Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2001, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU 03640/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NON Oggetto divisione: SEZIONE SECONDA CIVILE valore dei lott Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20645/98 Dott. Antonio IANNOTTA Consigliere Cron.7587 Dott. Carlo CIOFFI 1213 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.13/11/00 Rel. Consigliere- Dott. Francesca TROMBETTA - ha pronunciato la seguente SENTENZA 772 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA BOTTO ALFREDO, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dell'avvocato DE NOVELLIS M., difeso dall'avvocato dal Sig. 6000 per diritti L. # 13 MOR 2001 BARBANTI SALVATORE, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliato in ROMA DURA FRANCESCO, elettivamente dal Sig. ARC. CIV P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso per diritti L. 600 11. 13.23.21 IL CANCELLIEREdagli avvocati MUSSANO RENZO, PERAZZI GIANLUIGI, giusta delega in atti;
2000 dove controricorrente - 1832 avverso la sentenza n. 683/98 della Corte d'Appello di -1- TORINO, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Francesca CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME TROMBETTA;
Richiesta copia_studio GLO1A dal Sig. de NOVELLUS udito l'Avvocato DI GIOGIA Giovanni per delega per diritti € 3,10 dell'Avv.MUSSANO depositate in udienza, difensore del 11.1-APR-2002 IL CANCELLIERE liinammissibilità o il resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso, assorbito il FTC resto. CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21.12.1983 ED TO conveniva davanti al Tribunale di Acqui Terme, Francesco Dura, e deducendo di essere comproprietario con il convenuto di un terreno sul quale era stata edificata una casa di civile abitazione composta da un piano terreno e da due alloggi sovrastanti, chiedeva che fosse disposta la divisione e del terreno e del fabbricato. Il convenuto, costituitosi, aderiva alla domanda di divisione e deducendo di aver provveduto FT2 in via esclusiva con il proprio lavoro alla costruzione della casa, spiegava domanda riconvenzionale per ottenere dall'attore il pagamento della somma di £.12.628.000. Espletata l'istruttoria nel corso della quale veniva disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale con sentenza 24 luglio 1993, respinta la domanda riconvenzionale, attribuiva all'attore ed al convenuto, rispettivamente i beni immobili di cui al lotto B. ed al lotto A come individuati nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio e consistenti il lotto B in due locali a piano terra adibiti ad autorimessa ed a cantina, in un alloggio adibito a 3 civile abitazione sito al 1° piano, in un locale sottotetto ad uso ripostiglio ed in due appezzamenti di terreno di mq. 388; il lotto A in M un locale a piano terra adibito ad autorimessa in un alloggio adibito a civile abitazione sito al 2° piano, in un locale sottotetto ad uso ripostiglio di terreno di mq. 479,ed in due appezzamenti attribuiva inoltre in comunione ad entrambe le parti l'androne condominiale, il vano scale, i locali caldaia e vani serbatoio di combustibile, con il disimpegno antistante le cantine, il FT₂ porticato antistante i locali autorimessa, la corte comune per parcheggio, immobili tutti individuati nella planimetria allegata alla relazione tecnica. Su impugnazione di ED TO, la corte di appello di Torino, con sentenza 9 giugno 1998, respingeva l'appello. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che il consulente tecnico d'ufficio ha descritto in maniera sufficientemente precisa l'immobile di tre piani fuori terra, occupante una superficie di mq.161 in un terreno circostante di 1.500 mq., indicando come superficie conmq.1000, che potrebbe essere edificata occupazione fondiaria di mq.439 precisazione e della zona di espansione. Sostiene la corte d'appello che non rileva la mancata indicazione del valore degli alloggi, trattandosi di immobili posto uno sull'altro, di valore quasi identico e le cui differenze sono state compensate con l'attribuzione di una maggiore superficie di terreno all'alloggio di cui al lotto i B sito al 2° piano, non incidendo sul suo valore la veduta panoramica, trattandosi di edificio mancante di ascensore. Quanto alle assegnazioni di terreno in 7T2 proprietà esclusiva, la corte rileva che non condivisibile l'assunto secondo il quale occorrerebbero interventi per l'utilizzazione del terreno, in quanto esso fino alla richiesta di divisione è stato utilizzato nello stato di fatto in cui si trovava;
