CASS
Sentenza 1 aprile 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2026, n. 8062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8062 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N.R.G. 29001/2020 proposto da: DEL TO AB, LE IA, RU IS, KURLOWICZ ALDO, BE AN, TROIERO LA, GO SALVATRICE, ASCOLI TERESA, UC DOROTEA, DI PERNA CARMELA, RALLO IC, UZ GI, AU AR, VE AR ELISA, LUONGO ROCCHINA, DI SILVESTRO PATRIZIA, LUNGHI LOREDANA, RO IT, NO AR, LO CA, ZZ IN, AR AN, CC IM, VA RC, RO NT, BE IA, AR ON, IN LV, OF AN AR, TO EN, DE OL IA, DE TI CE, DE SANTIS SPERANZA, DI GRADO ALBERTO, DI EF AR TERESA, DI MO AN, rappresentati e difesi dall’Avv. DOMENICO NASO - ricorrenti – contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - intimato – Civile Sent. Sez. L Num. 8062 Anno 2026 Presidente: DI PAOLNT ANNALISA Relatore: BELLE' ROBERTO Data pubblicazione: 01/04/2026 2 avverso la sentenza n. 840/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24.3.2020, R.G.N. 2187/2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2.12.2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE’; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. DOMENICO NASO per i ricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. I ricorrenti, docenti fuori ruolo del Ministero dell’Istruzione a disposizione del Ministero degli Esteri per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, e qui, in particolare, in Svizzera, hanno agito lamentando che il loro assegno di sede, nonostante la perdita di valore conseguente allo sblocco del tetto minimo del cambio euro/franco svizzero, non fosse stato adeguato, sebbene si fosse determinata una drastica riduzione del potere di acquisto e ciò a differenza di quanto accaduto per il personale diplomatico che, in ragione delle medesime evenienze, aveva ottenuto la revisione degli importi. La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda, sostenendo che la normativa riguardante il personale del Ministero degli Esteri in generale (art. 171 del d.p.r. n. 18 del 1967) e quella riguardante il personale scolastico (art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994), concernessero due situazioni diverse, sicché, per quanto entrambe prevedessero che si dovesse tenere conto, nella fissazione dell’assegno, del corso dei cambi, diverse erano le situazioni di base. Ciò in quanto – sosteneva in estrema sintesi la Corte d’Appello - il personale diplomatico aveva esigenze differenziate, stante il fatto che la destinazione all’estero era ad esso imposta e vi era necessità di 3 sopportare oneri di “rappresentanza” maggiori, mentre per il personale scolastico non vi era una tale imposizione della sede e la permanenza era limitata nel tempo, oltre a non comportare, la funzione, quegli oneri particolari conseguenti ai profili di rappresentanza dello Stato propri del solo personale diplomatico e similare. Infine, la Corte territoriale evidenziava che, quando il legislatore aveva avvertito l’esigenza di trattare in modo uniforme le due categorie, lo aveva fatto espressamente, come era accaduto ai sensi dell’art. 27, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 1998, rispetto alle maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio. 2. I docenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria mentre il Ministero è rimasto intimato. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 21688/2025 la causa, inizialmente avviata alla definizione camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilattica della questione posta dal ricorso. 4. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, illustrata nel corso della discussione, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che la notifica al Ministero è stata effettuata in forma telematica l’8.11.2020 e che essa è da ritenere tempestiva, per quanto la sentenza impugnata sia stata pubblicata il 24.3.2020, in ragione della vigenza nel periodo di interesse delle regole sulla c.d. sospensione Covid dei termini anche processuali. 2. I ricorrenti, con un primo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. 4 Con il motivo si assume che la Corte d’Appello avrebbe sviluppato una motivazione apparente, finendo per non rispondere alla domanda per come formulata. La pretesa era stata infatti impostata richiedendo l’aggiornamento dell’assegno di sede per i docenti in servizio in Svizzera e non con l’obiettivo di ottenere una equiparazione con il personale del Ministero degli Affari Esteri, profilo sul quale si era invece incentrata la pronuncia, sviluppata anche con modalità tali da risultare insufficiente a far comprendere l’iter logico-giuridico seguito. 