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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/09/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 8.9.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., all'esito della camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6797/2024 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 6801/2024, 7113/2024, 5409/2025
5278/2025, 6869/2025, vertenti
TRA
(nato il [...]), (nato il [...]), Parte_1 Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Stella Vigliotti Parte_2 Parte_3
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Luigi Lorusso costituito nei giudizi CP_1
n.5409/2025 e 6797/2024 RG;
avv. Francesca Banchetti costituita nei giudizi n. 6801/2024 e
5278/2025 RG;
avv. Domenico Longo costituito nel giudizio n. 7113/2024 RG;
avv. Chiara
Contursi costituito nel giudizio nr 6869/2025 RG)
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, indebito/ prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli negli anni 2018 ( ), 2019 ( , ), 2020 Parte_2 Parte_2 Parte_3
( e nato il [...], ), 2021 ( Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_2
e -nato il [...]) e 2022 ( , -
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_2 nato il [...]- e – nato il [...]), per il numero di giornate indicate nei Parte_1 rispettivi ricorsi, alle dipendenze della ed hanno censurato Parte_4
CP_ l'operato dell laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione totale dei loro nominativi dagli elenchi OTD.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito: di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, CP_ di condannare l' a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
I ricorrenti e , hanno, altresì, chiesto a questo Tribunale di Parte_1 Parte_2 condannare l'Ente resistente “alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art. 9 ter, L 608/96 e delle eventuali somme già recuperate dallo stesso Istituto per effetto della cancellazione stessa, qualora fossero già recuperate”.
1.1.Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che: con atti formati in data 24 marzo Parte_3
2025, l' gli ha notificato tre distinti avvisi di addebito: Avviso di addebito n. 343 2025 CP_3
00000595 92 000, per un importo di € 2.795,87, relativo al periodo 01/2019 - 12/2019; Avviso di addebito n.343 2025 00000596 00 000, per un importo di € 2.611,37, relativo al periodo 01/2020 -
12/2020; Avviso di addebito n. 343 2025 00000597 01 000, per un importo di €438,81, relativo al periodo 01/2020 - 12/2020. La pretesa dell' si fonda sulla "Revoca dis. agricola ed eventuali CP_1 prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot.n.
.0901.13/03/2024.0068477" per l'anno 2019 e "prot. n.INPS.0901.13/03/2024.0068478" per CP_3
l'anno 2020, con i quali l' ha disconosciuto la sussistenza dei rapporti di lavoro in questione. CP_3
Ha dedotto, inoltre, che con comunicazione a mezzo PEC del 29/05/2025, l' ha notificato CP_3
l'esito del ricorso amministrativo tempestivamente inoltrato, respingendolo con delibera n. 2513005.
Ha, dunque, concluso come segue:” IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra il Sig.
[...]
e la per n. 102 giornate nell'anno 2019 e n. 102 Parte_3 Parte_4 giornate nell'anno 2020;2. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a CP_3 procedere alla ripetizione delle somme relative alle prestazioni di disoccupazione agricola ed accessorie erogate al ricorrente per le suddette annualità;
3. Conseguentemente, annullare, perché illegittimi e infondati, gli avvisi di addebito impugnati, segnatamente: Avviso n. 343 2025
00000595 92 000, Avviso n. 343 2025 00000596 00 000 e Avviso n. 343 2025 00000597 01 000. IN
VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di avvenuto recupero, anche parziale, delle somme contestate, condannare l' alla restituzione in favore del ricorrente di tutti gli importi CP_3 indebitamente riscossi, oltre interessi legali dalla data del prelievo al saldo”. Vinte le spese con distrazione.
CP_
2. L costituitosi tempestivamente in tutti i giudizi, ha preliminarmente eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70,
l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso amministrativo, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel merito, l contestato la fondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio CP_1 operato in ragione del verbale ispettivo n. 2023004956/DDL del 12.12.2023 (depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) con il quale sono state disconosciute e annullate le giornate di lavoro CP_ denunciate all' dalla , chiedendone, dunque, il rigetto. Parte_4
Con riferimento alla domanda diversa da quelle di accertamento della illegittimità della cancellazione, parte resistente, oltre ad eccepire la genericità della domanda, ha evidenziato la non spettanza delle prestazioni azionate, stante l'assenza, in capo ai ricorrenti, dei requisiti di legge per il pagamento delle stesse.
2.1 Con distinti ricorsi, i ricorrenti ( nato il [...], rg nr 5278/2025) e Parte_1 [...]
( rg nr 5409/2025) hanno chiesto di accertare e dichiarare l' irripetibilità delle Parte_2 somme loro richieste in restituzione, in ragione della revoca delle prestazioni temporanee loro erogate.
In particolare, impugnava i seguenti provvedimenti:- Provvedimento prot. Parte_2 CP_3
n. 66511580757-5 del 23/10/2024, relativo a indebito DS Agricola anno 2018 per € 3.235,50 ;-
Provvedimento prot. n. 66511580753-0 del 23/10/2024, relativo a indebito DS Agricola anno CP_3
2019 per € 2.899,16; - Provvedimento prot. n. 66511580754-1 del 23/10/2024, relativo a CP_3 indebito DS Agricola anno 2020 per € 3.699,33;- Provvedimento prot. n. 66511580756-4 del CP_3
23/10/2024, relativo a indebito DS Agricola anno 2021 per € 3.815,10; - Provvedimento prot. CP_3
n. 66511580757-5 del 23/10/2024, relativo a indebito DS Agricola anno 2022 per € 3.148,83.
Deduceva che, con delibera del Comitato Provinciale di Foggia n. 2526160 del 19/02/2025, CP_3 comunicata via PEC in data 22/02/2025, veniva rigettato il ricorso amministrativo n. avente ad oggetto la richiesta di accertamento delle legittimità delle Controparte_4 prestazioni azionate in restituzione.
CP_ L' ritualmente costituitosi, eccepiva quanto segue: “Le indennità di disoccupazione agricola erogate per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono divenute indebite a seguito della cancellazione di n. 152 giornate dell'anno 2018, di n. 135 giornate dell'anno 2019, di n. 152 giornate dell'anno 2020, di n. 150 giornate dell'anno 2021 e di n. 124 giornate dell'anno 2022, sulla scorta della cui contribuzione le prestazioni erano state in principio accolte e liquidate”.
Concludeva, tanto premesso, per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente (nato il [...]) impugnava i seguenti provvedimenti: Parte_1
Provvedimento prot. n. 66512662261-0 del 06/12/2024, relativo a indebito DS Agricola anno CP_3
2022 per € 2.147,09 ;- Provvedimento prot. n. 66512662262-1 del 06/12/2024, relativo a CP_3 indebito Indennità di Malattia periodo 13.04.2023-02.05.2023 per € 314,91.
Deduceva che, con delibera del Comitato Provinciale di Foggia n. 2526262 del 26/02/2025, CP_3 comunicata via PEC in data 27/02/2025, veniva rigettato il ricorso amministrativo n.
avente ad oggetto la richiesta di accertamento delle legittimità delle Controparte_5 prestazioni azionate in restituzione.
CP_ L' ritualmente costituitosi, eccepiva quanto segue: “- La Ds Agr 2022 veniva pagata per 102 gg di iscrizione, con valuta 29.06.2023, per un importo lordo di € 2.250,90 e netto di € 1.488,66
(all 4, 4a). A seguito dell'avvenuta cancellazione, la prestazione veniva riesaminata, con il determinarsi dell'indebito n. 20103622 (all 5) per originari € 2.147,09, accertato in data
06.12.2024, notificato con raccomandata AR 66512662261-0 in data 02.01.2025 (all 6,6a). Avverso
l'indebito è stato proposto ricorso al Comitato provinciale respinto con delibera n. 2526262 del
26.02.2025 notificata in data 07.03.2025 (all 7, 7a). - L'indennità di malattia per il periodo dal
13.04.2023 al 02.05.2023 percepita dal ricorrente per un importo lordo di € 303,44 e netto di €
242,75, data valuta 06.09.2023 (all 8) non spetta in quanto il ricorrente non risulta iscritto per almeno 51 giornate negli elenchi ana-grafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno di inizio del periodo di malattia né per quello precedente;
infatti: a) per l'anno 2022, con provvedimento individuale del 13.03.2024, n. protocollo 3100.13/03/2024.0118595, notificato CP_3 in data 25.03.2024, venivano cancellate n. 102 gg relative all'anno 2022, risultandone 0 dopo la variazione (vd. all 2,2a); b) per l'anno 2023 il ricorrente risulta iscritto negli elenchi OTD, ma con giornate lavorate a partire dal mese di agosto (all 9); la mancanza del requisito contributivo ha determinato l'indebito n. 20103685 (all 10), per originari € 314,91, accertato in data 06.12.2024, notificato con raccomanda AR 66512662262-1in data 02.01.2025 (all 11, 11a). Avverso l'indebito è stato proposto ricorso al Comitato provinciale respinto con delibera n. 2526262 del 26.02.2025 notificata in data 07.03.2025 (vd. all 7, 7a)”. Concludeva, tanto premesso, per il rigetto del ricorso.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata telematicamente.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei CP_ ricorrenti all' iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo, nonché le domande di accertamento della irripetibilità delle somme loro erogate a titolo di prestazioni temporanee connesse all' iscrizione negli elenchi bracciantili.
3.1 Deve, poi, darsi atto che i ricorrenti e hanno dedotto e Parte_2 Parte_1 documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso la cancellazione negli elenchi bracciantili. Tuttavia, nella materia in esame, quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
Quanto al ricorrente , il ricorso amministrativo versato in atti unitamente al Parte_3 relativo esito ha ad oggetto la sola richiesta restitutoria delle prestazioni previdenziali medio tempore erogategli. CP_ L' eccezione di decadenza formulata dall' è fondata con riguardo la solo ricorrente
. Invero, l'art. 22, comma 1 del D.L. n. 7/70, convertito in legge n. 83 dell'11 Parte_3 marzo 1970, prevede che: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il termine perentorio previsto dalla norma costituisce un termine di decadenza sostanziale per l'esercizio di un diritto, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto per intervenuta decadenza, la quale può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione ed interruzione. E, difatti, il tenore letterale della norma non lascia dubbi circa la qualificazione del termine, atteso che, secondo i principi generali, laddove un termine è imposto con onere di perentoria osservanza deve essere qualificato di decadenza anche in mancanza di una specifica definizione legislativa in tal senso. Deve rilevarsi che l'imposizione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in siffatta materia trova la sua giustificazione nella tutela di interessi di ordine pubblico quali la garanzia di una più compiuta difesa dell' nella immediatezza degli accertamenti CP_3 amministrativi e la necessità che vengano garantite le eSIenze di previsione di spesa nei bilanci dell' , cui fanno carico le prestazioni previdenziali conseguenti all'accertamento dello status CP_1 di bracciante agricolo.
Ne consegue, peraltro, la rilevabilità d'ufficio della eccezione di decadenza.