né mai è esistita una prova che il recinzione sul lato NORD;
né vi è terreno assegnato al TO, sia meno pregiato di quello assegnato al Dura;
mentre la minor superficie di terreno edificabile assegnata al primo deve considerarsi a compensazione del maggior valore dell'alloggio attribuitogli. Quanto al mancato sorteggio dei lotti, afferma la corte che sul punto la pronuncia del Tribunale 5 che ha proceduto all'assegnazione, non è stata censurata con specifico motivo di appello. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il TO al quale resiste con controricorso il Dura. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 726, 729, c.civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. FT2 -per avere la corte d'appello, aderendo espletata e senza acriticamente alla consulenza rispondere ai precisi rilievi della consulenza di parte, ERRONEAMENTE: A) affermato, sul presupposto della corrispondenza del valore dei lotto a quello delle quote, l'irrilevanza della mancata indicazione del valore degli alloggi, trattandosi di unità immobiliari poste l'una sopra l'altra, di valore quasi identico, la cui lieve differenza (di valore) è stata, comunque, compensata con l'attribuzione di una maggiore superficie di terreno all'alloggio di cui al lotto B;
omettendo, quindi di procedere alla stima secondo il loro valore venale ex art. 726 C.C., sia degli alloggi descritti senza 6 j l'indicazione delle caratteristiche (natura, ubicazione, consistenza, possibili utilizzazioni) che contribuiscono a determinare il prezzo di mercato (ad es. maggiore luminosità e panoramicità dell'alloggio ubicato al 2° piano, come la possibilità per esso di collegamento diretto con i locali del sottotetto); sia del terreno pianeggiante, protetto da inferriate, dotato di sbocco autonomo su via Rossini, immediatamente utilizzabile, quello di mq. 479 compreso nel lotto FT2 A, di valore certamente superiore rispetto a quello 388 compreso nel lotto B privo delle dettedi mq. caratteristiche;
ERRANDO altresì nel valutare genericamente l'alloggio del lotto sito al 1° piano, di valore superiore a quello sito al 2° piano, quando è notorio che gli alloggi dei piano inferiori valgono di meno;
B) effettuato una divisione solo PARZIALE dei beni, demandando ad un futuro improbabile accordo l'utilizzazione di mq.1000 di terreno edificabile, comprensivi delle porzioni di terreno assegnate ai due lotti, più 450 mq. lasciati indiviti a servizio dell'intero immobile, cioè a parcheggio, nonostante l'edificio fosse dotato di due garage e due posti macchina, includendo peraltro tale superficie nei 7 mq.1000 ancora da edificare;
C) omesso di procedere al sorteggio dei lotti, nonostante fossero uguali le porzioni da assegnare. Il ricorso è infondato. Va, in primo luogo, disattesa la ce nsura, sotto il profilo del vizio di prospettata motivazione, con la quale il ricorrente si lamenta della mancata considerazione, da parte della corte d'appello, dei rilievi sollevati dal consulente difparte alla relazione del consulente d'ufficio. Infatti, a parte l'indicazione del tutto FT2 generica, contenuta nel ricorso, in ordine alle critiche che sarebbero state apportate dal consulente di parte alle risultanze della consulenza d'ufficio (genericità che rende, di per sé, inammissibile il vizio di motivazione prospettato), deve ribadirsi, come questa corte ha già affermato (v. sent. 5151/98) che le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive in ordine alle quali il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso, ove ponga a base del proprio convincimento, considerazioni con esse incompatibili e conformi al parere del consulente d'ufficio, come è accaduto nella presente fattispecie. 8 Passando, quindi, all'esame del profilo sub A) del motivo di ricorso, non sussiste la violazione dell'art. 726 C.C., dedotta sia con riferimento agli alloggi, che al terreno attribuito in proprietà esclusiva. Quanto agli alloggi, infatti, la corte d'appello, nell'affermare che essi sono di valore quasi identico, ha implicitamente operato una stima degli stessi fondandola sulle caratteristiche degli immobili che, posti uno sopra l'altro, sono stati FT2 ritenuti quali entità del tutto corrispondenti quanto a dimensioni, ad esposizione ecc, come del resto, afferma nel ricorso lo stesso TO che li qualifica identici per numero, divisione dei locali e rivestimenti interni. La corte d'appello, inoltre, ha