2.1 Il motivo non può essere accolto. La sentenza impugnata, pur concentrandosi sulle differenze giuridiche tra la regolazione dell’assegno di sede per il personale tutto delle rappresentanze diplomatiche e quella per i docenti, ha il senso proprio di ritenere non verificati i presupposti giuridici per l’adeguamento a favore dei ricorrenti, senza che si potesse ravvisare un tratto discriminatorio rispetto ai dipendenti del Ministero degli Esteri. Ciò senza contare che solo l’erroneità in diritto degli esiti potrebbe portare alla cassazione (Cass. 1° marzo 2019, n. 6145), sicché il vizio di motivazione apparente ha significato rispetto ai profili di fatto, mentre è destinato a restare privo di autonomia e a rifluire nel tema proprio e specifico della violazione di legge. 3. Il secondo motivo è in effetti impostato nei termini della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 5 e 25 del d. lgs. n. 62 del 1998, anche in riferimento al D.I. n. 5013/477 del 1.3.2015 (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre ad omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.). I ricorrenti sottolineano che il costo della vita all’estero è identico per i docenti ed il personale del Ministero degli Esteri e che il “corso dei cambi” è criterio di determinazione dei coefficienti di sede valido per entrambe le categorie, sicché il crollo improvviso del cambio aveva comportato una 5 drastica diminuzione del potere di acquisto, ma solo per gli addetti ai servizi consolari si era intervenuti con la revisione dell’assegno. La normativa riguardante le diverse categorie – aggiungono i ricorrenti – era costruita in modo analogo perché l’ «indennità di servizio», come era denominato l’emolumento erogato al personae del Ministero degli Esteri, comprendeva una indennità-base ed una quota variabile, secondo maggiorazioni calibrate sull’aumento del costo della vita, così come analogamente era previsto per l’«assegno di sede» dei docenti, con il fine di consentire un progressivo adeguamento rispetto all’andamento degli oneri di mantenimento fuori sede. 3.1. Anche questo motivo non può essere accolto. 3.2. L’art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, rubricato come «assegni di sede», prevedeva, nella versione vigente al 2015, quanto segue: «1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito: a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonché dalle 6 relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. 3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede. (......) 9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste nel titolo I sono così determinati: Assegno mensile RD lire (.......) 10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.» La disposizione è stata poi abrogata dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 64, che, all’art. 29, rubricato come riguardante il «Trattamento economico all'estero» ha previsto quanto segue: «1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni 7 sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito: a) dall'assegno base di cui al comma 3; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede. 3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati: (.....) 7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1». Per il personale del Ministero degli Esteri, l’art. 171 del d.p.r. n. 18 del 1967, rubricato «indennità di servizio all’estero», nella sua ultima versione, con variazioni rispetto al 2015 che non rilevano per quanto interessa in questa causa, prevede che: 8 «1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomaticoconsolare. 2. L'indennità di servizio all'estero è costituita: a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 9 5. Nelle sedi in cui esistono comprovate difficoltà di copertura o situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico- ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare il 120 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento. 7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'articolo 189». 10 4. È chiaro che il tema riguarda la parte variabile dell’assegno di sede, la cui funzione è quella di adeguare l’erogazione alle condizioni specifiche dei diversi uffici e sedi, secondo il disposto dell’art. 658, primo comma, lettera b) e secondo comma e poi dell’art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, sempre comma 1 lettera b) e comma 2. Ciò posto, va poi detto che non si può desumere dall’essere stata adeguata l’indennità di servizio il crearsi di una discriminazione giuridicamente rilevante per i docenti titolari dell’assegno di sede. Infatti, le due posizioni riguardano impieghi diversi, oltre che regolati da normative simili ma formalmente diverse. Inoltre, la Corte d’Appello ha già evidenziato le diverse caratteristiche delle due posizioni, sotto il profilo degli oneri di rappresentanza che caratterizzano i rapporti con il Ministero degli Esteri e i margini opzionali più significativi che caratterizzano la scelta dei docenti di andare a prestare servizio all’estero. D’altra parte, la Corte d’Appello ha anche rilevato che, rispetto a situazioni particolarmente sensibili, come quelle di rischio e disagio, l’assegno per i docenti è equiparato alle maggiorazioni previste per l’indennità di servizio estero del personale del Ministero degli Esteri. Ciò è stato reiteratamente affermato da questa S.C. e va quindi confermato (Cass. 10 luglio 2014, n. 15873; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2457). 