Invero, parte resistente, in allegato alla propria memoria di costituzione, ha prodotto copia delle raccomandate di notifica del disconoscimento del rapporto di lavoro asseritamente prestato dal ricorrente per gli anni 2019 e 2020, ricevute in data 25.3.2024. Ne consegue Parte_3 che il ricorrente deve ritenersi insanabilmente decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di accertamento dei rapporti di lavoro disconosciuti, avendo egli depositato ricorso giudiziario solo in data 27.6.2025.
Quanto agli altri ricorrenti, i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970, sicché infondata è l'eccezione CP_ di decadenza spiegata dall' nel giudizio rg n. 6797/2024.
3.2. Va poi affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione laddove sollevata CP_ dall'
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_3
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
Quanto al fondamento della cancellazione dei ricorrenti dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità è CP_ oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2023004956/DDL del 12.12.2023, inerente all'azienda agricola , e in relazione al Parte_4 periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio).
L'indicato verbale ispettivo è già stato valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti.
Si richiama - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n. 953/2025 emessa dalla dott.ssa Roberta Lucchetti all'esito del procedimento n. 7115/2024 R.G.
Anzitutto, è opportuno precisare che l'accertamento è stato effettuato in conformità al mandato ricevuto dalla Centrale Entrate e Recupero Crediti , per il tramite della Direzione Regionale CP_3
CP_ CP_ Puglia, e coordinato dalla Sede Provinciale di Foggia, ed è finalizzato al contrasto del fenomeno della costituzione di falsi rapporti di lavoro subordinato, costituiti al solo scopo di percepire indebite prestazioni erogate dall' e costruire false posizioni contributive. CP_3 Da quanto riscontrato dalla documentazione prelevata dagli archivi telematici dell' , CP_3 dell'Agenzia delle Entrate, della C.C.I.A.A. di FOGGIA è emerso quanto segue:
• l'impresa agricola , avente forma giuridica di società a Controparte_6 responsabilità limitata, è iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 16/03/2016 nella sezione ordinaria, con atto costitutivo del 24/02/2016; per quanto attiene allo stato attività l'impresa risulta attiva dall'08/05/2017;
• l'attività prevalente dichiarata ai fini IVA è di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.10);
• amministratrice unica della società è la SI.ra , sin dall'11/04/2017; Persona_1
• la compagine societaria risulta essere la seguente: 60% è detenuta dalla SI.ra Persona_1
la restante parte, 40%, dal SI. ;
[...] Controparte_7
• la stessa risulta essere assegnataria di P. IVA n. , con data di attribuzione P.IVA_1
24/02/2016, attività ( , con luogo di Controparte_8 P.IVA_2 esercizio e domicilio fiscale fissato in RI (FG), alla VIA CERVARO, 17.
• Per quanto attiene al numero CIDA 451702, quest'ultimo risulta aperto a seguito della richiesta di lavoro per n. 2 braccianti immigrati, ovvero , cf. e Per_2 C.F._1 cf. Parte_5 C.F._2
• L'azienda risulta aver fatto richiesta ed ottenuto l'apertura di un ulteriore CIDA 468997, ma quest'ultimo non è mai stato utilizzato dall'azienda per nessun bracciante agricolo nel periodo oggetto del presente accertamento.
Colture dichiarate nella D.A. con Cida = 380055-451702
La ditta individuale presenta all una D.A. Controparte_6 CP_3 denuncia aziendale) in data 20/09/2016, che viene approvata in data 20/10/2016, con data inizio attività 01/09/2016 e fabbisogno di giornate n. 1250.
I terreni denunciati, dove si svolge l'attività aziendale, si trovano tutti nel territorio di RI
(FG), alla contrada Posta Uccello e alla contrada Torre Quarto. Precisamente, i terreni siti alla c/da
Posta Uccello sono contrassegnati al foglio 154, part.lle
5,20,27,28,31,73,88,93,202,235,238,250,254,262,352,354,358,364,365, per un'estensione totale di ettari 25,87,01. I terreni siti, invece, alla c/da Torre Quarto sono contrassegnati al foglio 155, part.lle 56,283,285,338, per un'estensione totale di ettari 1,78,24.
Entrambi gli appezzamenti sono stati concessi in fitto dalla con Parte_6 contratti di affitto aventi diverse scadenze. Per i terreni situati al foglio 154, part.lle
5,88,235,238,250,254,262,365, il contratto scade alla data del 24/03/2018. Per tutti gli altri fondi, invece, la scadenza è fissata al 24/03/2021. In data 24/04/2018, la società invia una nuova denuncia aziendale depurata delle particelle sopra menzionate, per cui la consistenza aziendale dal 24/03/2018 è pari ad ettari 22,93,38, per quanto attiene all'appezzamento sito alla c/da Posta Uccello, l'altro resta invariato.
Nell'anno 2021, la invia diverse variazioni di denuncia aziendale, per Parte_7 denunciare la variazione della consistenza aziendale, che viene dedotta dalla denuncia fatta all'AGEA. In particolare, i terreni condotti in fitto in agro di GN (FG) fino al 07/04/2024 sono i seguenti: foglio 56 part.lle n. 10 e 19, foglio 360 part.lla 285, per una superficie complessiva di ettari 7.94.63. A fronte di questa variazione della consistenza aziendale, corrisponde un nuovo fabbisogno di giornate calcolato dall' in n. 457. CP_3
Dalla disamina che precede, gli ispettori ricavano che nel corso del tempo la consistenza dei terreni condotti dall'azienda, non solo è mutata, ma si è notevolmente ridotta, al punto che il fabbisogno di giornate di lavoro passa da 1250 a 457.
Tuttavia, a fronte di tale diminuzione, non corrisponde un altrettanto calo della manodopera, anzi, a ben vedere, la stessa è sempre stata sproporzionata rispetto al fabbisogno necessario per la coltivazione dei terreni denunciati e, precisamente, è andata sempre aumentando dal 2018 al 2020, nonostante la consistenza aziendale fosse la stessa, per poi avere una lieve flessione nel 2021, nonostante i terreni condotti siano scarsi otto ettari, e per poi diminuire nel 2022.
Il tutto viene rappresentato ed esposto nel seguente paragrafo.
DENUNCE PER ATTIVITA' LAVORATIVE
Nella seguente tabella, sono evidenziati il numero dei lavoratori denunciati, come operai a tempo determinato – OTD –, le giornate lavorate e le retribuzioni dichiarate, nonché i contributi dovuti, onde determinare il totale costo del lavoro.
Numero Retribuzio Contribut Totale
Tipo
Anno Trimest Fondo Ubicazione Num. Giornate ne i costo del Manod. ri Lav. OTD denunciata dovuti € lavoro
€
RI OTD 34 2.949 161.647,00 33.732,29 195.379,2 2018 1-2-3-4 071-020-
01 (FG) 9
RI OTD 50 3.975 224.675,00 47.029,35 271.704,3 2019 1-2-3-4 071-020-
01 (FG) 5
RI OTD 65 4.816 272.190,00 55.621,18 327.811,1 2020 1-2-3-4 071-020-
01 (FG) 8
2021 1-2-3-4 071-020-RI OTD 54 4.291 242.476,00 51.341,48 293.817,4 01 (FG) 8
RI OTD 40 3.305 206.383,00 41.426,54 247.809,5 2022 1-2-3-4 071-020-
01 (FG) 4
Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato nei riguardi dell' un insoluto CP_3 totale pari al 100%.
Ancora una volta, l'occupazione della manodopera risulta del tutto sproporzionata, per non dire abnorme, rispetto ai terreni condotti dall'azienda.
È del tutto incomprensibile come il passaggio dalla coltivazione di circa 24 ettari di terreni a pressappoco 8, quindi un con la riduzione di due terzi, non corrisponda ad una eguale riduzione del numero delle giornate di lavoro denunciate all' , non essendo stati forniti elementi tali da poter CP_3 giustificare tale condotta aziendale.
INFORMAZIONI REDDITUALI
Nella seguente tabella vengono riassunte le dichiarazioni fiscali estrapolate dalla consultazione dell'archivio telematico dell'Agenzia delle Entrate.
Presenza DICHIARAZIONI FISCALI TELEMATICHE
Presenza DICHIARAZIONI FISCALI TELEMATICHE
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
MModello Unico -
Redditi Società di
Persone
Modello Unico -
Redditi
Società di Capitali
Modello Unico -
Redditi Enti Non
Commerciali
Modello 770
Ordinario/Semplificat
o
Consolidato Nazionale
e Mondiale
Modello IVA Redditi Percepiti
Modello IVA 74-bis
Modello IRAP
La ditta presenta sia il Modello Unico che i Modelli Iva, dei cui dati si propone una sintesi, esposta nella seguente tabella.
ANNO VOLUME D'AFFARI ACQUISTI
22018 142.473,00 57.653,00
22019 258.084,00 38.973,00
22020 186.150,00 31.718,00
22021 277.419,00 76.638,00
Per l'anno 2022, i dati non sono ancora disponibili.
ATTI DEL REGISTRO
Dalla consultazione dell'archivio telematico relativo ai dati di Registro, sempre presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, risultano, invece, i seguenti dati.
Per l'anno 2016 risultano due contratti di affitto di fondo rustico, di cui solo uno interessa il periodo oggetto del presente accertamento, e si tratta di quello uno valevole per il periodo dal 25-03-2016 al
31-03-2019, stipulato con la ditta il cui valore dichiarato per l'intera durata del Parte_6 contratto è pari da € 77.500,00.
Per l'anno 2018 risulta un unico contratto di fitto di fondo rustico stipulato con la ditta Countorline di NO LA (azienda la cui attività dichiarata è quella della coltivazione di cereali), per il periodo dal 20/01/2018 al 30/09/2018, il cui valore dichiarato è di € 5.800,00.
Per l'anno 2019 risultano due contratti di fitto di fondo rustico: uno valevole per il periodo dall'08-
04-2019 al 31-03-2023 stipulato con il SI. , il cui valore dichiarato per l'intera Controparte_7 durata del contratto è pari da € 10.000,00; e l'altro valevole per il periodo dall'08-04-2019 al 31-03-
2023 stipulato con il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari Parte_8 da € 5.000,00.
DOCUMENTAZIONE FISCALE
Per quanto attiene all'analisi della documentazione richiamata, la stessa, visionata e analizzata dagli ispettori verbalizzanti, viene sintetizzata nelle seguenti tabelle distinte per anno, relative alle fatture di vendita. Per quanto attiene alle fatture di acquisto, le stesse riguardano in larga misura concimi e gasolio.
Solo nel 2018 si rinvengono fatture di acquisto di piantine di pomodori e di semi di grano e nel
2021 fattura di acquisto a blocco di pesche nettarine.
FATTURE VENDITA 2018
Nume Data Impor Destinatario Coltura ro to
VENDITA IN BLOCCO DI
PESCHE EFFETTUATE PRESSO AZ. AGR. DI
1 04/07/20 4.500, LA VS AZIENZA NEL TERRENO STASO 18 00 SITO IN CERIGNO AL OG MICHELE
154, PART. 352
COOP.SOC. POMODORO PER INDUSTRIA 2 31/08/20 53.152,0 AGRICOLA TIPO LUNGO 18 0 MARILU'
A.R.L.
LE VIN. SUD UVA IA DA;
UVA 3 15/10/20 40.812,5 CP_9
18 9
[...]