dato conto della pur lieve differenza di valore fra i due alloggi, attribuendone maggiore all'appartamento sito al 1° piano, di accesso più comodo, data la dell'ascensore, dotato di una pertinenza mancanza (continua), rispetto all'appartamento in più sovrastante, a cui maggiore panoramicità non stata ritenuta incidente sul suo valore scomodità dovuta compensandosi con la maggiore come è stato ritenuto all'assenza dell'ascensore; 9 incidente sul valore dello stesso (appartamento sovrastante) il dedotto possibile collegamento interno con il locale sottotetto, trattandosi di collegamento allo stato inesistente e la cui realizzabilità non è accertata. Quanto agli appezzamenti di terreno attribuiti in proprietà esclusiva alle parti, la corte d'appello, precisato che la minor superficie assegnata al TO compensa il maggior valore dell'appartamento attribuitogli ha escluso, con 1 F72 accertamento di fatto insindacabile e non censurato sul punto (ritenendole non provate), l'incidenza sul valore dei terreni;
sia dei dedotti interventi, ipotizzati come necessari per l'utilizzazione del terreno assegnato al TO, niente affatto ritenuti tali dalla corte sul rilievo che il terreno, sempre stato utilizzato nello stato di comunque, fatto in cui si trovava;
sia (l'incidenza) recinzione sul lato NORD, dell'assenza della da ed implicitamente ritenuta sempre inesistente ininfluente ai fini dell'utilizzazione in concreto del terreno;
sia (l'incidenza) del minor pregio, perché non coltivabile, del terreno assegnato al TO, ritenendo insussistente la prova della non coltivabilità di tale terreno. 10 A all'esame del profilo sub B) del Passando motivo di ricorso, va precisato, in primo luogo, che la censura di divisione parziaria degli immobili non può riguardare i 142 mq. di terreno acquistati in comunione dalle parti con il rogito 27.9.67, perché, come affermato dalla corte d'appello, con pronuncia coperta da giudicato, perché non censurata, il suddetto appezzamento di terreno non ha costituito oggetto del giudizio di primo grado. FT2 La censura di divisione parziaria, pertanto, sostanzialmente riguarda quella parte di terreno lasciata tuttora indivisa, ed in particolare la zona intorno all'edificio destinata a parcheggio comune. La censura non può essere condivisa in quanto il terreno attribuito in proprietà comune, quale si evince dalla sentenza impugnata, attiene a zone necessarie all'uso ed al godimento comune, ivi compreso il cortile che, anche destinato a parcheggio, adempie, comunque alla funzione, di utilità comune, di dare aria e luce agli appartamenti che in esso si affacciano. Che poi, tale cortile, costituisca l'unica possibile area nella quale potrebbe estendersi 11 l'edificio, ove le parti intendessero ampliare le è circostanza cherispettive abitazioni, correttamente la corte d'appello ha, implicitamente, ritenuto non rilevante ai fini della legittimità della decisione assunta. Infatti la divisione di un bene, lasciato in proprietà comune per le sue caratteristiche pertinenziali con riguardo alla consistenza attuale dell'intero edificio, non può essere disposta prescindendo dall'esistenza e dalla consistenza dei prospettati futuri ampliamenti, perché ove ciò FT2 fosse consentito, verrebbe impedito al giudice di valutare sia l'eventuale deprezzamento del bene conseguente al suo frazionamento;
sia la possibilità di autonomo godimento del bene frazionato, limiti posti dall'ordinamento all'esercizio del potere del giudice di disporre la divisione. Quanto, infine, al profilo sub c) del motivo in correttamente la corte d'appello ha ritenutoesame, non censurabile la decisione del Tribunale che aveva omesso di procedere al sorteggio delle quote, non avendo l'omesso sorteggio costituito specifico motivo di impugnazione nel giudizio d'appello, con conseguente formazione del giudicato interno in ordine alla scelta del criterio di assegnazione 12 delle quote. Il ricorso va, pertanto, respinto. giusti motivi per dichiarare Sussistono 772 fra le parti l'e spese del presente compensate giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. . Così deciso in Roma il 13 novembre 2000 2009 Francesca Trombetta est. 109T 250.000 IL CANCELLIERE C1 ER ER SCOT 80000 TOT. 330000 13 MAR 2001 AL CARCELLIERE CI Roma AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 22-03.02 Serie 4 to in data. PMP 170, 93 300 12445. versate € 22 M p. # Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FLIPBOT Responsabile Servizio Ant Glad (D M. RACCIONAL 13