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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n° 829/2024, promossa in grado d'appello DA Parte_1
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avvocatura dello Stato APPELLANTE CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Calì e An- Controparte_1 tonio Maiorana. APPELLATO
All'udienza di discussione del 23 gennaio 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTVI
1) Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, , la- Controparte_1 voratore a tempo determinato inserito nell'elenco speciale degli operai fo- restali di cui all'art. 45-ter della l. r. n. 6 aprile 1996 n. 16, aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità professionale mensile, riservata dal 2001 (art. 11) e dal CIRL 2017 (art. 4) agli CP_2 operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e la condanna dell Parte_1
al relativo pagamento.
[...]
1 A fondamento della propria pretesa aveva invocato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, argomentando che la differenza di trattamento, a parità di atti- vità lavorativa espletata tra dipendenti a tempo determinato e indetermina- to, non fosse sorretta da alcuna ragione oggettiva giustificatrice.
Con memoria di costituzione depositata il 22.05.2023, l
[...]
Controparte_3 aveva contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed eccepito pre-
[...] liminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Termini Imerese, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notifica dell'atto in- troduttivo del giudizio.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1156/2024 (pubblicata il
14.03.2024), istruita la causa a mezzo di CTU contabile, ha rilevato in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sol- levata dalla resistente e, nel merito, ha dichiarato “illegittima, per violazio- ne della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE recepita con d.lgs. n. 368/2001, la mancata erogazione in favore del ricor- rente dell'indennità professionale di anzianità prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 e poi dall'art. 4 del CIRL 2017” e, per l'effetto, ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento in favore di Controparte_1 delle differenze retributive quantificate in € 611,39, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale e dell'accertamento effettuato dal CTU.
La decisione è, in sintesi, ancorata alla clausola 4 dell'accordo qua- dro – secondo cui “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavora- tori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favore- vole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” – e all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, che ha recepito il principio nell'ordinamento italiano, i cui presupposti di fatto il Tribunale ha ritenuto sussistere in relazione al diverso trattamento in pun- to di anzianità di servizio dell'operaio a tempo determinato rispetto a quello a lui comparabile (operaio a tempo indeterminato) e al difetto di ragioni oggettive che giustificassero la diversità disciplina negoziale.
2) Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 17.07.2024, ha interposto appello l Parte_2
[...] , chiedendone la riforma nella parte a sé
[...] sfavorevole.
Col primo motivo l'appellante segnala errore del Giudice di prime cure nell'interpretazione e applicazione della clausola 4 dell'accordo qua- dro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con particolare riguardo alla nozio- ne di “ragioni oggettive”. Sostiene, infatti, la legittimità della disciplina perché “la mancata previsione, per i L.T.D. antincendio, dell'indennità legata all'anzianità di servizio costituisce un trattamento diversificato rispetto ai L.T.I. del tutto giustificato dalla ricorrenza di ragioni oggettive, date dalla natura agrico- la e stagionale del rapporto”. Argomenta, sul punto, che “le mansioni ricoperte dall'appellato so- no legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordi- narie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria rese necessari dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali”, talché non sarebbe ravvisabile “alcuna volontà o esi- genza dell'Amministrazione di inserire i dipendenti, come l'appellato, sta- bilmente nella propria organizzazione, dovendosi costituire di volta in vol- ta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza, an- che per evitare pregiudizi erariali derivante dal reclutamento di personale
a tempo indeterminato che può essere utilizzato solo in determinati periodi dell'anno”. Ricollegano, inoltre, la spettanza dell'indennità professionale agli scatti di anzianità, la cui corresponsione sarebbe giustificata dall'effettivo apporto che gli operai a tempo indeterminato, con l'anzianità di servizio e l'esperienza maturata, renderebbero all'Amministrazione e che, invece, quelli a tempo determinato, proprio per la natura stagionale del rapporto, non sarebbero in grado di garantire rendendo ingiustificato il beneficio.