[...]
[...]
Controparte_10
5.000,00 UVA PRESSO VS 4 30/11/20 CP_11 CP_10
18 Controparte_12
281-282-
[...]
357, PART. 101-203-
272-414-10-441-9- 157
[...]
Controparte_13 5 30/11/20 9.785,00 AGRICOLA PRESSO VS AZIENDA CP_12 18
56 Controparte_14
PART. 3 COME DA Parte_6
CONTRATTO DI APPALTO
Controparte_13 UVA E LAVORI VARI PRESSO
[...]
AGRICOLA VS AZIENDA IN AGRO DI 6 19/12/20 39.580,0 OG 56 Parte_9 18 0 P.LLE 3-5-11-20-22-23-24-25, E Parte_6
OG
394 P.LLE 275-276-277
Le fatture di vendita per l'anno 2018 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
FATTURE VENDITA 2019
Num Data Impo Destinatario Coltura ero rto
1 15/05/ 14.00
. SUD FATTUA DI ACCONTO Pt_10
Part 2019 0,00
CAMPAGNA UVA 2019/2020
2 24/06/ 4.370, MERIFA GRANO DURO NAZIONALE
2019 91 GERARDO
SRL
COOP.SOC. 3 23/08/ 10.00 ACCONTO CAMPAGNA
AGRICOLA 2019 0,00 POMODORO 2019
MARILU'
CP_15
COOP.SOC. 4 02/09/ 10.00 ACCONTO CAMPAGNA
AGRICOLA 2019 0,00 POMODORO 2019
MARILU'
CP_15
COOP.SOC. 5 05/09/ 27.94 POMODORO PER INDUSTRIA
AGRICOLA 2019 5,44 TIPO LUNGO MARILU'
A.R.L. 6 19/09/
2019
7 07/10/
2019
8 07/10/
2019
9 07/10/
2019
10 31/12/
[...]
11 31/12/
2019
12 31/12/
2019
13 31/12/
2019
15.00 LE VIN.
DI ACCONTO CP_16
Part 0,00
CAMPAGNA UVA 2019/2020
20.00 LE VIN. SUD FATTUA DI ACCONTO Part 0,00
CAMPAGNA UVA 2019/2020
13.54
SRLS UVA IA DA VI CP_17
0,00
67.76 LE VIN. SUD UVA NERA DA VI Part 3,33
[...]
VS Controparte_18
55.00 Controparte_19
0,00
56- 154, Controparte_14
P.LLE 5,20,22,23,24,25; Parte_6
5,20,27,28, 31, 73,88,
93 PER UN TOTALE DI 24 HA
SOC. 24.40 FATTURA DI VENDITA PALI
0,00 Parte_11
[...]
[...]
SOC. 24.40 FATTURA DI , Parte_12
0,00
Parte_13
Parte_6
[...]
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA 2.800, CIRSONE
00 Parte_14
DI RI AL
[...]
OG 282, P.LLE
343,353,358,360
FATTURA RACCOLTA UVA E 14 31/12/
2019
15 31/12/
2019
16 31/12/
2019
17 31/12/
2019
18 31/12/
2019
19 31/12/
2.990, CIRSONE TRASPOSTO EFFETTUATA
00
PRESSO VS Pt_15 [...]
AL Controparte_12
OG 282, P.LLE
343,353,358,360
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA 1.800, DEI PAZZI PRESSO VS 00
Pt_16 [...]
AL Controparte_12
OG 139, P.LLE
22,156,167,168,169,170,171,172
TRAPIANTO POMODORI E 2.000, MANGIONE
VARI 00 NICOLETTA CP_10 CP_12
AL OG 139,
[...]
P.LLA 66
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA
PRESSO VS AZIENDA IN 1.150, Pt_17
00 NICOLETTA
AL Controparte_12
OG 139, P.LLA 66; E IN
AGRO DI ORTA NOVA AL
OG 40 P.LLE 210,
214,215,217
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA 9.900,
CP_11
PRESSOVS AZIENDA AGRO 00
CP_12 C
DI RI AL OG
281, 282, 357 P.LLE 101-
202-272-412-10-441-9-157
FATTURA RACCOLTA OLIVE
E TRASPORTO EFFETTUATA
PRESSO VS AZIENDA IN 5.500, ZERBINO 2019 00 OG Controparte_12
275, P.LLA 144; OG 281,
P.LLE 100-101; OG 282
P.LLE 9-12-13-203-
411-412-440; OG 357 P.LLE
11-158-286-287
Le fatture di vendita per l'anno 2019 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, grano duro e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
FATTURE VENDITA 2020
Num Data Impo Destinatari Coltura ero rto
o
ACCONTO FORNITURA UVA
1 22/09/ 1.200,
FRESCA DA VI VENDUTA A CP_17
2020 00 SRLS BLOCCO IN AGRO DI
RI - C.DA POZZO
TERRANEO
ACCONTO FORNITURA UVA
2 25/09/ 1.500, METTA FRESCA DA VI VENDUTA A
2020 00 SRLS BLOCCO IN AGRO DI
RI - C.DA POZZO
TERRANEO
ACCONTO FORNITURA UVA
3 28/09/ 1.300, METTA FRESCA DA VI VENDUTA A
2020 00 SRLS BLOCCO IN AGRO DI
RI - CP_20
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
FRESCA DA BI
[...] CP_9
BB VENDUTA A
BLOCCO IN AGROD I 4 20/09/
2020
5 30/09/
2020
6 09/10/
2020
7 14/10/
2020
8 18/11/
2020
RI C.DA POZZO
TERRANEO OG 360 P.LLA 11.14 METTA
285 ESTENSIONE 1.94.28. 0,00 SRLS
LA RACCOLTA DEL PRODOTTO
E' A CARICO DELLA PARTE
ACQUIRENTE CHE SOLLEVA LA
PARTE VENDITRICE DA OGNI
RESPONSABILITA'
RIGUARDANTE GLI ONERI
ASSIVURATIVI E
PREVIDENZIALI PER IL
PERSONALE IMPIEGATO NELLA
RACCOLTA.
AZ.AGR. FATTURA RACCOLTA UVA E
1.980, DI TRSPORTO PRESSO VS AZIENDA
00 IO SITA IN RI AL OG
RAFFAEL 124 P.LLA 48 PER 2 HA DI
E DI TERRENO
IO
IG
AGRICOL
A 63.80 UVA DA VI IA - UVA
UE 5,50 APPASSITA NERA DI
SS
UE
25.22 LE VIN. UVA E CP_21 CP_10
2,43 SUD SRL
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA 3.300, CIRSONE
00
PRESSO VS AZIENDA IN AGRO DI Pt_15
RI AL OG 282,
P.LLE 343,353,358,360 9 18/11/
2020
10 30/11/
2020
11 21/12/
2020
12 21/12/
2020
13 21/12/
2020
14 21/12/
2020
FATTURA RACCOLTA UVA E
CIRSONE 1.990, TRASPOSTO EFFETTUATA
00 PRESSO VS AZIENDA CP_22 CP_23
AL OG 282,
[...]
P.LLE 343,353,358,360
FATTURA RACCOLTA UVA E
1.705, TRASPOSTO EFFETTUATA CP_24
PRESSO VS AZIENDA IN AGRO DI 00 NICOLA
RI AL OG 139,
P.LLE
22,156,167,168,169,170,171,172
FATTURA RACCOLTA UVA E
MANGION 2.300, TRASPOSTO EFFETTUATA
E 00 PRESSO VS AZIENDA IN AGRO DI
NICOLETT RI AL OG 304,
A P.LLA 257 IN PARTE EST. 02.50.00
MANGION TRAPIANTO POMODORI E LAVORI 1.800,
E VARI IN AGRO DI ORTA NOVA 00
NICOLETT AL OG 26, P.LLA 83 EST.
A 05.73.29
FATTURA LAVORI VARI PER
MANGION UVA DA PRESSO VS 500,0 Pt_18
E 0
[...]
ALICE Controparte_25
A OG 102 P.LLE 7-64-65 EST.
2.91.04
SOC.
11.00 Controparte_26
; 0,00 A Parte_11 Controparte_27
[...]
[...] [...]
Controparte_28
VS AZIENDA DI
[...] CP_12
15 23/12/ 11.00 OGLIO 56, P.LLE Controparte_29
2020 0,00 A CUGINE 10,20,22,23,24,25;
OG 152, P.LLA 172; Pt_2 CP_30
154, P.LLE 20-27-28-
[...]
31-73-93-136-203-219-352; OG
362 P.LLA 16
Le fatture di vendita per l'anno 2020 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
FATTURE VENDITA 2021
Num Data Impo Destinatar Coltura ero rto io
SOC.
PER LAVORI ESEGUITI 1 09/09/ 5.000, AGRICOL CP_10
PRESSO LA VS AZIENDA 2021 00 A
SITUATAT IN CERIGNO AL Pt_6
OG 154, P.LLE 202-352 DE VITTI
Pt_6
SOC.
FATTURA PER LAVORI ESEGUITI 2 24/09/ 5.000, AGRICOL
PRESSO LA VS AZIENDA 2021 00 A SITUATAT IN CERIGNO AL CUGINE
OG 154, P.LLE 202-352 DE VITTI
Pt_6
SOC.
ER LAVORI ESEGUITI 3 28/09/ 5.000, CP_31
PRESSO LA VS AZIENDA 2021 00 A
SITUATA IN RI AL CUGINE OG 154, P.LLE 202-352 DE VITTI 4 28/09/
2021
5 28/09/
2021
6 29/09/
2021
7 14/10/
2021
8 15/10/
2021
S.S.
20.00 LE VIN. FATTURA DI ACCONTO PER
0,00 SUD SRL VENDITA UVA
1.000, METTA FATTURA DI ACCONTO PER
00 SRLS VENDITA UVA
UVA FRESCA DA VI BI
BB VENDUTA A
BLOCCO IN AGROD I RI
C.DA POZZO TERRANEO OG 19.60 METTA 360 P.LLA 285 ESTENSIONE
0,00 SRLS
1.94.28. LA RACCOLTA DEL
PRODOTTO E' A CARICO DELLA
PARTE ACQUIRENTE CHE
SOLLEVA LA PARTE
VENDITRICE DA OGNI
RESPONSABILITA'
RIGUARDANTE GLI ONERI
ASSIVURATIVI E PREVIDENZIALI
PER IL PERSONALE IMPIEGATO
NELLA RACCOLTA.
AGRICOL
A 60.72 UVA DA VI IA UE 0,00 DI
MASSIM
O
UE
31.85 LE VIN. UVA NERA DA VI
5,60 SUD SRL SANGIOVESE 9 08/11/
2021
10 26/11/
2021
11 31/12/
2021
12 31/12/
2021
13 31/12/
2021
SOC. FATTURA PER LAVORI VARI
10.00 AGRICOL ESEGUITI SUI VOSTRI TERRENI
A IN AGRO E 0,00 Controparte_12
PARTICELLE IDENTIFICATE DA Pt_6
Parte_19
ALLEGATO
[...]
