TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5946 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROVETTO Parte_1 C.F._1
FRANCO
nei confronti di
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ROVETTO Controparte_1 C.F._2
FRANCO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso sottoscritto da , nata il [...], depositato in data 4.12.2024, la Parte_1
ricorrente chiedeva l'adozione di , nata il [...]. Controparte_1
Il 6.2.2025 la si costituiva dichiarando di voler essere adottata dalla . CP_1 Pt_1
A fondamento del ricorso quest'ultima deduceva:
- di non avere mai avuto figli;
- che l'adottanda era figlia del proprio defunto marito, , deceduto nel 2012 Persona_1
(doc. 3 e documentazione depositata il 9.1.2025);
- che la madre dell'adottanda, era deceduta nel 2023 (doc. 3 e documentazione Per_2
depositata il 9.1.2025);
- che le parti del presente giudizio e il , dal momento del matrimonio, avevano ricreato CP_1
un nucleo familiare. Dopo la morte del , l'adottante si era trasferita a casa CP_1
dell'adottanda e del marito di quest'ultima, che si erano presi cura di lei.
All'udienza dell'11.3.2025 comparivano le parti e il marito dell'adottanda, , che Persona_3
prestava il consenso all'adozione.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda della ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Le vicende esposte nel ricorso hanno trovato riscontro nell'istruttoria e negli allegati documentali.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia della ricorrente e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Infine, occorre precisare che nel caso in esame l'adattando non deve assumere il cognome dell'adottante, atteso che dalla lettura dell'art 299, comma 4, c.c (“Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”) si deduce, a contrario, che l'adottato, figlio del marito, mantiene il cognome del padre (si vedano
Tribunale Firenze, 03/08/2020, n.7; Corte appello Napoli, 14/05/1982).
Peraltro, le parti nulla chiedevano in relazione al cognome.
Nulla si dispone sulle spese di lite non essendovi una controparte.
P.Q.M.
2 il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, in accoglimento del ricorso, fa luogo all'adozione di
, nata a [...], in data [...] e residente a [...]Controparte_1
in via Cremona n. 40, C.F. , da parte di , C.F._2 Parte_1
nata a [...] il [...], CF , residente a [...]
Cremona n. 40;
2) manda alla cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza definitiva all'Ufficiale di Stato civile del Comune di iscrizione anagrafica della persona adottata per l'annotazione una volta concretizzati i presupposti di cui all'art. 314 c.c.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3