Col secondo motivo lamenta l'errore del primo Giudice nel non aver ritenuto che le finalità di natura politico-sociali, cui è ispirato il rapporto di lavoro oggetto di causa, connotato da garanzia occupazionale, configuras- sero ulteriore ragione oggettiva giustificatrice del trattamento differenziato, tale da escludere l'applicazione dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Col terzo motivo censura “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione”, dolendosi che il primo Deci- dente non abbia tenuto conto del fatto che l'Amministrazione avesse già in primo grado “ritualmente eccepito la natura stagionale e/o agricola delle
3 mansioni svolte” e che, invece, l'appellato avesse omesso del tutto di forni- re alcuna allegazione e/o prova sia “in ordine allo svolgimento di mansioni comparabili a quelle espletate dai dipendenti regionali di ruolo” sia “in ordine alla sussistenza di un'anzianità di servizio e di una esperienza pro- fessionale equiparabile a quelle dei dipendenti regionali di ruolo”. Col quarto motivo lamenta la mancata compensazione, in prime cure, delle spese giudiziali, in ragione della parziale soccombenza.
Con memoria depositata il 10.01.2025, si è costituito in giudizio
[...]
, resistendo al gravame per l'integrale conferma della sen- CP_4 tenza impugnata.
3) I motivi, che in gran parte si limitano a dissentire dalle argomen- tazioni del Tribunale, vanno disattesi.
Vale premettere che l'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavo- ro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE “stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determina- to, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indi- ca la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garan- tisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteg- gendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo de- terminato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell' accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di “creare un quadro normativo per la preven- zione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso appli- cazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggetti- ve, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un com- pito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavora- tore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata ap-
4 partenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identi- co o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3). Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo deter- minato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determina- to sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4).
Tale clausola, come già rilevato dal primo Decidente, è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi di- sparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavo- ratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retri- buzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al di- vieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che deri- vano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da ele- menti precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le mo- dalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle man- sioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
5 C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (ricostru- zione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del 22/05/2020).
Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione del- la Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 (“Al lavoratore a tempo deter- minato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, inten- dendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompati- bile con la natura del contratto a tempo determinato”). Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali in- tendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenzia- zione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla na- tura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate).
Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore ( per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e CP_2 idraulico-agraria – Sistema agro-forestale-ambientale-rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile li- mitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OT) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OT pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OT) la cui re- tribuzione era priva proprio di tale voce.
Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professio- nale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”.
6 Quanto al trattamento economico l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato
(lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello de- terminato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque, privo della in- dennità professionale;
è anche previsto per gli OT il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corri- spettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (“pa- ri al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indetermi- nato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasetti- manali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo con- trattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”).
Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore
(2006-2009 e 2010-2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispon- gono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente con- tratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classifi- cati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove
“Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre
“Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza pre- fissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assi- curativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46). Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livel- lo/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati su- per/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livel- lo/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esem- plificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve rite- nersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello profes- sionale.
7 Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione del- la natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OT e OT.
In particolare la l.r. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dalla l. r. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle Pt_1 foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione
e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è di- retta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o rica- denti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” ( art. 33). Aggiunge poi : “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del diparti- mento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste dema- niali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, im- boschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed atti- vità connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” (art. 45bis) e specifica che, proprio per per- seguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro” (art. 45- ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia oc- cupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2).
Con la l. r. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore fo- restale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduato- ria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve convenirsi col Tri- bunale che OT e OT nel settore forestale siano lavoratori comparabili
8 (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impe- gnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni riconnesse al mede- simo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e pri- vato.
Tanto disvela la infondatezza delle argomentazioni formulate da par- te appellante per sostenere la non comparabilità dei lavoratori di che tratta- si.
La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatri- ce ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro Innanzi tutto, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OT, l'asserita natura “ecce- zionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal
15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento clima- tico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determi- nati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (n.d.r. cd. garanzia occupaziona- le)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali “avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione con- tro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.). Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come l'appellato, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del pa- trimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OT parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rap- porto di lavoro dei caratteri della subordinazione.
9 Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacché non posso- no essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo de- terminato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a termine determinato”. In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discri- minazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di dura- ta del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa.
Sotto altro profilo, va sottolineato che l'argomentazione di parte ap- pellante circa la maggiore professionalità degli OT, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra ri- portate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle Parte_ mansioni espletate da OT appartenenti allo stesso livello professio- nale.