SOC. FATTURA PER LAVORI VARI
5.000, AGRICOL ESEGUITI SUI VOSTRI TERRENI
A IN AGRO RI OG E 00
PARTICELLE IDENTIFICATE DA Pt_6
Par
AZIENDALE Parte_19
ALLEGATO Pt_6
RACCOLTA UVA E TRASPOSTO
2.000, CIRSONE EFFETTUATA PRESSO VS
00
AZIENDA IN Pt_15 [...]
AL OG 282, CP_12
P.LLE 343,353,358,360
RACCOLTA UVA E TRASPOSTO
CIRSONE EFFETTUATA PRESSO VS 1.000,
00 AZIENDA CP_22 CP_23
AL OG 282,
[...]
P.LLE 343,353,358,360
FATTURA PER LAVORI DI
SOC. RACCOLTA UVA E TUTTE LE
88.00 AGRICOL LAVORAZIONI CONNESSE
0,00 A ESEGUITE PRESSO LA VS
AZIENDA SITA IN AGRO DI CUGINE
DE VITTI RI ALLA C.DA TORRE
S.S. QUARTO, POSTA CE E AQUARULO IDENTIFICATE DA
FASCICOLO AZIENDALE
ALLEGATO
FATTURA PER LAVORAZIONI
SOC. CONNESSE AL CP_32
ESEGUITE PRESSO LA VS 14 31/12/ 31.18 CP_29
2021 5,00 A AZIENDA Parte_20
ALLA
[...] [...]
, Parte_21 Parte_22
AQUARULO IDENTIFICATE DA
[...]
AZIENDALE Pt_19
ALLEGATO
SOC.
15 31/12/ 21.96 FATTURA TELONE CP_29 Parte_23
2021 0,00 A PER
[...]
[...]
Pt_24
[...]
Le fatture di vendita per l'anno 2021 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
FATTURE VENDITA 2022
Num Data Impo Destinatari Coltura ero rto
o
FATTURA
[...]
ESEGUITA Parte_25
1 19/04/ 1.900, AGRICOL
LA IN CP_18 Parte_14
2022 00 A Parte_26
CONTRADA TORRE QUARTO
[...]
S.S. OG 154 P.LLE 20-27-28- 31-73- 2 21/04/
2022
3 27/04/
2022
4 17/06/
2022
5 29/06/
2022
6 19/07/
93-136-203-219-250-254-262-352
FATTURA PER LAVORI DI
SOC. POTATURA ALBERI DA FRUTTA
1.760, AGRICOL Parte_27
A CUGINE 00 ESEGUITI PRESSO LA VS
DE VITTI AZIENDA IN AGRO
[...]
RI C.DA TORRE
QUARTO OG 154, P.LLE 202-
352-354-364
SOC. FATTURA PER LAVORI DI
4.000, AGRICOL
ESEGUITA Parte_25
00 A PRESSO LA VS AZIENDA IN Pt_6
DE VITTI AGRO DI RI
S.S. CONTRADA POSTA CE
56 P.LLA 5 CP_12
FATTURA RACCOLTA UVA E
DEI PAZZI 1.815, TRASPOSTO EFFETTUATA
00 PRESSO VS AZIENDA IN Pt_16 [...]
AL OG 139, CP_12
P.LLE
22,156,167,168,169,170,171,172
SOC. FATTURE VENDITA TRATTRICE
42.70 ATOMIZZATORE, Parte_28
A
, , , 0,00 Controparte_33 Pt_12 CP_28
Controparte_34 CP_35
E
[...] CP_36
FATTURA RACCOLTA UVA E
MANGIO 2.500, TRASPOSTO EFFETTUATA
NE 2022
7 19/07/
2022
8 26/07/
2022
9 29/07/
2022
10 04/08/
2022
00 NICOLET PRESSO VS AZIENDA IN AGRO DI
TA RI AL OG 304,
P.LLA 257 IN PARTE EST. 02.50.00
FATTURA LAVORI VARI PER
MANGIO 600,0 UVA DA TAVOLA PRESSO VS
NE 0 AZIENDA IN AGRO DI
NICOLET RI CONTRADA SALICE
TA OG 102 P.LLE 7-64-65 EST.
2.91.04
FATTURA PER SISTEMAZIONE
SOC. IMPIANTO IRRIGUO VIGNETO
1.500, AGRICOL ESEGUITO PRESSO VS AZIENDA
00 A IN AGRO DI CERIGNO ALLA C.DA Pt_6
DE VITTI LE TORRI 105, P.LLE 27- CP_12
S.S. 239-269-270-213-214-215-216-217-
53-54-55
FATTURA PER LAVORI DI
SOC. POTATURA VERDE, TIRATURA
AGRICOL 3.000, LEGATURA TRALCI CP_37
00 A CUGINE PRESSO VS AZIENDA IN AGRO DI
DE VITTI RI ALLA C.DA LE
S.S. TORRI OG 105, P.LLE 27-239-
269-270-213-214-215-216-217-53-54-
55
SOC. FATTURA PER LAVORI
1.270, AGRICOL RACCOLTA PESCHE PRESSO VS
00 A CUGINE AZIENDA IN AGRO DI
DE VITTI RI ALLA C.DA LE
TORRI OG 105, P.LLE 38-271- Pt_6
272-273-274-193-194 11 25/09/
2022
12 28/09/
2022
13 30/09/
2022
14 30/09/
2022
15 30/09/
2022
16 14/10/
1.950, METTA ACCONTO FORNITURA UVA DA
00 SRLS VI
1.950, METTA ACCONTO FORNITURA UVA DA
00 SRLS VI
UVA FRESCA DA VI BI
BB VENDUTA A
BLOCCO IN AGROD I
RI C.DA POZZO 6.100, METTA TERRANEO OG 360 P.LLA 00 SRLS 285 ESTENSIONE 1.94.28. LA
RACCOLTA DEL PRODOTTO E' A
CARICO DELLA PARTE
ACQUIRENTE CHE SOLLEVA LA
PARTE VENDITRICE DA OGNI
RESPONSABILITA'
RIGUARDANTE GLI ONERI
ASSIVURATIVI E
PREVIDENZIALI PER IL
PERSONALE IMPIEGATO NELLA
RACCOLTA.
AGRICOL
A 20.22 UVA DA VI IA
UE 2,00 DI
SS
UE
4.577, LE VIN. UVA DA VI CP_21
00 SUD SRL
SOC. FATTURA PER RACCOLTA UVA
AGRICOL PRESSO VS AZIENDA SU I 2.000, 2022
17 31/10/
2022
18 02/12/
2022
19 09/12/
2022
20 16/12/
2022
00 A UBICATI IN Parte_29
DE VITTI RI ALLA C.DA POSTA
S.S. CE COME DA FASCICOLO
AZIENDALE
CP_29
A 4.772, UVA DA NERA CP_9
00 CP_38
[...]
[...]
UE
FATTURA DI ACCONTO LAVORI
SOC. DI POTATURA ALBERI DA
10.00 SU VS TERRENO IN CP_39
0,00 A Parte_26
CONTRADA TORRE QUARTO
[...]
POSTA CE OG E
PARTICELLE COME DA
FASCICOLO AZIENDALE
ASSOCIA FATTURA LAVORI DI ARATURA
550,0 ZIONE LE E LAVORI VARI PRESSO VS
0 FOSSE ORTO URBANO N. 16 SITO IN
GRANARI RI PRESSO ISTITUTO
E Controparte_40
[...]
A 1.500, FATTURA PER DIFFERENZA
00 PREZZO SU VENDITA UVA CP_38
DI
SS
UE
FATTURA PER LAVORI DI
SOC. POTATURA ALBERI DA FRUTTA 21 22/12/ 8.000, Controparte_41
2022 00 A ESEGUITI PRESSO LA VS Pt_6
Pt_2 Parte_30
C.DA VIRO - POSTA
[...]
CE E S. ZO COME
DA FASCICOLO AZIENDALE
CIRCA HA 9.00.00
RACCOLTA UVA E TRASPOSTO
CIRSONE 22 28/12/ 1.000, EFFETTUATA PRESSO VS
2022 00 Controparte_42
AL OG 282,
[...]
P.LLE 343,353,358,360
RACCOLTA UVA E TRASPOSTO
23 28/12/ 1.800, CIRSONE EFFETTUATA PRESSO VS
2022 00
AZIENDA Pt_15 CP_12
AL OG 282,
[...]
P.LLE 343,353,358,360
Le fatture di vendita per l'anno 2022 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori vari svolti presso altre aziende agricole.
ACCERTAMENTO ISPETTIVO
A questo punto i funzionari di vigilanza danno atto che in data 13/07/2023 si sono recati presso il luogo di lavoro dell'amministratore unico della , nella persona della Parte_7 SI.ra , in Margherita di Savoia (BT), alla via Biliardo, 16 coincidente con la Persona_1
Con sede del patronato
All'atto dell'accesso ispettivo la SI.ra non era presente;
contattata Persona_1 telefonicamente dal titolare del patronato, immediatamente ha raggiunto i funzionari di vigilanza, rilasciando la seguente dichiarazione:
“Sono dipendente del sindacato Uil con sede in Margherita di Savoia, con la qualifica di impiegato.
Lavoro otto ore al giorno per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Questo è il mio orario di lavoro da circa un anno, in precedenza svolgevo meno ore circa 20 settimanali. Ho sempre Con svolto la mia attività come dipendente presso la sede Uil di Margherita di Savoia, come agenzia con sede in via Biliardo 26. Questa è stata la mia attività prevalente negli ultimi 5/6 anni. La mia attività presso il patronato è di servizio al singolo utente, per le singole prestazioni, tipo domanda di pensione, reddito di cittadinanza. Sono stata amministratore della società Parte_4 azienda agricola con terreni in GN fino a 6-7 mesi fa. Ero solo amministratore della società
e mi sono occupata delle assunzioni e il commercialista dispone tecnicamente delle stesse. Il commercialista della società è di San Ferdinando di Puglia, non ricordo il nome. Mi chiedete il nome del legale rappresentante della società, vi rispondo che non ne sono a conoscenza. Mi chiedete da quanto tempo sono stata amministratore della società, non ricordo di preciso credo tra il 2019 e il 2020. Nel 2022 ho assunto orientativamente una settantina di braccianti;
anche negli anni precedenti i braccianti assunti come numero erano gli stessi. Il caposquadra era non
Per_3 ricordo il cognome. Mi occupo di pagare i braccianti o delego a farlo. Le modalità di
Per_3 pagamento erano bonifico o assegno. Non so se quest'anno 2023 sono stati assunti braccianti. Nel periodo in cui sono stata amministratore, la società disponeva di un conto corrente presso la banca di credito popolare di Laconia. era anche socio della società. I braccianti lavoravano 6
Per_3 ore al giorno generalmente di mattino. Ho percepito come amministratore qualcosa, ma non ricordo a che titolo. I contratti di fitto dei terreni erano firmati da me, ma era sempre presente come supervisore . Le colture dell'azienda sono state: uva da vino, uva da tavola,
Per_3 pomodori, olive, pesche. Questi prodotti erano venduti da , anche gli acquisti erano di
Per_3 competenza di . L'azienda conduce in fitto circa una ventina di ettari di terreno all'anno.
