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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/03/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 49/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 49/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Maria Raffaella Matera in Monopoli, via Bixio n. 194, che la rappresenta e difende per procura depositata in atti
nonché
(C.F. elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'avv. Walter Cipollone in Avezzano, via Garibaldi n.195, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio - divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, vista la sentenza di separazione n. 995/2017, emessa da questo Tribunale il
25 ottobre 2017, chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con compensazione delle spese di lite, alle seguenti
CONDIZIONI
“A) i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno più opportuno fermo restando
l'obbligo della preventiva comunicazione di un eventuale trasferimento in un paese estero per ragioni di lavoro;
B) i figli minori nato a [...] il [...] e nato ad [...]_2
Avezzano (AQ) il 04.09.2008, sono affidati ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza presso la madre collocataria. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, affidatari;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione e all'educazione ed alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e alle aspirazioni di minori stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori, quali a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, terapie farmacologiche necessarie, scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero, potranno venire assunte congiuntamente e/o disgiuntamente dai genitori. Qualora il sig. Pt_2 per ragioni di lavoro dovesse stabilirsi anche temporaneamente all'estero, potrà vedersi
[...]
e intrattenersi in territorio italiano con i figli quando sarà a lui possibile, sia presso il Comune di residenza dei minori che presso l'abitazione del padre, senza limitazioni di orari e di giorni, previo ragionevole accordo tra i genitori e/o previa congrua comunicazione alla signora Pt_1 onde consentire a quest'ultima poter organizzare, compatibilmente con gli impegni
[...] scolastici e ludici dei minori, il viaggio da AR AN a Civitella Roveto e viceversa;
le spese di viaggio saranno divise in ragione del 50% ciascuno. Resta inteso che i genitori potranno adottare, sempre di comune accordo, le diverse modalità di gestione dei figli che ritenessero opportune e/o che si rendessero necessarie in ragione delle circostanze delle esigenze dei minori
o delle mutate situazioni lavorative. I minori trascorreranno la metà delle vacanze natalizie e pasquali con la madre e metà delle stesse con il padre;
salvo diversi accordi in relazione agli
2 impegni lavorativi dei genitori. Durante il periodo estivo a decorrere dalla fine dell'anno scolastico e fino all'inizio del nuovo anno scolastico, i minori andranno a stare con il padre per
l'intero periodo salvo le innanzi richiamate ragioni di lavoro preventivamente comunicate dal sig. Pt_2
C) Il sig. si obbliga a versare a titolo di concorso al mantenimento dei figli Parte_2 minori, la somma di € 600,00 (300 € per ognuno dei due figli) entro il 5 di ogni mese. Si precisa che per i mesi da giugno ad agosto di ciascun anno, l'assegno di mantenimento sarà pari a €
300,00 solamente nel periodo di permanenza dei minori a Civitella Roveto. Pertanto, qualora il padre per motivi di lavoro non possa vedersi ed intrattenersi con i minori per l'intero di detto periodo estivo, l'assegno di mantenimento sarà pari a € 300,00 per il solo periodo di effettiva permanenza dei minori dal padre. Le suddette somme, saranno rivalutate annualmente in base agli indici a partire dal dicembre 2024. Org_1
D) Resteranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% le spese mediche detta percentuale sarà applicata anche per le spese ludiche sostenute e preventivamente concordate;
E) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al loro personale espatrio con l'obbligo di comunicazione del paese estero di permanenza anche temporaneo. Per quanto riguarda
l'espatrio dei figli, gli stessi coniugi convengono che il consenso dovrà essere richiesto di volta in volta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente in data 29/01/2024, i coniugi hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato ad Avezzano in data 15 dicembre 2010, dal quale sono nati due figli ad oggi minorenni, (nato a [...] Per_1
AN (TA) il 29 gennaio 2006) e (nato ad [...] il 4 settembre Persona_2
2008).
e hanno precedentemente adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2
instaurando un giudizio di separazione contenziosa, poi convertita in consensuale
(R.G. 246/2016), conclusosi con sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n.