In ogni caso, l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incre- mento dell'esperienza professionale maturata ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OT per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanen- za nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni. Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e al quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la ragione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politi- co-sociali che connotano detti rapporti lavorativi.
Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze po-
10 litico-sociali-occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavo- ratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione
(Cass. n. 25673/ 2017).
Il principio è valido anche nella fattispecie in esame.
Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e conti- nuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegeta- zione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di atti- vità sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed at- tività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5
l.r. 5/2014).
Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giusti- ficazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rap- porto.
Anche l'ulteriore motivo che si appunta sul regolamento delle spese deve essere disatteso, in adesione al principio di diritto espresso dalla Su- prema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccomben- za, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spe- se processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne sol- tanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppo-
11 sti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
In particolare, l'art. 92 comma 2 c.p.c. dispone che “Se vi è soccom- benza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giu- dice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Nella vicenda che occupa, tuttavia, non ricorre alcuna delle condi- zioni previste dalla predetta norma, dovendosi escludere sia la reciproca soccombenza – ove si consideri che la domanda del è stata accolta CP_1 ed è stata soltanto ridimensionata nel suo contenuto economico (per effetto della dichiarata prescrizione di una parte dei crediti maturati) – sia il carat- tere dell'“assoluta novità”, dato che le questioni dirimente sono ormai state esaminate da stratificata giurisprudenza anche eurounitaria e non essendo, inoltre, intervenuto né alcun “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la quale, anzi, risulta ormai concorde in materia) né
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle indicate dalla di- sposizione stessa (così come intese da Corte Cost. sentenza n. 77/2018).
Sicché, non può pretendersi, come richiesto dall'appellante, una in- tegrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
4) Le spese di questo grado di giudizio seguono il principio di soc- combenza e si liquidano in favore di parte appellata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua bassa complessità, dato che le questioni dirimenti sono ormai risolte da stratificata e consolidata giuri- sprudenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1156/2024 del Tribunale di Palermo.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali di que- sto grado che liquida in euro 494,00 oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Palermo, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n° 829/2024, promossa in grado d'appello DA Parte_1
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avvocatura dello Stato APPELLANTE CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Calì e An- Controparte_1 tonio Maiorana. APPELLATO
All'udienza di discussione del 23 gennaio 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTVI
1) Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, , la- Controparte_1 voratore a tempo determinato inserito nell'elenco speciale degli operai fo- restali di cui all'art. 45-ter della l. r. n. 6 aprile 1996 n. 16, aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità professionale mensile, riservata dal 2001 (art. 11) e dal CIRL 2017 (art. 4) agli CP_2 operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e la condanna dell Parte_1
al relativo pagamento.
[...]
1 A fondamento della propria pretesa aveva invocato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, argomentando che la differenza di trattamento, a parità di atti- vità lavorativa espletata tra dipendenti a tempo determinato e indetermina- to, non fosse sorretta da alcuna ragione oggettiva giustificatrice.
Con memoria di costituzione depositata il 22.05.2023, l
[...]
Controparte_3 aveva contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed eccepito pre-
[...] liminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Termini Imerese, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notifica dell'atto in- troduttivo del giudizio.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1156/2024 (pubblicata il
14.03.2024), istruita la causa a mezzo di CTU contabile, ha rilevato in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sol- levata dalla resistente e, nel merito, ha dichiarato “illegittima, per violazio- ne della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE recepita con d.lgs. n. 368/2001, la mancata erogazione in favore del ricor- rente dell'indennità professionale di anzianità prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 e poi dall'art. 4 del CIRL 2017” e, per l'effetto, ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento in favore di Controparte_1 delle differenze retributive quantificate in € 611,39, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale e dell'accertamento effettuato dal CTU.
La decisione è, in sintesi, ancorata alla clausola 4 dell'accordo qua- dro – secondo cui “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavora- tori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favore- vole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” – e all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, che ha recepito il principio nell'ordinamento italiano, i cui presupposti di fatto il Tribunale ha ritenuto sussistere in relazione al diverso trattamento in pun- to di anzianità di servizio dell'operaio a tempo determinato rispetto a quello a lui comparabile (operaio a tempo indeterminato) e al difetto di ragioni oggettive che giustificassero la diversità disciplina negoziale.
2) Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 17.07.2024, ha interposto appello l Parte_2
[...] , chiedendone la riforma nella parte a sé
[...] sfavorevole.
Col primo motivo l'appellante segnala errore del Giudice di prime cure nell'interpretazione e applicazione della clausola 4 dell'accordo qua- dro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con particolare riguardo alla nozio- ne di “ragioni oggettive”. Sostiene, infatti, la legittimità della disciplina perché “la mancata previsione, per i L.T.D. antincendio, dell'indennità legata all'anzianità di servizio costituisce un trattamento diversificato rispetto ai L.T.I. del tutto giustificato dalla ricorrenza di ragioni oggettive, date dalla natura agrico- la e stagionale del rapporto”. Argomenta, sul punto, che “le mansioni ricoperte dall'appellato so- no legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordi- narie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria rese necessari dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali”, talché non sarebbe ravvisabile “alcuna volontà o esi- genza dell'Amministrazione di inserire i dipendenti, come l'appellato, sta- bilmente nella propria organizzazione, dovendosi costituire di volta in vol- ta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza, an- che per evitare pregiudizi erariali derivante dal reclutamento di personale
a tempo indeterminato che può essere utilizzato solo in determinati periodi dell'anno”. Ricollegano, inoltre, la spettanza dell'indennità professionale agli scatti di anzianità, la cui corresponsione sarebbe giustificata dall'effettivo apporto che gli operai a tempo indeterminato, con l'anzianità di servizio e l'esperienza maturata, renderebbero all'Amministrazione e che, invece, quelli a tempo determinato, proprio per la natura stagionale del rapporto, non sarebbero in grado di garantire rendendo ingiustificato il beneficio.
Col secondo motivo lamenta l'errore del primo Giudice nel non aver ritenuto che le finalità di natura politico-sociali, cui è ispirato il rapporto di lavoro oggetto di causa, connotato da garanzia occupazionale, configuras- sero ulteriore ragione oggettiva giustificatrice del trattamento differenziato, tale da escludere l'applicazione dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Col terzo motivo censura “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione”, dolendosi che il primo Deci- dente non abbia tenuto conto del fatto che l'Amministrazione avesse già in primo grado “ritualmente eccepito la natura stagionale e/o agricola delle
3 mansioni svolte” e che, invece, l'appellato avesse omesso del tutto di forni- re alcuna allegazione e/o prova sia “in ordine allo svolgimento di mansioni comparabili a quelle espletate dai dipendenti regionali di ruolo” sia “in ordine alla sussistenza di un'anzianità di servizio e di una esperienza pro- fessionale equiparabile a quelle dei dipendenti regionali di ruolo”. Col quarto motivo lamenta la mancata compensazione, in prime cure, delle spese giudiziali, in ragione della parziale soccombenza.
Con memoria depositata il 10.01.2025, si è costituito in giudizio
[...]
, resistendo al gravame per l'integrale conferma della sen- CP_4 tenza impugnata.
3) I motivi, che in gran parte si limitano a dissentire dalle argomen- tazioni del Tribunale, vanno disattesi.
Vale premettere che l'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavo- ro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE “stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determina- to, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indi- ca la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garan- tisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteg- gendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo de- terminato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell' accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di “creare un quadro normativo per la preven- zione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso appli- cazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggetti- ve, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un com- pito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavora- tore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata ap-
4 partenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identi- co o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3). Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo deter- minato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determina- to sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4).
Tale clausola, come già rilevato dal primo Decidente, è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Eu- ropea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi di- sparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavo- ratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retri- buzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al di- vieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che deri- vano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da ele- menti precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le mo- dalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle man- sioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
5 C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (ricostru- zione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del 22/05/2020).
Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione del- la Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 (“Al lavoratore a tempo deter- minato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, inten- dendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompati- bile con la natura del contratto a tempo determinato”). Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali in- tendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenzia- zione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla na- tura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate).
Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore ( per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e CP_2 idraulico-agraria – Sistema agro-forestale-ambientale-rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile li- mitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OT) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OT pari a
£.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OT) la cui re- tribuzione era priva proprio di tale voce.
Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professio- nale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”.
6 Quanto al trattamento economico l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato
(lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello de- terminato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque, privo della in- dennità professionale;
è anche previsto per gli OT il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corri- spettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (“pa- ri al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indetermi- nato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasetti- manali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo con- trattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”).
Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore
(2006-2009 e 2010-2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispon- gono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente con- tratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classifi- cati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove
“Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre
“Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza pre- fissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assi- curativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46). Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livel- lo/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati su- per/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livel- lo/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esem- plificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve rite- nersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello profes- sionale.
7 Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione del- la natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OT e OT.
In particolare la l.r. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dalla l. r. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle Pt_1 foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione
e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è di- retta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o rica- denti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” ( art. 33). Aggiunge poi : “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del diparti- mento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste dema- niali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, im- boschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed atti- vità connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” (art. 45bis) e specifica che, proprio per per- seguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro” (art. 45- ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia oc- cupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2).
Con la l. r. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore fo- restale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduato- ria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve convenirsi col Tri- bunale che OT e OT nel settore forestale siano lavoratori comparabili
8 (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impe- gnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni riconnesse al mede- simo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e pri- vato.
Tanto disvela la infondatezza delle argomentazioni formulate da par- te appellante per sostenere la non comparabilità dei lavoratori di che tratta- si.
La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatri- ce ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro Innanzi tutto, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OT, l'asserita natura “ecce- zionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal
15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento clima- tico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determi- nati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (n.d.r. cd. garanzia occupaziona- le)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali “avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione con- tro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.). Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come l'appellato, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del pa- trimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OT parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rap- porto di lavoro dei caratteri della subordinazione.
9 Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacché non posso- no essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo de- terminato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a termine determinato”. In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discri- minazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di dura- ta del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa.
Sotto altro profilo, va sottolineato che l'argomentazione di parte ap- pellante circa la maggiore professionalità degli OT, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra ri- portate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle Parte_ mansioni espletate da OT appartenenti allo stesso livello professio- nale.
In ogni caso, l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incre- mento dell'esperienza professionale maturata ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OT per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanen- za nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni. Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e al quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la ragione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politi- co-sociali che connotano detti rapporti lavorativi.
Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze po-
10 litico-sociali-occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavo- ratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione
(Cass. n. 25673/ 2017).
Il principio è valido anche nella fattispecie in esame.
Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e conti- nuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegeta- zione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di atti- vità sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed at- tività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5
l.r. 5/2014).
Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giusti- ficazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rap- porto.
Anche l'ulteriore motivo che si appunta sul regolamento delle spese deve essere disatteso, in adesione al principio di diritto espresso dalla Su- prema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccomben- za, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spe- se processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne sol- tanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppo-
11 sti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
In particolare, l'art. 92 comma 2 c.p.c. dispone che “Se vi è soccom- benza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giu- dice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Nella vicenda che occupa, tuttavia, non ricorre alcuna delle condi- zioni previste dalla predetta norma, dovendosi escludere sia la reciproca soccombenza – ove si consideri che la domanda del è stata accolta CP_1 ed è stata soltanto ridimensionata nel suo contenuto economico (per effetto della dichiarata prescrizione di una parte dei crediti maturati) – sia il carat- tere dell'“assoluta novità”, dato che le questioni dirimente sono ormai state esaminate da stratificata giurisprudenza anche eurounitaria e non essendo, inoltre, intervenuto né alcun “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la quale, anzi, risulta ormai concorde in materia) né
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle indicate dalla di- sposizione stessa (così come intese da Corte Cost. sentenza n. 77/2018).
Sicché, non può pretendersi, come richiesto dall'appellante, una in- tegrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
4) Le spese di questo grado di giudizio seguono il principio di soc- combenza e si liquidano in favore di parte appellata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua bassa complessità, dato che le questioni dirimenti sono ormai risolte da stratificata e consolidata giuri- sprudenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1156/2024 del Tribunale di Palermo.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali di que- sto grado che liquida in euro 494,00 oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Palermo, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco
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