Per_3
Come soci della società oltre a me e a , c'era anche il fratello, ma non ricordo il nome, non Per_3 ci sono altri soci, né soci lavoratori. Non so quanto era il volume d'affari della società, i contributi venivano pagati dal commercialista. L'anno scorso 2022 la paga giornaliera era di € 55 circa. Non sono al corrente se la ditta ha lasciato debiti pur essendone amministratrice. Oltre a coltivare i terreni, la società si occupava di acquisto a blocco di pomodori, uva con contratto. Da gennaio
2023 non mi sono più occupata della società. Il conto corrente della società l'ho chiuso circa un anno fa. Mi chiedete del volume d'affari non vi sono dire neanche indicativamente quanto fosse se
50.000 €, 100.000 € Ho lasciato ogni incarico più di un anno fa. Non ricordo quante giornate all'anno sono state dichiarate per gli anni precedenti. In effetti era che si occupava di CP_7 tutto, essendo io fuori zona, mentre era di GN. L'ultima assemblea cui ho CP_7 partecipato era quella in cui ho riferito di voler cessare. Gli altri erano brevi incontri effettuati dal commercialista con giusto per forma. Non c'era un CDA, né un presidente. L'uva del CP_7
2022 è stata tutta marcia, la gran parte non è stata raccolta. Quel poco che si è riuscito a fare è stato portato in una cantina di GN di cui non ricordo il nome”.
Le dichiarazioni in questione inducono gli ispettori a ritenere che di tutta l'attività della società in accertamento (scelta del personale, pagamento delle retribuzioni, scelta dei terreni da coltivare, acquisti e vendite da effettuare) si occupava . Controparte_7 La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti veniva richiesta per il Con giorno 27/07/2023 presso la sede del patronato di Margherita di Savoia (BT).
In pari data, veniva in parte consegnata e in parte inviata a mezzo mail agli ispettori la documentazione di seguito indicata:
Documentazione Fiscale:
- Fatture acquisto e vendita dal 2018 al 2022;
- Modello IVA dal 2018 al 2022;
- Registro acquisti e vendita dal 2018 al 2022.
Documentazione del lavoro:
- Atto di cessione quote srl a titolo oneroso;
- Libretto UMA dal 2018 al 2022
- LUL dal 2018 al 2022.
Dopo di che gli ispettori danno atto di aver provveduto alla convocazione dei 105 soggetti, dettagliatamente indicati nella tabella trascritta alle pagine da 13 a 16 del verbale in commento, assunti come braccianti dalla società e che di questi soggetti solo 45 hanno Parte_4 rilasciato spontanea dichiarazione.
Le dichiarazioni in questione risultano trascritte in forma anonima nel verbale ispettivo (da pagina
17 a pagina 46) con in calce le ragioni che hanno indotto gli ispettori a riconoscere/disconoscere in tutto o in parte i relativi rapporti di lavoro e prodotte in forma nominativa dall' in tutti i CP_3 giudizi.
Quindi il verbale prosegue con l'analisi della posizione di , assunto come OTD Controparte_7 dalla dal 2018 al 2022 per il seguente numero di giornate: 2018 n. 110 Parte_7 giornate;
2019 n. 177 giornate;
2020 n. 128 giornate;
2021 n. 156 giornate;
2022 n. 110 giornate.
Vengono, in particolare, riportate le dichiarazioni rese dal in varie date. Pt_2
Segnatamente, in data 03/10/2023 il rilasciava la seguente dichiarazione: Pt_2
“sono proprietario di 6 ettari di terreno in GN alla Contrada Posta Uccello. Sono tutti coltivati a vigneto, varietà Trebbiano e Sangiovese, sono tutti a tendone. Li ho sempre coltivati io dalla potatura alla vendemmia, io personalmente con l'ausilio di parenti, tra cui mio figlio
del 1993, le mie sorelle e (gemelle), , , Pt_2 CP_12 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7
del 1995; moglie di mio fratello ,
[...] Parte_2 Persona_8 Per_5 Per_9
, mia moglie. Poi , moglie di del 1995. L'uva
[...] Controparte_44 Parte_2 prodotta è biologica, la dal 1/09/2023 è divenuta un'azienda che produce uva biologica. Pt_7
Si è dovuto aspettare tre anni per avere questa qualifica. Da quando esiste la Parte_7 questa conduce in fitto i miei terreni e quelli di . Per quanto riguarda i rapporti Parte_8 con la banca, possiedo la delega e posso operare sul conto della società, come l'amministratore
. Il conto è alla BCC di GN. Per la scelta dei braccianti a GN si va in mezzo Per_1 alla piazza e si sceglie il personale da portare in campagna. Sono io che scelgo i braccianti per una paga giornaliera di € 60/65 che lavorano per 6 ore di mattina.
Lo stesso prezzo riguarda la paga destinata agli operai che si occupano di potatura e sfogliatura.
Dei trattamenti alle piante mi occupo io e , . Possiedo il patentino per i Persona_7 Per_6
CP_4 fitosanitari. Il trattore viene condotta da me, e L'uva la conferisco alla in Per_6 Per_7
Sud Cantina di GN. La potatura la facciamo dopo la vendemmia (ottobre) noi uomini, tranne le donne. I potatori sono: io, mio fratello, , e i nostri Figli. Dopo la potatura Per_6 Per_7 essendo il clima mite, si passa alla legatura tralci, fatta sempre da noi senza fretta. Poi zappatura intorno alle radici, per eliminare le radici esterne che possono far morire la pianta. Pago io gli operai in contanti generalmente. I pagamenti giungono sul conto della con un acconto e Pt_7 dopo diversi mesi con il saldo. Per la coltivazione dei terreni di Posta Uccello, la lavorazione potatura necessita di 8-9 giorni ad ettaro, la sfogliatura 8-9 giorni ad ettaro, tiratura sarmenti 8-9 giorni ad ettaro. I trattamenti alle piante vengono svolti secondo le condizioni climatiche, una quindicina all'anno. Li facciamo io, e Fino all'anno del Covid mio fratello Per_6 Per_7
si occupava dell'attività agricola come me, svolgendo le medesime lavorazioni, anche i Per_5 trattamenti alle piante. Le donne lavorano alla tiratura dei sarmenti, legatura. Per la vendemmia a
Posta Uccello si impiega circa una settimana, nel mese di settembre ed inizio ottobre, massimo una decina di giorni. La manodopera necessaria per la vendemmia necessita di una squadra composta due trattoristi e 10 vendemmiatori per tutto l'appezzamento di Posta Uccello. Sono io che chiamo i dipendenti per le diverse fasi colturali, sono io che li controllo durante le lavorazioni, sono io che pago gli operai. I movimenti bancari sono svolti prevalentemente da me, raramente da . La Per_1
CP_ situazione debitoria è con l La coltiva anche i terreni di , estesi per Pt_7 Parte_8 un paio di ettari di terreno coltivati a vigneto alla c.da in GN. Qui c'è tutto Parte_31
Trebbiano. Per il fitto del mio terreno percepisco dalla € 4000,00 all'anno. Il marito di Pt_7
Con
, lavora qualche volta i terreni, non fa molte giornate Parte_8 CP_46 all'anno, lavora come mio dipendente. Non abbiamo fatto assemblee della società visto che decido tutto io. Non conosco il nome del commercialista. La possedeva fino alla fine del 2022 un Pt_7 trattore Fiat. Per portare l'uva alla cantina mi servo di un camion di proprietà della Parte_6
che mi viene concesso gratuitamente. Quando faccio il trasporto dell'uva con il camion sono
[...] io che compilo i DDT. L'uva coltivata sul mio fondo di posta uccello, sul mio terreno, tutte le fatture sono intestate alla quelle del 2022. Gli operai della hanno lavorato su altri Pt_7 Pt_7 terreni oltre che a posta uccello, anche su Torre Quarto e anche su altri terreni, come Zona Viro. Nella zona di Torre Quarto i terreni sono di proprietà delle e non sono stati Parte_6 concessi in fitto alla anche se gli operai della hanno lavorato anche lì. Tutti i Pt_7 Pt_7 dipendenti sono di GN, tranne due dipendenti che sono di Polignano a Mare. Da inizio anno, la non coltiva più terreni. ha svolto poche giornate di lavoro. dopo Pt_7 Parte_3 aver letto e confermato quanto scritto, mi rifiuto di firmare. Mi impegno a firmare quanto verrete a
GN”.
Successivamente, in data 27 novembre 2023, il SI. rilasciava la seguente, Controparte_7 ulteriore, dichiarazione:
“in aggiunta a quanto dichiarato in data 03-10-2023, aggiungo che sono proprietario di 6 ettari di terreno in agro di GN alla loc. Posta Uccello da più di dieci anni. Tutti questi terreni sono coltivati a vigneto da almeno cinque anni. Per quanto riguarda le fatture di vendita dell'uva, gli acquirenti sono: LE VIN. SUD SRL, e Metta SRLS, si trovano tutti a GN. I Controparte_47 pomodori prodotti nel 2018 e nel 2019 coltivati a Posta Uccello, Torre Quarto e su altri terreni in fitto sono stati venduti alla Coop. Agricola Marilù di Poggiomarino. Tutte le altre fatture sono per fornitura di servizi per raccolta e trasporto di uva presso altre aziende agricole. La squadra di lavoro è sempre la stessa e viene impegnata presso altre aziende che pagano la giornata di lavoro.
La squadra di lavoro è composta da me e dai miei familiari e i braccianti che assumo. Qualsiasi passo che faccio comunico a . Le aziende pagano in contanti o con assegno intestato alla Per_1
Anche mio fratello è proprietario di 6 ettari di terreno in agro di GN alla Pt_7 Per_5 contrada Posta Uccello coltivati prevalentemente a frutteto, pesche e albicocche, uliveto e vigneto, di cui 3 ettari. I terreni miei e di mio fratello vengono coltivati indifferentemente da me, da lui fino al Covid, dai nostri familiari e dai braccianti che assumo. Del trasporto dell'uva mi occupo solo io perché ho la relativa patente”. CP_ Sempre nella stessa giornata del 27 novembre 2023 presso la sede di GN, anche il fratello rilascia la seguente dichiarazione: Persona_10
“sono proprietario di circa 6 ettari di terreno che si trovano in GN alla Località Posta
Uccello coltivati a vigneto, uliveto e a frutta (pesche e albicocche). Per vari problemi di salute non ricordo esattamente le cose. Mi ricordo che i terreni li ho fittati alle cugine Io non lavoro Pt_2 sui terreni da circa 3 anni, 3 anni e mezzo. In precedenza, ho fatti lavori vari sui miei terreni perché li coltivavo. Non sono in gradi di riferire altro”.
A questo punto il SI. afferma di non sentirsi bene, si alza e abbandona la stanza Persona_10 ove alla presenza del fratello stava rilasciando la dichiarazione. CP_7
Per quanto attiene alla verifica riguardante la posizione individuale del SI. , si Persona_10 rinvia ad altro verbale con il quale si provvede alla sua iscrizione negli elenchi dei Coltivatori Diretti, unitamente ai familiari che lo coadiuvano nell'attività agricola;
si tratta, in particolare, del figlio . Parte_2
Sulla base degli accertamenti effettuati ed in particolare delle dichiarazioni rese da Persona_1
da e dai lavoratori escussi reputati attendibili e quindi autentici, gli
[...] Testimone_1 ispettori verbalizzanti concludono nel senso che il reale esercente l'attività aziendale formalmente Par imputabile alla è , qualificato come imprenditore Parte_7 CP_7 occulto.