5. È peraltro indubbio che i fenomeni economici segnalati dai ricorrenti si sono verificati non solo per il personale del Ministero degli Esteri in servizio in Svizzera, ma anche per i docenti. Tuttavia, il punto decisivo è che risulta impossibile riconoscere l’esistenza di un diritto soggettivo all’incremento dei coefficienti, visto che essi sono rimessi a determinazione del Ministero, in sé discrezionale anche sotto il profilo quantitativo. 11 È vero che le norme indicano criteri cui il Ministero deve fare riferimento, ma si tratta di valutazioni di ampia discrezionalità, come tali insuscettibili di essere attuate dal giudice ordinario in via sostitutiva, stanti i limiti di cui all’art. 4 all. E della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Semmai il tema è quello della tutela di interessi legittimi pretensivi, che non è quanto qui azionato e che pertiene del resto alla giurisdizione amministrativa. 6. Né vale quanto detto da questa S.C. allorquando ha ritenuto che il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche del Ministero degli Esteri ha diritto ad un adeguamento della retribuzione annua che non è rimesso discrezionalmente all'arbitrio della P.A. datrice di lavoro e che si configura non al solo mutare di uno (o più) dei parametri previsti per la sua determinazione dall'art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, ma quando ricorre una loro variazione complessiva tale da far venir meno le connotazioni di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., la cui valutazione giudiziale ha carattere officioso (Cass. 2 aprile 2024, n. 8680; Cass. 19 giugno 2023, n. 17504). Si trattava infatti, in tali casi, di emolumenti retributivi, inevitabilmente assistiti anche dalla garanzia costituzionale di base di cui all’art. 36 Cost. Le indennità che sono qui in gioco non hanno invece natura retributiva, non solo perché lo affermano gli artt. 558 e 29 citt., ma anche perché esse sono destinate a sopperire alle maggiori esigenze di vitto, alloggio e socializzazione nell’ambiente estero. La natura non retributiva dell’assegno di sede è stata rimarcata anche dal giudice delle leggi, sia pure in fattispecie non assimilabile a quella oggetto di causa, avendo la Corte Costituzionale posto l’accento sulla «natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero» (Corte Costituzionale 4 giugno 2003, n. 190. 7. Il ricorso va quindi complessivamente disatteso. 12 Non occorre provvedere sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 dicembre 2025. Il Consigliere estensore ER BE La Presidente NN Di IO
udito l’Avv. DOMENICO NASO per i ricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. I ricorrenti, docenti fuori ruolo del Ministero dell’Istruzione a disposizione del Ministero degli Esteri per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, e qui, in particolare, in Svizzera, hanno agito lamentando che il loro assegno di sede, nonostante la perdita di valore conseguente allo sblocco del tetto minimo del cambio euro/franco svizzero, non fosse stato adeguato, sebbene si fosse determinata una drastica riduzione del potere di acquisto e ciò a differenza di quanto accaduto per il personale diplomatico che, in ragione delle medesime evenienze, aveva ottenuto la revisione degli importi. La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda, sostenendo che la normativa riguardante il personale del Ministero degli Esteri in generale (art. 171 del d.p.r. n. 18 del 1967) e quella riguardante il personale scolastico (art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994), concernessero due situazioni diverse, sicché, per quanto entrambe prevedessero che si dovesse tenere conto, nella fissazione dell’assegno, del corso dei cambi, diverse erano le situazioni di base. Ciò in quanto – sosteneva in estrema sintesi la Corte d’Appello - il personale diplomatico aveva esigenze differenziate, stante il fatto che la destinazione all’estero era ad esso imposta e vi era necessità di 3 sopportare oneri di “rappresentanza” maggiori, mentre per il personale scolastico non vi era una tale imposizione della sede e la permanenza era limitata nel tempo, oltre a non comportare, la funzione, quegli oneri particolari conseguenti ai profili di rappresentanza dello Stato propri del solo personale diplomatico e similare. Infine, la Corte territoriale evidenziava che, quando il legislatore aveva avvertito l’esigenza di trattare in modo uniforme le due categorie, lo aveva fatto espressamente, come era accaduto ai sensi dell’art. 27, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 1998, rispetto alle maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio. 2. I docenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria mentre il Ministero è rimasto intimato. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 21688/2025 la causa, inizialmente avviata alla definizione camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilattica della questione posta dal ricorso. 4. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, illustrata nel corso della discussione, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va premesso che la notifica al Ministero è stata effettuata in forma telematica l’8.11.2020 e che essa è da ritenere tempestiva, per quanto la sentenza impugnata sia stata pubblicata il 24.3.2020, in ragione della vigenza nel periodo di interesse delle regole sulla c.d. sospensione Covid dei termini anche processuali. 2. I ricorrenti, con un primo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. 4 Con il motivo si assume che la Corte d’Appello avrebbe sviluppato una motivazione apparente, finendo per non rispondere alla domanda per come formulata. La pretesa era stata infatti impostata richiedendo l’aggiornamento dell’assegno di sede per i docenti in servizio in Svizzera e non con l’obiettivo di ottenere una equiparazione con il personale del Ministero degli Affari Esteri, profilo sul quale si era invece incentrata la pronuncia, sviluppata anche con modalità tali da risultare insufficiente a far comprendere l’iter logico-giuridico seguito. 2.1 Il motivo non può essere accolto. La sentenza impugnata, pur concentrandosi sulle differenze giuridiche tra la regolazione dell’assegno di sede per il personale tutto delle rappresentanze diplomatiche e quella per i docenti, ha il senso proprio di ritenere non verificati i presupposti giuridici per l’adeguamento a favore dei ricorrenti, senza che si potesse ravvisare un tratto discriminatorio rispetto ai dipendenti del Ministero degli Esteri. Ciò senza contare che solo l’erroneità in diritto degli esiti potrebbe portare alla cassazione (Cass. 1° marzo 2019, n. 6145), sicché il vizio di motivazione apparente ha significato rispetto ai profili di fatto, mentre è destinato a restare privo di autonomia e a rifluire nel tema proprio e specifico della violazione di legge. 3. Il secondo motivo è in effetti impostato nei termini della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 5 e 25 del d. lgs. n. 62 del 1998, anche in riferimento al D.I. n. 5013/477 del 1.3.2015 (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre ad omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.). I ricorrenti sottolineano che il costo della vita all’estero è identico per i docenti ed il personale del Ministero degli Esteri e che il “corso dei cambi” è criterio di determinazione dei coefficienti di sede valido per entrambe le categorie, sicché il crollo improvviso del cambio aveva comportato una 5 drastica diminuzione del potere di acquisto, ma solo per gli addetti ai servizi consolari si era intervenuti con la revisione dell’assegno. La normativa riguardante le diverse categorie – aggiungono i ricorrenti – era costruita in modo analogo perché l’ «indennità di servizio», come era denominato l’emolumento erogato al personae del Ministero degli Esteri, comprendeva una indennità-base ed una quota variabile, secondo maggiorazioni calibrate sull’aumento del costo della vita, così come analogamente era previsto per l’«assegno di sede» dei docenti, con il fine di consentire un progressivo adeguamento rispetto all’andamento degli oneri di mantenimento fuori sede. 3.1. Anche questo motivo non può essere accolto. 3.2. L’art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, rubricato come «assegni di sede», prevedeva, nella versione vigente al 2015, quanto segue: «1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito: a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonché dalle 6 relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. 3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede. (......) 9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste nel titolo I sono così determinati: Assegno mensile RD lire (.......) 10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.» La disposizione è stata poi abrogata dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 64, che, all’art. 29, rubricato come riguardante il «Trattamento economico all'estero» ha previsto quanto segue: «1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni 7 sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito: a) dall'assegno base di cui al comma 3; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede. 3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati: (.....) 7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1». Per il personale del Ministero degli Esteri, l’art. 171 del d.p.r. n. 18 del 1967, rubricato «indennità di servizio all’estero», nella sua ultima versione, con variazioni rispetto al 2015 che non rilevano per quanto interessa in questa causa, prevede che: 8 «1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomaticoconsolare. 