995/2017 pubblicata in data 25 ottobre 2017 alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
3 Le parti hanno rappresentato che dalla separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra le stesse e che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra di esse, precisando che vive attualmente a AR AN (TA) mentre Parte_1 vive e risiede in Civitella Roveto. Parte_2
Pertanto, sussistendone i presupposti, i coniugi hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, sopra riportate.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di titolo definitivo.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei minori e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione e pertanto: assegnazione della casa coniugale, affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, mantenimento dei figli minori o economicamente non autosufficienti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra (nata Parte_1
a AR AN (TA) il 25 marzo 1979) e (nato ad [...], Parte_2
4 il 1 maggio 1977), celebrato in Avezzano (AQ) il 15 dicembre 2010, trascritto presso l' del Comune di Civitella Roveto (AQ) atto n. 6, parte I, anno Organizzazione_2
2010, alle condizioni di cui all'accordo sopra riprodotte, da ritenersi quivi integralmente richiamate.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitella Roveto (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 marzo 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Maria Proia
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 49/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Maria Raffaella Matera in Monopoli, via Bixio n. 194, che la rappresenta e difende per procura depositata in atti
nonché
(C.F. elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'avv. Walter Cipollone in Avezzano, via Garibaldi n.195, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio - divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, vista la sentenza di separazione n. 995/2017, emessa da questo Tribunale il
25 ottobre 2017, chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con compensazione delle spese di lite, alle seguenti
CONDIZIONI
“A) i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno più opportuno fermo restando
l'obbligo della preventiva comunicazione di un eventuale trasferimento in un paese estero per ragioni di lavoro;
B) i figli minori nato a [...] il [...] e nato ad [...]_2
Avezzano (AQ) il 04.09.2008, sono affidati ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza presso la madre collocataria. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, affidatari;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione e all'educazione ed alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e alle aspirazioni di minori stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori, quali a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, terapie farmacologiche necessarie, scelte alimentari, colloqui con maestri o insegnanti, scelta dell'abbigliamento, organizzazione del tempo libero, potranno venire assunte congiuntamente e/o disgiuntamente dai genitori. Qualora il sig. Pt_2 per ragioni di lavoro dovesse stabilirsi anche temporaneamente all'estero, potrà vedersi
[...]
e intrattenersi in territorio italiano con i figli quando sarà a lui possibile, sia presso il Comune di residenza dei minori che presso l'abitazione del padre, senza limitazioni di orari e di giorni, previo ragionevole accordo tra i genitori e/o previa congrua comunicazione alla signora Pt_1 onde consentire a quest'ultima poter organizzare, compatibilmente con gli impegni
[...] scolastici e ludici dei minori, il viaggio da AR AN a Civitella Roveto e viceversa;
le spese di viaggio saranno divise in ragione del 50% ciascuno. Resta inteso che i genitori potranno adottare, sempre di comune accordo, le diverse modalità di gestione dei figli che ritenessero opportune e/o che si rendessero necessarie in ragione delle circostanze delle esigenze dei minori
o delle mutate situazioni lavorative. I minori trascorreranno la metà delle vacanze natalizie e pasquali con la madre e metà delle stesse con il padre;
salvo diversi accordi in relazione agli
2 impegni lavorativi dei genitori. Durante il periodo estivo a decorrere dalla fine dell'anno scolastico e fino all'inizio del nuovo anno scolastico, i minori andranno a stare con il padre per
l'intero periodo salvo le innanzi richiamate ragioni di lavoro preventivamente comunicate dal sig. Pt_2
C) Il sig. si obbliga a versare a titolo di concorso al mantenimento dei figli Parte_2 minori, la somma di € 600,00 (300 € per ognuno dei due figli) entro il 5 di ogni mese. Si precisa che per i mesi da giugno ad agosto di ciascun anno, l'assegno di mantenimento sarà pari a €
300,00 solamente nel periodo di permanenza dei minori a Civitella Roveto. Pertanto, qualora il padre per motivi di lavoro non possa vedersi ed intrattenersi con i minori per l'intero di detto periodo estivo, l'assegno di mantenimento sarà pari a € 300,00 per il solo periodo di effettiva permanenza dei minori dal padre. Le suddette somme, saranno rivalutate annualmente in base agli indici a partire dal dicembre 2024. Org_1
D) Resteranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% le spese mediche detta percentuale sarà applicata anche per le spese ludiche sostenute e preventivamente concordate;
E) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al loro personale espatrio con l'obbligo di comunicazione del paese estero di permanenza anche temporaneo. Per quanto riguarda
l'espatrio dei figli, gli stessi coniugi convengono che il consenso dovrà essere richiesto di volta in volta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente in data 29/01/2024, i coniugi hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato ad Avezzano in data 15 dicembre 2010, dal quale sono nati due figli ad oggi minorenni, (nato a [...] Per_1
AN (TA) il 29 gennaio 2006) e (nato ad [...] il 4 settembre Persona_2
2008).
e hanno precedentemente adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2
instaurando un giudizio di separazione contenziosa, poi convertita in consensuale
(R.G. 246/2016), conclusosi con sentenza di separazione giudiziale dei coniugi n.
995/2017 pubblicata in data 25 ottobre 2017 alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
3 Le parti hanno rappresentato che dalla separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra le stesse e che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra di esse, precisando che vive attualmente a AR AN (TA) mentre Parte_1 vive e risiede in Civitella Roveto. Parte_2
Pertanto, sussistendone i presupposti, i coniugi hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, sopra riportate.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù di titolo definitivo.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei minori e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione e pertanto: assegnazione della casa coniugale, affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, mantenimento dei figli minori o economicamente non autosufficienti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra (nata Parte_1
a AR AN (TA) il 25 marzo 1979) e (nato ad [...], Parte_2
4 il 1 maggio 1977), celebrato in Avezzano (AQ) il 15 dicembre 2010, trascritto presso l' del Comune di Civitella Roveto (AQ) atto n. 6, parte I, anno Organizzazione_2
2010, alle condizioni di cui all'accordo sopra riprodotte, da ritenersi quivi integralmente richiamate.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Civitella Roveto (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 marzo 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Maria Proia
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli
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