È quest'ultimo che ha assunto, retribuito e dato direttive ai braccianti reputati autentici.
è, invece, reputata amministratrice solo formale. Persona_1
Conseguentemente, gli ispettori hanno:
- disposto l'annullamento delle giornate di lavoro denunciate dalla a Parte_7 favore di dall'anno 2018 all'anno 2022 e di tutti i braccianti denunciati da tale Controparte_7 società;
- con verbale a parte, n. 2023008660 del 12/12/2023, connesso con quello in rassegna, provveduto all'iscrizione di presso la Gestione Autonoma dell'Inps dei Coltivatori Diretti e Controparte_7 all'addebito della relativa contribuzione dovuta per sé stesso e per i propri familiari che lo coadiuvano nell'attività aziendale;
- con ulteriore verbale, connesso ai precedenti, provveduto all'iscrizione all dell'azienda CP_3 agricola e alla determinazione dell'imponibile contributivo e all'addebito della Controparte_7 relativa contribuzione previdenziale per tutti i braccianti considerati veri denunciati dalla
[...]
(indicati, anno per anno, nelle tabelle presenti nelle pagine da 57 a 59 del Pt_7 Parte_4 verbale ispettivo), nonché all'attribuzione dei rapporti di lavoro genuini in questione alla ditta individuale ”. Controparte_7
Nel verbale ispettivo elevato a carico di quest'ultima, gli ispettori dell danno anche atto di CP_3 aver convocato ed escusso alcuni proprietari dei terreni sui quali, in base alle fatture di vendita esaminate emesse nel periodo oggetto dell'accertamento, la ha svolto operazioni di Parte_7 raccolta d'uva e relativo trasporto presso diverse aziende agricole.
Tali dichiarazioni hanno confermato che il reale imprenditore, ovvero colui che si occupa di tali lavorazioni, nonché l'effettivo datore di lavoro, è . Controparte_7
In particolare, in data 30 novembre 2023, il SI. ha affermato quanto segue: “sono Persona_11 pensionato e sono proprietario di due ettari di terreno coltivati a vigneto, tipo Sangiovese. Il terreno non lo coltivo io, ma lo gestisce mio fratello del 1954. Mio fratello è pensionato. CP_7
Qualche lavoro da me svolto sono solo la potatura svolta a tempo perso, mentre l'aratura la fa mio fratello o mio genero. Circa la raccolta essa viene svolta da non solo sul mio Controparte_7 fondo, ma anche su altri fondi, quali quelli di mio fratello, l'azienda è molto
Controparte_7 grande, anzi la più grande della zona di GN. Il SI. fa solo la raccolta. Io
Controparte_7 pago € 60,00 al giorno più 20 € di contributi per un totale di € 80,00 al giorno. Il SI. mi Pt_2 rilascia regolare fattura per tutte le giornate fatte, € 80,00 al giorno. Circa i contributi è sempre il SI. che provvede al versamento dei contributi, la squadra che viene a
Controparte_7 raccogliere è sempre di circa 8 persone tra cui i figli ed altri parenti questo di cui ho esposto avviene negli ultimi cinque sei anni. L'accordo viene sempre fatto con il SI. e sempre Pt_2 verbalmente. Non ho altro da aggiungere. Circa mia PO , faccio presente che è Persona_12 proprietaria da circa due anni, ma in effetti è sempre stato mio fratello che ha gestito questi fondi e ha sempre affidato anche lui la raccolta al SI. ”.
Controparte_7
Considerazioni: il SI. ha riferito ai verbalizzanti di essere proprietario di due Persona_11 ettari di terreno in agro di GN coltivati a vigneto;
di essere pensionato;
di servirsi per l'attività di raccolta dell'uva e del trasporto della stessa presso la cantina dell'opera dell'azienda del SI.
[...]
, quest'ultima gli risulta essere la più grande di GN. La squadra che si occupa CP_7 di tali operazioni è composta da circa 8 persone tra cui i figli ed i parenti del SI. . Controparte_7
Gli accordi per tali operazioni vengono presi personalmente e verbalmente dal SI. con il Per_11 SI. . Controparte_7
Nella stessa giornata, ha riferito quanto segue: “sono proprietaria di 63 ettari di Parte_32 terreno siti in agro di GN coltivati a: 22 ettari a grano;
16 ettari ad uliveto;
20 ettari a vigneto a spalliera compresi 5 ettari a tendone e altri che lascio riposare. Per coltivarli assumo operai, dipende da quello che devo fare, in numero di 4-5 per la potatura, le lavorazioni con i mezzi meccanici li fa mio figlio. Il grano lo semina un contoterzista. La raccolta la faccio con i miei operai che assumo tramite il patronato. Tra gli operai che hanno lavorato sul mio terreno ricordo:
, , e altri di cui non ricordo i nomi. La paga che Persona_13 Persona_14 Persona_15 do ai miei operai è di € 60,00 al giorno. La contribuzione che pago è di circa € 28 alla giornata. La vendemmia la organizzo personalmente, chiamo gli operai e i mezzi occorrenti sono di mia proprietà (carrelli), chiamo il trasportatore che con il proprio camion trasporta l'uva alla cantina
“La Vacca” di Ortanova. Per qualche anno ho delegato qualcuno a raccogliere l'uva e le olive.
Conosco un certo , ma da molti anni non gli ho affidato nessuna operazione di Controparte_7 raccolta. Solo molti anni fa ha fatto qualche lavoro sui miei terreni. Mi ricordo però che qualche anno fa ho incaricato un mio operaio mio cognato , per fare la raccolta dell'uva. Controparte_48
Non ricordo però chi praticamente l'ha fatta. Le fatture le ho sempre pagate con bonifici o con assegni. Mai fatto pagamenti in contanti”. Considerazioni: la SI.ra si occupa della coltivazione di un vigneto a spalliera sul Parte_32 terreno di sua proprietà esteso per circa 20 ettari, compresi 5 ettari a tendone. La vendemmia viene organizzata da lei personalmente con l'ausilio di personale dipendente, operai, e mezzi di sua proprietà. Ricorda che per qualche anno le attività di raccolta e del trasporto dell'uva e delle olive sono state delegate a terzi, in particolare al SI. , ma sono molti anni che non gli Controparte_7 affida più simile lavoro.
Anche afferma di aver delegato la raccolta e il trasposto dell'uva al SI. Parte_32 CP_7 per qualche anno, infatti le fatture in possesso degli ispettori risalgono al 2018 e 2019.
[...]
In data 04 dicembre 2023 ha dichiarato quanto segue: “sono proprietaria di 1,9 ettari Persona_12 di terreno sito in agro di GN su cui viene coltivato il grano. Inoltre, conduco a titolo di affitto circa 3 ettari di terreno sito in agro di GN alla località Pignatella su cui viene coltivato un vigneto a tendone. I terreni sono di proprietà di mio padre io sono Persona_16 imprenditrice agricola professionale da circa 6 anni. Per coltivare i terreni occupo un operaio agricolo, quest'anno ho assunto , che si occupa della potatura, del defogliamento, Persona_17 della zappatura. L'operaia non usa i mezzi agricoli perché li utilizza mio padre in modo saltuario.
La vendemmia e il trasporto dell'uva vengono affidati a seguito di accordo verbale, seguito da fattura di prestazione, ad una società di nome “ . Io contratto con il SI. Parte_7 CP_7
se non ricordo male, che un conoscente di mio padre. Il SI. provvede al taglio
[...] Pt_2 dell'uva e al trasporto in cantina con una sua squadra di lavoro composta da circa 8 persone. Per la paga da riconoscere ai suoi operai provvede lo stesso così come il pagamento della Pt_2 contribuzione dovuta sulla base delle giornate fatte. La fattura che emette è di circa € 3.500,00. La produzione annua è di circa 900 quintali di uva da vino. L'importo della fattura viene pagato circa una decina di giorni dopo la sua emissione. Mi sono sempre servita per le operazioni di vendemmia
e trasporto della società “ ”. Parte_7
Considerazioni: la SI.ra riferisce di condurre in fitto circa tre ettari di terreno Persona_12 coltivati a vigneto, di proprietà del padre della vendemmia e del trasporto dell'uva si è CP_7 sempre occupata la società , nella persona del SI. che è un conoscente Parte_7 Controparte_7 del padre. Il SI. si occupa del taglio dell'uva e del trasporto in cantina con una Controparte_7 squadra di lavoro composta da circa 8 persone.
Anche la SI.ra afferma di essersi avvalsa dell'opera della soc. ma di aver Persona_12 Parte_7 avuto rapporti sempre con il SI. e nessun altro. È il che si occupa delle Controparte_7 Pt_2 operazioni di taglio e del trasporto dell'uva alla cantina.
Le dichiarazioni raccolte confermano ulteriormente che si occupa anche Controparte_7 dell'attività di raccolta dell'uva e del trasporto della stessa in cantina per diverse aziende agricole della zona con una squadra di lavoro, composta prevalentemente dai suoi figli e dai suoi parenti, circa 8 persone. I proprietari terrieri hanno avuto rapporti solo ed esclusivamente con lui sia per quanto riguarda gli accordi stipulati verbalmente, sia per il pagamento delle fatture, sia per lo svolgimento dei lavori.
In conclusione, e riassuntivamente:
1. l'impresa agricola , avente forma giuridica di società Controparte_6
a responsabilità limitata, è iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 16/03/2016 nella sezione ordinaria, con atto costitutivo del 24/02/2016; per quanto attiene allo stato attività
l'impresa risulta attiva dall'08/05/2017;
2. l'attività prevalente dichiarata ai fini IVA è di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.10);
3. amministratrice unica della società è la SI.ra , sin dall'11/04/2017; Persona_1
4. la compagine societaria risulta essere la seguente: il 60% delle quote è detenuta dalla SI.ra
[...]
, la restante parte, 40%, dal SI. ; Persona_1 Controparte_7
5. la stessa risulta essere assegnataria di P. IVA n. con data di attribuzione P.IVA_1
24/02/2016, attività ( , con luogo di Controparte_8 P.IVA_2 esercizio e domicilio fiscale fissato in RI (FG), alla VIA CERVARO, 17.
6. La presenta all D.A. (denuncia aziendale) in Controparte_6 CP_3 data 20/09/2016, la quale viene approvata in data 20/10/2016, con data inizio attività 01/09/2016, e fabbisogno giornate n. 1250.
7. I terreni denunciati, dove si svolge l'attività aziendale, si trovano tutti nel territorio di
RI (FG), alla Contrada Posta Uccello e alla Contrada Torre Quarto. Precisamente, i terreni siti alla C.da Posta Uccello sono contrassegnati al foglio 154, part.lle
5,20,27,28,31,73,88,93,202,235,238,250,254,262,352,354,358,364,365, per un'estensione totale di ettari 25,87,1. I terreni siti, invece, alla C.da Torre Quarto sono contrassegnati al foglio 155, part.lle
56,283,285,338, per un'estensione totale di ettari 1,78,24.