2. L'indennità di servizio all'estero è costituita: a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio. 3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base: a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero; c) del corso dei cambi. 4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b). 9 5. Nelle sedi in cui esistono comprovate difficoltà di copertura o situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico- ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non può in alcun caso superare il 120 per cento dell'indennità ed è soggetta a verifica periodica, almeno biennale. 6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento. 7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennità integrative concesse ai sensi dell'articolo 189». 10 4. È chiaro che il tema riguarda la parte variabile dell’assegno di sede, la cui funzione è quella di adeguare l’erogazione alle condizioni specifiche dei diversi uffici e sedi, secondo il disposto dell’art. 658, primo comma, lettera b) e secondo comma e poi dell’art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, sempre comma 1 lettera b) e comma 2. Ciò posto, va poi detto che non si può desumere dall’essere stata adeguata l’indennità di servizio il crearsi di una discriminazione giuridicamente rilevante per i docenti titolari dell’assegno di sede. Infatti, le due posizioni riguardano impieghi diversi, oltre che regolati da normative simili ma formalmente diverse. Inoltre, la Corte d’Appello ha già evidenziato le diverse caratteristiche delle due posizioni, sotto il profilo degli oneri di rappresentanza che caratterizzano i rapporti con il Ministero degli Esteri e i margini opzionali più significativi che caratterizzano la scelta dei docenti di andare a prestare servizio all’estero. D’altra parte, la Corte d’Appello ha anche rilevato che, rispetto a situazioni particolarmente sensibili, come quelle di rischio e disagio, l’assegno per i docenti è equiparato alle maggiorazioni previste per l’indennità di servizio estero del personale del Ministero degli Esteri. Ciò è stato reiteratamente affermato da questa S.C. e va quindi confermato (Cass. 10 luglio 2014, n. 15873; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2457). 5. È peraltro indubbio che i fenomeni economici segnalati dai ricorrenti si sono verificati non solo per il personale del Ministero degli Esteri in servizio in Svizzera, ma anche per i docenti. Tuttavia, il punto decisivo è che risulta impossibile riconoscere l’esistenza di un diritto soggettivo all’incremento dei coefficienti, visto che essi sono rimessi a determinazione del Ministero, in sé discrezionale anche sotto il profilo quantitativo. 11 È vero che le norme indicano criteri cui il Ministero deve fare riferimento, ma si tratta di valutazioni di ampia discrezionalità, come tali insuscettibili di essere attuate dal giudice ordinario in via sostitutiva, stanti i limiti di cui all’art. 4 all. E della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Semmai il tema è quello della tutela di interessi legittimi pretensivi, che non è quanto qui azionato e che pertiene del resto alla giurisdizione amministrativa. 6. Né vale quanto detto da questa S.C. allorquando ha ritenuto che il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche del Ministero degli Esteri ha diritto ad un adeguamento della retribuzione annua che non è rimesso discrezionalmente all'arbitrio della P.A. datrice di lavoro e che si configura non al solo mutare di uno (o più) dei parametri previsti per la sua determinazione dall'art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, ma quando ricorre una loro variazione complessiva tale da far venir meno le connotazioni di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., la cui valutazione giudiziale ha carattere officioso (Cass. 2 aprile 2024, n. 8680; Cass. 19 giugno 2023, n. 17504). Si trattava infatti, in tali casi, di emolumenti retributivi, inevitabilmente assistiti anche dalla garanzia costituzionale di base di cui all’art. 36 Cost. Le indennità che sono qui in gioco non hanno invece natura retributiva, non solo perché lo affermano gli artt. 558 e 29 citt., ma anche perché esse sono destinate a sopperire alle maggiori esigenze di vitto, alloggio e socializzazione nell’ambiente estero. La natura non retributiva dell’assegno di sede è stata rimarcata anche dal giudice delle leggi, sia pure in fattispecie non assimilabile a quella oggetto di causa, avendo la Corte Costituzionale posto l’accento sulla «natura non retributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria dei maggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero» (Corte Costituzionale 4 giugno 2003, n. 190. 7. Il ricorso va quindi complessivamente disatteso. 12 Non occorre provvedere sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 2 dicembre 2025. Il Consigliere estensore ER BE La Presidente NN Di IO