta per la prenotazione mediante portale web,
l'iscritto accederà al portale del DO che verificherà la regolarità amministrativa della sua pagina 8 di 11 posizione e la capienza del plafond di spesa a sua disposizione. In caso di esito positivo delle suddette attività di controllo, l'Iscritto accederà al portale per il tramite del portale del DO e CP_3
richiederà o comunicherà la prenotazione della prestazione. , subordinatamente alla verifica CP_3
positiva della Prestazione richiesta, procederà quindi con l'autorizzazione della stessa presso la struttura sanitaria scelta dall'Iscritto e con il relativo pagamento previa emissione, da parte della struttura, della fattura intestata all'Iscritto, committente della prestazione” (enfasi aggiunta, cfr. pag.
3 del Contratto); (iv) “Nello svolgimento delle proprie attività, avrà piena discrezionalità ed CP_3 autonomia operativa”(enfasi aggiunta, cfr. pag. 3 del Contratto); (v) “ si impegna a svolgere i CP_3
Servizi secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative e delle clausole contrattuali. In particolare, si impegna ad erogare i Servizi sotto la CP_3
propria responsabilità, con proprio personale dipendente, e/o con l'ausilio di società esterne in grado di garantire un livello di competenza e professionalità adeguato” (enfasi aggiunta, cfr. pag. 4 del
Contratto); (vi) “In relazione ai doveri e/o alle obbligazioni assunte da ai sensi del Contratto, CP_3
la stessa si obbliga a tenere indenne e manleva il DO da ogni onere o responsabilità dovessero sorgere, nei confronti di terzi, quale conseguenza immediata e diretta di inadempimenti ad essa imputabili per colpa grave o dolo della stessa” ( cfr. pag. 4 del Contratto).
12.4 Del resto, balza subito agli occhi come sia stata in origine la stessa opponente a ritenere che le responsabilità di copertura delle prestazioni sanitarie ricevute ricadessero in qualche modo sulla
, nel momento in cui, riferendosi nei propri atti al ha utilizzato più volte la dicitura CP_2 CP_6
“e per esso e per esso la ”; CP_2
12.5 Non vi sono gli estremi, in sintesi per l'accoglimento della domanda di manleva avanzata dall'opponente, la quale ha avuto rapporti diretti con la ai fini della copertura assicurativa CP_2
in essere.
13. Sulla domanda di manleva nei confronti della da parte del CP_2 CP_6
13.1 Al rigetto della domanda di manleva avanzata dall'opponente nei confronti del consegue CP_6
inevitabilmente il rigetto (rectius, il venir meno) della domanda di manleva avanzata dallo stesso nei confronti della compagnia assicurativa. CP_6
13.2 Nonostante tutto, in richiamo ai punti contrattuali sopra riportati, è corretto osservare come, vi sia una specifica previsione nei rapporti ripassati (punto VI) che obbliga proprio la a CP_2
manlevare il DO.
14. Sui rapporti tra opponente e compagnia assicurativa
pagina 9 di 11 14.1 Da ultimo, nonostante non si rinvenga una specifica domanda avanzata dall'opponente direttamente nei confronti dell'assicurazione (chiamata invece in garanzia dal DO), è opportuno soffermarsi sulla questione del diniego alla copertura del saldo opposto dalla , sul CP_2
presupposto della non operatività della polizza assicurativa nel caso di specie.
14.2 In primis, e come da premessa di cui al punto b), non può revocarsi in dubbio, vista la cartella clinica prodotta in atti, che - in qualità di primo operatore - abbia partecipato all'intervento (eseguito in due fasi) anche la dott.ssa non convenzionata con la compagnia assicurativa. Controparte_7
14.3 Ebbene, nelle condizioni di polizza la sezione “4. , che afferisce specificamente alle CP_10
alle condizioni in virtù delle quali può essere accordata copertura per gli interventi chirurgigci in caso di ricovero (cfr. doc. 4 della compagni assicurativa), stabilisce chiaramente all'art.
4.6 che “...a2)
Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con ed effettuate da CP_2
medici non convenzionati. Qualora, in una struttura convenzionata con venga effettuato un CP_2
intervento chirurgico da parte di personale non convenzionato, tutte le spese relative al ricovero verranno rimborsate con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste in caso di ricovero in strutture non convenzionate con (punto b). b) Prestazioni in strutture sanitarie private o CP_2 pubbliche non convenzionate con . Qualora l'Assicurato fosse domiciliato in una provincia CP_2
priva di strutture sanitarie convenzionate con , le spese relative alle prestazioni effettuate CP_2 vengono rimborsate all'Assicurato nel limite di un massimale di € 8.000,00 per intervento con
l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 2.000,00 per intervento”.
14.4 Diversamente, la sezione “3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO” richiamata dall'opponente, afferisce unicamente alle condizioni e alle procedure generali previste per accedere alle eventuali coperture, anche con riferimento a strutture non convenzionate. È evidente tuttavia che, aderendo ad un diversa interpretazione del contratto, così come offerta dall'opponente, si finirebbe per accomunare le condizioni di accesso e copertura della polizza in caso di strutture convenzionate a quelle che invece non lo sono, in quanto risulterebbe prevista - in ogni caso - una copertura senza differenziazioni.
14.5 Ebbene, è oltremodo evidente che in presenza di un medico non convenzionato che abbia partecipato all'intervento chirurgico, le condizioni da osservarsi ai fini di una copertura assicurativa siano quelle relative al punto successivo, non ricorrenti nel caso di specie, e mai contestate dalle parti.
14.6 Non possono dunque muoversi censure al diniego opposto dalla e alla revoca della CP_2
presa in carico della posizione della . Parte_1
15. Infine, per il principio di soccombenza, la disciplina delle spese processuali viene così regolata:
pagina 10 di 11 - stante la totale soccombenza dell'opponente, le spese sostenute da parte opposta, e dal CP_6
vengono poste a carico della prima, liquidate come in dispositivo;
- visto il venire meno della domanda avanzata dal alla Compagnia di assicurazione chiamata in CP_6
garanzia sussistono le ragioni per una compensazione delle spese.
15.1 Il calcolo dei compensi viene eseguito tenuto conto del valore della causa in assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 373/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
CONDANNA definitivamente e in accoglimento della domanda avanzata da parte opposta, la sig.ra al Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 6.001,38, a titolo di saldo delle prestazioni CP_1
sanitarie eseguite, oltre agli interessi legali dalle date di emissione della fattura dei singoli pagamenti sino al deposito della presente domanda, e (agli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, cod. civ. (nella sua formulazione così come aggiunta dall'art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), dalla data di deposito della presente domanda sino all'effettivo saldo;
RIGETTA le domande della opponente, compresa quella di manleva avanzata nei confronti del fondo;
DICHIARA non doversi provvedere sulla domanda di manleva avanzata dal nei confronti della CP_8 CP_2
[...]
CONDANNA infine, l'opponente alla refusione delle spese di giudizio di parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 264,00, per spese;
e alla refusione delle spese di giudizio del DO ES che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
COMPENSA nel resto le spese di giudizio.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Chieti, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni pagina 11 di 11