8. Entrambi gli appezzamenti sono stati concessi in fitto dalla Parte_6 con contratti di affitto aventi diverse scadenze. Per i terreni situati al foglio 154, part.lle
5,88,235,238,250,254,262,365, il contratto scade alla data del 24/03/2018. Per tutti gli altri fondi, invece, la scadenza è fissata al 24/03/2021.
9. Alla data del 24/04/2018, la società invia una nuova denuncia aziendale depurata delle particelle opra menzionate, per cui la consistenza aziendale dal 24/03/2018 è pari ad ettari 22,93,38, per quanto attiene all'appezzamento sito alla c. da Posta Uccello, l'altro resta invariato. 10. Nell'anno 2021, la invia diverse variazioni di denuncia aziendale, Parte_7 per denunciare la variazione della consistenza aziendale, che viene dedotta dalla denuncia fatta all'AGEA. In particolare, i terreni condotti in fitto in agro di GN (FG) fino al 07/04/2024. sono i seguenti: foglio 56 part.lle n. 10 e 19, foglio 360 part.lla 285, per una superficie complessiva di ettari 7.94.63. A fronte di questa variazione della consistenza aziendale, corrisponde un nuovo fabbisogno di giornate calcolato dall' in n. 457. CP_3
11. Dalla disamina che precede, risulta del tutto evidente che nel corso del tempo la consistenza dei terreni condotti dall'azienda, non solo è mutato, ma si è notevolmente ridotta, al punto che il fabbisogno di giornate di lavoro passa da 1250 a 457. Tuttavia, a fronte di tale diminuzione, non corrisponde un altrettanto calo della manodopera. Anzi, a ben vedere, la stessa è sempre stata sproporzionata rispetto al fabbisogno necessario per la coltivazione dei terreni denunciati e, precisamente, è andata sempre aumentando dal 2018 al 2020, nonostante la consistenza aziendale fosse la stessa, per poi avere una lieve flessione nel 2021, nonostante i terreni condotti siano scarsi otto ettari, e per poi diminuire nel 2022. CP_
12. Dal punto di vista dei contributi dovuti la ditta ha maturato nei riguardi dell' un insoluto totale pari al 100%.
13. L'occupazione della manodopera è risultata del tutto sproporzionata, per non dire abnorme, rispetto ai terreni condotti dall'azienda. È del tutto incomprensibile come il passaggio dalla coltivazione di circa 24 ettari di terreni a pressappoco 8, quindi un con la riduzione di due terzi, non corrisponda ad una eguale riduzione del numero delle giornate di lavoro denunciate all' , non CP_3 essendo stati forniti elementi tali da poter giustificare tale condotta aziendale.
14. Dalla consultazione dell'archivio telematico relativo ai dati di Registro, sempre presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, risultano invece i seguenti dati.
15. Per l'anno 2016 risultano due contratti di affitto di fondo rustico, di cui solo uno interessa il periodo oggetto del presente accertamento, e si tratta di quello valevole per il periodo dal 25-03-
2016 al 31-03-2019, stipulato con la ditta Cugine De Vitti, il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari da € 77.500,00.
16. Per l'anno 2018 risulta un unico contratto di fitto di fondo rustico stipulato con la ditta
Countorline di NO LA (azienda la cui attività dichiarata è quella della coltivazione di cereali), per il periodo dal 20/01/2018 al 30/09/2018, il cui valore dichiarato è di € 5.800,00.
17. Per l'anno 2019 risultano due contratti di fitto di fondo rustico: uno valevole per il periodo dall'08-04-2019 al 31-03-2023 stipulato con il SI. , il cui valore dichiarato per Controparte_7
l'intera durata del contratto è pari da € 10.000,00; e l'altro valevole per il periodo dall'08-04-2019 al 31-03-2023 stipulato con il cui valore dichiarato per l'intera durata del Parte_8 contratto è pari da € 5.000,00.
18. Per quanto attiene alle fatture di acquisto, le stesse riguardano in larga misura concimi, gasolio.
Solo nel 2018 si rinvengono fatture di acquisto di piantine di pomodori e semi di grano e nel 2021 fattura di acquisto a blocco di pesche nettarine.
19. Le fatture di vendita per l'anno 2018 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
20. Le fatture di vendita per l'anno 2019 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, grano duro e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
21. Le fatture di vendita per l'anno 2020 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
22. Le fatture di vendita per l'anno 2021 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
23. Le fatture di vendita per l'anno 2022 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori vari svolti presso altre aziende agricole.
24. L'amministratore unico della società, nella persona della SI.ra , afferma Persona_1 che di tutta l'attività della società in accertamento, della scelta del personale, del pagamento delle retribuzioni, della scelta dei terreni da coltivare, degli acquisti e delle vendite da effettuare, si occupava , ovvero . Per_3 Controparte_7
25. Per quanto attiene alla scelta dei braccianti, al loro controllo sul luogo di lavoro, al pagamento delle relative retribuzioni, i braccianti ascoltati hanno riferito di essere stati assunti da CP_7
di non aver mai avuto nessun datore di lavoro di nazionalità straniera, nessuno di loro
[...] conosce la SI.ra . Persona_1
26. Sulla base degli accertamenti effettuati ed in particolare delle dichiarazioni rese da Persona_1
da dai lavoratori escussi reputati attendibili (e quindi autentici) e dai
[...] Testimone_1 titolari di aziende agricole presso cui la ha svolto lavori di raccolta e Parte_33 trasporto dell'uva, gli ispettori dell' concludono nel senso che il reale esercente l'attività CP_3 aziendale formalmente imputabile alla è Parte_7 Controparte_7 qualificato come imprenditore occulto.
È quest'ultimo che ha assunto, retribuito e dato direttive ai braccianti reputati autentici.
è, invece, reputata amministratrice solo formale. Persona_1 27. La deve considerarsi azienda agricola del tutto fittizia, così come Parte_7 anche tutti i rapporti di lavoro dalla stessa denunciati, compreso quello relativo al CP_7
che vengono annullati in toto;
[...]
- i rapporti di lavoro considerati genuini vengono ascritti con separato verbale alla ditta individuale Par
”. CP_7
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, in definitiva, seri dubbi circa la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata, nei termini dedotti nei ricorsi. In altri termini, detti CP_ elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Gli esiti ispettivi non possono essere superati nemmeno sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, consistente nell'allegazione delle buste paga, degli Uni-Lav e dei Dmag, la cui valenza probatoria deve essere attentamente valutata , in quanto proveniente da un'azienda (
[...]
la cui amministratrice, SI.ra , è stata considerata dagli ispettori - sulla Pt_7 Persona_1 base di dati puntuali, precisi e univocamente concorrenti (dichiarazioni rese dalla stessa amministratrice, dai braccianti agricoli e dai i proprietari dei terreni ove la società ispezionata ha svolto attività di raccolta d'uva)- la titolare formale dell' impresa, prestanome del SI. CP_7
Detta prova documentale, inoltre, deve qualificarsi inidonea a dimostrare l'effettiva
[...] esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo oggetto de presente accertamento in quanto nemmeno riferibile all' intero periodo di lavoro indicato dai ricorrenti nelle proprie allegazioni.
In particolare, quanto al ricorrente (nato il [...]), a fronte dei periodi Parte_1 rivendicati nell'atto introduttivo del giudizio relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022, non ha allegato l'intera documentazione relativa al periodo indicato. Infatti, pur deducendo: per l'anno
2020, di aver lavorato, da marzo a dicembre, non ha prodotto le buste paga e i modelli Dmag afferenti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre;
per l'anno 2022, di aver lavorato da febbraio a dicembre, non ha versato in atti i cedolini paga e i modelli Dmag di ottobre e di dicembre.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, valutate le allegazioni formulate in ordine alle mansioni in concreto disimpegnate e/o ai prodotti agricoli raccolti, ai mesi dell'anno in cui l'attività lavorativa sarebbe stata svolta, ai fondi interessati per l'esercizio di tale attività, alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro e/o da un suo delegato, all'orario di lavoro osservato pari a 6 ore al giorno, all'importo della retribuzione ricevuta di 50 euro giornaliere versate in contanti e/o con bonifico.
Generica, invero, risulta essere l'indicazione dei fondi: manca, infatti, qualsiasi riferimento in merito all'esatta collocazione degli stessi, essendosi i ricorrenti limitati a riportare di aver lavorato
“sui terreni siti in località Posta Uccello e Torre Quarto” senza specificare, su ciascun agro, il periodo in cui sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e il tipo di mansioni espletate.
Quanto all'asserito vincolo di subordinazione, difetta qualsiasi riferimento in merito all'effettivo inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dello stesso e all' indicazione, in concreto, del soggetto esercente tale potere, lacuna, quest'ultima, affatto trascurabile in considerazione delle incontrovertibili risultanze ispettive le quali hanno rilevato che il SI. è stato il titolare di fatto della società Controparte_7 agricola che ha esercitato per il tramite della SI.ra titolare Parte_7 Persona_1 formale dell'attività medesima.
A ben vedere, le allegazioni contenute nei ricorsi non sono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Si pensi alla descrizione dell'orario di lavoro, indicato in maniera assai generica: di regola ammontante a sei ore con inizio delle attività che risentivano della stagionalità del periodo, dalle
6,00/6,30 alle ore13,00/13,30 nei mesi estivi e dalle ore 7,00/7,30 alle ore 13,00/13,30, nel periodo autunnale e fino a marzo. Relativamente, poi, alla composizione, quanto meno numerica, della squadra di lavoro, all'eventuale utilizzo di mezzi agricoli, risulta omessa qualsiasi indicazione a riguardo.
Va, inoltre, rilevato che gli istanti articolavano, nei rispettivi ricorsi, circostanze di tenore talora confliggente con quanto accertato in sede ispettiva.
Quanto alle mansioni svolte, occorre rilevare che tutti i ricorrenti hanno indicato di essere stati impiegati in attività agricole connesse alla produzione dell'uva (defogliazione, tiratura sarmenti, potatura vigneto, legatura tralci e raccolta), e tra questi (nato il [...]) e Parte_1 [...]
anche al diradamento e alla raccolta della frutta (pesche e albicocche). Parte_2
Il ricorrente (nato il [...]), in merito alle mansioni disimpegnate nell'anno Parte_1
2022, annualità oggetto del presente accertamento, sebbene in ricorso abbia dedotto di essersi occupato della “raccolta uva, potatura vigneto e tiratura sermenti” non è stato menzionato, dall'effettivo datore di lavoro, SI. , tra i braccianti che hanno svolto tali attività Controparte_7 avendo quest'ultimo dichiarato: “I potatori sono: io, mio fratello, , e i nostri Per_6 Per_7 figli. Dopo la potatura essendo il clima mite, si passa alla legatura tralci, fatta sempre da noi senza fretta” aggiungendo “le donne lavoravano la tiratura dei sermenti, legatura” (cfr. pag. 46 del verbale ispettivo in atti).
Lo stesso rilievo appare riferibile al ricorrente . Parte_3
Risulta, invece, indicato, seppur in modo implicito nella summenzionata dichiarazione, il ricorrente
, figlio di . Ed invero quest'ultimo, stando a quanto riferito dal Parte_2 Controparte_7 padre in sede di s.i.t., si sarebbe occupato solo della potatura e della legatura dei tralci di vite, laddove in ricorso lo stesso ha dedotto di essere stato impegnato anche nello svolgimento di mansioni ulteriori (tiratura dei sermenti e raccolta dell'uva).
Peraltro, le dichiarazioni rese dal genitore del ricorrente vanno valutate con necessaria cautela, potendo presumersi un interesse diretto al riconoscimento del rapporto di lavoro del proprio congiunto.
Giova rilevare, inoltre, che e (nato il [...]), deducendo Parte_2 Parte_1 di essere stati anche impiegati nel diradamento, nella potatura e nella raccolta della frutta (pesche e albicocche), hanno disatteso il dato ispettivo che ha escluso qualsiasi svolgimento, da parte dell'azienda ispezionata, di attività connesse alla coltivazione della frutta.
Ed invero, gli ispettori hanno chiarito che la società si è occupata dall'anno 2018 all'anno 2022, all' attività agricola inerente la produzione dell'uva, dall'anno 2018 all'anno 2019 alle coltivazioni di pomodori e nell'anno 2019 alla granicoltura di grano duro. Dunque, le deduzioni articolate da
[...]
, relative allo svolgimento della raccolta della frutta negli anni 2018, 2019 e 2022, e Parte_2 da (nato il [...]), relative al diradamento della frutta nell'anno 2020 e alla Parte_1 potatura, al diradamento e alla raccolta della stessa nell'anno 2022, sono da considerarsi inattendibili.
Proprio in merito al ricorrente (nato il [...]) c'è da aggiungere che lo Parte_1 stesso ha dedotto di aver eseguito, dall'anno 2020 all'anno 2022, anche attività bracciantile nei vigneti che, tuttavia, non risulta confermata da il quale, nella dichiarazione Controparte_7 precedentemente analizzata, non ha indicato il suo nominativo tra i lavoratori addetti a tale mansione.
La dichiarazione rilasciata dal titolare di fatto della società, SI. , rileva anche ai Controparte_7 fini della determinazione dell'effettiva retribuzione percepita dai lavoratori. E invero, quest'ultimo dichiarando di aver erogato “una paga giornaliera di € 60/65…Lo stesso prezzo riguarda la paga destinata agli operai che si occupano di potatura e sfogliatura” (cfr. pag. 46 del verbale ispettivo in atti) non si allinea con le deduzioni attore, che hanno indicato la paga pari ad 50 euro giornaliere, versata in contanti e/o con bonifico.
A tal riguardo, è opportuno evidenziare che nessun ricorrente ha versato in atti alcun riscontro documentale utile a comprovare eventuali pagamenti in contanti ovvero mediante bonifico delle retribuzioni. Peraltro, a partire dall'anno 2018, i pagamenti devono essere erogati mediante strumenti tracciabili, così come disciplinato dall'art.1, comma 910, della legge n. 205/2018.
Tali incongruenze, per nulla trascurabili (poiché vertenti su aspetti rilevanti dei rapporti di lavoro), certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente, sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Sulla scorta di tali contraddizioni, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che – tuttavia - non può essere ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinato.
Ed invero, i capitoli di prova articolati appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché gli stessi riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
In particolare, negli stessi è genericamente indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, le modalità di raggiungimento degli stessi, l'orario di lavoro e la retribuzione corrisposta. Negli stessi non si fa alcun riferimento alla composizione delle squadre di lavoro, alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro. Merita inoltre, rilievo la circostanza che alcuni testi di cui si chiede l'ammissione, ascoltati in sede CP_ di sit (le cui dichiarazioni sono state allegate in tutte le memorie di costituzione dell' , non hanno menzionato i ricorrenti tra i propri compagni di lavoro. Quanto detto si riferisce in particolare ai testi e , indicati dal ricorrente (rg Testimone_2 Testimone_3 Parte_2
n. 7113/2024), e al teste , indicato dal ricorrente - nato il Testimone_4 Parte_1
22.12.1989- (proc. rg n. 6797/2024).
Quanto al ricorrente come detto decaduto dalla possibilità di accertare l' Parte_3 effettività del rapporto di lavoro agricolo denunciato alle dipendenze dell' azienda ispezionata- le dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva sono riportate nel verbale versato in atti, con la precisazione che le stesse sono contrassegnate al nr 32 ( cfr. doc allegata al procedimento rg nr
7113/2024 ):“a seguito dell'invito pervenuto dall' ho chiesto a come mi CP_3 Parte_34 dovevo comportare, e lo stesso mi ha detto di non recarmi all' Sono proprietario di terreni CP_3 confinanti con quelli di quando aveva bisogno mi chiamava per andare a Pt_2 Per_3 lavorare da lui, e ho svolto qualche giornata di lavoro per lui nel passato. Ho avuto solo contatti con lui non conosco nessuna . Non ho mai avuto un titolare Parte_34 Persona_1 straniero. Quando ho aiutato c'era tutta la famiglia e personale straniero rumeni Per_3 Pt_2
e marocchini. Ho aiutato in lavori vari, ci aiutiamo a vicenda con lo scambio di Per_3 manodopera tra agricoltori. mi chiamava di più, perché ha più terreni di me, circa una Pt_2 trentina. Mio padre aveva 12 ettari, attualmente ne sono proprietario di 6 ettari e li do in comodato gratuito a mia IA , che è la titolare dell'azienda agricola”. Pt_35
Gli ispettori disponevano il disconoscimento del rapporto di lavoro sulla base dei rilievi di seguito riportati “… il bracciante n. 32 afferma di essere proprietario di terreni confinanti con quelli di
[...]
alla c/da Posta Uccello. In effetti, lo stesso è stato trovato intento a CP_7 lavorare sui suoi terreni dagli scriventi. Essendo confinanti, quando aveva Controparte_7 bisogno di aiuto nel coltivare i suoi terreni il bracciante n. 32 gli forniva tale aiuto, anzi lo stesso afferma che si aiutano a vicenda con lo scambio di manodopera. Non conosce nessuna Persona_18
, non ha mai avuto un titolare di nazionalità straniera. Ebbene, il bracciante n. 32 risulta
[...] essere stato assunto dall'azienda in accertamento nell'anno 2019, nel periodo dal 27/08/2019 al
31/12/2019 per n. 102 giornate di lavoro, e nel 2020 sempre per 102 giornate di lavoro, ma non esiste alcuna comunicazione Unilav.
Considerato che
l'attività lavorativa svolta dal bracciante n.
32 a favore di rientra nella classica figura dello scambio di manodopera, si Controparte_7 dispone il totale annullamento delle giornate di lavoro” ( cfr. pag 37 del verbale ispettivo).
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura. CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale (senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle eSIenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione,
a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già SInificativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
5. Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD per le giornate disconosciute, devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
6. Va dichiarata, inoltre, l'inammissibilità del capo di domanda articolato nei ricorsi introduttivi e di CP_ seguito riportato: “condannare l alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art 9 ter, co.2, L 608/96 e delle eventuali somme già recuperate dallo stesso Istituto per effetto della cancellazione stessa, qualora fossero state già recuperate” per difetto di interesse ad agire, laddove non risulta documentata, nemmeno in corso di causa, la sussistenza dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali e l'esistenza di provvedimenti di indebiti (o trattenute conseguenti ad indebiti) riferiti a prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi
OTD degli anni azionati nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi. CP_ Ed invero, i ricorrenti si sono limitati, con mera formula di stile a chiedere la condanna dell' al pagamento delle prestazioni previdenziali o- formulando conclusioni incompatibili con le precedenti- a chiedere in restituzione quanto in ipotesi percepito o ancora a dichiarare illegittime le CP_ eventuali ipotetiche trattenute eseguite dall'
Come è noto, l'art. 414 c.p.c. impone al ricorrente di indicare nell'atto introduttivo sia la determinazione dell'oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda stessa con le relative conclusioni. Tale norma si ricollega al principio generale che vuole il convenuto parte attiva nel processo del lavoro fin dal primo atto difensivo nel quale egli deve prendere una chiara posizione su ogni elemento di fatto e di diritto evidenziato dalla parte attrice con la possibilità per il giudice di decidere la causa nel più breve tempo possibile. Il sistema normativo non ammette lacune o ripensamenti e fin da principio le posizioni delle parti devono essere chiare ed immodificabili, a meno che non ricorrano gravi motivi (cfr. art. 420 c.p.c. )
È noto al riguardo l'orientamento della Suprema Corte secondo al quale per aversi nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la domanda stessa si fonda, non è sufficiente una omissione meramente formale degli elementi richiesti dai nn. 3 e 4 art. 414 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito (cfr. ad es. Cass. nr. 6904 -82; nr. 5964-81 etc…).
Infine, come da giurisprudenza costante, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 è affetto da nullità insanabile restando così escluso che la detta nullità
(rilevabile altresì d'ufficio e preclusiva dell'esame del merito) possa essere superata in virtù dell'esercizio, da parte del giudice, dell'attività prevista dal primo comma dell'art. 421 c.p.c. atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplice irregolarità.
Nella fattispecie la carenza in punto di fatto circa la sussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione, neppure indicata, la mancata indicazione della propedeutica domanda amministrativa, la mancata precisazione circa l'eventuale trattenuta e la mancanza di richiesta di restituzione da CP_ parte dell' di somme percepite non consente a questo giudice di prendere cognizione dei termini della controversia, giacché l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda è del tutto vaga, ipotetica , formulata in via alternativa, carente in funzione del petitum mediato e immediato, sicchè la domanda non può essere proprio vagliata. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del capo della domanda in esame.
6.1.Quanto, invece, alle prestazioni previdenziali connesse all' iscrizione negli elenchi bracciantili, all' accertamento della fittizietà del rapporto di lavoro consegue il rigetto della domanda di dichiarare irripetibili le prestazioni previdenziali medio tempore percepite e divenute indebite, CP_ dunque azionate in restituzione dall' con i provvedimenti già citati.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in relazione al solo ricorrente Parte_1 nato il nato il [...], non sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. per tenere esente il soccombente dalla rifusione delle spese alla controparte, non potendo la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti considerarsi valida ai fini dell'esenzione non essendo il giudizio promosso per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali” ma l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ.,
Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021, cui questo giudice ritiene di aderire).
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A.
(Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
Quanto ai restanti ricorrenti, la dichiarazione ex art 152 bis disp att cpc prodotta nei giudizi relativi alle prestazioni previdenziali azionate in restituzione, connesse ai giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi bracciantili, vale a tenerli indenni dal pagamento delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- quanto al ricorrente , nato il [...], dichiara inammissibile il capo della Parte_1
CP_ domanda avente ad oggetto la condanna dell' alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative e delle eventuali somme recuperate dall per effetto della CP_1 cancellazione;
- rigetta, per il resto, i ricorsi riuniti;
- condanna il ricorrente , nato il [...], al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 quantifica in euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%;
- dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti di , nato il [...], Parte_1 [...]
e . CP_7 Parte_3
Foggia, 8.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli